LOTTO N. 3 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI A SECONDO RISCHIO RISCHIO FERROVIARIO. stipulata tra
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1 LOTTO N. 3 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI A SECONDO RISCHIO RISCHIO FERROVIARIO stipulata tra TRENTINO TRASPORTI S.p.A. Via Innsbruck, TRENTO TN P.IVA (di seguito denominata Assicurato) e la... (di seguito denominata Impresa) Periodo di assicurazione: dalle ore del alle ore del senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale. Scadenza annua: 31.12
2 INDICE ATTIVITA'... 4 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE... 4 MASSIMALI DI GARANZIA... 4 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO... 4 ART. 1 - Altre assicurazioni... 4 ART. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia... 4 ART. 3 - Durata dell'assicurazione... 5 ART. 4 - Oneri fiscali... 5 ART. 5 - Modifiche dell'assicurazione... 5 ART. 6 - Estensione territoriale... 5 ART. 7 - Clausola broker... 5 ART. 8 - Foro competente... 5 ART. 9 - Rinvio alle norme di legge... 5 ART. 10- Interpretazione del contratto... 5 ART Validità esclusiva delle norme dattiloscritte... 6 ART Coassicurazione e delega Raggruppamento d impresa... 6 ART. 13 TRACCIABILITA DEI FLUSSI... 6 NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO... 6 ART Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro... 6 ART Rinuncia alla rivalsa... 6 ART Recesso in caso di sinistro - rinuncia... 7 ART. 17- Gestione delle vertenze di danno e spese legali... 7 ART Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio/buona fede... 7 ART Variazioni del rischio... 7 ART Obbligo dell impresa di fornire periodicamente i dati afferenti l andamento del rischio.. 7 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE... 9 ART Novero dei terzi... 9 ART Responsabilità civile personale... 9 ART Esclusioni... 9 ART. 24 Danni derivanti da colpa grave ART. 25 Danni da interruzioni e/o sospensioni di attività ART Estensione di garanzia... 10
3 ART. 1 - DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per CONTRAENTE Trentino Trasporti spa Via Innsbruck, Gardolo (TRENTO) P.IVA per ASSICURATO per SOCIETA' per ASSICURAZIONE per POLIZZA per PREMIO per SINISTRO per MASSIMALE PER SINISTRO per MATERIALE ROTABILE per LINEA FERROVIARIA il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto: * Trentino Trasporti S.p.A. e l assicurato aggiunto Trentino Trasporti Esercizio spa * il legale rappresentante; * gli amministratori ed i dipendenti di Trentino Trasporti SpA ciascuna Impresa Assicuratrice; il contratto di assicurazione; il documento che prova l'assicurazione; la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici; il verificarsi dell evento per il quale è prestata l'assicurazione; la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà; tutti i mezzi mobili su rotaie (elettromotrici, elettrotreni, carrelli, locomotive ecc.); rete ferroviaria, compresi sede ferroviaria, armamento, reti aeree ed interrate, trincee, rilevati, muri di sostegno, opere d arte (ponti, gallerie, viadotti, sottopassaggi, sovrappassi, ecc.) connessioni e infrastrutture, impianti di segnalamento e sicurezza.
4 ATTIVITA' L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato in relazione all attività di: proprietario e gestore del materiale rotabile e della linea ferroviaria nella tratta Trento Malè Marilleva. L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte, lesioni personali, danni materiali a cose od animali e altri danni consequenziali) a seguito di un evento verificatosi in relazione all'attività assicurata. MASSIMALI DI GARANZIA La società nei modi, limiti e termini indicati in polizza, presta l assicurazione fino alla concorrenza del massimale di euro ,00 (quarantamilioni) per ogni sinistro, in eccesso a Euro ,00 (diecimilioni) per sinistro che costituisce franchigia fissa ed assoluta a carico dell Assicurato. NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO ART. 1 - Altre assicurazioni Si dà atto che esiste polizza di assicurazione di primo rischio RCT/O (Lotto 2) n... In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art C.C.. ART. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 60 giorni dalla decorrenza suddetta. Previa comunicazione da parte di Trentino Trasporti S.p.A. dell avvenuta aggiudicazione, il rischio si intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato nel capitolato di gara. In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 60 giorni. Se il Contraente non paga il premio, compreso il premio della prima rata dovuto al perfezionamento della polizza, o il premio delle rate successive l assicurazione resta sospesa dalle ore del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art del Codice Civile. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza.
5 ART. 3 - Durata dell'assicurazione La presente polizza ha inizio dalle ore del e scadenza al senza possibilità di tacito rinnovo alla scadenza finale. La scadenza annuale è posta al di ogni anno. Le parti hanno comunque la facoltà di rescindere la polizza ad ogni scadenza annuale tramite lettera raccomandata da inviarsi almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza contrattuale annua. ART. 4 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. ART. 5 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 6 - Estensione territoriale Resta tra le parti convenuto che l assicurazione prestata con la presente polizza deve intendersi operante per le tratte Trento Malè Marilleva limitatamente al territorio nazionale. ART. 7 - Clausola broker Broker incaricato dall Assicurato, ai sensi della normativa vigente in materia e riconosciuto dall impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è Inser SpA. Il Contraente e l Impresa si danno reciprocamente atto che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare all Impresa, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker. Il pagamento dei premi dovuti all Impresa, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, viene effettuato dal Contraente al Broker; resta intesa l efficacia liberatoria anche a termine dell art Codice Civile e dell art. 118 del Codice delle Assicurazioni del pagamento così effettuato. La remunerazione del broker è a carico dell Impresa aggiudicataria nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 5% (cinque per cento). Tale remunerazione sarà trattenuta all atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, all Impresa aggiudicataria. Qualora Trentino Trasporti SpA, anche nel corso di esecuzione del contratto, venga a definire con il Broker una percentuale di remunerazione sul premio imponibile più bassa di quella sopra indicata, il premio da corrispondere all Impresa sarà ridotto, a partire dall annualità immediatamente successiva, nella misura pari alla differenza tra l attuale percentuale di remunerazione al Broker (5%) e quella successivamente pattuita. ART. 8 - Foro competente Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale del Contraente. ART. 9 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge ART. 10- Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
6 Si conviene che in caso di contraddizioni, discordanze o dubbi interpretativi tra le Condizioni tutte a stampa e le Condizioni dattiloscritte, prevalgono queste ultime. ART Validità esclusiva delle norme dattiloscritte Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. ART Coassicurazione e delega Raggruppamento d impresa L Assicurazione è ripartita per quote tra le società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell indennizzo in proporzione alla quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La spettabile all uopo designata Coassicuratrice delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto e firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relativi al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall una all altra parte solo per il tramite della Spettabile. la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell art.1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. ART. 13 TRACCIABILITA DEI FLUSSI L assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara. Qualora l assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO ART Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o all'agenzia o alla Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga dell'art C.C. ART Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato, delle persone delle quali la Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati.
7 ART Recesso in caso di sinistro - rinuncia La Società rinuncia al diritto di recedere dall assicurazione dopo ciascun sinistro. La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180 (centottanta) giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell Assicurato e conseguente riduzione del premio. ART. 17- Gestione delle vertenze di danno e spese legali La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del /i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende ne delle spese di giustizia penale. ART Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio/buona fede Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stressa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt C.C.. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato. La Società rinuncia alle dichiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente assicurazione. ART Variazioni del rischio Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio entro 6 mesi dal suo verificarsi. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art C.C., fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma dell'art. 17. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'assicurato, ai sensi dell'art C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART Obbligo dell impresa di fornire periodicamente i dati afferenti l andamento del rischio La Società entro 60 giorni dalla scadenza annuale di polizza, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: sinistri denunciati;
8 sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte) La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico e/o cartaceo utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate
9 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ART Novero dei terzi A titolo di maggior precisazione sono considerati terzi: a) i componenti del consiglio d amministrazione di Trentino Trasporti S.p.A e i loro familiari; b) il personale dipendente e non dipendente qualora subisca il danno in qualità di utente; c) il personale dipendente e non dipendente qualora subisca il danno per un evento riconducibile all esercizio o alla gestione della linea ferroviaria, semprechè del fatto che ha originato il danno non sia esso stesso responsabile; d) gli addetti alla verifica ed al collaudo del materiale rotabile e della linea ferroviaria non dipendenti dell assicurato, sempreché non siano essi stessi responsabili del danno. ART Responsabilità civile personale L'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa anche alla responsabilità civile personale di tutti gli Amministratori, i Dirigenti, i funzionari e i dipendenti, a qualsiasi ruolo appartenenti, o altri soggetti di cui la Contraente si avvale nell'esercizio della sua attività. La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti. In ogni caso i massimali per sinistro convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'assicurato o fra di loro. ART Esclusioni L'assicurazione non comprende: a) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione; b) i danni da furto; c) i danni derivanti da navigazione di natanti a motore o dall'impiego di aeromobili; d) i danni patrimoniali puri; e) i danni di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti seppur in parte, dall asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l asbesto; f) i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc..); g) i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; h) dei quali l Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivatigli dalla legge; i) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; j) deve rispondere per legge; k) da qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici; l) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti o verificatosi in occasione di atti di terrorismo. Per atto di terrorismo s intende un atto (incluso anche l uso o la minaccia dell uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi o ideologici o simili, inclusa l intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
10 ART. 24 Danni derivanti da colpa grave L assicurazione comprende i danni derivanti da colpa grave dell'assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere. ART. 25 Danni da interruzioni e/o sospensioni di attività L assicurazione comprende i danni da interruzioni o sospensioni totale o parziale di attività commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia è prestata nel limite del massimale e comunque con il massimo di euro ,00 per ciascun periodo assicurativo. ART Estensione di garanzia A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile imputabile all'assicurato in relazione ad atti di aggressione a scopo di rapina, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale; CONTRAENTE/ASSICURATO SOCIETA Agli effetti dell art del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei punti seguenti delle Condizioni Generali; Art. 8 Art. 16 Art. 19 Deroga alla competenza territoriale dell Autorità Giudiziaria Recesso dal contratto in caso di sinistro - Rinuncia Perdita del diritto dell indennizzo nel caso di aggravamenti di rischio non noti CONTRAENTE/ASSICURATO SOCIETA
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