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Transcript:

COMUNE DI LOVERE PROVINCIA di BERGAMO REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI LOVERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 81 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 ARTICOLO 1 FINALITÀ 1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il paesaggio del Comune di Lovere ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12. ARTICOLO 2 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 1. E' istituita la Commissione per il paesaggio del Comune di Lovere ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune di Lovere. ARTICOLO 3 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE 1. La Commissione per il paesaggio è competente ad esprimere pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune di Lovere come definite dall'articolo 80 della legge regionale n. 12/2005. 2. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell intervento in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, tenuto conto dei criteri fissati dalla D.G.R. N. VIII/7977 del 6 agosto 2008 e della D.G.R. VIII/008139 del 1 ottobre 2008. 3. Prima di emettere il proprio parere motivato la Commissione può richiedere tutte quelle indicazioni, delucidazioni ed integrazioni documentali del caso al fine di un completo ed esauriente esame del progetto dal punto di vista paesaggistico e di inserimento ambientale delle opere previste. La Commissione ha facoltà inoltre di sentire, durante le riunioni, i progettisti per avere chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame. ARTICOLO 4 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 1. La Commissione è composta da n. 3 membri, che devono essere in possesso di competenza ed esperienza professionale nel campo della pianificazione paesaggistica o nel campo della storia, della tutela e salvaguardia dei beni ambientati e paesaggistici, così come chiarito con D.G.R. n. VIII/7977 del 6 agosto 2008. 2. I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l uso, la pianificazione e

la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali. 3. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite ai Comuni. 4. Il Presidente è nominato dai membri della Commissione nel corso della sua prima seduta tra i suoi componenti. 5. Il Presidente della Commissione deve essere in possesso di laurea e abilitazione all esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici. ARTICOLO 5 NOMINA DELLA COMMISSIONE 1. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale. 2. Il possesso del titolo di studio e dell esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alle candidature presentate alla Giunta Comunale. 3. La delibera di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai criteri fissati con D.G.R. n. VIII/7977 del 6 agosto 2008. ARTICOLO 6 INCOMPATIBILITA 1. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica di amministratore comunale nel Comune di Lovere, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000. 2. I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale presso il Comune di Lovere. 3. Essi risultano incompatibili anche nel caso appartenessero ad altre Amministrazioni o Enti che devono esprimersi successivamente in sede di controllo sovracomunale sulle stesse pratiche esaminate dalla Commissione Comunale del paesaggio. 4. 5. I componenti della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado. ARTICOLO 7 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 1. La Commissione è convocata dal Presidente, di norma presso la sede del Comune di Lovere. 2. L' invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica.

3. Il termine di cui al precedente Comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del presidente e, comunque, non può essere inferiore a due giorni. 4. L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare. ARTICOLO 8 QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE 1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti votanti della stessa. 2. La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. ARTICOLO 9 ATTlVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE 1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite da personale appositamente individuato dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale. 2. Nell ambito del Servizio Tecnico Comunale viene individuata la struttura tecnicoamministrativa cui attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della Commissione per il Paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali documenti, unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall art. 146, comma 7 del D.Lgs. 63/2008. 3. La segreteria predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della commissione. 4. Di ogni pratica visionata dalla Commissione viene redatto apposito verbale che deve contenere il nome dei presenti, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta. 5. Il Segretario non ha diritto di voto all interno della Commissione. 6. Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti della Commissione. 7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. ARTICOLO 10 ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE 1. Il responsabile del procedimento istruisce la pratica e la invia alla segreteria della Commissione in tempi utili affinché il rilascio dell'autorizzazione avvenga nei termini di legge e tenuto conto di quanto previsto agli art. 7 e 11 del presente regolamento. ARTICOLO 11 TERMINI PER l'espressione DEL PARERE 1. La commissione per il paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, non oltre i quindici giorni successivi.

ARTICOLO 12 INDENNITA' 1. Per i componenti della Commissione non sono previsti gettoni di presenza o indennità. ARTICOLO 13 DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI SUOI COMPONENTI 1. La Commissione dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova commissione. 2. I componenti della Commissione sono dichiarati decaduti dalla Giunta Comunale qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione. 3. I componenti della Commissione decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui all art. 6 del presente Regolamento. 4. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione.