Segnalazione Certificata di Inizio Attività di commercio su area pubblica in forma itinerante - Settore alimentare -

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Segnalazione Certificata di Inizio Attività di commercio su area pubblica in forma itinerante - Settore alimentare - Al Sindaco del Comune di Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) nato/a a cittadinanza residente a in via/piazza Tel. Fax e-mail in qualità di (barrare la casella che interessa) titolare della omonima impresa individuale P.IVA Con nel Comune di Via/Piazza Stato il prov. Tel. iscritta al Registro della Camera di Commercio di al legale rappresentante della Società P.IVA Denominazione o ragione sociale Con nel Comune di Via/Piazza prov. Tel. iscritta al Registro della Camera di Commercio di al consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità COMUNICA a norma della, di DARE INIZIO ALL ATTIVITA di commercio su area pubblica in FORMA ITINERANTEper il settore merceologico ALIMENTARE. Pag. 1 di 10

e pertanto DICHIARA di non essere titolare di ulteriore autorizzazione della stessa tipologia; di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall art. 13 della L.R. 28/2005 (NOTA 1 e NOTA 2) Nota 1. L art.13 della legge regionale toscana 28/2005 recita: 1. Non possono esercitare l`attivita` commerciale: a) coloro che sono stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l`igiene e la sanita` pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale; f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all`inizio dell`esercizio dell`attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, 1423 ( Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo modificata dalla legge 26 marzo 2001, 128 o nei cui confronti e` stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, 575 (Disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dalla legge 11 agosto 2003, 228 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza. 2. Non possono esercitare l`attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita` pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell`alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d`azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. 4. Il divieto di esercizio dell`attività, ai sensi del comma 1, lettere c), d), e), f), nonché dei commi 2 e 3 del presente articolo permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena e` stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. 5. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell`attività. Nota 2. In caso di società di persone i requisiti di cui all art. 13 devono essere posseduti da tutti i soci, che dovranno pertanto compilare l allegato modello (ALLEGATO A) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge 31 maggio 1965 575 (Disposizioni contro la mafia); che ai fini del possesso dei requisiti professionali di cui all art. (barrare la casella che interessa): - in qualità di titolare della ditta individuale, risulta: - aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, - aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell ultimo quinquennio, l attività di vendita all ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari nome dell'impresa nel periodo dal al iscrizione Registro Imprese CCIAA di REA - di essere in possesso di diploma o laurea avente indirizzo attinente la materia dell alimentazione o della somministrazione (allegare copia); Pag. 2 di 10

- aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l attività nel settore alimentare, in qualità di: - dipendente qualificato addetto alla vendita o all amministrazione; - coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall iscrizione all INPS; presso l impresa con nel periodo dal - essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di con il Per le società: in qualità di Sig. al per il commercio delle tabelle merceologiche oppure (indicare se altra persona specificamente preposta all attività commerciale ) i requisiti sono posseduti dal che ha compilato la dichiarazione di cui all ALLEGATO B. (barrare solo se ricorre il caso) inoltre COMUNICA - di voler esercitare l attività di SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE,e pertanto DICHIARA : che ai fini del possesso dei requisiti professionali di cui all art. - in qualità di titolare della ditta individuale, risulta: - aver frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale relativo alla somministrazione di alimenti e bevande, come disciplinato dalla vigente normativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, - aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell ultimo quinquennio, l attività di somministrazione alimenti e bevande, nella ditta con dal al iscrizione Registro Imprese CCIAA di REA - aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di (barrare la casella relativa): - dipendente qualificato addetto alla somministrazione o all amministrazione; - socio lavoratore di cooperativa; - coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall iscrizione all INPS; presso l impresa con iscritto all INPS dal al - essere iscritto al REC di cui alla legge 426/1971, per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciali del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti, presso la CCIAA di iscrizione REC del - aver avanzato alla data del 25 febbraio 2005 domanda di iscrizione al registro degli esercenti il commercio di cui all art. 1 della legge 426/1971 e all art. 2 della legge 287/1991 ed essere in possesso dei requisiti previsti ai fini dell iscrizione stessa. ; Pag. 3 di 10

- di essere in possesso di diploma o laurea avente indirizzo attinente la materia dell alimentazione o della somministrazione (allegare copia); - aver frequentato con esito positivo il corso per l iscrizione al registro esercenti il commercio di cui agli art. 1 della legge 426/1971 e art. 2 della legge 287/1991 (tale requisito è riconosciuto solo fino all attivazione dei corsi professionali previsti dalla oppure Per le società: in qualità di (indicare se altra persona specificamente preposta all attività commerciale ) i requisiti sono posseduti dal Sig. che ha compilato la dichiarazione di cui all ALLEGATO C. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dall art. 13 della L.R. 28/2005 (NOTA 3 e NOTA 4); Nota 3. L art.13 della legge regionale toscana 28/2005 recita: 1. Non possono esercitare l`attivita` commerciale: a) coloro che sono stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l`igiene e la sanita` pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale; f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all`inizio dell`esercizio dell`attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, 1423 ( Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo modificata dalla legge 26 marzo 2001, 128 o nei cui confronti e` stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, 575 (Disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dalla legge 11 agosto 2003, 228 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza. 2. Non possono esercitare l`attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita` pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell`alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d`azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. 4. Il divieto di esercizio dell`attività, ai sensi del comma 1, lettere c), d), e), f), nonché dei commi 2 e 3 del presente articolo permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena e` stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. 5. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell`attività. Nota 4. Nel caso di società, associazioni ed organismi collettivi, i requisiti di onorabilità posti dall art.13 della legge regionale 28/2005 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all attività commerciale e da tutti i soggetti indicati dall art.2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, 252 e, cioè :.omissis. b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell art.2615 ter del codice civile, per lo società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; c) per i consorzi di cui all articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; d) per le società in nome collettivo a tutti i soci; e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; f) per le società di cui all articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. Ciascuno degli interessati dovrà, pertanto, compilare la dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità riportata in allegato, che dovrà essere unita alla presente comunicazione (ALLEGATO D). Pag. 4 di 10

il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Data Firma ALLEGATI : 1. Copia di un documento di identità valido della/e persona/e che ha/hanno apposto la firma sul modello e eventuali allegati; 2. permesso di soggiorno valido, per le persone che non risultano essere cittadini di uno dei paesi della Comunità Europea; inoltre, quale DOCUMENTAZIONE NON OBBLIGATORIA, allega : - documentazione comprovante il requisito professionale; Pag. 5 di 10

Dichiarazione di possesso dei requisiti morali resa da altre persone in qualità di soci e/o amministratori di società di persone indicate all art. 2, comma terzo del d.p.r. 252/98 Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ALLEGATO A nato/a a cittadinanza residente a in via/piazza Tel. Fax e-mail in qualità di (indicare la qualifica all interno della società) Stato il consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità D I C H I A R A di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall art. 13 della L.R. 28/2005 (NOTA 1) Nota 1. L art.13 della legge regionale toscana 28/2005 recita: 1. Non possono esercitare l`attivita` commerciale: a) coloro che sono stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l`igiene e la sanita` pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale; f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all`inizio dell`esercizio dell`attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, 1423 ( Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo modificata dalla legge 26 marzo 2001, 128 o nei cui confronti e` stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, 575 (Disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dalla legge 11 agosto 2003, 228 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza. 2. Non possono esercitare l`attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita` pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell`alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d`azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. 4. Il divieto di esercizio dell`attività, ai sensi del comma 1, lettere c), d), e), f), nonché dei commi 2 e 3 del presente articolo permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena e` stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. 5. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell`attività. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge 31 maggio 1965 575 (Disposizioni contro la mafia); Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Data Firma Pag. 6 di 10

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O ALTRA PERSONA SPECIFICAMENTE PREPOSTA ALL ATTIVITA DI VENDITA Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ALLEGATO B nato/a a cittadinanza Stato il residente a in via/piazza Tel. Fax e-mail in qualità di (indicare se legale rappresentante o altra persona specificatamente preposta all attività commerciale) della Società P.IVA Con nel Comune di Via/Piazza prov. Tel. iscritta al Registro della Camera di Commercio di consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità al DICHIARA che ai fini del possesso dei requisiti professionali di cui all art. (barrare la casella che interessa) - aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, - aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell ultimo quinquennio, l attività di vendita all ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari nome dell impresa nel periodo dal al iscrizione Registro Imprese CCIAA di REA - di essere in possesso di diploma o laurea avente indirizzo attinente la materia dell alimentazione o della somministrazione (allegare copia); - aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l attività nel settore alimentare, in qualità di : - coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall iscrizione all INPS; presso l impresa con - dipendente qualificato addetto alla vendita o all amministrazione; iscritto all INPS dal al Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Data Firma Pag. 7 di 10

ALLEGATO C DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O ALTRA PERSONA SPECIFICAMENTE PREPOSTA ALL ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE (ai sensi della Legge regionale 28 del 7 febbraio 2005) Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) nato/a a cittadinanza Stato il residente a in via/piazza Tel. Fax e-mail in qualità di (indicare se legale rappresentante o altra persona specificatamente preposta all attività commerciale) della Società P.IVA Con nel Comune di Via/Piazza prov. Tel. iscritta al Registro della Camera di Commercio di consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità Nota 1. L art.13 della legge regionale toscana 28/2005 recita: 1. Non possono esercitare l`attivita` commerciale: a) coloro che sono stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l`igiene e la sanita` pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale; f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all`inizio dell`esercizio dell`attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, 1423 ( Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo modificata dalla legge 26 marzo 2001, 128 o nei cui confronti e` stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, 575 (Disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dalla legge 11 agosto 2003, 228 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza. 2. Non possono esercitare l`attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita` pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell`alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d`azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. 4. Il divieto di esercizio dell`attività, ai sensi del comma 1, lettere c), d), e), f), nonché dei commi 2 e 3 del presente articolo permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena e` stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. 5. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell`attività. al DICHIARA DI di essere in possesso dei requisiti di onorabilitàprescritti dall art. 13 della L.R. 28/2005 (NOTA 1e NOTA 2); Pag. 8 di 10

Nota 2. Nel caso di società, associazioni ed organismi collettivi, i requisiti di onorabilità posti dall art.13 della legge regionale 28/2005 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all attività commerciale e da tutti i soggetti indicati dall art.2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, 252 e, cioè :.omissis. b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell art.2615 ter del codice civile, per lo società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; c) per i consorzi di cui all articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; d) per le società in nome collettivo a tutti i soci; e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; f) per le società di cui all articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. che ai fini del possesso dei requisiti professionali di cui all art. aver frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale relativo alla somministrazione di alimenti e bevande, come disciplinato dalla vigente normativa delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, aver esercitato esercitato in proprio, per almeno due anni nell ultimo quinquennio, l attività di somministrazione alimenti e bevande, nome dell impresa dal al iscrizione Registro Imprese CCIAA di REA aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di (barrare la casella relativa) : dipendente qualificato addetto alla somministrazione o all amministrazione; socio lavoratore di cooperativa; coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall iscrizione all INPS; presso l impresa con iscritto all INPS dal al essere iscritto al REC di cui alla legge 426/1971, per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciali del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti, presso la CCIAA di iscrizione REC del di essere in possesso di diploma o laurea avente indirizzo attinente la materia dell alimentazione o della somministrazione (allegare copia); aver avanzato alla data del 25 febbraio 2005 domanda di iscrizione al registro degli esercenti il commercio di cui all art. 1 della legge 426/1971 e all art. 2 della legge 287/1991 ed essere in possesso dei requisiti previsti ai fini dell iscrizione stessa. aver frequentato con esito positivo il corso per l iscrizione al registro esercenti il commercio di cui agli art. 1 della legge 426/1971 e art. 2 della legge 287/1991 (tale requisito è riconosciuto solo fino all attivazione dei corsi professionali previsti dalla legge regionale toscana 7 febbraio 2005 28 ): ; Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Data Firma Pag. 9 di 10

Dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità resa da altra persona preposta all attività commerciale e/o dalle persone (amministratori, soci) indicate all art. 2, comma terzo del d.p.r. 252/98 ALLEGATO D Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) nato/a a cittadinanza residente a in via/piazza Tel. Fax e-mail Stato il consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità D I C H I A R A di essere in possesso dei requisiti di onorabilitàprescritti dall art.13 della L.R. 28/2005 (Nota 1) Nota 1. L art.13 della legge regionale toscana 28/2005 recita: 1. Non possono esercitare l`attivita` commerciale: a) coloro che sono stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l`igiene e la sanita` pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale; f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all`inizio dell`esercizio dell`attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, 1423 ( Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo modificata dalla legge 26 marzo 2001, 128 o nei cui confronti e` stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, 575 (Disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dalla legge 11 agosto 2003, 228 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza. 2. Non possono esercitare l`attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita` pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell`alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d`azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. 4. Il divieto di esercizio dell`attività, ai sensi del comma 1, lettere c), d), e), f), nonché dei commi 2 e 3 del presente articolo permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena e` stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. 5. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell`attività. 6. In caso di società`, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all`attivita` commerciale e da tutti i soggetti individuati dall`articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Data Firma Pag. 10 di 10