LA TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA - IL PERCORSO DI PROTEZIONE

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Transcript:

LA TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA - IL PERCORSO DI PROTEZIONE Avv. Sibilla Santoni sibillasantoni@tiscali.it

Perché tanta fatica nel denunciare la violenza?

Perché tanta fatica nel tutelare la vittima di violenza???

Non è facile definire in modo chiaro quali comportamenti siano effettivamente violenti

La violenza sessuale spesso si consuma in famiglia...

Le donne ed i minori, ossia le principali vittime della violenza e della violenza sessuale, fin dall'antichità hanno avuti diritti limitati.

Soltanto nella seconda metà del 1900 le norme cambiano: prima la legge n. 151 del 1975, poi la legge contro la violenza sessuale (n. 66 del 1996).

Nel 1996, con la Legge n. 66, i reati di violenza sessuale da delitti contro la moralità pubblica e il buon costume diventano delitti contro la persona.

L abbandono delle due figure violenza carnale e atti di libidine violenta con l assimilazione in un unica figura di violenza sessuale evita che in sede giudiziaria gli operatori debbano approfondire nei minimi particolari le modalità materiali del fatto.

Nella nozione di violenza sessuale rientrano anche la toccatina repentina ed insidiosa (Cass. sent. n. 22840/2007) e il bacio (Cass. sent. n. 19718/2007). La violenza sessuale può avvenire anche via chat (Cass. sent. n. 19033/2013).

Nel 1999, i giudici scrivono: è un dato di comune esperienza.. è impossibile sfilare i jeans se la vittima si oppone con tutte le sue forze ( Cass. sent. n. 1636/1999).

In seguito si è precisato come la circostanza che la vittima avesse indosso i jeans non può escludere la sussistenza del reato, anche nel caso in cui la vittima non abbia opposto una resistenza fattiva, in quanto deve tenersi conto della forte paura e anche della stazza possente del carnefice, idonea a neutralizzare qualunque tentativo di opposizione (Cass. sent. n. 40542/2007).

La legge contro la pedofilia (n. 259 del 1998), le leggi in tema, rispettivamente, di allontanamento dalla casa familiare (n. 149 del 2001) e di ordini di protezione (n. 154 del 2001), la legge in materia di atti persecutori (n. 38 del 2009), la legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote (n. 172 del 2012), la legge di ratifica della convenzione di Istanbul sono il frutto di una nuova prospettiva (n. 77 del 2013).

La Convenzione di Istanbul si fonda su 4 pilastri: prevenzione, protezione, promozione di una cultura diversa e punizione dei colpevoli della violenza domestica.

L Il Decreto Legge 93 del 2013, convertito in legge 119 del 2013, sulla base delle indicazioni provenienti dalla Convenzione del Consiglio d Europa, fatta ad Istanbul l 11 maggio 2011, mira a rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e di atti persecutori (stalking).

L L'art. 23 del Decreto sui temi di conciliazione lavoro-famiglia approvato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 20 febbraio 2015 in attuazione del Jobs Act prevede che le vittime di violenza di genere possono chiedere un congedo dal lavoro di tre mesi, con diritto all'intera retribuzione, per partecipare a specifici percorsi di sostegno, oppure la trasformazione in parttime, per un determinato periodo di tempo del rapporto di lavoro.

Le quattro critiche alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità:

1: il percorso Codice Rosa obbliga le donne alla denuncia Non è previsto alcun obbligo di denuncia. E' previsto che il personale sanitario che si trova a soccorre la vittima di violenza la informi di tutte le possibilità che ha per uscire dalla propria condizione, dai contatti dei centri antiviolenza presenti sul territorio agli enti specializzati, fino alla possibilità di rivolgersi alle forze dell'ordine nel caso la vittima ne faccia richiesta. Una procedura che prefigura una collaborazione attiva tra le associazioni e le istituzioni che operano nel contrasto alla violenza in modo da creare una rete efficace.

2: a causa dell'obbligo di denuncia le donne non si rivolgeranno più ai pronto soccorso. Non solo l'assunto di base è errato, ma la sperimentazione portata avanti in Toscana dimostra che dal 2012 -anno in cui Codice Rosa è entrato in vigore in tutte le Asl della regione- al 2014 la stessa regione ha registrato un aumento costante dei codici rosa trattati: 1455 nel 2012, 2998 nel 2013 e 3268 nel 2014.

3: l'emendamento Codice Rosa è contro la Convenzione di Istanbul ratificata dal nostro Paese il 19 giugno 2013 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014. L'emendamento trova i propri fondamenti giuridici -oltre che nella direttiva europea 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (recepita dal Consiglio dei Ministri lo scorso 11 dicembre) e nella legge n.119/2013- proprio nella Convezione di Istanbul che all'art. 20 prevede esplicitamente che Le Parti adottino le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali, che tali servizi dispongano di risorse adeguate e di figure professionali adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati Mentre l'art. 18 prevede che Le Parti adottino le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente al loro diritto interno, per garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti,alfinediproteggereesostenerelevittimeeitestimonidiogniformadiviolenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.

4: Il percorso Codice Rosa impedisce l'autodeterminazione delle donne. E' sufficiente ricordare il funzionamento pratico del percorso.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE Avv. Sibilla Santoni sibillasantoni@tiscali.it