di Stefano Lapponi - Dottore Commercialista - Studio Ass.to Lapponi Cavallaro



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Pagina 1 di 24 Pubblicato su Fiscopiù (http://fiscopiu.it) Home > Bussola > S > Sostituto d'imposta di Stefano Lapponi - Dottore Commercialista - Studio Ass.to Lapponi Cavallaro L istituto del sostituto di imposta è sancito dall articolo 64 del D.P.R. n. 600/73. È sostituto di imposta il soggetto obbligato al pagamento delle imposte in sostituzione di altri soggetti per determinate imposte sia al titolo di acconto che al titolo definitivo. Il termine sostituto d'imposta viene quindi definita la persona fisica o giuridica indicata dalla legge a sostituire il soggetto passivo principale di imposta nel rapporto con l'amministrazione finanziaria. Il sostituto d'imposta diventa quindi per definizione di legge il debitore dell'imposta fatto salvo il diritto di rivalsa sul sostituito mediante la trattenuta dell ammontare dallo stesso dovuto all'amministrazione finanziaria. La rivalsa è obbligatoria. Il sostituto d'imposta effettua ritenute a titolo di acconto o a titolo di imposta, nel primo caso la ritenuta costituisce un'anticipazione del tributo senza estinguere l'obbligazione tributaria del sostituito mentre nel secondo caso la ritenuta estingue l'obbligazione tributaria del sostituito in relazione al cui si riferisce. L'articolo 23 comma primo del D.P.R. 600/73, modificato dall'articolo 21 comma 11 lett. a) n.1 della L. 449/97, individua tra i sostituti d'imposta anche il condominio. In questo caso la ritenuta alla fonte è operata per conto del condominio dall'amministratore dello stesso. La ritenuta di acconto viene effettuata per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi di lavoro autonomo, per le provvigioni per i redditi di capitale. Il sostituto d'imposta è obbligato a rilasciare ai sostituiti le certificazioni relative alle imposte versate cui ha effettuato la rivalsa ed è obbligato alla redazione e alla presentazione del modello 770/semplificato ovvero 770/ordinario in relazione alla tipologia di redditi sui quali ha effettuato le ritenute alla fonte. Introduzione La legge in modo specifico ed esplicito elenca soggetti "sostituti d'imposta"; in modo tassativo sono considerati tali: 1. le società di capitali, le società di persone anche irregolari (società commerciali), residenti nel territorio dello Stato; 2. le persone fisiche esercenti imprese commerciali, imprese agricole o che esercitano arti e/o professioni; 3. le associazioni di persone fisiche senza personalità giuridica per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato; 4. le società e tutti gli enti con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato per i redditi corrisposti dalle sedi fissate in Italia; 5. le società fiduciarie, residenti o non residenti per le quote di società residenti ad esse intestate da parte di fiducianti residenti; 6. enti pubblici e privati, anche non società, residenti nel territorio dello Stato, aventi natura sia commerciale che non commerciale (comprese le amministrazioni statali);

Pagina 2 di 24 7. i curatori fallimentari e i commissari liquidatori; 8. le aziende coniugali; 9. il condominio (sostituto è l'amministratore o uno qualunque dei condomini). Obblighi del sostituto d'imposta - Le ritenute alla fonte Il sostituto di imposta quando eroga redditi: di lavoro dipendente o assimilato; di lavoro autonomo o assimilato; di capitale; diversi; è obbligato a prelevare una determinata somma a titolo di Irpef o di Ires e a versarla all'amministrazione finanziaria per conto del soggetto sostituito. Possono essere sostituiti tutti i soggetti persone fisiche o giuridiche sia esercenti che non esercenti imprese o arti e professioni. Vi sono casi particolari per cui è obbligato alla ritenuta anche chi paga un ma risulta estraneo al rapporto contrattuale principale: pagamento degli onorari che la parte soccombente in giudizio effettua al difensore della parte vittoriosa a seguito di condanna al rimborso delle spese processuali; nel caso del lavoro interinale in cui la ritenuta viene effettuata dall'impresa fornitrice di lavoro relativamente alle somme corrisposte dal soggetto utilizzatore del lavoro interinale; nel caso di pignoramento presso terzi; nei contratti di appalto e subappalto per i quali è stata introdotta la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali e il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori dovuti dal subappaltatore sulle prestazioni di lavoro dipendente concernenti la prestazione che gli è stata affidata. Le ritenute alla fonte possono essere effettuate a titolo d'acconto oppure al titolo di imposta.

Pagina 3 di 24 Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati Sono definiti redditi di lavoro dipendente tutti i compensi percepiti da i lavoratori a qualunque titolo in relazione al rapporto di lavoro comprendendo quindi anche le erogazioni liberali e i rimborsi spese erogati in relazione allo stesso rapporto ad eccezione dei rimborsi per trasferte e trasferimenti e quelli relativi a spese documentate anticipate dal dipendente. La categoria comprende anche le pensioni, gli assegni ad esse equiparate e i redditi assimilati che pur non presentando le caratteristiche proprie del di lavoro dipendente sono assoggettati allo stesso regime fiscale (con particolari eccezioni per ciascuna tipologia). I redditi di lavoro dipendente sono imponibili al momento della loro percezione in base al criterio di cassa rientrano ai compensi di lavoro dipendente anche le somme percepite indipendenza della cessazione del rapporto di lavoro. Adempimenti del datore di lavoro quale sostituto di imposta, per i redditi di lavoro dipendente A Tenuta del libro unico del lavoro B Versamento delle ritenute C Rilascio del modello di certificazione unica* D Redazione e presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta modello 770 semplificato E A partire dal 2014 con sperimentazione a partire dal 2013 comunicazione telematica mensile tutti i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli

Pagina 4 di 24 *Dal 2015, per la certificazione dei redditi 2014 dei lavoratori dipendenti e autonomi, il modello CUD è sostituito dal modello CU Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati Tipologia di (fonte) base imponibile aliquota applicata titolo della ritenuta (acconto/imposta) Salari e stipendi In base agli scaglioni di in vigore Imposta o acconto ( in base agli altri redditi percepiti dal dipendente) Trattamento di fine rapporto Sulla quota imponibile dell'indennità Aliquota media in base alle retribuzioni annuali Acconto Salari e stipendi arretrati Aliquota media calcolata sui redditi del biennio precedente Imposta Collaborazioni coordinate e continuativa a progetto intero In base agli scaglioni di in vigore per i residenti; 30% per i non residenti Imposta Indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 20% Acconto Imposta

Pagina 5 di 24 Indennità corrisposte dallo Stato e degli enti territoriali per l'esercizio delle pubbliche funzioni In base agli scaglioni di in vigore Rendite vitalizie a titolo oneroso In base agli scaglioni di in vigore Imposta Borse di studio a lavoratori non dipendenti In base agli scaglioni di in vigore Imposta Capitale rendite corrisposte dai fondi pensione Sulla parte imponibile calcolata 15% Imposta Redditi di lavoro dipendente corrisposti agli eredi 23% Imposta Ritenute sui redditi di lavoro autonomo e assimilati È considerato di lavoro autonomo quello derivante dall'esercizio di arti e professioni in modo abituale, ancorché non esclusiva relativo ad attività artistiche, intellettuali e di servizi diverse da quelle di impresa elencate all'articolo 2195 del codice civile i redditi dei lavoratori autonomi si distinguono in due differenti tipologie: redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni; redditi assimilati. La distinzione viene effettuata in base alle diverse modalità di determinazione del e in relazione ai diversi obblighi contabili imposti dalla legge ai professionisti. Per quel che riguarda le ritenute tutti i casi di di lavoro autonomo sono soggetti a ritenute alla fonte da applicarsi da parte di coloro che effettuano il pagamento del compenso (con l'eccezione degli redditi corrisposti ai contribuenti minimi). Sono soggetti passivi i lavoratori autonomi residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Per i lavoratori non residenti i redditi imponibili sono solamente quelli prodotti nel territorio dello Stato; il luogo di residenza ha influenza sulla tipologia di ritenute alla fonte che è al titolo di acconto per residenti e a titolo definitivo (di imposta) per i non residenti.

Pagina 6 di 24 Ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi assimilati Tipologia di (fonte) base imponibile aliquota applicata titolo della ritenuta (acconto/imposta) Compensi per prestazioni professionali a residenti 20% Acconto Compensi per prestazioni professionali a non residenti 30% Imposta Compensi ad associati in partecipazione di lavoro 20% Acconto Compensi derivanti da obblighi di fare o di permettere (o di non fare) 20% Acconto Compensi per diritti d'autore per l'utilizzo di marchi e brevetti e opere dell'ingegno a residenti 75% del 20% Acconto Compensi per diritti d'autore per l'utilizzo di marchi e brevetti e opere dell'ingegno a non residenti 75% del 30% Imposta Compensi corrisposti a non 30% Imposta

Pagina 7 di 24 residenti per l'uso e la concessione di attrezzature industriali, commerciali, scientifiche in Italia Indennità per cessazione rapporti di agenzia corrisposte a persone fisiche o a società di persone 20% Acconto Provvigioni per prestazioni di rappresentanza, mediazione, commissione, rapporti di agenzia se non ci si avvale di dipendenti 50% del Aliquota del 1 scaglione Irpef (23%) Acconto Provvigioni per prestazioni di rappresentanza, mediazione, commissione, rapporti di agenzia se ci si avvale di dipendenti 20% del Aliquota del 1 scaglione Irpef (23%) Acconto Compensi indennità e rimborsi a sportivi e addetti alle società sportive dilettantistiche Somme eccedenti euro 7500 fino a euro 20.658,28 23% più addizionali Irpef Imposta Compensi indennità e rimborsi a sportivi e addetti alle società sportive dilettantistiche Somme eccedenti euro 7500 e oltre a euro 20.658,28 23% più addizionali Irpef acconto

Pagina 8 di 24 Compensi di lavoro autonomo corrisposti a sportivi professionisti 20% Acconto Compensi corrisposti ad eredi lavoratori autonomi 20% Acconto Cessazione delle funzioni notarili 20% Acconto Compensi per incaricati alle vendite a domicilio 78% del Aliquota del 1 scaglione Irpef (23%) Imposta Utili corrisposti ai fondatori e ai promotori di società di capitali 20% Acconto Redditi di capitale Sono redditi di capitale soggetti a ritenuta a titolo di acconto o di imposta tutti i redditi derivanti dalla corresponsione di interessi su conti correnti bancari e postali, su obbligazioni, su titoli di Stato nonché tutti i proventi derivanti dalla percezione di dividendi da azioni o da utili derivanti da titoli similari alle azioni, dai proventi derivanti da accettazioni bancarie dai proventi da contratti pronto contro termine e dai riporti, e in generale da i proventi da rendimenti finanziari di rendite. Ritenute sui redditi di capitale e sugli altri proventi Tipologia di (fonte) base imponibile aliquota applicata titolo della ritenuta (acconto/imposta) persone fisiche titolo della ritenuta (acconto/imposta) soggetti diversi dalle persone fisiche

Pagina 9 di 24 Interessi su c/c bancario, postale, depositi bancari e postali, certificati di deposito bancari 20% Imposta acconto Interessi su obbligazioni emesse da società non quotate 20% Imposta acconto Interessi su obbligazioni emesse da aziende di credito 20% imposta acconto Interessi su obbligazioni emesse da S.p.A. quotate o enti a partecipazione statale 20% imposta acconto Interessi su obbligazioni e titoli similari corrisposti a non residenti 20% imposta acconto Interessi corrisposti o percepiti da società consociate residenti in Stati dell'unione europea Esente ------------ -------------

Pagina 10 di 24 Interessi su titoli di Stato emessi dal 21 settembre 1986 al 24 agosto 1987 6,25% Imposta acconto Interessi su titoli di Stato emessi dopo il 24 agosto 1987 12,50% Imposta acconto Interessi su titoli emessi da Stati esteri 12,50% Imposta acconto Interessi e proventi del titoli atipici 20% Imposta imposta Dividendi da azioni non qualificate percepite da residenti 20% Imposta imposta Dividendi da azioni non qualificate percepite da non residenti 20%/11%/1,375% Imposta imposta Accettazioni bancarie 20% Imposta acconto Contratti pronto contro termine 20%/12,50% Imposta acconto Riporti 20%/12,50% Imposta acconto

Pagina 11 di 24 Proventi da associazioni partecipazione con apporto di capitale (azioni non qualificate) 20% Imposta ----------- Proventi da associazioni in partecipazione con apporto di capitale azioni qualificate Esente ----------------- ------------- Proventi da associazione in partecipazione con apporto di capitale e lavoro (azioni qualificate Esente ----------------- -------------- Proventi da associazioni partecipazione con apporto di capitale lavoro azioni non qualificate 20% Imposta ----------------- Proventi da assicurazioni sulla vita 20% imposta sostitutiva imposta sostitutiva Rendimenti finanziari delle rendite relative a fondi pensioni 20% imposta sostitutiva imposta sostitutiva Rendite finanziarie 20% Imposta imposta

Pagina 12 di 24 corrisposta non residenti Contributi erogati da enti pubblici e privati ad imprese esclusi i contributi per l'acquisto di beni strumentali percepiti nell'esercizio di attività commerciali 4% Acconto acconto Redditi di capitale diversi 20% Acconto acconto Redditi diversi Ritenute sui redditi diversi Tipologia di (fonte) base imponibile aliquota applicata titolo della ritenuta (acconto/imposta) Perdita di avviamento commercialeindennità Intera indennità percepita 15% Acconto Esproprioindennità Intera indennità percepita 20% Imposta plusvalenze determinate dalla cessione di attività finanziarie (opzione per il risparmio amministrato) Risultato della cessione 12,50% Imposta

Pagina 13 di 24 Plusvalenze determinate dalla cessione di attività finanziarie (opzione per il risparmio gestito) Risultato della gestione 12,50% Imposta Premi e vincite derivante da lotterie, tombole, tombole di beneficenza, Intera vincita o premio 10% +1 ulteriore ritenuta del 6% sulla parte di vincita che eccede i 500 (premi e lotterie) Imposta Competizioni sportive, spettacoli televisivi importo 20% Imposta Altri premi e vincite Intera vincita o premio 25% Imposta Contributi e premi erogati a persone fisiche da UNIRE e FISE contributo 4% Imposta Contributi e premi erogati a soggetti diversi dalle persone fisiche da UNIRE e FISE contributo 4% acconto Il condominio sostituto d imposta Dal 1998 il condominio assolve alla funzione di sostituto di imposta; ai sensi dell art. 23, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è infatti tenuto al pagamento delle imposte sui redditi, in luogo di altri soggetti con obbligo di rivalsa (addebitando, cioè, la relativa imposta al soggetto stesso). La circolare della Agenzia delle Entrate n. 204 del 6 novembre 2000, ha evidenziato come, in relazione alla diversa terminologia utilizzata dal legislatore, nell'ambito delle disposizioni concernenti i condomini, il testo definitivo, dell art. 23 D.P.R. 600/1973, individua il condominio quale sostituto d'imposta e non l'amministratore di

Pagina 14 di 24 condominio. Pertanto, il soggetto obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, è il condominio in quanto tale. Il condominio assumendo la qualifica di sostituto d'imposta, è obbligato ad effettuare le ritenute di acconto ogni qualvolta corrisponda compensi, in denaro o in natura, soggetti alle ritenute stesse. Ciò avviene in caso di corresponsione di somme o valori che costituiscono redditi di lavoro dipendente, come ad esempio quelli pagati al portiere dello stabile o all'incaricato della pulizia, se quest'ultimo intrattiene un rapporto di lavoro dipendente, ovvero in caso di pagamenti di somme o valori a liberi professionisti titolari di redditi di lavoro autonomo, (anche quelli pagati all'amministratore del condominio stesso) anche se a titolo di rimborso forfetario di spese, o in caso di corresponsione di somme o valori qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 81 del T.U.I.R. Il sostituto di imposta è a tutti gli effetti il condominio e non l amministratore condominiale e questo vuol dire che ciascun proprietario è responsabile solidalmente con gli altri condomini dell obbligazione fiscale con pretesa nei suoi confronti da parte del fisco in caso di mancato pagamento della ritenuta. Il singolo condomino dovrà conseguentemente esercitare il diritto di rivalsa sugli altri. In particolare, l assolvimento degli obblighi di ritenuta quale sostituto di imposta competono tutte le tipologie di condominio: condominio; supercondominio; condominio parziale. Essendo titolari di un numero di codice fiscale questi sono autonomamente responsabili nei confronti del Fisco, pur in presenza di un amministratore che ne assume la rappresentanza legale e la responsabilità civile e penale. Il condominio dovrà, quindi, effettuare la ritenuta d acconto su compensi corrisposti ai professionisti, ai lavoratori dipendenti e all amministratore e non solo, in quanto con la Legge Finanziaria 2007 è stata introdotta l obbligatorietà di una nuova ritenuta d acconto sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi. Il condominio sostituto di imposta - Le ritenute sui corrispettivi corrisposti in dipendenza di contratti d'opera e di appalto

Pagina 15 di 24 L art. 1, comma 43, della Legge finanziaria 2007 (Legge 24 dicembre 2006, n. 296) ha introdotto il nuovo art. 25 ter nel D.P.R. n. 600/1973 che disciplina un ulteriore obbligo per il condominio come sostituto d imposta. 1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa. 2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Pertanto il condominio quale sostituto di imposta, tramite il proprio amministratore, deve operare una ritenuta sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a terzi o nell interesse di terzi, effettuate nell esercizio di impresa. Dall esame della disposizione di legge di cui all art. 25 ter D.P.R. 600/1973, si dovrebbe ritenere che il nuovo obbligo di ritenuta riguardi le sole prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, rese da soggetti nell esercizio di impresa anche non abituale. L Agenzia delle Entrate (circolare 7 febbraio 2007, n. 7), ha però esteso l ambito oggettivo di applicazione della norma anche alle prestazioni convenute in contratti d opera in generale e, in particolare, nei contratti che comportano l assunzione di un obbligazione avente ad oggetto la realizzazione di un opera o di un servizio senza vincolo di subordinazione e con rischio da parte dell impresa. Il contratto di appalto, disciplinato dall articolo 1655 del codice civile, (di cui si è ampiamente dibattuto al capitolo 5) è il contratto con cui una parte si assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un opera o di un servizio verso un corrispettivo di denaro. Il contratto d opera, disciplinato dall art. 2222 cod. civ., è il contratto tramite il quale una persona si obbliga a compiere un opera o un servizio verso un corrispettivo impiegando prevalentemente il lavoro proprio. Elemento che differenzia i due contratti è l impiego dell organizzazione imprenditoriale per l appaltatore,al contrario il prestatore d opera per conseguire il risultato prestabilito, investe prevalentemente il proprio lavoro. Prestazioni assoggettate a ritenuta di acconto Indipendentemente dalla circostanza che il contratto stipulato dal condominio abbia forma di contratto d appalto o di contratto d opera manutenzioni murarie, idrauliche, elettriche; imbiancature, opere da fabbro; pulizia, spurgo, disinfestazione; manutenzione ascensori, sistema antincendio, giardino, piscine od altri impianti sportivi condominiali, cancelli automatici, apparecchi citofonici e video, sistemi di sorveglianza, antenne;

Pagina 16 di 24 manutenzione e conduzione centrali termiche, autoclave; servizi postali pubblici e privati; servizio di verifica degli impianti ascensore ed elettrico resi da imprese quali organismo notificato Prestazioni non assoggettate a ritenuta di acconto (Circolare n. 7/E/2007) I corrispettivi dovuti per: contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili, di assicurazione di trasporto e di deposito (sono inclusi invece i corrispettivi corrisposti in base a contratto di servizio energia); forniture di beni con posa in opera, qualora la posa in opera assuma funzione accessoria rispetto alla cessione del bene; prestazioni d opera riconducibili ad attività di lavoro autonomo anche occasionale ( ad esempio prestazioni rese da architetti, ingegneri e geometri), già soggette alla ritenuta del 20%. prestazioni rese da persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive imprenditoriali disciplinato dall art. 13 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, purchè il condominio acquisisca agli atti la prescritta dichiarazione prevista dai provvedimenti di attuazione del citato articolo. GESTIONE DELLA CENTRALE TERMICA Il corrispettivo corrisposto per la conduzione e la gestione della centrale termica è assoggettato a ritenuta se comprensivo, oltre che dell erogazione del combustibile (gasolio o altro materiale) anche della manutenzione e conduzione (generalmente con assunzione della qualifica di terzo responsabile), in base ai c.d. contratti di servizio di energia o calore, in quanto può essere considerato un contratto di somministrazione, ma si qualifica come contratto di servizio.

Pagina 17 di 24 Soggetti non residenti La ritenuta del 4% deve essere operata anche sui corrispettivi delle prestazioni di opera e servizi rese da soggetti non residenti, qualora siano rilevanti nel territorio dello Stato, ai sensi dell art. 23 del D.P.R. n. 917/1986, nonché sui corrispettivi pagati alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti. La ritenuta a titolo di acconto nella misura pari al 4%, deve essere operata al momento del pagamento dei corrispettivi dovuti ai prestatori d opera o di servizio, a prescindere dall assolvimento o meno dell obbligo di emettere fattura ovvero a prescindere dall indicazione in fattura della ritenuta medesima. Essa è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi, in quanto riscossi nell esercizio di un attività commerciale occasionale. La ritenuta va applicata al compenso al netto dell IVA. Riassumendo la ritenuta del 4% andrà operata sulle fatture relative a contratti di appalto e d opera di qualsiasi importo nel seguente modo: Amministratore condominiale se nominato, in nome e per conto del: SOGGETTI OBBLIGATI - CONDOMINIO - SUPERCONDOMINIO - CONDOMINIO PARZIALE In mancanza di un amministratore ciascun condomino è obbligato, salvo il diritto di rivalsa sugli altri OGGETTO - Contratti di appalto di opere e servizi - Contratti d opera - Prestazioni d impresa ADEMPIMENTO - Operare la ritenuta del 4% a titolo di acconto all atto del pagamento del corrispettivo; MODALITÀ e TERMINI di VERSAMENTO A mezzo Mod. F24: codice tributo 1019 se il percipiente del compenso è un soggetto IRPEF codice tributo 1020, se percipiente del compenso è un soggetto IRES

Pagina 18 di 24 entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione della ritenuta; Condominio sostituto di imposta - La ritenuta d acconto sull accredito dei bonifici per ristrutturazione edilizia e risparmio energetico A decorrere dal 1 luglio 2010 le Banche e le Poste italiane Spa hanno applicato una ritenuta d acconto del 10% fino al 5 luglio 2011 e successivamente del 4%, all atto dell accredito ai beneficiari dei bonifici bancari o dei bonifici effettuati tramite Banco Posta di Poste Italiane S.p.A. che godono, per i soggetti che commissionano gli interventi soggetti ai benefici fiscali per la ristrutturazione edilizia e per il risparmio energetico (di cui si è dibattuto al capitolo 6). In sostanza le banche e le poste italiane si sostituiscono all amministratore di condominio nell assolvimento dell obbligo di effettuare, versare e certificare la ritenuta di acconto alle imprese individuali, alle società di persone o capitali e ai professionisti che hanno effettuato l intervento sull edificio. L Agenzia delle Entrate ha stabilito che la ritenuta deve essere effettuata dalla banca/posta del beneficiario all atto dell accredito di bonifici disposti per: - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione Irpef 36% art. 1, L. 449/97, da giugno 2012 e fino al 30 giugno 2013, 50%, dal 1 luglio 2013, 36%); - Spese per interventi di risparmio energetico (detrazione Irpef/Ires 55% art. 1, commi da 344 a 347, L. n. 296/06 fino al 30 giugno 2013, 36% dal 1 luglio 2013). Laddove l utilizzo del bonifico bancario o postale non sia obbligatorio, l adozione di una diversa modalità di pagamento non comporta l applicazione della ritenuta in esame. L obbligo di effettuazione della ritenuta non spetta al soggetto che dispone il pagamento (come avviene, ordinariamente, per gli altri tipi di ritenuta di acconto) ma alla banca che riceve l accredito della somma: il soggetto che dispone il bonifico bancario/postale dovrà procedere al pagamento delle fatture per l importo lordo totale delle stesse (non vi è alcun obbligo di indicazione della ritenuta sulla fattura stessa). Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio la ritenuta del 4% ha un ambito generalizzato,in quanto il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale costituisce la modalità obbligatoria per usufruire della detrazione. Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici la ritenuta del 4% va applicata solo in caso di bonifico bancario/postale effettuato da soggetti non titolari di d impresa (modalità di pagamento obbligatoria per fruire della detrazione del 55%) Le imprese possono beneficiare della detrazione del 55% anche se pagano le spese mediante assegno bancario o circolare (oltre che con bonifico bancario/postale). La banca beneficiaria non deve applicare la ritenuta del 4% in caso di bonifico bancario/postale effettuato da un impresa. I pagamenti effettuati mediante bonifico bancario/postale dai contribuenti che intendono avvalersi della detrazione del 36% o del 55% sono inerenti al pagamento di fatture emesse da parte di fornitori che agiscono nell ambito del di impresa o e da coloro che agiscono nell ambito del di lavoro autonomo. Sono agevolabili, infatti, non solo la realizzazione degli interventi da parte delle imprese ma anche le prestazioni

Pagina 19 di 24 professionali come le consulenze per la progettazione, per la redazione di perizie tecniche, per la redazione della documentazione che comprovi la sicurezza statica del patrimonio edilizio; La misura dell aliquota Iva afferente alle diverse prestazioni di servizi e cessioni di beni agevolabili varia in relazione alla tipologia di spesa cui afferisce il bonifico: l importo del corrispettivo può essere assoggettato ad imposta sul valore aggiunto con aliquota del 10% o del 22%. A tal proposito sorge il problema di come le banche o le poste possano scorporare l IVA dal bonifico effettuato, stante il fatto che il bonifico che il condominio effettua è sempre comprensivo dell IVA. La Circolare n. 40/2010 dell Agenzia delle Entrate ha chiarito che: la ritenuta di acconto del 4% non deve essere calcolata sul totale fattura (comprensivo dell Iva), bensì sull imponibile della stessa; non essendo la banca/posta a conoscenza dell aliquota Iva applicata all operazione (dal bonifico, infatti, si vede solo il pagamento totale), la ritenuta del 4% verrà calcolata su un imponibile forfettario determinato sempre dividendo l importo lordo della fattura per 1,20. Quindi le banche e le poste opereranno la ritenuta del 4% su una base imponibile pari all importo lordo da accreditare decurtato del 20%, indipendentemente dalla presenza in fattura di corrispettivi assoggettati ad Iva con aliquota pari al 10% o di rimborsi spese anticipati in nome e per conto del committente. L impresa o il professionista beneficiari del bonifico agevolato, riceveranno un importo al netto della ritenuta del di acconto del 4%, che scomputeranno in sede di liquidazione delle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi. In alcuni casi, per le somme oggetto di un bonifico che fruisce della detrazione del 36% o del 55%, è già prevista la applicazione ordinaria di una ritenuta da parte del soggetto ordinante: sui corrispettivi dovuti dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o di servizi è prevista una ritenuta di acconto del 4%; sui corrispettivi dovuti ai professionisti è prevista una ritenuta di acconto del 20%. Al fine di evitare che in dette ipotesi le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano un doppio prelievo alla fonte sugli stessi corrispettivi, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che deve essere applicata la sola ritenuta del 4% da parte della banca beneficiaria. Pertanto, anche ai professionisti che generalmente subiscono una ritenuta di acconto del 20%, in caso di interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico, verrà trattenuta dal condominio una ritenuta di acconto del 4%. Termini di pagamento delle ritenute La regola a carattere generale, relativamente agli termini di versamento delle ritenute alla fonte, è quella per cui i sostituti di imposta devono ottemperare al versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell'avvenuto pagamento delle somme sulle quali le ritenute sono state calcolate ed effettuate. Vi sono alcuni casi in cui sono previsti termini diversi:

Pagina 20 di 24 Compensazione delle ritenute alla fonte I sostituti d'imposta possono compensare mediante il modello F 24 i debiti derivanti dalle ritenute effettuate con i crediti relativi ad altre imposte e contributi dello stesso periodo. Possono altresì, laddove abbiano effettuato versamenti di ritenute o di imposte sostitutive in eccesso rispetto alla somma dovuta, scomputare dai versamenti successivi le somme versate in eccesso. Si effettua lo scomputo indicando nel modello F 24 l'importo dovuto al netto dell'eccedenza versata (e scomputata).

Pagina 21 di 24 Se nell'anno in corso lo scomputo non viene interamente operato, il sostituto d'imposta ha la facoltà di riportare nell'anno successivo l'eccedenza versata in diminuzione dei versamenti relativi al periodo d'imposta successivo indicando tale scelta nella dichiarazione dei sostituti di imposta modello 770. Può altresì, sempre a mezzo modello 770, richiedere il rimborso con ricorso alla procedura del conto fiscale. È sempre possibile effettuare una scelta mista ossia scomputo in diminuzione per una quota dell'eccedenza versata e richiesta di rimborso per la quota rimanente. La certificazione delle ritenute alla fonte Il sostituto d'imposta deve rilasciare entro il 28 febbraio di ogni anno una certificazione a ciascun soggetto che abbia somme soggette a ritenute. La consegna avviene a mezzo posta o per via elettronica. La certificazione ha come oggetto l'ammontare delle somme corrisposte unitamente all'entità della ritenuta alla fonte applicata sulle medesime nell'anno precedente. Contenuto della certificazione Dalla certificazione deve risultare: l'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti; l'ammontare delle ritenute alla fonte operate, delle detrazioni d'imposta effettuata e dei contributi previdenziali e assistenziali; la sottoscrizione del datore di lavoro o di chi corrisponde gli utili. Modello CU La Certificazione Unica Il 2015 vede l esordio del modello di Certificazione unica CU con il quale il sostituto di imposta dovrà certificare i redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi. La certificazione dei redditi corrisposti ai lavoratori autonomi rappresenta la più significativa novità rispetto al precedente modello di certificazione dei redditi, vale a dire il modello CUD che dal 2015 non deve più essere compilato. Il modello CU si compone di tre parti: parte I: frontespizio parte II: quadro CT con il quale si comunicano i dati per la ricezione in via telematica delle risultanze determinate dai modelli 730/4 resi disponibili dall Agenzia delle Entrate parte III: Certificazione dei redditi, compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai percipienti provvigioni. Il quadro CT L invio del modello avviene esclusivamente in modalità telematica direttamente o tramite intermediario abilitato. Il flusso telematico può essere suddiviso: il sostituto può inviare separatamente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo e provvigioni. L invio telematico è considerato tempestivo anche per le certificazioni scartate, ma inviate di nuovo entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di comunicazione che attesta il motivo dello scarto.

Pagina 22 di 24 Il termine per effettuare l invio telematico è fissato al 9 marzo 2015, cadendo di sabato il 7. La certificazione CU deve essere consegnata al lavoratore entro il 28 febbraio 2015. Da quest anno la certificazione è effettuata anche per indicare i redditi di lavoro autonomo e provvigioni corrisposti a fronte dei quali sono state effettuate ritenute fiscali. Sono altresì obbligati alla compilazione i condomìni per i compensi corrisposti dai fornitori che hanno emesso fatture con ritenuta di acconto (appalti) nei confronti del condominio. Dichiarazione modello 770 Il sostituto di imposta che ha corrisposto somme e valori soggetti alla ritenuta alla fonte deve adempiere alla presentazione annuale di una dichiarazione unica anche ai fini contributivi, previdenziali e assicurativi. A tal fine sono previsti due modelli di dichiarazione: - il modello 770 semplificato; - il modello 770 ordinario. Modello 770 semplificato Modello 770 ordinario È utilizzato dai sostituti d'imposta che hanno effettuato ritenute alla fonte sui redditi: di lavoro dipendente e assimilati di lavoro autonomo e provvigioni diversi. Il modello deve essere altresì presentato da coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali all'inps, all'inpdap, all'inpdai, all'inail. È utilizzato dai sostituti che operano ritenute alla fonte diverse da quelle previste dal modello 770 semplificato. Ad esempio vengono indicate le ritenute relative ai dividendi o agli altri redditi di capitale. Il modello 770 ordinario non sostituisce quello semplificato ma si aggiunge allo stesso in presenza dei relativi presupposti Contenuti I dichiaranti devono indicare i dati relativi al sostituto d'imposta, all'intermediario e a tutti i soggetti obbligati; indicati dati dei percettori, l'ammontare dei contributi obbligatori a

Pagina 23 di 24 carico del datore di lavoro, di quelli a carico del sostituito percettore nonchè l'ammontare di tutte le somme assoggettate a ritenuta corrisposti in denaro o in natura, gli assegni le indennità erogate da terzi e da enti previdenziali, gli emolumenti arretrati e le indennità al titolo di trattamento di fine rapporto. Nel caso in cui il sostituto d'imposta deve presentare sia il modello 770 semplificato che il modello 770 ordinario deve produrre il modello 770 semplificato omettendo i prospetti previsti anche per il modello 770 ordinario e precisamente i prospetti ST, SV E SX. Il modello 770 semplificato può essere inviato da due intermediari separando le comunicazioni dei dati da lavoro dipendente da quelli da lavoro autonomo, provvigioni redditi diversi a condizione di non aver effettuato compensazioni interne tra i versamenti attinenti i redditi di lavoro dipendente con quelli attinenti lavoro autonomo. Termini di presentazione e sottoscrizione Il modello 770 va presentato in modo autonomo in via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le ritenute. Il modello 770 va sottoscritto a pena di nullità dal contribuente o dal suo legale rappresentante e, se presente dal presidente del collegio sindacale (organo di controllo) e/ o dal revisore persona fisica. Riferimenti Normativi: D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 L. 24 ottobre 1997, n. 449 D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 Riferimenti Prassi: Agenzia delle Entrate, Provv. 15 gennaio 2015, n. 79286 - Modello CU Agenzia delle Entrate, Circolare 9 maggio 2013, n.14/e Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 ottobre 2010, n.106/e Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 marzo 2009, n. 68/E Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 dicembre 2008, n. 481/E Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 maggio 2008, n. 201/E Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 aprile 2002, n.121/e

Pagina 24 di 24 Riferimenti Giurisprudenza: Cass. sez. un. 25 ottobre 1996, n. 9332 Naviga nella voce Anteprima Introduzione Obblighi del sostituto d'imposta - Le ritenute alla fonte Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati Ritenute sui redditi di lavoro autonomo e assimilati Redditi di capitale Redditi diversi Il condominio sostituto d imposta Il condominio sostituto di imposta - Le ritenute sui corrispettivi corrisposti in dipendenza di contratti d'opera e di appalto Condominio sostituto di imposta - La ritenuta d acconto sull accredito dei bonifici per ristrutturazione edilizia e risparmio energetico Termini di pagamento delle ritenute Compensazione delle ritenute alla fonte La certificazione delle ritenute alla fonte Contenuto della certificazione Modello CU La Certificazione Unica Dichiarazione modello 770 Riferimenti Bussole correlate Certificazioni del sostituto d imposta Ritenute alla fontecudmodello 770 OrdinarioLUL Source URL: http://fiscopiu.it/bussola/lemma/sostituto-dimposta