Maria Cristina Sergiacomi (Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Cuneo) Novità in tema di spese di ristrutturazione e di risparmio energetico 1
Riferimenti normativi L. 11/12/2016, n. 232, art. 1, co. 2 e 3 - Legge di Bilancio 2017; Circolare Agenzia Entrate del 18/11/2016, n. 43/E. 2
L. 11/12/2016, n. 232, art. 1, co. 2 e 3, Legge di Bilancio 2017 Legge di bilancio e altre novità 2017 La Legge di Bilancio 2017: proroga fino al 31 dicembre 2017 la detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all art. 16-bis, TUIR, nella misura del 50% e per un importo massimo di 96.000,00 euro (stesse condizioni già previste per il 2016); rivede la detrazione per gli interventi in zone sismiche; proroga fino al 31 dicembre 2017 la detrazione IRPEF per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, limitandola ai casi di interventi iniziati dal 1 gennaio 2016; 3
L. 11/12/2016, n. 232, art. 1, co. 2 e 3, Legge di Bilancio 2017 Legge di bilancio e altre novità 2017 proroga fino al 31 dicembre 2017 la detrazione IRPEF per interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% (stesse condizioni già previste per il 2016); sempre in tema di interventi di riqualificazione energetica, introduce novità in relazione agli interventi su parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. 4
Circolare dell Agenzia delle Entrate del 18/11/2016, n. 43/E Legge di bilancio e altre novità 2017 La circolare ha introdotto novità in tema di: sussistenza del vincolo pertinenziale in caso di acquisto di box/posto auto; modalità di pagamento con possibilità, a determinate condizioni, di utilizzare strumenti diversi dal bonifico. 5
Circolare dell Agenzia delle Entrate del 18/11/2016, n. 43/E Legge di bilancio e altre novità 2017 NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2017 6
Interventi di recupero edilizio La legge di Bilancio 2017, all art. 1, co. 2, proroga fino al 31 dicembre 2017 la detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all art. 16-bis, TUIR, nella misura del 50% e per un importo massimo di 96.000,00 euro, dunque alle stesse condizioni già previste per il 2016. 7
Interventi effettuati in zone sismiche La Legge di Bilancio 2017, all art. 1, co. 2, riscrive il comma 1-bis, dell art. 16, D.L. 63/2013, comma che verte sulla detrazione prevista per gli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità. 8
Interventi effettuati in zone sismiche Più precisamente viene stabilito che per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1 gennaio 2017, su edifici ubicati nelle zone sismiche 1 e 2 (ad alta pericolosità) e 3 (in cui possono verificarsi terremoti forti ma rari), relative a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività' produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. 9
Interventi effettuati in zone sismiche Viene introdotto un potenziamento della detrazione qualora dalla realizzazione degli interventi fino ad ora descritti derivi una riduzione del rischio sismico che determini: il passaggio ad una classe di rischio inferiore: in questo caso la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta; il passaggio a due classi di rischio inferiori: in questo caso la detrazione spetta nella misura dell'80%. 10
Interventi effettuati in zone sismiche Qualora gli interventi descritti siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni d'imposta previste spettano, rispettivamente, nella misura del 75% e dell'85%. Tali detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. 11
Interventi effettuati in zone sismiche Per tali interventi, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà' di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione di queste novità verranno definite con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, dunque dal 01/01/2017. 12
Detrazione IRPEF per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici Legge di bilancio e altre novità 2017 La Legge di Bilancio 2017 (art.1, co. 2) ha modificato il co. 2, art. 16, D.L. 63/2013, prorogando ancora l agevolazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2017, ma aggiungendo una condizione e cioè che le spese per l acquisto di mobili ed elettrodomestici sostenute nel 2017 siano sostenute per l arredamento di unità immobiliari su cui sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1 gennaio 2016. 13
Interventi effettuati in zone sismiche L agevolazione fiscale inerente gli interventi di riqualificazione energetica è prorogata, nella misura del 65% ed entro i limiti massimi validi per l anno 2016, anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2017 - Legge di Bilancio, art. 1 co. 2. 14
Interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali Legge di bilancio e altre novità 2017 La Legge di Bilancio 2017, all art. 1, co. 2, ha concesso un altra proroga stabilendo che per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 (in precedenza il termine era 31/12/2016). 15
Interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali Legge di bilancio e altre novità 2017 Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione è consentita: nella maggior misura del 70% per gli per interventi che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso; nella maggior misura del 75% per gli per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. 16
Interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali Legge di bilancio e altre novità 2017 La sussistenza delle condizioni previste per poter applicare la detrazione nelle maggiori misure del 70% o del 75% dovrà essere asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici (APE). Le detrazioni in argomento sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 40.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. 17
Interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali Legge di bilancio e altre novità 2017 Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. 18
Interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali Legge di bilancio e altre novità 2017 Dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione, la norma consente ai soggetti beneficiari di optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione di questa parte della nuova norma saranno definite con un apposito provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio. 19
Novità introdotte dalla Circolare dell Agenzia delle Entrate del 18/11/2016, n. 43/E Sussistenza del vincolo pertinenziale in caso di acquisto del box auto Il beneficio fiscale può essere riconosciuto anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell atto notarile o in assenza di un preliminare d acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, ma condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione. 20
Novità introdotte dalla Circolare dell Agenzia delle Entrate del 18/11/2016, n. 43/E Sussistenza del vincolo pertinenziale in caso di acquisto del box auto Più in generale, può ritenersi possibile che il promissario acquirente di un box pertinenziale o di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, di cui all art. 16-bis, co. 3, TUIR, o di un immobile sul quale intende effettuare i lavori di recupero del patrimonio edilizio, possa beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto sull acquisto dell immobile o versati per i lavori di ristrutturazione a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito. 21
Novità introdotte dalla Circolare dell Agenzia delle Entrate del 18/11/2016, n. 43/E Modalità di pagamento Nei casi in cui il ricevimento delle somme da parte dell impresa che ha ceduto il box pertinenziale risulti attestato dall atto notarile il contribuente può fruire della detrazione, anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario/postale, ma a condizione che ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente. 22
Novità introdotte dalla Circolare dell Agenzia delle Entrate del 18/11/2016, n. 43/E Modalità di pagamento Inoltre la detrazione spetta anche nell ipotesi in cui il bonifico bancario utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all obbligo di ritenuta. In tal caso è necessario che il beneficiario dell accredito attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito. 23