INFORMATIVA N. 31/2016

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DIREZIONE POLITICHE FISCALI INFORMATIVA N. 31/2016 NELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA RELATIVA AL 2016 ENTRANO NUOVE SPESE SANITARIE E VETERINARIE Entro il 31 ottobre 2016 ulteriori categorie di soggetti devono richiedere le credenziali per l accesso al Sistema TS, al fine di trasmettere i dati relativi a spese sanitarie e veterinarie a decorrere d Argomento: Imposte dirette Fonti: Decreto Ministero Economia e finanze 16 settembre 2016, pubbl. G.U. n. 225 del 26 settembre 2016 Data: 4 ottobre 2016 Protocollo: 1060/PC Nuove categorie di soggetti sono tenute a trasmettere i dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie d, con obbligo di richiedere le credenziali per l accesso al sistema TS entro il 31 ottobre 2016. E stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 225 del 26 settembre 2016) il decreto ministeriale che stabilisce le modalità operative e le scadenze entro cui ulteriori categorie di soggetti devono effettuare la trasmissione dei dati relativi a spese sanitarie e veterinarie d: si tratta di psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici radiologi, ottici, parafarmacie e veterinari. Tali soggetti sono tenuti a richiedere le credenziali di accesso al sistema TS entro il termine del 31 ottobre 2016 I citati soggetti sono stati individuati con il decreto ministeriale 1 settembre 2016 e si aggiungono alle altre categorie (come riepilogato nel successivo par. 3): alcune obbligate dal 2015 (medici, odontoiatri, strutture autorizzate accreditate, agenzie di pompe funebri, università); altre il cui obbligo è previsto a decorrere d (strutture autorizzate non accreditate). Si vedano, al riguardo, l Informativa n. 28/2016 e la News n. 59/2016. Confartigianato Imprese Via S. Giovanni in Laterano, 152-00184 Roma - Tel.: 06/70374.306-307-308-346-485 - Fax: 06/77079938 www.confartigianato.it - tributario@mail.confartigianato.it

1. I NUOVI SOGGETTI TENUTI ALLA TRASMISSIONE PER IL 2016 Il decreto ministeriale 1 settembre 2016 ha individuato le ulteriori categorie di soggetti che, ai sensi dell articolo 3, comma 4, decreto legislativo n. 175/2014, sono tenute alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie: TABELLA 1 1 attività di distribuzione al pubblico di farmaci svolta nei seguenti esercizi commerciali (di cui all art. 4, c.1, lett. d), e), f), D.Lgs. 114/98): a) esercizi di vicinato (con superficie di vendita 150 mq nei comuni con popolazione residente < 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente > 10.000 abitanti); b) medie strutture di vendita (esercizi con superficie > lett. a) e fino a 1500 mq nei comuni con popolazione residente < a 10.000 abitanti e a 2500 mq nei COMUNI con popolazione > a 10.000 abitanti); c) grandi strutture di vendita (esercizi aventi superficie > a limiti di cui al punto b). A tali soggetti è assegnato dal Ministero della salute un codice identificativo univoco ex DM 15/7/2004 2 iscritti all albo professionale degli psicologi (L. n. 56/1989) 3 iscritti all albo professionale degli infermieri (D.M. 739/1994) 4 iscritti all albo professionale delle ostetriche/i ((D.M. 740/1994) 5 iscritti all albo professionale dei tecnici sanitari di radiologia medica (D.M. 746/1994) 6 esercenti arte sanitaria ausiliaria di ottico (che hanno effettuato comunicazione al ministero della salute ex art. 11, c. 7 e art. 13, D.Lgs. 46/1997). Si tratta della comunicazione quale fabbricante di dispositivi su misura (art. 11, c.7, D.Lgs. 46/97) e di dispositivi a nome proprio (art. 13 D.Lgs. 46/97) 7 iscritti all albo professionale dei veterinari. Le modalità operative con cui tali soggetti effettuano la trasmissione dei dati sono stabilite con il decreto ministeriale del 16 settembre 2016 (pubblicato nella G.U. n. 225/2016). Le modalità tecniche di utilizzo di tali dati da parte dell Agenzia delle entrate sono state stabilite dal provvedimento direttoriale del 15 settembre 2016, prot. 142369. Attenzione: tra le categorie di soggetti sopraindicati, si segnala in particolare quella degli esercenti l arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al ministero della Salute quale fabbricante di dispositivi su misura (art. 11, c.7, D.Lgs. 46/97) e di dispositivi a nome proprio (art. 13, D.Lgs. 46/97). Si fa presente che la trasmissione dei dati riguarda anche le spese sanitarie documentate da scontrini parlanti (contenenti la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario). E stata segnalata all Agenzia delle entrate la difficoltà, per gli operatori, di trasmettere i dati relativi agli scontrini già emessi dal 1 gennaio 2016: si ricorda, al riguardo, che per il primo anno non sono applicabili le sanzioni nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l errore non determina un indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Le categorie di soggetti tenute all invio dei dati al sistema TS sono esonerate dall invio dello spesometro in relazione ai dati trasmessi al Sistema TS (salvo il caso in cui sia esercitata opposizione da parte del cliente/paziente), come espressamente previsto dall articolo 4 del D.M. 1 settembre 2016. 1.1 Adempimenti propedeutici alla trasmissione: le credenziali di accesso al sistema TS Per poter effettuare la trasmissione dei dati, i soggetti elencati nella Tabella 1 hanno l obbligo di richiedere al Ministero dell Economia e finanze le credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria. La richiesta delle credenziali deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2016, tramite le specifiche funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria (art. 2, comma 4, D.M. 16 settembre 2016).

Come specificato nell Allegato A, par. 3.2, D.M. 16 settembre 2016, il procedimento di richiesta delle credenziali è attivato dal: - titolare della partita IVA o dal legale rappresentante - professionista sanitario iscritto all albo. Tale soggetto si collega sull area di registrazione del portate Progetto Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) ed inserisce i suoi dati identificativi, corredati dalle seguenti informazioni personali (da rendere obbligatoriamente): Nome campo Descrizione CF soggetto responsabile Codice fiscale del soggetto da abilitare all invio telematico dell invio CF legale rappresentante (soggetto richiedente) Codice fiscale del legale rappresentante della struttura (può coincidere con quello del soggetto responsabile dell invio) N. tessera sanitaria Numero della tessera sanitaria del soggetto richiedente l abilitazione data scadenza tessera Data di scadenza della tessera sanitaria del soggetto richiedente sanitaria l abilitazione partita IVA Partita IVA codice attività Codice attività ATECO della struttura/soggetto casella di posta Indirizzo PEC Numero identificativo Tale numero è costituito da: numero di iscrizione all albo (per gli iscritti agli albi professionali) codice univoco a livello nazionale (per gli esercizi commerciali che vendono farmaci, assegnato dal Ministero salute) numero di iscrizione (ITCA) per i fabbricanti dei dispositivi su misura Il Sistema TS effettua la verifica delle richieste pervenute, accedendo agli elenchi resi disponibili dal Ministero della Salute e dalle Federazioni e Consigli nazionali degli ordini e collegi professionali ed in caso di: - esito positivo del controllo: attribuisce le credenziali di accesso al Sistema TS inviandole via PEC al soggetto richiedente; - esito negativo del controllo (o in caso di mancata comunicazione delle informazioni da parte degli Enti di competenza), comunica al soggetto richiedente l impossibilità al rilascio delle credenziali. 2. IL TERMINE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie deve essere effettuata da parte dei soggetti indicati nella Tabella 1 secondo quanto stabilito dal calendario pubblicato sul sito del Sistema TS. In ogni caso, la trasmissione deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell anno successivo a quello della spesa effettuata dall assistito (quindi, entro il 31 gennaio 2017, per le ). 2.1 La trasmissione da parte di soggetti delegati La trasmissione dei dati può essere effettuata anche per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi a tal fine individuati e designati dagli stessi soggetti indicati nella Tabella (psicologi, ottici, veterinari, etc.) come responsabili al trattamento dei dati. I soggetti delegati devono richiedere telematicamente al Ministero dell Economia e finanze, tramite il sistema TS, l abilitazione all invio telematico dei dati per conto del soggetto delegante. 3. I SOGGETTI OBBLIGATI: UNA TABELLA DI SINTESI Può essere utile fornire una tabella riepilogativa dei soggetti a tutt oggi obbligati alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, o a spese che danno diritto a deduzioni e detrazioni, con indicazione delle diverse scadenze ed adempimenti.

La Tabella, già fornita con l Informativa n. 28/2016, è così integrata: SOGGETTI ADEMPIMENTO DECORRENZA ASL, ospedali farmacie pubbliche/private medici chirurghi odontoiatri altre strutture accreditate strutture autorizzate non accreditate Agenzie di pompe funebri Università statali e non statali Banche e Poste attività di distribuzione al pubblico di farmaci (es.: parafarmacie) degli psicologi (L. 56/1989) degli infermieri (D.M. 739/1994) delle ostetriche/i (D.M. 740/1994) dei tecnici sanitari di radiologia medica (D.M. 746/1994) esercenti arte sanitaria ausiliaria di ottico (che hanno effettuato comunicazione al Min. Salute ex art. 11, c. 7 e art. 13, D.Lgs. 46/1997) di dati relativi a spese sanitarie al sistema TS entro il 31 gennaio di ciascun anno (D.M. 31 luglio 2015; provvedimento direttoriale 103408 del 31/7/2015) Sistema TS entro il 30 settembre 2016 relativi a spese sanitarie al sistema TS entro il 31 gennaio di ciascun anno (D.M. 2 agosto 2016; provvedimento direttoriale 123325 del 29 luglio 2016) di dati relativi a spese funebri all Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio di ciascun anno (provvedimento direttoriale 27002 del 19/2/2016) di dati relativi a spese universitarie, master, dottorati, specializzazioni; all Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio di ciascun anno (provvedimento direttoriale 27065 del 19/2/2016) per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio all Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio di ciascun anno Sistema TS entro il 31 ottobre 2016; relativi alle spese sanitarie al sistema TS entro il 31 gennaio di ciascun anno (D.M. 16 settembre 2016, provvedimento direttore Agenzia entrate prot. 142369 del 15 settembre 2016) al 2015 al 2015

dei veterinari Sistema TS entro il 31 ottobre 2016; relativi alle spese veterinarie al sistema TS entro il 31 gennaio di ciascun anno (D.M. 16 settembre 2016, provvedimento direttore Agenzia entrate prot. 142369 del 15 settembre 2016) Cordiali saluti. IL DIRETTORE - Andrea Trevisani -