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Civile Sent. Sez. 1 Num. 17297 Anno 2016 Presidente: NAPPI ANIELLO Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO Data pubblicazione: 24/08/2016 SENTENZA sul ricorso 19556-2013 proposto da: BENOCCI MAURILIO (c.f. BNCMRL54R19H911V), nella qualità di titolare dell'impresa individuale TERRECOTTE D'ARTE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 15, presso l'avvocato BARBARA DI STEFANO, rappresentato e difeso 2016 1404 dall'avvocato DUCCIO CAMPANI, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro CURATELA FALLIMENTO TERRECOTTE D'ARTE DI BENOCCI 1

MAURILIO, in persona del Curatore dott. ANGELA ALESSI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 12, presso l'avvocato FABRIZIO BADO', rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO DEL CIONDOLO, giusta procura a margine del controricorso; - controri corrente - nonchè contro FRANCHETTI ALBANO, FRANCHETTI DANIELE, GORACCI DANIELE, MERTIN AMEDEO FLAVIO, MOI MICHELE, PLANASI AGRON, SINGH BALKAR, SINGH HARJINDER, SINGH GURON TALWINDER, SING SWARAN, SINGH MAHENDER, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE; - intimati - avverso la sentenza n. 1144/2013 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/07/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE; udito, per la controricorrente, l'avvocato DEL CIONDOLO che si riporta, udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2

Svolgimento del processo La Corte d'appello di Firenze, con sentenza 9 luglio 2013, ha rigettato il reclamo proposto da Benocci Maurilio, titolare della ditta Terrecotte D'Arte, avverso la sentenza del Tribunale di Montepulciano che aveva dichiarato il suo fallimento. A sostegno del reclamo il fallito aveva dedotto che in data 5 aprile 2013, cioè prima della pubblicazione della predetta sentenza in data 8 aprile 2013, aveva depositato in Cancelleria un ricorso per l'ammissione al concordato preventivo che rendeva improcedibile la pronuncia di fallimento. Nel contraddittorio con la Curatela del Fallimento, la Corte ha ritenuto che la sentenza di fallimento era stata depositata in cancelleria già in data 3 aprile 2013, con la firma del presidente e dell'estensore, e che in tale data era divenuta immodificabile, con la conseguenza che la proposta di concordato era pervenuta tardivamente (il 5 aprile), essendo irrilevante l'attestazione del cancelliere in data 8 aprile 2013; quindi, si trattava di proposta meramente dilatoria, essendo intervenuta tardivamente. Avverso questa sentenza Benocci ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui si è opposta la Curatela del Fallimento. Motivi della decisione Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 133 c.p.c., per avere dato rilievo decisivo 3

all'attività, interna all'ufficio, di deposito della sentenza in cancelleria (in data 3 aprile 2013), anziché a quella di pubblicazione tramite la necessaria attestazione del cancelliere, avvenuta, nella specie, in data (8 aprile 2013) successiva alla proposta di concordato preventivo, non esaminata perché erroneamente considerata tardiva (in quanto proposta in data 5 aprile dello stesso anno). Il motivo è fondato. E' necessario premettere che la fattispecie esaminata nella sentenza impugnata non è quella, cui si riferisce la sentenza delle Sezioni Unite n. 13794 del 2012, seguita dalla giurisprudenza successiva (v. anche Corte cost. n. 3 del 2015), della cosiddetta doppia data di pubblicazione della sentenza, quando vi sia un contrasto tra l'annotazione del deposito della sentenza (completa della firma del presidente e dell'estensore) da parte del cancelliere e l'annotazione successivamente apposta dallo stesso cancelliere relativa all'attestazione dell'intervenuta pubblicazione della sentenza medesima. Infatti, il deposito della sentenza di primo grado, seppure completa nelle sue parti, in data 3 aprile 2013 - nella quale la Corte di merito ha ritenuto di individuare la valida pubblicazione della stessa - non è stato certificato contestualmente dal cancelliere, il quale ha rilasciato successivamente (cioè in data 17 giugno 2013), a richiesta del curatore, una postuma certificazione di deposito della 4

sentenza in data anteriore, appunto in data 3 aprile 2013. Una simile certificazione, evidentemente, non può ritenersi idonea ad attestare la pubblicazione della sentenza in una data diversa ed anteriore a quella ufficiale, coincidente con l'attestazione del cancelliere in data 8 aprile 2013. Ed è questa la data da considerare ai fini della valutazione della tempestività della proposta di concordato preventivo, la quale impediva temporaneamente la dichiarazione di fallimento, essendo stata avanzata in data precedente, cioè il 5 aprile 2013 (v. Cass., sez. un., n. 9935 del 2015). E' necessario considerare che la deliberazione della sentenza costituisce solo una fase del procedimento di formazione della decisione, mentre (salvo ipotesi particolari) è la pubblicazione, a norma dell'art. 133 c.p.c., che rende ufficiale la consegna della sentenza, le attribuisce "giuridica esistenza nel mondo esterno" (v. Cass. n. 12573 del 1991) e la rende irretrattabile. Infatti, la deliberazione della sentenza è un atto meramente interno e acquista efficacia esterna per effetto del suo deposito contestualmente attestato dal cancelliere che attribuisce ad essa l'efficacia di certezza pubblica. Non è possibile, quindi, leggere l'art. 133 c.p.c. tenendo distinto il primo comma, che attribuisce al deposito l'efficacia di rendere pubblica la sentenza, dal secondo comma, che impone al cancelliere di dare atto del deposito, perché senza attestazione del cancelliere non v'è pubblicazione della 5

sentenza (v. Cass. n. 6991 del 2007). Ne consegue che, prima della pubblicazione, il giudice deve applicare le norme sopravvenute alla deliberazione (v. Cass. n. 26066 del 2014, n. 5855 del 2000). Il secondo motivo, che denuncia vizio di omessa motivazione sulla richiesta di ammissione al concordato preventivo, è assorbito. In conclusione, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Roma, 13 luglio 2016.