La responsabilità giuridica 23/05/2017 1
Argomenti La nozione di responsabilità giuridica La responsabilità civile (culpa in vigilando e culpa in educando) La responsabilità penale (i principi di tipicità e di personalità; l imputabilità) 23/05/2017 2
La nozione di responsabilità giuridica E responsabile giuridicamente chi è chiamato a rispondere della violazione dolosa o colposa di un obbligo (responsabilità da fatto illecito). Nel nostro ordinamento giuridico sono due le categorie principali di responsabilità cioè la responsabilità civile e la responsabilità penale. 23/05/2017 3
I tipi di responsabilità civile La responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), che è quella che sorge in capo alle parti stipulanti un contratto. La responsabilità extracontrattuale da atto illecito o responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.. 23/05/2017 4
Art. 2043 c.c Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno ; ciò significa che qualunque fatto volontario o commesso con negligenza, imprudenza o imperizia cha causi ad altri un ingiusto danno, rende responsabile colui che lo ha commesso al risarcimento del danno. 23/05/2017 5
Art. 2048 c.c. Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. 23/05/2017 6
Le presunzioni su cui si fonda la responsabilità civile dei genitori per fatto illecito dei figli minori Culpa in educando: I genitori non hanno fornito ai figli un bagaglio educativo grazie al quale essi non tengano comportamenti pericolosi e potenzialmente dannosi per i terzi. Si rimprovera quindi ai genitori una educazione con delle oggettive carenze che abbiano spinto il minore a non rispettare le regole della civile convivenza nel contesto sociale in cui egli opera. 23/05/2017 7
Le presunzioni su cui si fonda la responsabilità civile dei genitori per fatto illecito dei figli minori Culpa in vigilando: I genitori hanno omesso, del tutto o in parte, di sorvegliare la condotta del figlio minore. I genitori hanno il potere-dovere di esercitare il controllo e la vigilanza sul comportamento dei figli minori. Il dovere di vigilanza sul minore è legato all età ed all educazione, nel senso che deve essere tanto più elevato quanto minore è l educazione impartita, e si attenua man mano che egli cresca di età. 23/05/2017 8
La responsabilità penale La responsabilità penale è quella che si occupa di determinate azioni od omissioni che configurano nel nostro codice penale un reato. Le azioni o le omissioni che costituiscono reato sono espressamente e tassativamente indicate dal diritto (tipicità dell illecito penale). 23/05/2017 9
La personalità della responsabilità penale A differenza della responsabilità civile vige sempre il principio della personalità: per la commissione di una fattispecie di reato, di un delitto o di una contravvenzione, è responsabile solo colui che ha commesso personalmente il fatto illecito. La responsabilità penale è personale art. 27, 1 comma della Costituzione. 23/05/2017 10
L imputabilità La responsabilità penale presuppone l imputabilità del soggetto cioè che, egli sia stato al momento dell azione o dell omissione capace di intendere e di volere. Secondo l art. 97 c.p., i soggetti minori di 14 anni sono considerati non imputabili, ossia incapaci di intendere e di volere; 23/05/2017 11
L imputabilità Per i soggetti di età compresa tra i 14 e i 18 anni, l art. 98 1 comma c.p. prevede che sarà il giudice penale, discrezionalmente, a valutare l imputabilità al momento della commissione del reato. È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d intendere e di volere ma la pena è diminuita. per i soggetti maggiori di 18 anni, la capacità naturale si presume salvo vengano riscontrate patologie mentali come vizi totali o parziali di mente (artt. 88 e 89 c.p.). 23/05/2017 12