Sezione Seconda. Le altre fonti di obbligazione: da atti unilaterali e da atti illeciti

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Sezione Seconda. Le altre fonti di obbligazione: da atti unilaterali e da atti illeciti"

Transcript

1 Capitolo 4 Sezione Seconda Le altre fonti di obbligazione: da atti unilaterali e da atti illeciti 1. Obbligazioni nascenti da atti unilaterali 1.1 Le promesse unilaterali in generale (art. 1987) La promessa unilaterale è un negozio giuridico unilaterale con il quale un soggetto si obbliga ad eseguire una determinata prestazione, a favore di un altro soggetto, indipendentemente dall accettazione di questi. I caratteri delle promesse unilaterali sono: l obbligatorietà: la promessa importa il dovere di adempimento indipendentemente dall accettazione del destinatario; l irrevocabilità; l inapplicabilità del binomio onerosità-gratuità: la prestazione non acquista mai il carattere di corrispettivo; il numero chiuso (numerus clausus). Tra le figure di promesse unilaterali previste dalla legge si ricordino: la promessa di pagamento (art. 1988); la ricognizione (o riconoscimento) di debito (art. 1988); la promessa al pubblico (art. 1989); i titoli di credito (artt ). 1.2 Promessa di pagamento e ricognizione di debito (art. 1988) La promessa di pagamento è un atto unilaterale con il quale una persona promette il pagamento di una determinata somma nei confronti di un altra. La ricognizione di debito, invece, è un atto unilaterale con cui un soggetto riconosce l esistenza di un proprio debito verso un altro soggetto. Gli istituti suddetti hanno caratteristiche comuni. Infatti entrambi consistono in: dichiarazioni di volontà «inter vivos» unilaterali (in quanto poste in essere da una sola parte); recettizie (in quanto rivolte ad un determinato destinatario); obbligatorie (in quanto chi promette o riconosce il proprio debito si obbliga unilateralmente); astratte, perché da esse non si desume la causa per la quale si promette il pagamento o si riconosce il debito; con effetti probatori (in quanto, una volta poste in essere, dispensano il destinatario dall onere di provare l esistenza del rapporto fondamentale, ossia del titolo e, quindi, del fatto costitutivo del credito, che, pertanto, si presume). Si realizza, cioè, l inversione dell onere della prova su chi ha emesso la dichiarazione: in altre parole chi promette il pagamento o riconosce il debito, per liberarsi dall obbligo di pagamento (cd. astrazione processuale) dovrà accollarsi l onere di provare l eventuale inesistenza o l illiceità del rapporto sottostante, sul cui presupposto è stata fatta la promessa o il riconoscimento. La promessa si differenzia dal contratto in quanto mentre il contratto è un negozio bilaterale (tipico o atipico) ed è fonte generale di obbligazioni, la promessa è un negozio unilaterale e produce effetti obbligatori nei soli casi previsti dalla legge (art. 1987). 1

2 Parte I: fondamenti delle discipline di insegnamento - Libro I: discipline giuridiche Sezione V: diritto civile 1.3 La promessa al pubblico (art. 1989) 2 È la promessa unilaterale, rivolta ad un destinatario indeterminato («in incertam personam»), di effettuare una data prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione (es.: prometto di dare cinquecento euro allo studente che riporterà la media più alta al termine dell anno scolastico) o compia una data azione (es.: prometto una ricompensa a chi ritroverà un bassotto smarrito). La promessa al pubblico diviene vincolante per il promittente appena è portata a conoscenza del pubblico. La promessa è revocabile purché (art. 1990): la revoca avvenga per giusta causa e sia resa pubblica nella stessa forma della promessa; non si sia già verificata la situazione considerata o non sia stata già compiuta l azione prevista. Differenze La promessa al pubblico va tenuta distinta dall offerta al pubblico: la prima è caratterizzata da «una prestazione unilaterale che si farà in una determinata circostanza, senza che sia necessaria la formazione di un contratto; offerta al pubblico è, invece, la proposta in incertam personam a concludere un contratto» per il quale è comunque necessaria l accettazione. 2. Obbligazioni nascenti dalla legge Si parla di obbligazione legale quando manca una volontà intesa a creare l obbligazione stessa. Si tratta di ipotesi in cui l ordinamento giuridico, per esigenze di ordine sociale, fa ricadere sul soggetto un obbligazione: o in quanto questi si trova in una determinata situazione giuridica; o perché si verificano presupposti ai quali l ordinamento stesso ricollega la nascita di un obbligazione, indipendentemente dalla volontà dell obbligato. Esaminiamole brevemente. 2.1 La gestione di affari altrui (artt ) Si ha gestione di affari quando un soggetto (gestore) assume spontaneamente, cioè senza esservi obbligato e senza averne avuto incarico dall interessato («dominus»), l amministrazione di uno o più affari patrimoniali altrui. A tale fatto la legge, concorrendo alcuni requisiti, ricollega il sorgere di obbligazioni sia a carico del gestore che a carico del «dominus», cioè del soggetto a vantaggio del quale si è operato. La gestione di affari altrui è riconosciuta solo quando l interessato non sia in grado di provvedere da sé (art. 2028). Esempio frequente di gestione di affari altrui è quello del vicino che provvede ad una riparazione urgente dell immobile mentre il proprietario è assente (l impossibilità dell interessato di provvedere da sé può anche derivare da cause diverse dalla sua lontananza quali malattia, incapacità temporanea di intendere e di volere etc.). Requisiti della gestione di affari altrui sono l utilità iniziale della gestione (valutata obiettivamente), la mancanza di divieto da parte del «dominus», la consapevolezza dell alienità dell affare, la liceità dello stesso e la capacità di agire del gestore (art. 2029). La negotiorum gestio produce i seguenti effetti: il gestore ha l obbligo di continuare la gestione intrapresa, finché l interessato (o l erede in caso di morte del dominus) non sia in condizione di provvedervi da sé (art. 2028), ed è sottoposto a tutti gli obblighi del mandatario (diligenza del buon padre di famiglia, obbligo di rendiconto etc.); il «dominus» deve adempiere, verso i terzi, agli obblighi che gli derivano dai negozi compiuti dal gestore in nome di lui e deve «tenere indenne» il gestore dalle obbligazioni che questi abbia assunto in nome proprio, rimborsandogli le spese sostenute ed i relativi interessi. Da ciò si deduce che il gestore non agisce a proprio rischio (art. 2031).

3 Quanto alle azioni nascenti dalla gestione d affari, si distingue tra: actio negotiorum gestorum directa, che spetta al dominus per ottenere l adempimento delle obbligazioni del gestore; actio negotiorum gestorum contraria che spetta, invece, al gestore per ottenere l adempimento delle obbligazioni del dominus. Differenze L istituto della gestione di affari si differenzia da: la promessa del fatto del terzo, in quanto in questo caso nessuna influenza si ha nella sfera giuridica del terzo; il mandato, poiché in questo caso l interposizione avviene in forza di contratto; il contratto a favore di terzo, si tratta di un negozio e non di un atto unilaterale, e inoltre, perché mentre nel contratto a favore del terzo la prestazione deve essere fatta al terzo, nella gestione il terzo deve eseguirla a favore del gestore. È l esecuzione di un pagamento non dovuto. Esso dà luogo ad un obbligazione di restituzione con il correlativo diritto da parte di chi ha eseguito la prestazione non dovuta di ripetere (ossia di riottenere) quanto dato. La disciplina contemplata dagli artt e ss. concerne l ipotesi nella quale indebitamente sia stata ricevuta una «cosa determinata»; relativamente alle prestazioni di fare, indebitamente eseguite, manca una normativa «ad hoc». In tal caso, analogicamente, possono trovare applicazione, in quanto compatibili, le norme dell istituto dell «arricchimento senza causa». Si ha indebito oggettivo quando chi paga salda un debito che assolutamente non esiste (come ad es. nel caso di prestazione eseguita in esecuzione di un negozio nullo o di un debito già estinto). Si ha, invece, indebito soggettivo quando «l adempiente», che non è debitore, paga per errore scusabile ad un creditore quanto a costui è dovuto da un terzo. In questo caso, invece, il credito esiste, ma chi paga non è il debitore, trattandosi di un debito altrui. Nel caso di indebito soggettivo la ripetizione non è ammessa: quando il creditore si sia privato, in buona fede, del titolo o delle garanzie che assistevano il credito. In tal caso colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore; quando il pagamento è stato eseguito non ricorrendo la scusabilità dell errore. Sussistono casi in cui il pagamento non dovuto non legittima colui che ha adempiuto alla restituzione; tali sono: l adempimento di una obbligazione naturale; l esecuzione di una prestazione contraria al buon costume: è il caso del cd. «negozio immorale» (art. 2035); l adempimento di un debito prescritto (art. 2940). 2.3 L ingiustificato arricchimento (artt ) Tutte le volte in cui al depauperamento di un soggetto corrisponda l arricchimento senza causa di un altro soggetto, l ordinamento riconosce al depauperato una speciale azione di ingiustificato arricchimento (art c.c.). Non è, pertanto, necessario che l arricchimento abbia un fondamento economico o etico: è sufficiente giustificazione ogni idoneo titolo legale, giuridico o convenzionale. Quindi, elementi per l esperimento dell azione sono l arricchimento di un soggetto, la diminuzione patrimoniale di un altro, il nesso causale fra le due variazioni patrimoniali e la mancanza di causa giustificatrice. 2.2 Il pagamento dell indebito (artt ) 3

4 Parte I: fondamenti delle discipline di insegnamento - Libro I: discipline giuridiche Sezione V: diritto civile 4 L azione in esame è generale e sussidiaria; essa può essere esercitata solo se al danneggiato non spetti altra azione specifica. Ciò è giustificato dalla circostanza che chi agisce ex art c.c. può ottenere, laddove la restituzione non sia più possibile, un indennizzo, limitato alla somma minore tra l impoverimento da lui ricevuto e il corrispondente arricchimento ottenuto da altra persona in buona fede: in sostanza un indennizzo inferiore a quello ottenibile mediante l esercizio di altre azioni specifiche. 3. Obbligazioni nascenti da atto illecito I fatti illeciti rientrano tra le fonti dell obbligazione (cfr. l art. 1173), in quanto da essi deriva l obbligo di risarcimento del danno a carico del loro autore. Sono fonti non negoziali (o legali), perché l obbligazione di risarcimento è conseguenza non voluta dall autore del fatto. 3.1 L illecito civile (art. 2043) L art definisce illecito «qualsiasi fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto», sancendo l obbligo per colui che lo ha commesso di risarcire il danno. Tale norma costituisce il cardine del sistema della responsabilità extracontrattuale. Da ciò risulta che l attività illecita è fonte di responsabilità civile (e quindi dell obbligo di risarcimento) in quanto è causa di danno. Atto o fatto illecito non è, tuttavia, ogni fatto dannoso bensì solo quello che cagiona un danno ingiusto. Elementi della responsabilità civile (cd. extracontrattuale o aquiliana) sono: la capacità di intendere e di volere; il fatto (atto) commissivo o omissivo; la colpa o il dolo; il danno; l ingiustizia del danno; il nesso di causalità tra fatto e danno. 3.2 La capacità di intendere e di volere La responsabilità civile presuppone l imputabilità: perché il fatto dannoso possa essere imputato all agente, l art richiede che questi sia capace di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso. Non è dunque necessaria la capacità legale di agire, richiesta invece per il compimento di negozi giuridici: si ritiene infatti sufficiente, per rendersi conto che è illecito cagionare ad altri un danno ingiusto, un grado di maturità inferiore rispetto a quello necessario per potere amministrare un patrimonio. L art precisa che l esclusione della responsabilità dell incapace di intendere e di volere cessa nell ipotesi in cui il soggetto si sia trovato in tale stato psichico per propria colpa (es.: per essersi ubriacato) o per averlo dolosamente determinato (es.: allo scopo di procurarsi una scusa). 3.3 Il fatto, la colpa e il dolo Il fatto è un comportamento umano che può consistere in un atto positivo (commissivo), dal quale il soggetto avrebbe dovuto astenersi, o in un fatto omissivo, cioè in un non facere che determinerà illecito solo se vi era un obbligo giuridico ad agire. La colpa, invece, consiste nella violazione di un dovere di diligenza, cautela o perizia, nei confronti dei terzi: l atto illecito è colposo quando l evento dannoso non è voluto ma è cagiona

5 to per negligenza, imprudenza o imperizia (cd. colpa generica), ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (cd. colpa specifica). Sono esempi di fatti colposi: per negligenza, la diffusione di notizie che risultano diffamatorie allorché il giornalista non si preoccupi di controllarne la veridicità; per imprudenza, il ferimento involontario di una persona mentre si maneggia un arma da fuoco; per imperizia, il crollo di un edificio causato da un errore dell ingegnere nel calcolo del cemento armato. Il dolo, invece, consiste nella volontaria violazione del dovere giuridico; l atto illecito è doloso quando chi l ha commesso ha agito con la coscienza e la volontà (rectius: con l intenzione) di cagionare l evento dannoso. 3.4 Il danno ingiusto e il nesso di causalità Danno ingiusto è la lesione provocata ad un interesse altrui giuridicamente protetto. In altri termini il danno è ingiusto quando lede illegittimamente la sfera giuridica altrui. Si distingue il danno patrimoniale, che si traduce direttamente o indirettamente in un pregiudizio al patrimonio, dal danno non patrimoniale (o danno morale) che consiste in un pregiudizio recato direttamente alla persona (art. 2059), senza colpire né il patrimonio di essa né la sua capacità produttiva. Secondo l insegnamento tradizionale, il danno biologico, ossia la menomazione dell integrità psico-fisica del soggetto: o si traduce in un danno patrimoniale, nella misura in cui incide sulla possibilità di guadagno (es. mediante una menomazione della capacità lavorativa), ed è allora risarcibile in via generale; o costituisce un danno non patrimoniale, e in tal caso è risarcibile (ex art. 2059) solo nei casi determinati dalla legge, cioè nel caso in cui esso sia cagionato da un fatto costituente reato. Il riconoscimento costituzionale (art. 32) del diritto alla salute come diritto primario ed assoluto ha tuttavia indotto la dottrina e la giurisprudenza più recenti a considerare la violazione di tale bene come fonte di responsabilità ex art al di là delle conseguenze che tale violazione ha prodotto sull attitudine a produrre reddito. La Corte di Cassazione (sentenza n del ) ha perciò formulato il principio secondo il quale «il danno cd. biologico deve essere considerato risarcibile ancorché non incidente sulla capacità di produrre reddito ed anzi, indipendentemente da quest ultima, le cui menomazioni vanno indipendentemente risarcite». Il danno biologico va considerato come danno connesso al «valore uomo» nella sua concreta dimensione: in esso, perciò, rientrano anche quelle forme di danno non relative alla capacità lavorativa, come il danno estetico, il danno alla sfera sessuale. Tale principio è stato ribadito anche dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 3564/1996 che fa confluire nel danno biologico anche le limitazioni alla vita di relazione, decretando, dunque, la fine del danno alla vita di relazione come figura autonoma di danno patrimoniale. Da ultimo, una definizione di danno biologico è contenuta nel Codice delle assicurazioni private (D.Lgs , n. 209) che, all art. 139, definisce il danno biologico come la lesione temporanea o permanente all integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Conseguentemente all ammissione del danno biologico la giurisprudenza ha enucleato ulteriori possibilità di lesione, in rapporto alle molteplici esplicazioni della personalità umana. Con la sent. n. 7713/2000 la Cassazione aveva, pertanto, riconosciuto la risarcibilità del danno cd. esistenziale. La nozione di danno esistenziale farebbe riferimento a qualsiasi evento che, per la sua negativa incidenza sul complesso dei rapporti facenti capo alla persona, è suscettibile di ripercuotersi in maniera consistente sulla esistenza di questa determinando una «lesione in sé», a prescindere da lesioni concrete (a differenza del danno biologico) e da una incidenza del fatto-evento su prospettive reddituali (a differenza del danno patrimoniale). Da ultimo, però, la categoria del danno esistenziale è stata rivisitata dalle Sezioni Unite della Cassazione, che ne hanno negato l esistenza come voce autonoma di danno, statuendo che (26972/2008) il pregiudizio di tipo esistenziale può essere risarcito solo se ed in quanto vi è una lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona. Tra il fatto imputabile ed il danno deve intercorrere un rapporto di causa ed effetto (nesso causale). Non basta, però, che l evento dannoso scaturisca da una causa, occorre che ne sia Controverso è il problema della risarcibilità del cd. danno biologico o danno alla salute. 5

6 Parte I: fondamenti delle discipline di insegnamento - Libro I: discipline giuridiche Sezione V: diritto civile 6 una conseguenza immediata e diretta. Il nesso causale sussiste allorché il danno si verifica, in dipendenza del fatto umano, secondo l ordine naturale delle cose e non rappresenta il prodotto di circostanze eccezionali (principio della causalità adeguata). 3.5 L effetto della responsabilità civile: il risarcimento del danno Il risarcimento può essere corrisposto: per equivalente, con il versamento di una somma di danaro corrispondente alla perdita subìta e al mancato guadagno. L obbligo del risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale (considerata la sua funzione di composizione di interessi tra soggetto leso e soggetto danneggiante e, quindi, di riparazione di un danno) si configura come un «debito di valore». Si converte in «debito di valuta» successivamente alla «liquidazione», ossia alla quantificazione risultante da sentenza di condanna del giudice; in forma specifica che, invece, consiste nel ripristino della situazione anteriore al danno (art. 2058). Le tabelle sul risarcimento del danno non patrimoniale elaborate dal tribunale di Milano sono quelle maggiormente applicate dalle corti di merito e, pertanto, sono le più idonee a essere assunte come parametro generale di valutazione dell entità del risarcimento, con l apporto dei necessari e opportuni correttivi ai fini della menzionata personalizzazione del danno. In altri termini, le tabelle di Milano hanno assunto, nel tempo, una vocazione nazionale, in quanto contengono parametri di valutazione del danno idonei, più di altre tabelle, a tradurre in concreto l attività equitativa del giudice nella determinazione del danno e a evitare (o quantomeno ridurre), al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali, ingiustificate disparità di trattamento (Cass /2011). 3.6 La responsabilità Responsabilità vuol dire essere chiamati a rispondere di un certo fatto e subirne le conseguenze; normalmente il criterio di imputazione del danno è costituito dalla colpa del soggetto agente. Quella di cui abbiamo fin qui parlato è l ipotesi normale di responsabilità, e cioè quella dolosa o colposa per fatto proprio. Accanto ad essa, però, la legge prevede ipotesi particolari in cui si è tenuti a risarcire il danno anche se questo deriva dal comportamento di un soggetto diverso (cd. responsabilità indiretta) o dal fatto commesso senza dolo e senza colpa in base alla sola sussistenza del rapporto di causalità (cd. responsabilità oggettiva) (GALGANO). In tale ultima evenienza, per liberarsi dalla responsabilità, occorre dimostrare la mancanza del rapporto di causalità fra la condotta e l evento. Tra i principali casi di responsabilità oggettiva si ricordino la responsabilità per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli (art. 2054) e la responsabilità per l esercizio di attività pericolose (art. 2050). Non ogni fatto dannoso genera l obbligo di risarcimento, ma solo il fatto che contrasta con un dovere giuridico (contra ius). Solo in questo caso il danno può ritenersi ingiusto e quindi meritevole di risarcimento. Di regola, l obbligo di risarcire il danno incombe su colui che ha commesso il fatto. Talvolta, però, allo scopo di rafforzare la tutela dei danneggiati, è prevista la responsabilità di un soggetto diverso dall autore del danno, accanto, eventualmente, alla responsabilità di quest ultimo. Tra le forme di responsabilità indiretta ricordiamo: a) la responsabilità dei padroni e dei committenti (art. 2049); b) la responsabilità del proprietario per i danni cagionati dal veicolo (art comma 3), qualora il proprietario sia persona diversa dal conducente; c) la responsabilità dei genitori per i danni cagionati dal fatto illecito dei figli minorenni che abitano con essi; analoga responsabilità è prevista per i precettori e i maestri d arte per i fatti illeciti dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (art. 2048). La responsabilità è esclusa solo se gli interessati provano di non aver potuto impedire il fatto (cd. prova liberatoria).

7 3.7 Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale Si ha responsabilità contrattuale nel caso di violazione di un dovere specifico, e cioè di un precedente rapporto obbligatorio: l art precisa che, se il debitore non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno (1). Si ha, invece, responsabilità extracontrattuale o aquiliana nel caso di violazione del dovere generico del «neminem laedere», cioè del dovere di non ledere l altrui sfera giuridica correlativo a interessi protetti in modo diretto ed immediato «erga omnes» (diritti soggettivi, siano essi reali, siano essi diritti della personalità, artt e ss.). La differenza di disciplina giuridica tra i due tipi di responsabilità vige: riguardo all onere della prova: nella responsabilità extracontrattuale chi pretende il risarcimento dei danni (l attore) deve dimostrare il fatto materiale, cioè la condotta dell agente, il danno subìto e il rapporto di causalità tra la condotta e il danno, nonché la colpa (o il dolo) dell agente; nella responsabilità contrattuale, invece, l attore deve dimostrare soltanto l esistenza dell obbligazione e l oggettivo inadempimento, mentre è a carico del debitore, l onere di provare che l inadempimento non è a lui imputabile; riguardo ai danni risarcibili: mentre in caso di responsabilità contrattuale se l inadempimento è colposo, e non doloso, sono risarcibili solo i danni prevedibili al tempo in cui è sorta l obbligazione, nella responsabilità extracontrattuale sono risarcibili tutti i danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta dell agente; in materia di prescrizione: in caso di responsabilità contrattuale, il diritto al risarcimento dei danni si prescrive, di regola (per i termini più brevi cfr. ad es. gli artt ), nel termine ordinario di dieci anni; mentre in caso di responsabilità extracontrattuale, il diritto al risarcimento si prescrive, di regola, in cinque anni. 7 (1) Va precisato che la responsabilità contrattuale nasce dall inadempimento di una precedente obbligazione qualunque sia la fonte contratto, fatto illecito o altro fatto o atto previsto dall ordinamento da cui tale rapporto nasce sicché, più correttamente, dovrebbe parlarsi di «responsabilità da inadempimento di un obbligazione».

DIRITTO PRIVATO DIRITTO PRIVATO. Anno accademico 2014/2015 II semestre. Prof. Raffaele Tuccillo

DIRITTO PRIVATO DIRITTO PRIVATO. Anno accademico 2014/2015 II semestre. Prof. Raffaele Tuccillo DIRITTO PRIVATO DIRITTO PRIVATO Prof. Raffaele Tuccillo Anno accademico 2014/2015 II semestre Le altre fonti delle obbligazioni RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE LE ALTRE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI Responsabilità

Dettagli

Responsabilità civile

Responsabilità civile Responsabilità civile Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Presupposti della responsabilità Fatto Illiceità

Dettagli

Responsabilità Civile

Responsabilità Civile Fabio Bravo Professore Aggregato di Diritto Privato presso l Università di Bologna Responsabilità Civile Fatti illeciti Funzioni della RC Criteri di imputazione La struttura dell illecito aquiliano ex

Dettagli

La responsabilità giuridica 23/05/2017 1

La responsabilità giuridica 23/05/2017 1 La responsabilità giuridica 23/05/2017 1 Argomenti La nozione di responsabilità giuridica La responsabilità civile (culpa in vigilando e culpa in educando) La responsabilità penale (i principi di tipicità

Dettagli

Codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (1).

Codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (1). Archivio selezionato: Codici Autorità: Codice Civile - 16/03/1942, n. 262 Gazzetta uff.: 04/04/1942, n. 79 Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE Epigrafe Codice civile, approvato con regio decreto 16

Dettagli

INDICE-SOMMARIO. Prefazione... pag. IX. capitolo primo I FATTI ILLECITI COME FONTE DI OBBLIGAZIONE

INDICE-SOMMARIO. Prefazione... pag. IX. capitolo primo I FATTI ILLECITI COME FONTE DI OBBLIGAZIONE INDICE-SOMMARIO Prefazione... pag. IX capitolo primo I FATTI ILLECITI COME FONTE DI OBBLIGAZIONE 1. Il fatto illecito fra le fonti delle obbligazioni... pag. 1 2. Gli elementi costitutivi del fatto illecito...»

Dettagli

Il pagamento dell'indebito

Il pagamento dell'indebito Il pagamento dell'indebito Autore: Concas Alessandra In: Diritto civile e commerciale Nell'ordinamento italiano si definisce pagamento dell'indebito "l'esecuzione di una prestazione non dovuta". Si distingue

Dettagli

Cos'è la responsabilità civile

Cos'è la responsabilità civile Cos'è la responsabilità civile Autore Giovanna Visintini INDICE Introduzione 1. - La responsabilità civile nozione e funzioni 2. - La distinzione tra responsabilità per fatto illecito e responsabilità

Dettagli

Responsabilità sanitaria e medicina penitenziaria Dott.ssa Martina Brini

Responsabilità sanitaria e medicina penitenziaria Dott.ssa Martina Brini Responsabilità sanitaria e medicina penitenziaria Dott.ssa Martina Brini Modena, 16 aprile 2011 RESPONSABILITÀ Penale Amministrativa Dolo Colpa Preterintenzione Civile Contrattuale Extracontrattuale RESPONSABILITÀ

Dettagli

LA RESPONSABILITA PENALE E CIVILE

LA RESPONSABILITA PENALE E CIVILE LA RESPONSABILITA PENALE E CIVILE La responsabilità penale è personale e scaturisce quando la persona/cittadino commette un reato Reato penale Ogni fatto illecito (ossia violazione della legge penale infrazione

Dettagli

La responsabilità civile

La responsabilità civile 25 maggio 2016-8 giugno 2016 Aggiornamenti in tema di aspetti previdenziali ed assicurativi e responsabilità del personale sanitario La responsabilità civile dr.ssa Viviana Varone A.A.S. n.2 Bassa Friulana

Dettagli

DIRITTI DI OBBLIGAZIONE

DIRITTI DI OBBLIGAZIONE DIRITTI DI OBBLIGAZIONE L obbligazione è un vincolo giuridico in cui un soggetto è tenuto ad una prestazione patrimoniale per soddisfare l interesse di un altro soggetto. SOGGETTI DEBITORE Lato passivo

Dettagli

PROFILI CIVILISTICI DELLA RESPONSABILITA PROFESSIONALE. Avv. Veronica Scotti Professore a Contratto Politecnico di Milano

PROFILI CIVILISTICI DELLA RESPONSABILITA PROFESSIONALE. Avv. Veronica Scotti Professore a Contratto Politecnico di Milano PROFILI CIVILISTICI DELLA RESPONSABILITA PROFESSIONALE Avv. Veronica Scotti Professore a Contratto Politecnico di Milano 1 NORMA DI RIFERIMENTO Codice Civile Art. 2230 Prestazione d'opera intellettuale.

Dettagli

Capitolo 1 Il rapporto Giuridico Fatti e atti giuridici Il rapporto giuridico Categorie di diritti soggettivi

Capitolo 1 Il rapporto Giuridico Fatti e atti giuridici Il rapporto giuridico Categorie di diritti soggettivi Claudio Mellone Manuale di diritto privato Con la giurisprudenza della Corte di Cassazione Volume primo Il rapporto giuridico, i soggetti e il diritto delle persone, il negozio giuridico, gli atti illeciti,

Dettagli

PARTE PRIMA. IL PROBLEMA DEL DANNO NON PATRIMONIALE Analisi storico-ricostruttiva. Origini e ratio legislativa dell art c.c.

PARTE PRIMA. IL PROBLEMA DEL DANNO NON PATRIMONIALE Analisi storico-ricostruttiva. Origini e ratio legislativa dell art c.c. Art. 2059 (Danni non patrimoniali) Introduzione...................................... 3 PARTE PRIMA. IL PROBLEMA DEL DANNO NON PATRIMONIALE Analisi storico-ricostruttiva. Origini e ratio legislativa dell

Dettagli

INDICE-SOMMARIO INTRODUZIONE

INDICE-SOMMARIO INTRODUZIONE INTRODUZIONE 1. Il danno meramente patrimoniale o pura perdita patrimoniale. Nozione... 1 2. Le ragioni del risarcimento. Difficoltà di configurare una responsabilità extracontrattuale e tentativo di giustificare

Dettagli

- CROAZIA - Daniela Bastianić avvocato Ordine degli Avvocati di Padova, Hrvatska Odvjetnička Komora

- CROAZIA - Daniela Bastianić avvocato Ordine degli Avvocati di Padova, Hrvatska Odvjetnička Komora RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA: gli Stati dell Unione Europea a confronto - CROAZIA - Daniela Bastianić avvocato Ordine degli Avvocati di Padova, Hrvatska Odvjetnička Komora In Croazia, la fonte principale

Dettagli

I criteri di calcolo nella rivaluzione e negli interessi

I criteri di calcolo nella rivaluzione e negli interessi I criteri di calcolo nella rivaluzione e negli interessi Autore: Perrotta Giulio In: Diritto civile e commerciale 1. Premessa In tema di risarcimento del danno per debiti di valore (es. incidente stradale),

Dettagli

RIFLESSIONI SULL ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITÀ TECNICHE

RIFLESSIONI SULL ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITÀ TECNICHE RIFLESSIONI SULL ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITÀ TECNICHE Coordinatore: Prof. Ing. Nicola Augenti Riflessioni sull Accertamento delle tecniche La CONSULENTE TECNICO Vizi e difformità dell opera Errori

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Elenco delle principali abbreviazioni...

INDICE SOMMARIO. Elenco delle principali abbreviazioni... INDICE SOMMARIO Elenco delle principali abbreviazioni... pag. XIII Parte Prima LA RESPONSABILITAv MEDICA CAPITOLO PRIMO CARATTERI GENERALI DELLA RESPONSABILITAv MEDICA Guida bibliografica... 5 1. Premessa...

Dettagli

negozio giuridico contratto

negozio giuridico contratto 89 Il contratto in generale un esame preliminare della disciplina del contratto in generale costituisce il presupposto 1. 2. assicurazione categoria del negozio giuridico, da tale nozione deve pertanto

Dettagli

Definizione. Pre-requisito della colpevolezza. Dolo

Definizione. Pre-requisito della colpevolezza. Dolo Definizione Perché si abbia un reato, occorre la possibilità di muovere un qualche rimprovero al soggetto agente. Quest esigenza discende dal principio di personalità della responsabilità penale espresso

Dettagli

Indice 1 LE FONTI NON CONTRATTUALI DELLE OBBLIGAZIONI. LA SISTEMATICA CODICISTICA

Indice 1 LE FONTI NON CONTRATTUALI DELLE OBBLIGAZIONI. LA SISTEMATICA CODICISTICA INSEGNAMENTO DI: ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LA SISTEMATICA CODICISTICA PROF. BERNARDINO IZZI Indice 1 LE FONTI NON CONTRATTUALI DELLE OBBLIGAZIONI. LA SISTEMATICA CODICISTICA ----- 3 2 di 5 1 Le fonti

Dettagli

Il diritto del lavoro è il complesso di norme che disciplinano il rapporto di lavoro e che tutelano

Il diritto del lavoro è il complesso di norme che disciplinano il rapporto di lavoro e che tutelano DIRITTO DEL LAVORO NOZIONE Il diritto del lavoro è il complesso di norme che disciplinano il rapporto di lavoro e che tutelano oltre che l interesse economico, anche la libertà, dignità, e personalità

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Parte I L ILLECITO PENALE E IL RISARCIMENTO DEL DANNO. Capitolo 1 LE CONSEGUENZE CIVILI DEL REATO

INDICE SOMMARIO. Parte I L ILLECITO PENALE E IL RISARCIMENTO DEL DANNO. Capitolo 1 LE CONSEGUENZE CIVILI DEL REATO INDICE SOMMARIO Elenco delle principali abbreviazioni... XV Parte I L ILLECITO PENALE E IL RISARCIMENTO DEL DANNO Capitolo 1 LE CONSEGUENZE CIVILI DEL REATO 1.1. Le sanzioni civili del reato... 3 1.1.1.

Dettagli

Università La Sapienza di Roma

Università La Sapienza di Roma Università La Sapienza di Roma La responsabilità dello Stato per violazione del diritto europeo. Accertamento e processo Prof.ssa Rossella Miceli La responsabilità conseguente alle violazioni di norme

Dettagli

Responsabilità medica e della struttura sanitaria

Responsabilità medica e della struttura sanitaria Responsabilità medica e della struttura sanitaria Autore: Elena Malerba In: Responsabilità medica La responsabilità del medico e della struttura sanitaria (sia pubblica che privata), è stata oggetto nel

Dettagli

LA RESPONSABILITA DA PRODOTTO DIFETTOSO. Titolo II, Parte IV del codice del consumo, articoli

LA RESPONSABILITA DA PRODOTTO DIFETTOSO. Titolo II, Parte IV del codice del consumo, articoli LA RESPONSABILITA DA PRODOTTO DIFETTOSO Titolo II, Parte IV del codice del consumo, articoli 114-127 Situazione antecedente il d.lgs. 224/1988 circa la natura della responsabilità da prodotto difettoso

Dettagli

OBBLIGAZIO E e RAPPORTO OBBLIGATORIO. diritti reali diritti credito Caratteri distintivi prestazione personale diritti relativi difesa relativa

OBBLIGAZIO E e RAPPORTO OBBLIGATORIO. diritti reali diritti credito Caratteri distintivi prestazione personale diritti relativi difesa relativa 1 OBBLIGAZIO E e RAPPORTO OBBLIGATORIO. Premessa. a) Diritti che spettano agli uomini sulle cose = diritti reali. b) Diritti che spettano agli uomini nei confronti di altri uomini = diritti di credito

Dettagli

PRESCRIZIONE DELL AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATUALE

PRESCRIZIONE DELL AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATUALE Cendon / Book DIRITTO CIVILE PROFESSIONAL PRESCRIZIONE DELL AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATUALE Pietro Capello Edizione FEBBRAIO 2015 Copyright MMXV KEY SRL VIA PALOMBO 29 03030

Dettagli

Responsabilità giuridica dei soccorritori volontari

Responsabilità giuridica dei soccorritori volontari Responsabilità giuridica dei soccorritori volontari La Responsabilità Giuridica La responsabilità è l obbligo di rispondere delle conseguenze negative causate da un proprio comportamento, eventualmente

Dettagli

Capitolo I I danni da lesione della salute

Capitolo I I danni da lesione della salute Capitolo I I danni da lesione della salute 1. Il danno biologico... 3 1.1. Nozione... 3 1.2. Fondamento normativo... 6 1.3. Contenuto... 10 1.3.1. La necessaria sussistenza di lesioni... 11 1.3.2. La natura

Dettagli

INDICE. Introduzione...XIII PARTE I CENNI DI TEORIA GENERALE DEL REATO. CAPITOLO I La struttura del reato

INDICE. Introduzione...XIII PARTE I CENNI DI TEORIA GENERALE DEL REATO. CAPITOLO I La struttura del reato INDICE Introduzione...XIII PARTE I CENNI DI TEORIA GENERALE DEL REATO La struttura del reato 1. Il reato tra fattispecie astratta e fattispecie concreta...3 2. La sussunzione della fattispecie concreta

Dettagli

MALATTIA PROFESSIONALE ED INFORTUNIO SUL LAVORO. FOCUS SULLA RISARCIBILITA' DEL DANNO DIFFERENZIALE

MALATTIA PROFESSIONALE ED INFORTUNIO SUL LAVORO. FOCUS SULLA RISARCIBILITA' DEL DANNO DIFFERENZIALE MALATTIA PROFESSIONALE ED INFORTUNIO SUL LAVORO. FOCUS SULLA RISARCIBILITA' DEL DANNO DIFFERENZIALE Como, Palazzo di Giustizia Martedì 4 luglio 2017 ore 15.00 Dott. Laura Tomasi (Tribunale di Milano, Sezione

Dettagli

Responsabilità giuridica dei soccorritori volontari. La Responsabilità Giuridica

Responsabilità giuridica dei soccorritori volontari. La Responsabilità Giuridica Responsabilità giuridica dei soccorritori volontari La Responsabilità Giuridica 1 La responsabilità è l obbligo di rispondere delle conseguenze negative causate da un proprio comportamento, eventualmente

Dettagli

Responsabilità giuridica dei soccorritori volontari

Responsabilità giuridica dei soccorritori volontari Responsabilità giuridica dei soccorritori volontari La Responsabilità Giuridica La responsabilità è l obbligo di rispondere delle conseguenze negative causate da un proprio comportamento, eventualmente

Dettagli

Lineamenti di diritto penale. Grosseto, 4 ottobre 2010

Lineamenti di diritto penale. Grosseto, 4 ottobre 2010 Lineamenti di diritto penale Grosseto, 4 ottobre 2010 Grande Bipartizione DIRITTO PUBBLICO DIRITTO PRIVATO Diritto costituzionale Diritto amministrativo Diritto penale Diritto civile Diritto commerciale

Dettagli

INDICE SOMMARIO LIBRO QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI

INDICE SOMMARIO LIBRO QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI INDICE SOMMARIO LIBRO QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI TITOLO I Delle obbligazioni in generale CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1173. Fonti delle obbligazioni............................. 2» 1174. Carattere

Dettagli

INDICE GENERALE. Presentazione... pag. V Introduzione...» IX. Parte Prima ASPETTI GENERALI DEL DANNO ALLA PERSONA

INDICE GENERALE. Presentazione... pag. V Introduzione...» IX. Parte Prima ASPETTI GENERALI DEL DANNO ALLA PERSONA INDICE GENERALE Presentazione... pag. V Introduzione...» IX Parte Prima ASPETTI GENERALI DEL DANNO ALLA PERSONA Cap. I: NOZIONE DI DANNO E PRINCIPI GENERALI DEL RISARCIMENTO DEL DANNO... pag. 3 1. Nozione

Dettagli

RESPONSABILITA CIVILE E PENALE DEGLI ORGANI SOCIALI(AMMINISTRATORI E SINDACI)

RESPONSABILITA CIVILE E PENALE DEGLI ORGANI SOCIALI(AMMINISTRATORI E SINDACI) RESPONSABILITA CIVILE E PENALE DEGLI ORGANI SOCIALI(AMMINISTRATORI E SINDACI) 1. - La responsabilità in generale degli amministratori PRINCIPI DA TENERE PRESENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE GENERALE: Legalità;

Dettagli

IL CONSENSO INFORMATO E LA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA ( CUM SENTIRE ) - che il PAZIENTE - PREVIAMENTE INFORMATO - IN MANIERA ADEGUATA ed ESAURIENTE - D

IL CONSENSO INFORMATO E LA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA ( CUM SENTIRE ) - che il PAZIENTE - PREVIAMENTE INFORMATO - IN MANIERA ADEGUATA ed ESAURIENTE - D IL CONSENSO INFORMATO IN AMBITO SANITARIO IL CONSENSO INFORMATO E LA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA ( CUM SENTIRE ) - che il PAZIENTE - PREVIAMENTE INFORMATO - IN MANIERA ADEGUATA ed ESAURIENTE - DAL MEDICO

Dettagli

La responsabilità professionale

La responsabilità professionale La responsabilità professionale Avv. Alberto Manzella 1 La responsabilità nelle professioni intellettuali La professione intellettuale è caratterizzata dall impiego di intelligenza e cultura ed è connotata

Dettagli

INDICE TITOLO VI. Art Capacità del gestore. di Daniele Maffeis...» 25

INDICE TITOLO VI. Art Capacità del gestore. di Daniele Maffeis...» 25 INDICE TITOLO VI Della gestione di affari Art. 2028 Obbligo di continuare la gestione di Daniele Maffeis... p. 3 1. Fondamento dell istituto della gestione di affari e natura degli atti del gestore...»

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL 8 SETTEMBRE 2010, N.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL 8 SETTEMBRE 2010, N. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL 8 SETTEMBRE 2010, N. 32941. Fattispecie relativa ad attività di modifica e deviazione degli argini di fontanili, di copertura dei corsi d acqua e

Dettagli

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO M/Z (Cfu 15) (Prof. Onofrio Troiano)

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO M/Z (Cfu 15) (Prof. Onofrio Troiano) LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA Anno Accademico 2012-13 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO M/Z (Cfu 15) (Prof. Onofrio Troiano) OBIETTIVI FORMATIVI Previa acquisizione di nozioni elementari di teoria generale

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA BOZZE DI STAMPA 10 ottobre 2017 N. 1 SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA Modifiche alle disposizioni per l attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale

Dettagli

SCUOLA DI LEGGE MENEGHINA 2017 CALENDARIO LEZIONI MODULO ORDINARIO ARGOMENTI OGGETTO DI LEZIONE

SCUOLA DI LEGGE MENEGHINA 2017 CALENDARIO LEZIONI MODULO ORDINARIO ARGOMENTI OGGETTO DI LEZIONE SCUOLA DI LEGGE MENEGHINA 2017 CALENDARIO LEZIONI MODULO ORDINARIO DATE ARGOMENTI OGGETTO DI LEZIONE SABATO 8 APRILE 2017 DIRITTO SOSTANZIALE: i principi del diritto penale: principio di legalità; la riserva

Dettagli

Unità didattica II Elementi soggettivi del reato e colpevolezza

Unità didattica II Elementi soggettivi del reato e colpevolezza Università degli Studi di Teramo Sede di Avezzano Cattedra Diritto Penale Prof. Giuseppe Montanara ***** Patto con lo studente Unità didattica 2 Autovalutazione Unità didattica II Elementi soggettivi del

Dettagli

Capitolo 16. Stima dei danni

Capitolo 16. Stima dei danni Capitolo 16 Stima dei danni Definizione di danno Il danno può essere definito come un fatto in grado di determinare una variazione anormale nel valor capitale di un bene e nella sua capacità di produrre

Dettagli

LA RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE

LA RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE LA RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE IL DANNO ERARIALE Savigliano, 27 ottobre 2012 Dott. Marco Ellena S.C. Medicina Legale ASL CN1 GLI ELEMENTI DELLA RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA

Dettagli

LA RESPONSABILITÀ GIURIDICA DELL INSEGNANTE

LA RESPONSABILITÀ GIURIDICA DELL INSEGNANTE NORMATIVA LA RESPONSABILITÀ GIURIDICA DELL INSEGNANTE Monografia dell Avv. Bruno Sechi del Foro di Cagliari da AltaLex, 22/XI/2000 La responsabilità giuridica dell insegnante è essenzialmente disciplinata

Dettagli

Responsabilità professionale: aspetti giuridici ed etici. Inf. Coordinatori Agazzi Carla e Massimo Paderno

Responsabilità professionale: aspetti giuridici ed etici. Inf. Coordinatori Agazzi Carla e Massimo Paderno Responsabilità professionale: aspetti giuridici ed etici Inf. Coordinatori Agazzi Carla e Massimo Paderno Profilo professionale D.M. 14 settembre 1994, n. 739 Art. 1: E individuata la figura professionale

Dettagli

SCUOLA DI LEGGE FRIULANA 2017 CALENDARIO LEZIONI MODULO ORDINARIO ARGOMENTI OGGETTO DI LEZIONE

SCUOLA DI LEGGE FRIULANA 2017 CALENDARIO LEZIONI MODULO ORDINARIO ARGOMENTI OGGETTO DI LEZIONE SCUOLA DI LEGGE FRIULANA 2017 CALENDARIO LEZIONI MODULO ORDINARIO DATE ARGOMENTI OGGETTO DI LEZIONE SABATO 4 MARZO 2017 DIRITTO SOSTANZIALE: gli elementi essenziali del contratto: la causa, l oggetto e

Dettagli

Indice. 1 Fatto, effetto, situazione soggettiva, rapporto ------------------------------------------------------3

Indice. 1 Fatto, effetto, situazione soggettiva, rapporto ------------------------------------------------------3 INSEGNAMENTO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO I LEZIONE V FATTO ED EFFETTO GIURIDICO PROF. DOMENICO RUGGIERO Indice 1 Fatto, effetto, situazione soggettiva, rapporto ------------------------------------------------------3

Dettagli

SCUOLA DI LEGGE PATAVINA 2017 CALENDARIO LEZIONI MODULO ORDINARIO ARGOMENTI OGGETTO DI LEZIONE

SCUOLA DI LEGGE PATAVINA 2017 CALENDARIO LEZIONI MODULO ORDINARIO ARGOMENTI OGGETTO DI LEZIONE SCUOLA DI LEGGE PATAVINA 2017 CALENDARIO LEZIONI MODULO ORDINARIO DATE ARGOMENTI OGGETTO DI LEZIONE SABATO 1 APRILE 2017 DIRITTO SOSTANZIALE: i principi del diritto penale: principio di legalità; la riserva

Dettagli

Il diritto soggettivo

Il diritto soggettivo Prof. Ennio Russo I caratteri del diritto soggettivo debbono essere tratti dalle formulazioni legislative che lo riguardano. La prescrittibilità è un carattere del diritto soggettivo che emerge dalla lettura

Dettagli

CORSO DI MAGISTRATURA. Le lezioni di Roberto GAROFOLI

CORSO DI MAGISTRATURA. Le lezioni di Roberto GAROFOLI CORSO DI MAGISTRATURA Le lezioni di Roberto GAROFOLI Marco FRATINI DIRITTO CIVILE Volume terzo II edizione Aggiornato a: - Il principio della domanda e il rilievo d ufficio della nullità del contratto:

Dettagli

La giurisprudenza sulla responsabilità del medico

La giurisprudenza sulla responsabilità del medico La giurisprudenza sulla responsabilità del medico La natura del rapporto tra paziente e struttura sanitaria I criteri di ripartizione dell onere probatorio Il consenso informato a cura del Dott. Nicola

Dettagli

La responsabilità civile del medico: cosa cambia

La responsabilità civile del medico: cosa cambia CHE COS È UN INTERESSE LEGITTIMO? Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Modena Modena, 16 settembre 2017 La responsabilità civile del medico: cosa cambia Avv. Giorgio Fregni www.fregni.it

Dettagli

L attività professionale

L attività professionale L attività professionale La figura del professionista tributarista A cura di Alessandro Tatone Gianfranco Costa Aggiornata al 07.09.2012 1 L ATTIVITÀ PROFESSIONALE Attività professionali: Consulenza Assistenza

Dettagli

L Adempimento delle Obbligazioni

L Adempimento delle Obbligazioni L Adempimento delle Obbligazioni Autore: Concas Alessandra In: Diritto civile e commerciale Il debitore è obbligato a eseguire la prestazione dovuta, al fine di soddisfare l interesse del creditore e adempiere

Dettagli

INDICE SOMMARIO LEZIONE I IL LESSICO DEL DIRITTO CIVILE

INDICE SOMMARIO LEZIONE I IL LESSICO DEL DIRITTO CIVILE LEZIONE I IL LESSICO DEL DIRITTO CIVILE pag. 1. La norma giuridica... 1 2. Civil law e common law... 3 3. Diritto privato e diritto pubblico... 3 4. Diritto oggettivo e diritti soggettivi.... 7 5. Fatti

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Introduzione... 1 CAPITOLO PRIMO ATTIVITÀ SCIISTICA E REGOLE DI RESPONSABILITÀ

INDICE SOMMARIO. Introduzione... 1 CAPITOLO PRIMO ATTIVITÀ SCIISTICA E REGOLE DI RESPONSABILITÀ INDICE SOMMARIO Introduzione... 1 CAPITOLO PRIMO ATTIVITÀ SCIISTICA E REGOLE DI RESPONSABILITÀ 1. Attività sciistica, responsabilità civile e «responsabilità sportiva»..... 9 2. L accettazione del rischio

Dettagli

Parte III RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE. CAPITOLO I L ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE (Rossella Cavallo Borgia)

Parte III RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE. CAPITOLO I L ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE (Rossella Cavallo Borgia) INDICE Parte III RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE CAPITOLO I L ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE 1. Responsabilità civile e assicurazione............................. 3 2. Il contratto di assicurazione

Dettagli

Le Tabelle del Tribunale di Milano 2009 Milano, 13 ottobre Lorenzo Vismara GenRe

Le Tabelle del Tribunale di Milano 2009 Milano, 13 ottobre Lorenzo Vismara GenRe Le nuove Tabelle del Tribunale di Milano Analisi e confronto Lorenzo Vismara Responsabile Sinistri GenRe Italia Sommario Principi espressi dalle SS.UU. nelle sentenze dell 11 novembre 2008 Le nuove Tabelle

Dettagli

24/06/2017

24/06/2017 Il Reato L omicidio ed il suicidio Seconda Università degli Studi di Napoli Corso dil Laurea in Medicina i e Chirurgia i VI Anno REATO Reato è ogni fatto illecito al quale l ordinamento giuridico collega

Dettagli

Domande di Diritto Privato I

Domande di Diritto Privato I Domande di Diritto Privato I Lo staff di Vivere Giurisprudenza ha raccolto per voi le domande di questa materia per facilitarvi nella preparazione della stessa. Tutto è stato possibile grazie al vostro

Dettagli

Fatto, atto e negozio giuridico

Fatto, atto e negozio giuridico Prof. Ennio Russo La nozione di negozio giuridico è una nozione estrapolata da quella del contratto ai sensi dell art. 1321 c.c. e consiste in qualsiasi dichiarazione di volontà di un soggetto che produce

Dettagli

Capitolo 16. Stima dei danni

Capitolo 16. Stima dei danni Capitolo 16 Stima dei danni Definizione di danno Il danno può essere definito come un fatto in grado di determinare una variazione anormale nel valor capitale di un bene e nella sua capacità di produrre

Dettagli

Le norme di riferimento per la sicurezza sono: La Costituzione italiana Le Direttive comunitarie Le Norme di legge nazionali Le Norme regionali Le

Le norme di riferimento per la sicurezza sono: La Costituzione italiana Le Direttive comunitarie Le Norme di legge nazionali Le Norme regionali Le 1 Le norme di riferimento per la sicurezza sono: La Costituzione italiana Le Direttive comunitarie Le Norme di legge nazionali Le Norme regionali Le Norme tecniche e linee guida Il Codice penale Il Codice

Dettagli

FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.)

FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.) Responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.) Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Responsabilità extra-contrattuale

Dettagli

OBBLIGAZIONI. Mod. 2 Paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 4.1, 4.4, 4.5. A.S. 2014/2015 Prof.ssa Barbero

OBBLIGAZIONI. Mod. 2 Paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 4.1, 4.4, 4.5. A.S. 2014/2015 Prof.ssa Barbero Mod. 2 Paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 4.1, 4.4, 4.5 1 CATEGORIE DI DIRITTO SOGGETTIVI DIRITTI ASSOLUTI DIRITTI RELATIVI DIRITTI REALI DIRITTI DI OBBLIGAZIONE DIRITTI TRASMISSIBILI DIRITTI

Dettagli

Le diverse componenti del danno in conseguenza di sinistro risarcibile in ambito di responsabilità civile. Avv. Sostene Invernizzi

Le diverse componenti del danno in conseguenza di sinistro risarcibile in ambito di responsabilità civile. Avv. Sostene Invernizzi Le diverse componenti del danno in conseguenza di sinistro risarcibile in ambito di responsabilità civile Avv. Sostene Invernizzi Il danno risarcibile Danno patrimoniale Danno non patrimoniale Danno per

Dettagli

LA FASE DELLE TRATTATIVE E LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE

LA FASE DELLE TRATTATIVE E LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE SEMINARIO CORSO DI DIRITTO PRIVATO - PROF.SSA SARA LANDINI - LA FASE DELLE TRATTATIVE E LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE LEZIONE DEL 15.11.2016 MODALITA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ISTANTANEA:

Dettagli

Studio Legale. Angeletti Cresta. e Associati RELAZIONE LA RESPONSABILITA DELLE AZIENDE E DEGLI OPERATORI SANITARI: PROFILI CIVILI ED AMMINISTRATIVI.

Studio Legale. Angeletti Cresta. e Associati RELAZIONE LA RESPONSABILITA DELLE AZIENDE E DEGLI OPERATORI SANITARI: PROFILI CIVILI ED AMMINISTRATIVI. AVV. CARLO ANGELETTI AVV. STEFANO CRESTA AVV. LUIGI M. ANGELETTI Collaboratori: AVV. ALESSANDRO ARNODO AVV. CLAUDIA BONIFANTI AVV. MARCO CARONE Dr.ssa MARA FOSFORO 10121 - Torino, Via Bertola n. 2 Tel.

Dettagli

Provvedimenti ampliativi e responsabilità della p.a. parte terza

Provvedimenti ampliativi e responsabilità della p.a. parte terza Provvedimenti ampliativi e responsabilità della p.a. parte terza Prof.ssa Paola Maria Zerman Obiettivi Comprendere quale tutela abbia il cittadino nei confronti della p.a. a fronte della richiesta di un

Dettagli

Titolo IX Dei fatti illeciti Art Risarcimento per fatto illecito. sentenza 05 luglio 2017 n sentenza 23 marzo 2017 n 7468

Titolo IX Dei fatti illeciti Art Risarcimento per fatto illecito. sentenza 05 luglio 2017 n sentenza 23 marzo 2017 n 7468 Titolo IX Dei fatti illeciti Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Dettagli

DANNI MICROPERMANENTI DA SINISTRO STRADALE

DANNI MICROPERMANENTI DA SINISTRO STRADALE DANNI MICROPERMANENTI DA SINISTRO STRADALE Premessa... XI 1 TAMPONAMENTO: INDENNIZZO DIRETTO E RISOLUZIONE GIUDIZIALE DELLA CONTROVERSIA La questione... 1 Analisi dello scenario... 1 Inquadramento strategico...

Dettagli

Risarcimento danni: danno biologico di tipo psichico, danno morale, danno esistenziale

Risarcimento danni: danno biologico di tipo psichico, danno morale, danno esistenziale Risarcimento danni: danno biologico di tipo psichico, danno morale, danno esistenziale Sono molteplici gli eventi potenzialmente dannosi cui le persone sono quotidianamente esposte. Freud definì come traumi

Dettagli

Avv. Alberto MANZELLA

Avv. Alberto MANZELLA 1 Il contratto d opera d intellettuale La professione intellettuale è caratterizzata dall impiego di intelligenza e cultura ed è connotata da Autonomia Discrezionalità Personalità - fiduciarietà Professionalità

Dettagli

PARTE II PARERI SVOLTI

PARTE II PARERI SVOLTI PARTE II PARERI SVOLTI SEZIONE I PERSONE FISICHE E GIURIDICHE 25 ARGOMENTO L INGIUSTIFICATA ISCRIZIONE DI UN NOMINATIVO ALLA CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA INTEGRA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI SOLIDARIETÀ

Dettagli

Fonti del diritto privato

Fonti del diritto privato INDICE-SOMMARIO XI PREFAZIONE Capitolo Primo IL CODICE CIVILE E LE ALTRE FONTI DEL DIRITTO PRIVATO 1 Presentazione 2 1.1. Diritto privato e diritto pubblico 5 1.2. Fonti del diritto privato 6 1.3. La Costituzione

Dettagli

Modulo 1 PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO (*) COMPETENZE ABILITA / CAPACITA CONOSCENZE

Modulo 1 PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO (*) COMPETENZE ABILITA / CAPACITA CONOSCENZE Programmazione annuale di Diritto Classe 3^ Indirizzo Amministrazione Finanza e marketing e Sistemi Informativi Aziendali (n. 3 ore settimanali) Sezione Tecnica Modulo 1 PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO (*)

Dettagli

VIZI DELLA VOLONTA ERRORE DOLO VIOLENZA

VIZI DELLA VOLONTA ERRORE DOLO VIOLENZA VIZI DELLA VOLONTA ERRORE DOLO VIOLENZA ERRORE ERRORE OSTATIVO È l errore che cade sulla dichiarazione ERRORE VIZIO È l errore che investe il processo interno di formazione della volontà Il codice previgente

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Capitolo I IL GRANDE FORSE

INDICE SOMMARIO. Capitolo I IL GRANDE FORSE INDICE SOMMARIO Introduzione... Elenco delle principali abbreviazioni... XIII XVII Capitolo I IL GRANDE FORSE 1.1. I temi generali e le coordinate del dubbio... 1 1.2. Alla ricerca del «grande forse»...

Dettagli

Assicurazione della Responsabilità Civile Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione D.lgs 81/2008. Roma, 1 aprile 2015

Assicurazione della Responsabilità Civile Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione D.lgs 81/2008. Roma, 1 aprile 2015 Assicurazione della Responsabilità Civile Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione D.lgs 81/2008 Roma, 1 aprile 2015 Chi siamo Ø Fondata nel 1951, Sapri Broker di Assicurazioni è una delle Case

Dettagli

INDICE. Premessa... XV. CAPITOLO I Caratteri generali e fonti delle obbligazioni

INDICE. Premessa... XV. CAPITOLO I Caratteri generali e fonti delle obbligazioni INDICE Premessa... XV CAPITOLO I Caratteri generali e fonti delle obbligazioni 1. La nozione e la pluriforme funzione dell obbligazione...1 2. La teoria generale: i caratteri strutturali e le dinamiche

Dettagli

Il dovere di sicurezza del datore di lavoro

Il dovere di sicurezza del datore di lavoro Il dovere di sicurezza del datore di lavoro Art. 2087 cod. civ. L imprenditore è tenuto ad adottare Criterio tutte le elastico misure e che flessibile secondo della le particolarità MASSIMA del lavoro,

Dettagli

(Cassazione Penale Sentenza n. 36592/16 Nesso di causalità tra omicidio doloso e omissione medica La Corte di Cassazione ha affermato che in tema di omicidio doloso le eventuali omissioni dei sanitari

Dettagli

INDICE. Capitolo I ORIGINE, FUNZIONE E CARATTERISTICHE DELLE CLAUSOLE DI IRRESPONSABILITÀ

INDICE. Capitolo I ORIGINE, FUNZIONE E CARATTERISTICHE DELLE CLAUSOLE DI IRRESPONSABILITÀ INDICE Capitolo I ORIGINE, FUNZIONE E CARATTERISTICHE DELLE CLAUSOLE DI IRRESPONSABILITÀ 1. Premessa in merito al significato dell espressione clausole di irresponsabilità... 1 2. Excursus storicodeldivietodelpattone

Dettagli

La responsabilità degli amministratori: recenti orientamenti giurisprudenziali

La responsabilità degli amministratori: recenti orientamenti giurisprudenziali La responsabilità degli amministratori: recenti orientamenti giurisprudenziali Avv. Vittorio Allavena Genova, 25 febbraio 2016 Finalità della relazione Ambito di estensione della responsabilità degli amministratori

Dettagli

INDICE SOMMARIO Imputabilità ecolpevolezza (Segue): secondo la concezione tradizionale della responsabilità

INDICE SOMMARIO Imputabilità ecolpevolezza (Segue): secondo la concezione tradizionale della responsabilità Elenco delle principali abbreviazioni... XV Parte I L INCAPACITÀ DI INTENDERE E VOLERE NELLA RESPONSABILITÀ CIVILE CAPITOLO PRIMO INFERMITÀ MENTALE, INCAPACITÀ NATURALE, IMPUTABILITÀ Guidabibliografica...

Dettagli

La responsabilità civile dell attestatore. Di Marco Capecchi

La responsabilità civile dell attestatore. Di Marco Capecchi La responsabilità civile dell attestatore Di Marco Capecchi Comportamenti fonte di responsabilità I soggetti legittimati all'azione ed il danno Conclusioni comportamenti fonte di responsabilità 1. comportamenti

Dettagli

Capitolo I. Norme deontologiche e comportamento contrattualmente dovuto dal professionista

Capitolo I. Norme deontologiche e comportamento contrattualmente dovuto dal professionista VII INDICE SOMMARIO Premessa Pag. 1 Capitolo I Norme deontologiche e comportamento contrattualmente dovuto dal professionista 1. Delimitazione dell indagine. Pag. 5 2. Le norme deontologiche e la potestà

Dettagli

Il bullismo: la responsabilità civile e penale

Il bullismo: la responsabilità civile e penale Garante Regionale dei diritti della persona La tutela dei diritti delle persone minori d'età. Le responsabilità, i soggetti della rete e le strategie di intervento con particolare attenzione al bullismo

Dettagli

Profili civilistici della responsabilità del medico e della struttura sanitaria

Profili civilistici della responsabilità del medico e della struttura sanitaria Profili civilistici della responsabilità del medico e della struttura sanitaria Autore: Virelli Clementina In: Diritto civile e commerciale La responsabilità del medico e della struttura sanitaria (privata

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Prefazione... L INSIDIA E IL TRABOCCHETTO: DEFINIZIONE, CON- TENUTI E INQUADRAMENTO NORMATIVO CAPITOLO 1.

INDICE SOMMARIO. Prefazione... L INSIDIA E IL TRABOCCHETTO: DEFINIZIONE, CON- TENUTI E INQUADRAMENTO NORMATIVO CAPITOLO 1. INDICE SOMMARIO Prefazione... XIII CAPITOLO 1 L INSIDIA E IL TRABOCCHETTO: DEFINIZIONE, CON- TENUTI E INQUADRAMENTO NORMATIVO 1. L insidia e il trabocchetto come fattispecie non codificate... 1 2. La natura

Dettagli

INDICE. Parte prima L OBBLIGAZIONE ALIMENTARE LEGALE

INDICE. Parte prima L OBBLIGAZIONE ALIMENTARE LEGALE INDICE Presentazione di GIOVANNI GIACOBBE... XVII Parte prima L OBBLIGAZIONE ALIMENTARE LEGALE INTRODUZIONE 1. L intervento familiare... 3 2. Obbligazione alimentare ed obbligazione di mantenimento...

Dettagli

La nullità parziale : sostituzione ed integrazione delle clausole contrattuali. Ambito e limiti dell intervento del giudice.

La nullità parziale : sostituzione ed integrazione delle clausole contrattuali. Ambito e limiti dell intervento del giudice. Segnalate dal Dott. Marco Crescenzi Lanna Concorso 2010 TRACCE ESTRATTE: L autotutela ammistrativa con part. rif. alla dichiarazione di inzio attività. La nullità parziale : sostituzione ed integrazione

Dettagli

INDICE SOMMARIO VOLUME TERZO PARTE DECIMA GLI ATTI UNILATERALI E I TITOLI DI CREDITO

INDICE SOMMARIO VOLUME TERZO PARTE DECIMA GLI ATTI UNILATERALI E I TITOLI DI CREDITO INDICE SOMMARIO VOLUME TERZO PARTE DECIMA GLI ATTI UNILATERALI E I TITOLI DI CREDITO CAPITOLO PRIMO GLI ATTI UNILATERALI FRA VIVI AVENTI CONTENUTO PATRIMONIALE 1. Tipologia degli atti unilaterali... Pag.

Dettagli