COMUNE DI PISA COMUNE DI CALCI COMUNE DI CASCINA COMUNE DI S.GIULIANO TERME COMUNE DI VECCHIANO COMUNE DI VICOPISANO REGOLAMENTO EDILIZIO UNIFICATO ALLEGATO A Disposizioni diversificate in rapporto alle specificità dei singoli Comuni modificato con D.C.C. n. 68 del 30.09.2016 1
INDICE TITOLO I Disposizioni diversificate Capo I - Norme specifiche Art. 1 - Istituzione dell ufficio per il vincolo idrogeologico Art. 2 - Rifornimento idrico per usi civili Capo II - Norme transitorie Art. 1 - Premessa Art. 2 - Distanza tra i fabbricati Art. 3 - Distanza minima dai confini Art. 4 - Installazione di impianti a fonti rinnovabili, pannelli solari termici e fotovoltaici Art. 5 - Piani di recupero del patrimonio edilizio Art. 6 - Sanzioni 2
TITOLO I Disposizioni diversificate Le presenti norme trovano applicazione esclusiva nel territorio del Comune di Vicopisano, in dipendenza di specificità territoriali e normative. Capo I Norme specifiche Art. 1 Istituzione dell ufficio per il vincolo idrogeologico E istituito presso il servizio Tecnico - U.O.3.3 Edilizia Privata l ufficio comunale per l istruttoria delle pratiche soggette ad autorizzazione o dichiarazione di inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico. L ufficio per il vincolo idrogeologico è costituito, oltre che dai tecnici del suddetto servizio, anche da un esperto tecnico geologo, iscritto all Albo regionale di competenza, dipendente della P.A. o libero professionista. In relazione alle specifiche finalità dell incarico di consulenza tecnica può essere nominato in qualità di esperto un geologo iscritto da almeno 5 (cinque) anni all Albo professionale o dipendente dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, inscritto all Albo professionale o in possesso di titoli di studio di abilitazione richiesti per l accesso allo stesso, che sia responsabile, da almeno 3 (tre) anni, di una struttura organizzativa della Pubblica Amministrazione con competenza in materia geologica. L esperto tecnico di cui al punto 3 resta in carica per tre anni e può essere rieletto una sola volta. Il rapporto con l esperto tecnico di cui al punto 3 non è di tipo esclusivo per cui l Amministrazione si riserva in qualsiasi momento di attivare ulteriori e diversi rapporti professionali. Fra i compiti dell ufficio per il vincolo idrogeologico vi sono: a) l istruttoria ed il rilascio di pareri in merito alle pratiche edilizie soggette ad autorizzazione o dichiarazione di inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico; b) verifiche e accertamenti di carattere sanzionatorio relativamente alle attività condotte in violazione della L.R. n. 39/2000 e succ. modifiche ed integrazioni, del Regolamento Forestale, delle autorizzazioni e delle dichiarazioni di inizio lavori. Art. 2 Rifornimento idrico per usi civili Ogni fabbricato, di nuova costruzione o esistente, deve essere provvisto di acqua potabile attinta, salvo dimostrata impossibilità tecnica, dall acquedotto pubblico, distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire un regolare rifornimento per ogni famiglia. Qualora non fosse possibile attingere dall'acquedotto comunale, l'acqua per uso civile può essere prelevata da pozzi freatici o profondi, in tal caso l'apertura del pozzo dovrà essere autorizzata dall'amministrazione competente. L Amministrazione competente rilascia l autorizzazione di cui al precedente articolo, previa gli opportuni accertamenti, dopo aver acquisito tra gli altri il parere dell'u.s.l. competente per territorio e dell'ufficio comunale competente, in ottemperanza alle disposizioni di legge. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile all'interno degli edifici devono essere costruiti a regola d arte, in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Qualora gli edifici abbiano locali abitabili con il pavimento a quota tale che non possa essere garantita una regolare erogazione, devono essere dotati di apparecchiatura per il sollevamento dell'acqua, 3
dimensionati in base all utenza servita, dotati di rubinetti a monte e a valle per il prelievo dell acqua, alloggiati in vano apposito e protetti dalle escursioni termiche. I serbatoi di accumulo di acqua potabile devono essere di idoneo materiale, a perfetta tenuta e di norma posizionati fuori terra; i serbatoi interrati devono essere protetti da scannafosso che ne consenta l ispezione e dotati di chiusura che impedisca infiltrazioni di acque meteoriche; la tubazione di troppo pieno non deve presentare continuità con l impianto di smaltimento delle acque reflue e deve essere protetta all estremità con rete antinsetti. Il locale destinato ad accogliere l impianto di sollevamento dell acqua deve avere altezza non inferiore a mt. 2,00, pavimento e pareti facilmente lavabili, caditoia di raccolta delle acque di lavaggio, reticella antinsetti alle aperture ed al tubo di troppo pieno, serbatoio di materiale idoneo a venire in contatto con alimenti e con copertura sigillata. Capo II Norme transitorie Art. 1 Premessa Le disposizioni di cui al presente Capo conservano efficacia fino all adeguamento, mediante apposite varianti, del Regolamento Urbanistico vigente. Art. 2 Distanza tra i fabbricati Le distanze tra i fabbricati sono stabilite secondo quanto prescritto all art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n 1444, fatte salve eventuali maggiori distanze prescritte dalle norme in materia di costruzioni in zona sismica; in particolare si precisa che: a) per i nuovi edifici è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di mt 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. L'obbligo del rispetto della distanza opera tra costruzioni che si fronteggino anche solo in parte: non opera, invece, quando le costruzioni, pur trovandosi da bande opposte alla linea di confine, non abbiano alcun tratto reciprocamente antistante; b) è ammessa la costruzione sul confine di pareti non finestrate, nel caso in cui tra i confinanti si stabilisca una convenzione, per atto pubblico, in base alla quale venga assicurato il rispetto della distanza prescritta tra gli edifici fronteggianti, ove il confinante realizzi un intervento edilizio; c) è ammessa la costruzione in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti; d) per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate dal presente regolamento o alle disposizioni del D.M. 1444/1968, quando ricadano all'interno di piani attuativi strumenti urbanistici particolareggiati, previsti dalla legislazione nazionale o regionale in materia. La distanza minima si ritiene rispettata quando, costruendo sulla base della parete finestrata un rettangolo di altezza pari a detta distanza minima, non si verifichi alcuna intersezione con le pareti (finestrate o non finestrate) dell edificio frontistante. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia e gli interventi di ristrutturazione edilizia debbono rispettare le distanze previste per la nuova edificazione; per gli interventi di ristrutturazione edilizia tale obbligo è limitato alle porzioni che modificano la sagoma dell edificio originario. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente diversi da quelli di cui al comma precedente, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale; resta ferma la possibilità di riduzione di dette distanze fino al minimo ammesso per le nuove costruzioni quando le preesistenti sono superiori. 4
Ferme restando le vigenti disposizioni del Codice Civile, i manufatti di cui agli artt. 14, 15, 50 e 51 del REU, nonché quelli di cui all art. 3 dell allegato B, non sono soggetti ad alcuna limitazione delle distanze. Art. 3 Distanza minima dai confini La distanza minima degli edifici dai confini dovrà essere pari alla metà della distanza prevista tra edifici, dalle prescrizioni di zona e potrà essere variata solamente nel caso in cui tra i confinanti si stabilisca una convenzione, per atto pubblico, in base alla quale venga assicurato il rispetto della distanza prescritta tra gli edifici che si fronteggiano. Art. 4 - Installazione di impianti a fonti rinnovabili, pannelli solari termici e fotovoltaici L installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici non è consentita nelle coperture degli edifici ricadenti all interno del Borgo Murato (zona A1), così come individuato e delimitato dagli strumenti urbanistici comunali, e negli edifici vincolati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. Negli edifici esistenti fuori dai centri abitati l installazione di pannelli solari dovrà eseguirsi prioritariamente a terra o in altra collocazione idonea a minimizzare l impatto paesaggistico dell impianto. Dovranno comunque essere previsti opportuni accorgimenti e schermature affinché la presenza dell impianto non alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più significativi. Gli impianti a terra devono essere realizzati con tecniche che non pregiudichino la reversibilità dell intervento e il recupero della fertilità dei terreni. L installazione sulle coperture è consentita solo quando non siano possibili collocazioni alternative o quando produca un impatto paesaggistico minore. Art. 5 - Piani di recupero del patrimonio edilizio I proprietari degli immobili e aree compresi nelle zone di recupero individuate ai sensi del comma 1 del presente articolo possono presentare proposte di piani di recupero, relativi ad una porzione o alla totalità di dette zone. Il limite minimo non può essere inferiore alla particella catastale o all'unità tipologica base. L Amministrazione comunale, per interventi particolarmente importanti, può subordinare il rilascio del titolo abilitativo per l attuazione del piano di recupero alla stipula di una convenzione. In questo caso la convenzione può anche contenere una clausola mediante la quale i proprietari assumono, anche per i loro aventi causa, l'obbligo di contribuire alla politica sociale dell'amministrazione comunale per quanto concerne la residenza (cessione in locazione di una quota delle abitazioni recuperate a soggetti appartenenti a categorie indicate dal Comune, priorità di cessione o di locazione degli alloggi recuperati ai precedenti occupanti, ecc.). Art. 6 Sanzioni Le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento saranno sanzionate, ove non costituiscano reato ovvero siano già previste e disciplinate come tali da altre leggi statali e/o regionali, con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da. 25,00 a. 500,00 ai sensi dell art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale per le Sanzioni Amministrative. Oltre all irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio intima, con provvedimento motivato, che lo stato dei luoghi sia reso conforme alle prescrizioni medesime entro un congruo termine da determinarsi con lo stesso provvedimento; l accertamento della mancata ottemperanza a tale ordine entro il termine stabilito nel provvedimento comporta l applicazione di una ulteriore sanzione pecuniaria, fatti salvi gli effetti penali conseguenti all inottemeperanza dell ordine. 5