COMMISSIONE EUROPEA. Aiuto di Stato N 174/A/2004 - Italie Aiuti relativi ai danni causati da calamità naturali (Molise).



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COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 06.10.2004 C(2004) 3630 fin Oggetto: Aiuto di Stato N 174/A/2004 - Italie Aiuti relativi ai danni causati da calamità naturali (Molise). Signor Ministro, 1. PROCEDIMENTO 1. Con lettera della Rappresentanza permanente n. 4344 del 2 aprile 2004, protocollata dalla Commissione il 7 aprile 2004 con il n. A/3912, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione il progetto di regime di aiuto in oggetto. Con lettera n. 5766 del 5 maggio 2004, protocollata il 6 maggio 2004, n. A/33312, le autorità italiane hanno inviato informazioni complementari. 2. Con lettera n. D/53556 del 18 maggio 2004, inviata alla Rappresentanza permanente, i servizi della Commissione hanno chiesto informazioni complementari. Con lettera del 18 giugno le autorità italiane hanno chiesto una proroga del termine fissato per l invio delle informazioni che la Commissione ha concesso con lettera del 23 giugno 2004. 3. Con lettera n. 8831 del 14 luglio 2004, protocollata dalla Commissione il 15 luglio 2004 con il n. A/35480, n. 10406 del 10 settembre 2004, protocollata dalla Commissione il 10 settembre 2004 con il n. A/36811, le autorità italiane hanno fornito le informazioni richieste. S. E. On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 - ROMA Commission européenne, B-1049 Bruxelles/ Europese Commissie, B - 1049 Brussel Belgio Telefono: 32 (0) 2 299.11.11

4. Sulla base delle informazioni ricevute la Commissione ha deciso di istruire due fascicoli separati secondo quanto segue: Aiuto di Stato N 174/A/04 IT (Molise) - Aiuti relativi ai danni causati da calamità naturali. Aiuto di Stato N 174/B/04 IT (Molise) - Aiuti relativi ai danni causati da calamità naturali (settore agricolo) La presente decisione non riguarda, pertanto, le attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all allegato 1 del trattato. 2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA 2.1. Denominazione e base giuridica 5. La notifica concerne il regime in oggetto che ha come base giuridica un progetto di regolamento della regione Molise relativo ad «interventi a favore delle attività produttive che hanno subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi iniziati in data 31.10.2002». 2.2. Obiettivo 6. Il regime di aiuti mira a risarcire i danni causati dalle calamità naturali che hanno colpito alcune zone della regione Molise il 31 ottobre 2002 (sisma) e il 23, 24 e 25 gennaio 2003 (inondazioni). 2.3. Durata e dotazione finanziaria 7. Il progetto di regolamento prevede una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l esercizio di bilancio relativo all anno 2004. La dotazione potrà essere aumentata negli anni successivi in funzione delle necessità. La durata non è precisata ma il regime si applicherà solo ai danni provocati dalle calamità naturali di cui sopra. 2.4. Beneficiari e campo d applicazione settoriale 8. Potranno beneficiare del regime le imprese che hanno la loro sede o unità produttiva nei territori dei comuni indicati nei decreti del Presidente della regione n. 3/2003, 5/2003, 6/2003, 7/2003, 8/2003 e 21/2003. Tali decreti delimitano le zone interessate dalle calamità naturali di cui sopra. 9. Il regime si applica a tutti i settori. 2.5. Costi ammissibili e forma dell aiuto 10. Il regime prevede due categorie di costi ammissibili: i danni diretti e i danni indiretti. 2

11. Per quanto riguarda i danni che la Commissione definisce diretti, il regime prevede: a) Contributi che possono coprire fino al 100% del valore del danno subito dall impresa fino a un massimo di 150 000 euro. In casi di eccezionale gravità dei danni subiti a causa degli eventi alluvionali dalle grandi imprese, la Regione può autorizzare l erogazione di importi superiori fino a un massimo di 15 milioni di euro. b) Il trasferimento della sede o dell unità produttiva nell ambito dello stesso comune o zona della regione a causa delle calamità naturali. 12. Il contributo di cui al punto a) può riguardare beni immobili e mobili e le scorte. 13. Per determinare l importo dei danni il regime prevede che venga effettuata da un tecnico iscritto all albo professionale una perizia: che determini la tipologia del danno subito dal beneficiario. Gli edifici saranno classificati sulla base del tipo di danno subito: danno significativo; danno grave; limite di convenienza per la demolizione e la ricostruzione. Sulla base di tali tipologie di danno e delle caratteristiche degli edifici, il regime definisce importi per i contributi al metro quadrato. che certifichi che il risarcimento forfettario non costituisca una sovracompensazione dei danni subiti. 14. Per la tipologia di cui al punto 3.b), la necessità del trasferimento deve basarsi su ordinanze comunali o di altre autorità o su perizie che dimostrino l impossibilità di proseguire l attività nel luogo di origine a causa delle calamità naturali, almeno fino al momento in cui le condizioni normali di produttività siano ristabilite. Sono previsti due casi: il primo riguarda le imprese che non potranno più reinsediarsi nello stesso sito e dovranno quindi trasferirsi definitivamente; il secondo riguarda le imprese che possono reinsediarsi nello stesso sito. In entrambi i casi, il regime prevede contributi che coprono i costi del trasferimento (per esempio: il trasferimento delle attrezzature, la disattivazione e riattivazione, i nuovi raccordi, i contratti delle forniture necessarie per il funzionamento, i costi di locazione) necessari per permettere la continuità della produzione nel periodo di realizzazione dei nuovi locali e dei lavori di ristrutturazione. Il regime prevede esplicitamente che il costo del trasferimento debba limitarsi a quanto necessario per ristabilire le condizioni esistenti prima della calamità. 15. I danni che la Commissione definisce indiretti devono derivare da: c) una sospensione temporanea delle attività per il periodo necessario per eseguire i lavori di riparazione dell edificio sede dell attività stessa; d) una sospensione temporanea delle attività a causa di interventi che, pur non riguardando direttamente l edificio ove ha sede l attività, ne impediscano comunque lo svolgimento; 16. Per entrambe le tipologie, il regime prevede contributi concessi per un periodo non superiore alla conclusione dei lavori sulle strutture interessate per un importo 3

pari ai ricavi e/o redditi non conseguiti dalle imprese durante la sospensione delle attività. L importo del contributo viene determinato sulla base di un analisi degli ultimi anni di attività dell impresa e del principio della linearità e corrispondenza perfetta tra il tempo e la produzione. L importo è stabilito da professionisti abilitati alla certificazione tributaria e si basa su una serie di indicatori strutturali significativi (per esempio: ricavi e redditi di periodi precedenti, studi di settori). 17. Il regime stabilisce una distinzione tra il risarcimento dei mancati redditi e il risarcimento dei mancati benefici, sulla base delle seguenti definizioni: mancati redditi: riguarda i casi in cui nel periodo in oggetto l impresa non ha ottenuto redditi ma non ha neanche sostenuto costi; mancati ricavi: riguarda i casi in cui nel periodo in oggetto l impresa può dimostrare di aver sostenuto dei costi tipici senza aver avuto la possibilità di ottenere i ricavi corrispondenti. 18. Il regime prevede anche contributi in conto interessi e/o garanzie. L importo dell aiuto è calcolato sulla base del tasso di mercato e della differenza tra questo e quello effettivamente applicato. Per tasso di mercato le autorità italiane intendono il tasso di riferimento/attualizzazione della Commissione europea. Il cumulo tra l aiuto concesso in tale forma e gli aiuti concessi in altra forma è oggetto di un controllo volto ad escludere qualsiasi sovracompensazione dei danni subiti dai beneficiari. 19. Qualora i danni siano in tutto o in parte risarciti dalle assicurazioni, la corresponsione dei contributi previsti dal regime riguarda solo la parte non coperta dall assicurazione. 2.6. Cumulo 20. Per il controllo del cumulo, il regime prevede che si tenga un registro dei contributi concessi. Ogni beneficiario presenterà une autodichiarazione in cui indicherà tutti gli aiuti ricevuti a risarcimento dei danni. Il controllo deve permettere di escludere che vi sia una sovracompensazione dei danni subiti dai beneficiari. 2.7. Relazione annuale 21. La Commissione ricorda l obbligo della relazione annuale di cui all articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 1. 3. VALUTAZIONE DELLA MISURA 3.1. Valutazione della presenza di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE 22. Per valutare se le misure in oggetto costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, occorre determinare se procurino un vantaggio ai beneficiari, se tale vantaggio è concesso mediante risorse statali, se le 1 GU L 83 del 27 marzo 1999. 4

misure falsino la concorrenza e se siano atte ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri. 23. In considerazione delle caratteristiche del regime di aiuti in questione, la Commissione ritiene che le misure in oggetto si configurino come aiuto di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Si tratta, infatti, di aiuti che gravano sulle finanze pubbliche di una regione. Dato il carattere settoriale e geograficamente limitato della loro applicazione, esse conferiscono un vantaggio selettivo alle imprese operanti nel Molise, riducendo le spese che gravano normalmente sul loro bilancio. Poiché le attività delle imprese beneficiarie sono aperte alla concorrenza internazionale, tali aiuti possono incidere sugli scambi commerciali tra gli Stati membri e, favorendo determinate imprese, minacciano di falsare la concorrenza. 3.2. Legittimità del regime 24. Poiché si tratta di una misura che non è ancora in vigore, la Commissione constata che le autorità italiane hanno soddisfatto gli obblighi di notifica ad essi incombenti in conformità dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. 3.3. Base giuridica della valutazione 25. Dal momento che si tratta di aiuti per il risarcimento dei danni provocati da calamità naturali, potrebbero applicarsi le deroghe dell articolo 87, paragrafo 2, punto b) del trattato. La Commissione deve pertanto valutare se, nel caso in esame, siano soddisfatte le condizioni per l applicazione di tali deroghe. 3.4. Compatibilità dell aiuto 26. Il regime concerne due tipi di calamità naturali: - i terremoti (sismi), - le inondazioni. 27. Ai sensi dell articolo 87, paragrafo 2, punto b) del trattato, possono essere risarciti i danni arrecati direttamente dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. Deve, inoltre, esserci un collegamento chiaro e diretto tra l evento che ha provocato il danno e l aiuto di Stato destinato a ovviare a tale danno. 28. Sulla base di una pratica costante, la Commissione ritiene che i terremoti e le inondazioni costituiscano calamità naturali ai sensi di tale articolo. 29. Il regime in questione prevede la concessione di aiuti volti a risarcire i danni diretti e indiretti subiti dai beneficiari. In entrambi i casi è evidente che esiste un collegamento diretto tra l evento che ha provocato il danno e l aiuto. 30. Per quanto riguarda gli aiuti relativi ai danni diretti di cui al punto 11.a), va sottolineato che l importo dei danni sarà determinato da una perizia effettuata da un tecnico iscritto all albo professionale sulla base di criteri di valutazione prestabiliti. L aiuto concesso non supererà il 100% del valore del danno subito dall impresa ed è previsto un massimale. La Commissione osserva inoltre che la 5

perizia dovrà certificare che il risarcimento forfettario non costituisca una sovracompensazione dei danni subiti. 31. Per quanto riguarda gli aiuti relativi ai danni diretti di cui al punto 11.b), è opportuno osservare che il trasferimento deve essere motivato dall impossibilità di proseguire l attività nel luogo di origine a causa delle calamità naturali. Anche in questo caso, la Commissione ritiene che vi sia un collegamento diretto tra l evento (le calamità naturali) che ha provocato il danno (l impossibilità di proseguire l attività nello stesso sito industriale) e l aiuto di Stato destinato ad ovviare al danno. 32. Gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo 2 prevedono esplicitamente aiuti al "Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico" (punto 4.1.2.3). Tale punto non riguarda specificamente le calamità naturali e concerne solo il settore agricolo. Tuttavia, gli orientamenti precisano che "...quando il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nello spostamento e nella ricostruzione delle strutture esistenti, l'agricoltore ricava uno scarso beneficio diretto dall'operazione; la Commissione ritiene pertanto che possano essere concessi aiuti fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute senza rischiare di alterare la concorrenza.". 33. Il caso del trasferimento di imprese previsto dal regime in oggetto non rientra nel campo di applicazione degli orientamenti né nei casi da essi previsti. Tuttavia, la Commissione ritiene che vi siano delle analogie tra queste due tipologie. Per quanto riguarda gli aiuti al trasferimento delle imprese previsti dal regime in oggetto, dal momento che coprono solo il costo del trasferimento limitatamente al ripristino delle condizioni esistenti prima della calamità, essi non comportano una sovracompensazione dei danni subiti. Se ne deduce, quindi, che l impresa non ricava benefici diretti dall operazione. Il concetto di «condizioni esistenti prima della calamità» è molto importante perché permette di precisare che l aiuto coprirà soltanto i costi supplementari sostenuti dall impresa per il trasferimento. Se mai l impresa dovesse trarne un beneficio indiretto, segnatamente grazie all insediamento in una zona più importante dal punto di vista industriale, si tratterebbe di un beneficio trascurabile che non comporterebbe alcun rischio di distorsione delle condizioni di concorrenza. 34. Per quanto riguarda gli aiuti relativi ai danni indiretti di cui al punto 14, il regime prevede metodi adeguati per il calcolo dell importo dell aiuto che si basano sul periodo effettivo di chiusura delle imprese e sulla stima dei ricavi e dei redditi non realizzati dalle imprese. L importo del contributo sarà determinato sulla base di un analisi e di indicatori significativi. 35. La comunicazione della Commissione al PE e al Consiglio La risposta della Comunità europea alle inondazioni in Austria, in Germania e in numerosi paesi candidati» precisa che: «Per quanto riguarda la compensazione per forme più indirette di danni provocati dalle inondazioni, ad esempio ritardi di produzione dovuti all'interruzione dell'erogazione di energia elettrica, difficoltà nella consegna dei prodotti dovute al blocco di talune vie di trasporto, ove sia possibile 2 GU n. C 28 del 1.2.2000. 6

stabilire un chiaro collegamento causale tra il danno e l'inondazione sarà possibile la piena compensazione» 3. 36. Gli aiuti previsti dal regime in oggetto sono finalizzati al risarcimento dei danni dal momento che esso compensa i redditi o i ricavi che le imprese non hanno potuto realizzare a causa della chiusura dell impresa. La comunicazione della Commissione al PE e al Consiglio cita il caso di ritardi di produzione dovuti all'interruzione dell'erogazione di energia elettrica, difficoltà nella consegna dei prodotti dovute al blocco di talune vie di trasporto. Nel regime in oggetto ci si trova di fronte a una impossibilità (o semimpossibilità) di produrre a causa della chiusura dell impresa. E quindi possibile stabilire un evidente collegamento causa-effetto tra il danno subito a causa dei mancati redditi o ricavi e le calamità naturali. 37. La Commissione ritiene pertanto che tale aiuto sia direttamente legato alle calamità naturali e limitato ai danni economici subiti dall impresa beneficiaria a causa dell interruzione dell attività. 38. Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di contributi in conto interessi e di garanzia, la Commissione riscontra l esistenza di un controllo che permette di escludere qualsiasi sovracompensazione, dovuta segnatamente al cumulo tra diverse forme di aiuto e al calcolo dell equivalente sovvenzione. A tale proposito la Commissione giudica favorevolmente l utilizzazione dei tassi di riferimento/attualizzazione 4 costantemente aggiornati e pubblicati sul sito Internet della Commissione 5. 39. Infine, la Commissione valuta positivamente l esistenza di una clausola che prevede la deduzione dell importo dell aiuto dai pagamenti dovuti ai beneficiari a titolo di assicurazione. Tale elemento, insieme al controllo sui cumuli che verrà effettuato, permetterà di escludere qualsiasi possibilità di sovracompensazione dei danni subiti dai beneficiari. 3 4 5 Documento COM(2002) 481 def., del 28.8.2002, p. 9. Cfr. Comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU n. C 273 del 9.09.1997), modificata dalle comunicazioni della Commissione pubblicate sulle Gazzette ufficiali n. C 241 del 26.08.1999, n. C 66 del 1.03.2001 e n. C 21 del 24.01. 2002. http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html. 7

4. CONCLUSIONE 40. In conclusione, la Commissione ritiene che gli aiuti previsti dal regime in oggetto siano compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, punto b), del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 2, punto b), dell'accordo SEE. 41. La Commissione ritiene pertanto che il regime in oggetto soddisfi le condizioni necessarie per essere compatibile e ha deciso di non sollevare obiezioni. 5. DECISIONE La Commissione ha pertanto deciso che l aiuto soddisfa le condizioni necessarie per essere compatibile con il trattato CE. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet : http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Concorrenza Direzione Aiuti di Stato I B-1049 BRUXELLES Fax: 00 32 2 296 12 42 Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Mario Monti Membro della Commissione 8