REGIONE DELL thintia Consiglio Regionale *ala@+ Atti Consiliari VII LEGISLATURA ATTO N. 388 P ROPOSTA DI LEGGE d ìnìzìativa del Consigliere LA FFFRANCO Tstituzìone del Fondo regionale per il risarcimento dei danni derivanti da calamità naturali Depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 13.12.2000 Trasmesso alla II e I Commissione Consiliare Permanente il 1512.2000
Proposta di leme ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DA CALAMITA NATURALI d inizia tiva del consigliere - Pietro Laffranco RELAZIONE E ormai accertato che le calamità naturali che si ripetono ormai con crescente intensità, sono dovute al fenomeno certificato come buco dell ozono che, alterando sensibilmente i cicli delle stagioni, produce l effetto serra i cui effetti più devastanti si registrano laddove insiste un dissesto idro-geologico particolarmente accentuato. 2
Tutto il territorio nazionale, per conformazione e struttura, non sfugge a questa realtà e l Umbria in particolare, già pesantemente provata dai gravi e luttuosi eventi dei 97 e del 98, non è esente dalle pesanti conseguenze che si registrano al verificarsi di eventi calamitosi di particolare gravità. L insufficienza delle misure di intervento previste in materia ha comportato, e tuttora comporta, che imprese produttive e cittadini non possano fruire di forme di indennizzo o risarcimento tali da poter costituire un efficace sostegno al ripristino delle condizioni di vita e produttive pregresse. In tale ottica, questa proposta di legge istituisce un contributo a fondo perduto indirizzato a risarcire i danni che non trovano un idonea copertura nell intervento straordinario del Governo. La Regione dell Umbria, a seguito del verificarsi degli eventi di cui all art. 2, comma 1, lettera c), e alla conseguente dichiarazione dello stato di emergenza di cui all art. 5, comma 1, della Legge 24 Febbraio 1992, n. 225, istituisce con proprie risorse finanziarie, un contributo a fondo perduto che, dopo l espletamento delle procedure d intervento straordinario da parte del Governo nazionale, provvede alla quantificazione dei danni non risarciti o risarcibili, in tutto o in parte, con mezzi finanziari statali: ciò autonomamente e in via ordinaria a copertura, totale o parziale, dei mancati risarcimenti, senza dover ricorrere di volta in volta all adozione di una specifica legge. Di fatto, al Governo regionale, in via continuativa ed ordinaria, sarà permesso, in via sussidiaria rispetto alla normativa nazionale, di intervenire per risanare situazioni economiche-produttive e private al fine di ridurre quanto più possibile il disagio delle popolazioni coinvolte in eventi naturali di eccezionale portata. Le finalità del progetto di legge sono riportare all art. 1. Con l art. 2 si istituisce un contributo a fondo perduto per il risarcimento dei danni conseguenti ad eventi calamitosi di tipo eccezionale, ne specifica il criteri di assegnazione nonché il carattere residuale rispetto a quello dello Stato L art. 3 stabilisce le procedure e gli organismi competenti all erogazione del contributo regionale. L articolo 4, infine, determina la norme finanziaria collegata e prevede lo stanziamento di 3 (Tre) miliardi di lire quale dotazione del fondo per il 2001. PROPOSTA Dl LEGGE Art. 1 (Finalità) l.la Regione Umbria ai fini della ripresa delle attività produttive, assegna alle imprese industriali, agricole, zootecniche e agro-industriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, aventi sede nei Comuni interessati da eventi di cui all art. 2, comma 1, lett. C) della Legge 24 Febbraio 1992, n. 225, che abbiano subito gravi danni a beni di loro proprietà, ivi comprese le scorte, un contributo a fondo perduto. 3
Art. 2. (Erogazione dei contributi) 1.II contributo di cui all art. 1 è erogato fino all 80%(ottanta per cento) del valore dei danni subiti e fino ad un massimo di lire 50.000.000 (cinquantamilioni), con una franchigia di lire 2.000.000 (duemilioni). 2.A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui all art. 5, comma 1, della Legge 24 Febbraio 1992, n. 225 e dell espletamento delle procedure di intervento straordinario a livello nazionale, la Regione dell Umbria, nell ambito della rilevazione dei danni accertati, prowede alla quantificazione dei danni non risarciti o risarcibili, in tutto o in parte con i finanziamenti statali. 3.La Giunta regionale stabilisce l ammontare complessivo del proprio intervento per la copertura dei danni non risarciti sulla base di perizie giurate redatte da professionisti abilitati che attestino l entità del danno. Per i danni fino a 5.000.000 (cinquemilioni) non è prevista alcuna franchigia ed è sufficiente la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà. Art. 3. (Procedure inerenti il contributo) 1.Le domande per ottenere il contributo di cui all art. 1, sono indirizzate alla Giunta regionale che, a seguito dell istruttoria di cui al comma 3 dell art. 2, comunica alle Camere di Commercio, competenti territorialmente, l elenco dei beneficiari. 2. Alle Camere di commercio sono conferite le funzioni amministrative per la liquidazione del contributo assegnato. Art. 4. (Norma finanziaria) l.per gli interventi di cui alla presente legge è istituito un apposito Fondo regionale per il risarcimento dei danni provocati dalle calamità naturali. 2. Per l esercizio finanziario 2001 lo stanziamento per il Fondo è fissato in lire 3.000.000.000 (Tremiliardi). 4
Perugia, 13 Dicembre 2000. nf I f L 5