P ROPOSTA DI LEGGE d ìnìzìativa del Consigliere LA FFFRANCO



Documenti analoghi
LEGGE REGIONALE N. 2 DEL REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA COMUNALE AMBIENTALE (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 09 settembre

Denominazione del trattamento Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull attività istituzionale cui il trattamento è collegato)

COMUNE DI STRESA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI.

Regolamento per il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "SEN. PIETRO GRAMMATICO" PACECO

COMUNE DI CUNEO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, E ALTRI BENEFICI A SENSI DELL ART. 12 DELLA LEGGE N.

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Emanato con D.R. n. 170 del 26 marzo 2009

Sgravi Contributivi per Nuove Assunzioni e nuove disposizioni in tema di Contratto del Lavoro

Consiglio regionale della Toscana

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Decreto ministeriale n. 21

LEGGE REGIONALE N. 40 DEL REGIONE LAZIO

Con la presente si forniscono pertanto disposizioni attuative della norma richiamata.

Relazione della 1 Commissione Permanente

IL MINISTRO DELLA SALUTE

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive

MODALITA ATTUATIVE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

D. A. n 833 del

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Proposta di legge Promozione della trasformazione in banca di Fidi Toscana s.p.a.

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE

C O M U N E D I N O N A N T O L A PROVINCIA DI MODENA

DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI

ACCORDO DI COLLABORAZIONE. Tra REGIONE TOSCANA FONDAZIONE TOSCANA PER LA PREVENZIONE DELL USURA ONLUS

PROVINCIA DI IMPERIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

Art. 1 Finalità. Art. 2 Costituzione dell'enoteca/elaioteca regionale.

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Finalità)

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Fondo Famiglia Lavoro

L.R. 24 dicembre 2004, n. 30. Disciplina delle associazioni di promozione sociale. (B.U. 29 dicembre 2004, n. 12)

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

Maternità e congedi. Congedo del padre lavoratore dipendente obbligatorio e facoltativo (art. 1 D.M. 22 dicembre 2012); Circolare Inps n.

COMUNE DI SCHIO (Provincia di Vicenza)

MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA LOMBARDIA.

L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres.

REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio legale e tributario Morri Cornelli e Associati

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

RISOLUZIONE N. 251/E

CREDITO LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 1991, N. 3

Regolamento comunale per l'assegnazione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici a favore dello Sport

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISCRIZIONE ALL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI E CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI.

beneficiario per cui si ritiene che la somma posta in liquidazione con il presente provvedimento costituisce credito certo, esigibile e liquidabile

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Allegato 2 Avviso per l individuazione degli alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica da recuperare gestiti dalle A.R.T.E.

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 08 AGOSTO 2014


APERTURA BANDO 21 GENNAIO FEBBRAIO 2013

BANDO DAL AL

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

COMUNE DI PRESEZZO PRESEZZO IN SALUTE

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze)

SCHEDA C Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive

ARTICOLO 100, DPR 917/1986

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

LEGGE REGIONALE N. 23 DEL REGIONE UMBRIA

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE NORME URGENTI A SOSTEGNO DELLE VITTIME DEI FALLIMENTI IMMOBILIARI E MISURE DI PREVENZIONE

COMUNE DI STIA (Provincia di Arezzo)

... Dottore Agronomo e Forestale Agrotecnico Perito Agrario

L.R. 41/1996, art. 14 ter, c. 7 B.U.R. 27/12/2013, n. 52

FONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO

(Deliberazione del Comitato di Gestione n. 6 del 17/01/08 e successive modificazioni)

REGOLAMENTO PER EROGAZIONI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE AGLI AMMINISTRATORI

MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI

Art. 1 Finalità. Art. 2 Soggetti

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

R E G O L A M E N T O

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

art. 1 oggetto e finalità art. 3 presentazione della domanda oggetto e finalità art. 2 beneficiari

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

PROPOSTA DI LEGGE Interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI

COMUNE DI SANTA FIORA Provincia di Grosseto

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:

Regione Lazio. Leggi Regionali 28/11/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

COMUNE DI CINTE TESINO Provincia di Trento

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO

INDICE. Premessa Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA

REGOLAMENTO COMUNALE

MISURE ECONOMICO FINANZIARIE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI

Transcript:

REGIONE DELL thintia Consiglio Regionale *ala@+ Atti Consiliari VII LEGISLATURA ATTO N. 388 P ROPOSTA DI LEGGE d ìnìzìativa del Consigliere LA FFFRANCO Tstituzìone del Fondo regionale per il risarcimento dei danni derivanti da calamità naturali Depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 13.12.2000 Trasmesso alla II e I Commissione Consiliare Permanente il 1512.2000

Proposta di leme ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DA CALAMITA NATURALI d inizia tiva del consigliere - Pietro Laffranco RELAZIONE E ormai accertato che le calamità naturali che si ripetono ormai con crescente intensità, sono dovute al fenomeno certificato come buco dell ozono che, alterando sensibilmente i cicli delle stagioni, produce l effetto serra i cui effetti più devastanti si registrano laddove insiste un dissesto idro-geologico particolarmente accentuato. 2

Tutto il territorio nazionale, per conformazione e struttura, non sfugge a questa realtà e l Umbria in particolare, già pesantemente provata dai gravi e luttuosi eventi dei 97 e del 98, non è esente dalle pesanti conseguenze che si registrano al verificarsi di eventi calamitosi di particolare gravità. L insufficienza delle misure di intervento previste in materia ha comportato, e tuttora comporta, che imprese produttive e cittadini non possano fruire di forme di indennizzo o risarcimento tali da poter costituire un efficace sostegno al ripristino delle condizioni di vita e produttive pregresse. In tale ottica, questa proposta di legge istituisce un contributo a fondo perduto indirizzato a risarcire i danni che non trovano un idonea copertura nell intervento straordinario del Governo. La Regione dell Umbria, a seguito del verificarsi degli eventi di cui all art. 2, comma 1, lettera c), e alla conseguente dichiarazione dello stato di emergenza di cui all art. 5, comma 1, della Legge 24 Febbraio 1992, n. 225, istituisce con proprie risorse finanziarie, un contributo a fondo perduto che, dopo l espletamento delle procedure d intervento straordinario da parte del Governo nazionale, provvede alla quantificazione dei danni non risarciti o risarcibili, in tutto o in parte, con mezzi finanziari statali: ciò autonomamente e in via ordinaria a copertura, totale o parziale, dei mancati risarcimenti, senza dover ricorrere di volta in volta all adozione di una specifica legge. Di fatto, al Governo regionale, in via continuativa ed ordinaria, sarà permesso, in via sussidiaria rispetto alla normativa nazionale, di intervenire per risanare situazioni economiche-produttive e private al fine di ridurre quanto più possibile il disagio delle popolazioni coinvolte in eventi naturali di eccezionale portata. Le finalità del progetto di legge sono riportare all art. 1. Con l art. 2 si istituisce un contributo a fondo perduto per il risarcimento dei danni conseguenti ad eventi calamitosi di tipo eccezionale, ne specifica il criteri di assegnazione nonché il carattere residuale rispetto a quello dello Stato L art. 3 stabilisce le procedure e gli organismi competenti all erogazione del contributo regionale. L articolo 4, infine, determina la norme finanziaria collegata e prevede lo stanziamento di 3 (Tre) miliardi di lire quale dotazione del fondo per il 2001. PROPOSTA Dl LEGGE Art. 1 (Finalità) l.la Regione Umbria ai fini della ripresa delle attività produttive, assegna alle imprese industriali, agricole, zootecniche e agro-industriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, aventi sede nei Comuni interessati da eventi di cui all art. 2, comma 1, lett. C) della Legge 24 Febbraio 1992, n. 225, che abbiano subito gravi danni a beni di loro proprietà, ivi comprese le scorte, un contributo a fondo perduto. 3

Art. 2. (Erogazione dei contributi) 1.II contributo di cui all art. 1 è erogato fino all 80%(ottanta per cento) del valore dei danni subiti e fino ad un massimo di lire 50.000.000 (cinquantamilioni), con una franchigia di lire 2.000.000 (duemilioni). 2.A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui all art. 5, comma 1, della Legge 24 Febbraio 1992, n. 225 e dell espletamento delle procedure di intervento straordinario a livello nazionale, la Regione dell Umbria, nell ambito della rilevazione dei danni accertati, prowede alla quantificazione dei danni non risarciti o risarcibili, in tutto o in parte con i finanziamenti statali. 3.La Giunta regionale stabilisce l ammontare complessivo del proprio intervento per la copertura dei danni non risarciti sulla base di perizie giurate redatte da professionisti abilitati che attestino l entità del danno. Per i danni fino a 5.000.000 (cinquemilioni) non è prevista alcuna franchigia ed è sufficiente la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà. Art. 3. (Procedure inerenti il contributo) 1.Le domande per ottenere il contributo di cui all art. 1, sono indirizzate alla Giunta regionale che, a seguito dell istruttoria di cui al comma 3 dell art. 2, comunica alle Camere di Commercio, competenti territorialmente, l elenco dei beneficiari. 2. Alle Camere di commercio sono conferite le funzioni amministrative per la liquidazione del contributo assegnato. Art. 4. (Norma finanziaria) l.per gli interventi di cui alla presente legge è istituito un apposito Fondo regionale per il risarcimento dei danni provocati dalle calamità naturali. 2. Per l esercizio finanziario 2001 lo stanziamento per il Fondo è fissato in lire 3.000.000.000 (Tremiliardi). 4

Perugia, 13 Dicembre 2000. nf I f L 5