COSTITUZIONE PARTE PRIMA

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COSTITUZIONE PARTE PRIMA

Rapporti civili (artt. 13-28) La prima parte della Costituzione, intitolata Diritti e doveri dei cittadini, è divisa in 4 titoli: Rapporti civili Rapporti etico-sociali Rapporti economici Rapporti politici

Rapporti civili (artt. 13-28) Negli articoli che vanno dal 13 al 28 la Costituzione prende in considerazione tutte le libertà che riguardano l uomo come persona fisica, come essere spirituale e come individuo che vive nella collettività.

Rapporti civili (art. 13) L art. 13 tutela la libertà personale intesa come libertà dell individuo da interventi esterni che potrebbero limitare la sua libertà di movimento, per esempio con un arresto o un fermo. La libertà personale è inviolabile e le restrizioni di libertà sono di competenza della Magistratura che può porle in essere solo nei casi previsti dalla legge e solo con provvedimenti motivati.

Rapporti civili (artt. 14-15) Con il principio dell inviolabilità del domicilio, sancito dall art. 14, la Costituzione ha inteso tutelare il diritto dell individuo ad avere una propria sfera privata senza interferenze dall esterno. L art. 15 della Costituzione garantisce come inviolabili la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.

Rapporti civili (art. 16) All art. 16 la Costituzione tutela poi la libertà di circolazione e di soggiorno: ogni cittadino è libero di fissare il proprio domicilio o la propria residenza in qualsiasi luogo del territorio nazionale. Solo la legge può limitare tale libertà ed esclusivamente per motivi di sanità e sicurezza. Viene garantita anche la libertà di espatrio.

Rapporti civili (artt. 17-18) Gli artt. 17 e 18 contemplano il diritto di riunione e di associazione, due elementi indispensabili per la vita di una società democratica. Mentre la riunione, in quanto raggruppamento temporaneo di persone, è un evento occasionale, l associazione, definita come un insieme di persone organizzate in forma stabile, ha carattere duraturo. L art. 18 proibisce le associazioni segrete e quelle politiche che si avvalgono di organizzazioni di carattere militare.

Rapporti civili (artt. 19-20) Gli artt. 19 e 20 riconoscono ad ognuno il diritto di professare liberamente il proprio credo e di riunirsi e associarsi per fini religiosi.

Rapporti civili (art. 21) L art. 21 sancisce il principio di libertà di manifestazione del pensiero. Tutti hanno il diritto di esprimere liberamente opinioni, giudizi, valutazioni in campo culturale, economico, politico, religioso con qualsiasi strumento di comunicazione.

Rapporti civili (art. 21) L interesse generale all informazione implica l esistenza di una pluralità di fonti d informazione. Questo articolo fissa le basi giuridiche del pluralismo dell informazione, uno dei principali pilastri su cui si fondano tutte le società democratiche. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o a censure.

Rapporti civili (artt. 22-23) L art. 22 afferma che nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. L art. 23 esclude che lo Stato possa imporre ai cittadini prestazioni personali (es: servizio militare) o patrimoniali (es.: pagamento delle imposte), se non in base alla legge.

Rapporti civili (artt. 24-27) Le libertà giurisdizionali, che riguardano, cioè, i rapporti tra il cittadino e la giustizia, sono trattate negli articoli che vanno dal 24 al 27 della Costituzione.

Rapporti civili (art. 24) L art. 24 introduce due garanzie fondamentali: il potere di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed il diritto alla difesa. Il diritto di agire in giudizio implica che ognuno può rivolgersi a un giudice per far valere i propri diritti. Il diritto alla difesa garantisce a chiunque la possibilità di esporre le proprie ragioni, assistito da un avvocato, davanti al giudice per ottenere una sentenza favorevole.

Rapporti civili (art. 26) L art. 26 consente l estradizione soltanto per i reati comuni e la esclude per i reati politici. L'estradizione è una forma di cooperazione giudiziaria tra Stati e consiste nella consegna da parte di uno Stato di un individuo, che si sia rifugiato nel suo territorio, ad un altro Stato, affinché venga sottoposto al giudizio penale.

Rapporti civili (art. 27) L art. 27 sancisce il carattere personale della responsabilità penale, il fatto cioè che ognuno è responsabile soltanto per la propria condotta. Aggiunge che: a) l imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva (presunzione di non colpevolezza); b) le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. E dunque vietata qualsiasi violenza fisica o morale verso i condannati; c) non è ammessa la pena di morte.

Rapporti civili (art. 28) L art. 28 stabilisce la responsabilità personale dei pubblici dipendenti: se una persona che presta la sua attività alle dipendenze dello Stato viola, con il suo comportamento, un diritto del cittadino ne risponde personalmente.

Rapporti etico-sociali (art. 29) L art. 29 riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Definire la famiglia come società naturale significa accogliere l idea che essa rappresenti la prima cellula della società per cui la Repubblica italiana non attribuisce i diritti alla famiglia bensì li riconosce in quanto essi preesistono alla nascita dell ordinamento giuridico italiano.

Rapporti etico-sociali (art. 29) Tuttavia l art. 29 fa riferimento solo alla famiglia fondata sul matrimonio che può essere civile (cioè celebrato dal Sindaco) o concordatario (celebrato da un sacerdote) e non fa alcun cenno alla famiglia di fatto, cioè ai legami familiari tra persone non unite in matrimonio. Al secondo comma è prevista espressamente l uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

Rapporti etico-sociali (art. 30) L art. 30 garantisce la stessa tutela giuridica ai figli legittimi ed ai figli nati fuori del matrimonio. I figli adottivi sono giuridicamente equiparati ai figli legittimi. Entrambi i genitori hanno il diritto-dovere di mantenere, educare ed istruire i figli.

Rapporti etico-sociali (art. 31) L art. 31 attribuisce alla Repubblica il compito di agevolare, con apposite misure economiche, la creazione della famiglia.

Rapporti etico-sociali (art. 32) L art. 32 riconosce e tutela il diritto alla salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività. Ha per oggetto la tutela dell integrità fisica e psichica della persona umana. La salute non viene intesa solo come assenza di malattia, bensì come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale.

Rapporti etico-sociali (art. 33) L art. 33 enuncia la libertà dell arte e della scienza che, in concreto, consiste nella libertà di tutti di poter trasmettere il proprio patrimonio di conoscenze.

Rapporti etico-sociali (art. 34) L art. 34 stabilisce che l istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita e lo Stato deve garantire aiuti materiali alle famiglie affinché i figli possano esercitare effettivamente il diritto allo studio.

Rapporti economici (artt. 35-47) Negli articoli che vanno dal 35 al 40 emerge il carattere democratico sociale del nostro Stato e si parla del lavoro. Negli articoli che vanno dal 41 al 47 si prevede l intervento dello Stato nell economia, intervento finalizzato a conciliare l interesse della collettività con quello dell iniziativa e della proprietà privata.

Rapporti economici (art. 35) L art. 35 ribadisce il principio della tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. È quindi prevista un uguale protezione per tutti i tipi i tipi di lavoro, senza alcuna distinzione tra lavoro manuale o intellettuale, dipendente (chi lavora alle dipendenze e sotto la direzione di un datore di lavoro) o autonomo.

Rapporti economici (art. 36) L art. 36 fissa alcuni criteri fondamentali relativi alle condizioni di lavoro: la retribuzione, l orario di lavoro, il riposo settimanale, le ferie annuali. La retribuzione non va commisurata solo alle ore di lavoro prestate e deve comunque essere sufficiente a garantire un esistenza libera e dignitosa al lavoratore ed alla sua famiglia.

Rapporti economici (art. 36) La durata massima della giornata lavorativa deve essere stabilita dalla legge. Il lavoratore, inoltre, non può rinunciare né al riposo settimanale né alle ferie annuali retribuite.

Rapporti economici (art. 37) L art. 37 prevede la tutela della donna lavoratrice che gode degli stessi diritti e della stessa retribuzione che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono, inoltre, consentire alla donna di svolgere la sua funzione nell ambito familiare. L ultimo comma prevede l emanazione di leggi che tutelino il lavoro minorile.

Rapporti economici (art. 38) L art. 38 stabilisce il dovere dello Stato di provvedere ai cittadini più indifesi dal punto di vista economico (disoccupati) o psicofisico (anziani, inabili, ecc.) e sancisce il diritto all assistenza e al mantenimento per chi ne ha bisogno.

Rapporti economici (art. 39) L art. 39 prevede la libertà di associazione sindacale. Ciascun lavoratore è libero di aderire o meno ad un sindacato e di scegliere quello che più rispecchia il suo modo di sentire. Inoltre le organizzazioni sindacali sono libere di svolgere la loro attività senza impedimenti o controlli da parte dello Stato.

Rapporti economici (art. 39) Il compito principale dei sindacati è quello di stipulare il contratto collettivo di lavoro che è l accordo stipulato tra le associazioni dei datori di lavoro e i sindacati dei lavoratori di un certo settore. Nei contratti collettivi sono definite le condizioni retributive minime e le condizioni di lavoro valide per tutti gli appartenenti a quel determinato settore.

Rapporti economici (art. 40) L art. 40 sancisce il diritto di sciopero. Lo sciopero è il diritto riconosciuto ai lavoratori di astenersi collettivamente dal lavoro per la difesa dei propri diritti e la promozione dei propri interessi. Il riconoscimento di tale diritto comporta che il lavoratore che non lavora perché aderisce ad uno sciopero organizzato non può essere considerato inadempiente.

Rapporti economici (art. 40) La legge n. 146 del 1990 ha regolamentato il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali quali la sanità, i trasporti, la scuola, al fine di assicurare le prestazioni ritenute indispensabili per garantire i diritti dei cittadini.

Rapporti economici (art. 41) L art. 41 garantisce la libertà di iniziativa economica privata in ogni campo. Al secondo comma, però, aggiunge che l iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l utilità sociale e con la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Ciò spiega la necessità dell intervento dello Stato che effettua gli opportuni controlli per evitare che l attività economica privata provochi danni alla collettività.

Rapporti economici (art. 42) L art. 42 afferma il cosiddetto pluralismo economico, nel senso che i beni possono essere di proprietà pubblica o privata. La Costituzione precisa che la proprietà deve essere resa accessibile a tutti e deve svolgere una funzione sociale, cioè non deve soddisfare solo i fini individuali del proprietario ma procurare anche un vantaggio alla collettività.

Rapporti economici (artt. 43-44) L art. 43 consente allo Stato, per fini di pubblica utilità, di sottrarre ai privati la gestione di attività economiche che riguardano servizi pubblici essenziali (es.: trasporti, sanità) oppure fonti di energia o, ancora, attività che rappresentano situazioni di monopolio. L art. 44 prevede un particolare intervento dello Stato riguardo alla proprietà terriera.

Rapporti economici (artt. 45-46) L art. 45 attribuisce un valore specifico alla cooperazione, il cui fine è quello di gestire in comune attività economiche e procurarsi un vantaggio reciproco. L art. 46 riconosce ai lavoratori il diritto a collaborare alla gestione delle aziende nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. In realtà tale articolo non ha trovato attuazione in alcuna legge.

Rapporti economici (art. 47) L art. 47 riguarda la raccolta del risparmio e l esercizio del credito. Il risparmio, oltre a rappresentare una fonte di tranquillità per il risparmiatore e a consentirgli di provvedere ai suoi bisogni futuri, ha una funzione fondamentale per lo sviluppo dell intera collettività perché i prestiti dei risparmiatori consentono alle imprese di produrre nuova ricchezza e allo Stato di garantire determinati servizi.

Rapporti politici (artt. 48-54) Negli articoli che vanno dal 48 al 54 vengono previsti quei diritti grazie ai quali i cittadini partecipano direttamente (referendum, petizione, iniziativa legislativa) o indirettamente (diritto di eleggere e di essere eletti) alla vita dello Stato.

Rapporti politici (art. 48) L art. 48 riconosce il diritto di elettorato, cioè il diritto dei cittadini di partecipare all elezione degli organi dello Stato (diritto di voto o elettorato attivo) e di essere eletti a ricoprire cariche pubbliche (elettorato passivo). Per suffragio universale si intende il diritto di voto di tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Rapporti politici (art. 48) Al secondo comma sono indicate le caratteristiche del voto: a) personale, perché può essere espresso solo dall interessato che non può delegarlo ad altri; b) uguale, in quanto tutti i voti hanno lo stesso valore; c) libero, poiché ogni elettore vota secondo il proprio convincimento politico; d)segreto, perché nessuno deve venire a conoscenza del voto altrui in modo da assicurare a tutti la libertà di voto Il voto è un dovere civico ma il non esercizio non comporta sanzioni.

Rapporti politici (art. 49) L art. 49 riconosce a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente in partiti politici per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. I partiti sono associazioni di persone unite da un ideologia comune che mirano a raggiungere fini politici. Essi svolgono una funzione di tramite tra il popolo e le istituzioni.

Rapporti politici (art. 50) L art. 50 prevede la petizione, che è un istituto di democrazia diretta che consente ai cittadini di chiedere provvedimenti legislativi o di esporre comuni necessità alle Camere.

Rapporti politici (art. 51) L art. 51 disciplina l accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive ribadendo al riguardo l uguaglianza di tutti i cittadini.

Rapporti politici (art. 52) L art. 52 prevede uno dei doveri più significativi contenuti nella Costituzione: quello di difendere la patria. Esso viene definito sacro. Questo dovere si manifesta essenzialmente nello svolgimento del servizio militare, che, però, a partire dal 2005, è riservato solo ai volontari.

Rapporti politici (art. 53) L art. 53 prevede per i cittadini un dovere economico fondamentale, cioè quello di concorrere alle spese pubbliche sostenute dallo Stato per garantire i servizi pubblici. Esso enuncia il principio della capacità contributiva in base al quale il livello della tassazione deve essere commisurato alla situazione economica di ciascun contribuente.

Rapporti politici (art. 54) L art. 54 prevede il dovere di fedeltà alla Repubblica che si manifesta innanzi tutto con l osservanza delle leggi.