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Attività Produttive Attività artigianali Acconciatori Descrizione L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché' il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura, oltre alle prestazioni sopra descritte, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. Le imprese di acconciatura possono vendere o comunque cedere alla clientela (non DEVE essere presentata SCIA per la vendita degli stessi) prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, quali a titolo esemplificativo: creme per barba, dopobarba, shampoo, balsami, lozioni per capelli, gel per capelli, tinture, lacche per capelli, purché debitamente certificati e garantiti ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie. Deve invece essere presentata SCIA per l'apertura di esercizio di vicinato per il commercio al dettaglio di articoli non alimentari qualora l'impresa voglia porre in vendita articoli diversi (esempio: bigiotteria, pelletteria, foulard ecc. ). Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico. Le imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali. E' possibile esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici. Si ricorda che:

1. le attività esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale Lombardia 28/11/2011, n. 6 hanno l'obbligo di porsi in regola con tutti i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di acconciatore, come stabiliti dagli articoli precedenti, entro 12 mesi. Tale termine può essere prorogato di ulteriori 12 mesi per cause non imputabili all'interessato; 2. decorso tale termine in caso di accertata violazione dell'obbligo di cui al punto 1), si applicano le sanzioni stabilite dal regolamento stesso, a prescindere dalla data dell'attivazione dell'esercizio; 3. In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell'attività, gli eredi possono continuare a titolo provvisorio l'attività per il periodo necessario a conseguire l'abilitazione professionale di acconciatore, purché durante tale periodo l'attività sia svolta da persone in possesso dell'abilitazione professionale; 4. L'attività di acconciatore può essere sospesa per un periodo non superiore a un anno; eventuali proroghe possono essere richieste al comune solo per gravi motivi, secondo le procedure stabilite con regolamento comunale; 5. responsabile tecnico: Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro. Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, il quale è deve essere sempre presente nell esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell attività Codice Ateco 2007: 96.02 Servizi Requisiti Per svolgere l attività sopra descritta occorre essere in possesso dei requisiti morali, professionali, dei presupposti e degli ulteriori requisiti specifici sotto elencati. Requisiti morali: assenza di cause ostative elencate nell art. 71 del D.LGS. 59/2010; assenza cause ostative elencate nell art. 67 del D.LGS. 159/2011. Requisiti professionali: In base alla Legge 17 agosto 2005, n. 174, per esercitare l'attività di acconciatore è necessario possedere i seguenti requisiti professionali.

Il superamento di un esame teorico-pratico preceduto, alternativamente: 1. dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di 2 anni (che non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di acconcatore), seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico oppure dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di 2 anni, seguito da un periodo di inserimento della durata di 1 anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di 2 anni 2. da un periodo di inserimento della durata di 3 anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di 5 anni e svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un periodo di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria. In base a quanto deliberato dalla Commissione Regionale per l Artigianato al momento, in attesa dell individuazione delle modalità di effettuazione dell esame teorico-pratico, è sufficiente il solo possesso dei requisiti di cui ai punti 1 e 2. A decorrere dall' 01/12/2011, data di entrata in vigore del Regolamento regionale 28 novembre 2011, n.6 Disciplina dell attività di acconciatore in attuazione dell art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73, Disciplina istituzionale dell artigianato lombardo "; la sola esperienza professionale, prevista dalla precedente normativa, non è più sufficiente per svolgere l attività di acconciatore. Restano validi i diplomi e gli attestati professionali biennali rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali autorizzati o risconosciuti dagli organi pubblici competenti, conseguiti entro l a.s. 2008/2009. L attività di acconciatore può essere svolta anche al temine del percorso sperimentale di formazione professionale (percorso in Diritto-Dovere di Istruzione DDIF di cui alla legge 53/2003 e successive modifiche). Il percorso prevede la frequenza di un corso sperimentale di istruzione e formazione professionale di durata triennale in assolvimento dell'obbligo di istruzione (riservato ai giovani di età compresa tra i 14 e 18 anni, in possesso della licenza media). Al superamento degli esami finali si consegue la qualifica di operatore del benessere: acconciatore (che non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di acconciatore). Al triennio deve seguire la frequenza di un corso di specializzazione annuale o il quarto anno del percorso sperimentale per il conseguimento del diploma di tecnico e dell attestato di specializzazione che abilita all esercizio della professione (sarà necessario sostenere sia l esame di diploma che, separatamente, quello della specializzazione abilitante, in quanto il titolo di Tecnico dell acconciatura non è valido per l esercizio della professione). I percorsi in extraobbligo formativo di acconciatore, sono strutturati in un biennio più un anno di specializzazione. Tali percorsi sono destinati esclusivamente ad allievi che hanno compiuto il 18 anno di età all atto dell iscrizione al percorso.

Per l attività di acconciatore, a partire dall anno solare 2010/2011, conclusa la fase transitoria seguita all approvazione del decreto n. 8506 del 30/07/2008, è possibile ottenere la qualifica unicamente dopo il quarto anno. I titoli di studio conseguiti all estero devono essere trasmessi dall interessato al Ministero dello Sviluppo Economico che procederà alla verifica e in caso di esito positivo all emissione del decreto di riconoscimento. Quali documenti è possibile produrre per attestare il possesso dei requisiti: 1. il possesso del diploma/attestato professionale, può essere documentato con dichiarazione sostitutiva di certificazione (che dovrà riportare la tipologia di diploma, la durata del corso e l'anno di conseguimento, l'indirizzo della scuola) oppure allegando copia del diploma (portare originale in visione); 2. la durata del periodo lavorativo in qualità di dipendente o collaboratore e il livello di inquadramento possono essere documentati tramite buste paga, lettera di assunzione, modello LAV, contratto di collaborazione etc.. Le mansioni svolte, se non risultano dai documenti relativi all'assunzione o dalle buste paga, possono essere dichiarate dal datore di lavoro; 3. l'esperienza maturata in qualità di socio può essere documentata tramite l'iscrizione INAIL della effettiva partecipazione e delle mansioni svolte (identificate dal rischio operativo). I dati relativi alla iscrizione INAIL (n. PAT, decorrenza, tipologia rischio operativo) possono essere comunicati tramite apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (in alternativa è possibile allegare copia fotostatica della relativa documentazione); 4. l'esperienza maturata in qualità di collaboratore familiare, può essere documentata tramite l'iscrizione INAIL a supporto della effettiva partecipazione e delle mansioni svolte (identificate dal rischio operativo); 5. l'esperienza maturata in qualità di titolare o socio di impresa non artigiana che svolge l'attività avvalendosi di un responsabile tecnico, devono essere documentate sia tramite l'iscrizione INAIL a supporto della effettiva partecipazione e delle mansioni svolte (identificate dal rischio operativo) sia comprovando che il responsabile tecnico ha operato in modo continuativo per il periodo richiesto consentendo l'affiancamento del titolare/socio (contratto di lavoro del responsabile tecnico e regolarità contributiva INAIL/INPS). Dal 14 settembre 2012, in seguito all'entrata in vigore del D. Lgs.147/2012, chi intende svolgere l'attività di acconciatore e/o estetista, non deve più richiedere preventivamente alla Camera di Commercio il riconoscimento della apposita qualifica professionale, ma deve, contestualmente all'inizio dell'attività, presentare telematicamente una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune in cui ha sede l'impresa/l'unità locale, attraverso il competente Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) telematico. L attività di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista, anche in forma di impresa esercitata nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per ciascuna attività.

Presupposti e ulteriori requisiti specifici: I locali devono rispettare i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e dai regolamenti edilizio e di igiene, riepilogati di seguito. È fatta salva la possibilità di esercitare l attività nei luoghi di cura o riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. Non è ammesso lo svolgimento dell attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio. REQUISITI IGIENICO SANITARI RICHIESTI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE PER L ATTIVITA DI PARRUCCHIERE, ESTETISTA ed AFFINI A) REQUISITI STRUTTURALI GENERALI - Le altezze (*) dei locali devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento Edilizio: ovvero almeno 270 cm per i locali con presenza continuativa di persone, almeno 240 cm per servizi igienici e spogliatoi, almeno 210 cm per spazi di disimpegno, corridoi, ecc.. - Se l attività viene svolta in locali seminterrati e/o interrati, è necessaria l acquisizione della deroga art. 65 D.L. 81 (ex art. 8 D.P.R. n 303/56), da richiedere presso la ASL, al Servizio UOPSAL territorialmente competente. Si precisa che qualora non vi siano dipendenti e/o soci il titolare non deve richiedere tale deroga. - Se i vani non dispongono di aerazione naturale diretta regolamentare (**), è richiesto un impianto di trattamento dell aria, con sia la dichiarazione di conformità e sia la relazione tecnica, quest ultima conforme a quanto previsto all art. 3.4.7. lett. a e b del Regolamento di Igiene. - La superficie per il primo posto di lavoro deve essere di almeno mq 15.00 ed aumentata di mq 5.00 per ogni ulteriore postazione (***), ai sensi dell art. 3.12.8 del Regolamento di Igiene. - I pavimenti dell esercizio devono essere a superficie unita e lavabile, ai sensi dell art. 3.12.8 del Regolamento di Igiene. - Le pareti dell esercizio devono essere rivestite di materiale liscio e lavabile sino a 2,00 mt., ai sensi dell art. 3.12.8 del Regolamento di Igiene. - Il servizio igienico, regolarmente aerato ai sensi dell art. 42 e/o 48 del Regolamento Edilizio, deve essere accessibile dall interno dell esercizio ed a uso esclusivo dell attività ai sensi dell art. 3.12.8 del Regolamento di Igiene; inoltre deve essere: dotato di regolare antibagno; dotato di lavello a comando non manuali; dotato di porta dell antibagno del tipo a tenuta; dotato di pavimento con superficie di materiale impermeabile liscio lavabile e ben

connesso; dotato di pareti rivestite sino a 2,00 mt. di materiale impermeabile e facilmente lavabile; presente, in caso di subingresso, la dichiarazione dell Amministratore del Condominio di uso esclusivo del servizio igienico esterno. - Gli spazi ad uso cabina per il trattamento estetico possono essere delimitate da pareti non a tutta altezza, di regola non superiore ai 2/3 dell altezza del locale e comunque conformi al diritto di privacy dell utente. - Le cabine di estetica devono essere dotate di regolare lavamani ai sensi dell art. 3.12.8 del Regolamento d Igiene. B) DOTAZIONE MINIMA PREVISTA DALL ART. 3.12.8 DEL REGOLAMENTO D IGIENE - La struttura deve disporre di idonei arredamenti, di facile pulizia, atti all esercizio ed alla conservazione di strumentazione ed attrezzatura. - Deve essere presente almeno uno spazio e/o armadio per il materiale pulito. - Devono essere presenti appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e rifiuti. - Deve essere presente idoneo sistema di disinfezione per la strumentazione in uso. C) DICHIARAZIONI IMPIANTI E ATTREZZATURE - E richiesta la dichiarazione di conformità dell impianto elettrico ai sensi del D.M. 37 del 2008 per le nuove attività, ed ai sensi della L. 46/90 limitatamente ai subentri senza alcuna modifica degli impianti. - E richiesta la dichiarazione di conformità dell impianto e/o apparecchio alimentato a gas ai sensi del D.M.37 del 2008 per le nuove attività, ed ai sensi della L. 46/90 limitatamente ai subentri senza alcuna modifica degli impianti. - Sono richieste le schede tecniche attestanti le certificazioni del rispetto norme UNI-CEI apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico. D) DISINFEZIONE - Le attività di parrucchiere ed estetica devono avere in loco attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi e relativo documento della procedura utilizzata ai sensi dell art. 3.12.8 del Regolamento di Igiene. (*) Altezze dei locali: si considera l altezza media ponderale dei locali. (**) Aerazione naturale diretta: deve essere garantita da serramenti apribili con comando facilmente azionabile ad altezza uomo ai sensi dell art. 42.3 del Regolamento Edilizio, che abbiano superficie pari ad almeno 1/10 della superficie di pavimento del locale interessato ai

sensi dell art. 42 del Regolamento Edilizio. (***) Superfici dei locali: un locale (spazio delimitato da pareti a tutta altezza) non può avere superficie inferiore a mq 9.00 ai sensi dell art. 36 del Regolamento Edilizio. N.B.: Per un inquadramento generale della materia si veda la specifica normativa di settore. Adempimenti Prima di sottoscrivere la S.C.I.A. (che prevede in capo a chi firma responsabilità di tipo PENALE), verificare LA REGOLARITA' EDILIZIA DEI LOCALI (richiedere al proprietario prima della firma dell'atto di acquisto dell'immobile o della stipula del contratto di locazione, IL CERTIFICATO DI AGIBILITA' dei locali) e LA REGOLARITA' IGIENICO SANITARIA (verificare le disposizioni del Regolamento Locale di Igiene Tipo ed eventualmente chiedere informazioni al Servizio Igiene dell'asl di Roncadelle). Per apertura, trasferimento di sede e modifica dell'attività: SCIA Modello unificato; dichiarazione possesso abilitazione professionale; dichiarazione di accettazione di incarico della persona professionalmente qualificata; planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100, debitamente quotata, riportante la superficie ed i relativi rapporti aeroilluminanti, con l'indicazione delle varie destinazioni d'uso (salone, deposito/ripostiglio, servizi, ecc...) redatta e firmata da tecnico abilitato (indicare anche le postazioni di lavoro con i relativi macchinari), Rapporti aeroilluminanti, e destinazione d'uso ; in caso di modifiche relative ai locali o agli impianti: descrizione delle modifiche; ricevuta di versamento oneri ATS di 50,00 (c/c ASL N. 13707252 intestato A.T.S. Brescia Servizio Tesoreria). Atto comprovante la disponibilità dei locali (Contratto di locazione, dichiarazione di proprietà, donazione ecc..); Attestazione di versamento diritti di istruttoria dell'importo di 80,00 (il pagamento deve essere effettuato a mezzo bollettino postale intestato a "Comune di Borgosatollo servizio tesoreria" c/c n. 14243257 indicando come causale "diritti di istruttoria SUAP"; per i cittadini extracomunitari: copia permesso di soggiorno; nel caso l'interessato invii la pratica in modalità assistita (mediante associazione di categoria o professionista incaricato): procura ai sensi dell'art. 1392 c.c. di incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della segnalazione certificata di inizio/modifica attività. Per subentro e variazioni attività quali trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa:

SCIA Modello unificato; dichiarazione di possesso di abilitazione professionale; dichiarazione di accettazione di incarico della persona professionalmente qualificata; planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100, debitamente quotata, riportante la superficie ed i relativi rapporti aeroilluminanti, con l'indicazione delle varie destinazioni d'uso (salone, deposito/ripostiglio, servizi, ecc...) redatta e firmata da tecnico abilitato (indicare anche le postazioni di lavoro con i relativi macchinari), Rapporti aeroilluminanti, e destinazione d'uso; ricevuta di versamento oneri ATS di 50,00 (c/c ATS N. 13707252 intestato A.T.S. Brescia Servizio Tesoreria). Attestazione di versamento diritti di istruttoria dell'importo di 80,00 (il pagamento deve essere effettuato a mezzo bollettino postale intestato a "Comune di Borgosatollo servizio tesoreria" c/c n. 14243257 indicando come causale "diritti di istruttoria SUAP"; copia atto notarile di cessione d'azienda (o dichiarazione notarile in attesa atto registrato). PAGAMENTO DIRITTI, IMPOSTE E ONERI: L importo da pagare ammonta a: - euro xxx,xx per imposte; - euro 50,00 per diritti ATS; - euro 80,00 per diritti di segreteria Comune. Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità: c/c ASL N. 13707252 intestato A.T.S. Brescia Servizio Tesoreria SANZIONI L amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione (trenta in caso di scia edilizia), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell atto di notorietà false o mendaci, l amministrazione, ferma restando l applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela. MEZZI DI RICORSO: a) per l interessato: impugnazione degli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli effetti b) per i terzi: secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6-ter della legge 241/90, la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. I terzi possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Autorità cui proporre il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente OBBLIGHI La vendita o cessione alla propria clientela di prodotti cosmetici, parrucche ed affini, beni accessori inerenti i trattamenti e servizi effettuati non è subordinata alle disposizioni relative alla vendita in sede fissa ai sensi della Legge 17 agosto 2005, n.174. L esposizione per la vendita di tali beni accessori può essere soddisfatta con scaffalature, vetrinette, armadietti che non occupino una superficie superiore al 10% della superficie autorizzata per l attività. È fatta salva la possibilità di esercitare l attività nei luoghi di cura o riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni Non è ammesso lo svolgimento dell attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio. Normativa Legge 17/08/2005, n. 174: Disciplina dell'attività di acconciatore http://www.normattiva.it/atto/c aricadettaglioatto?atto.datapubblicazionegazzetta=2005-09-02&atto.codiceredazionale=005g 0186&currentPage=1 Legge 14/02/1963, n. 161 Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini http://www.nor mattiva.it/atto/caricadettaglioatto?atto.datapubblicazionegazzetta=1963-03-09&atto.codicered azionale=063u0161&currentpage=1 /zf/files/c017021/normativa/legge Regionale 3 del 27_02_2012.pdf (articolo 4) /zf/files/c017021/normativa/decreto Legislativo 59 del 26 marzo 2010.pdf Circolare Ministeriale (articolo 10) /zf/files/c017021/normativa/circolare Ministero Sviluppo 3656_2012.pdf Calendario acconconciatori 2014