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Sistema Ambiente s.r.l. insieme per la qualità dell ambiente. La gestione dei rifiuti in agricoltura 1

Gestione dei rifiuti in agricoltura Le normative in materia di rifiuti agricoli è in continua evoluzione. La prima norma risale al 1982 con il DPR n. 915 a cui fa seguito il Decreto Ronchi, modificato dal D.lgs n. 152/2006 Norme in materia ambientale, ulteriormente modificato dal D.lgs 4 del 6 gennaio 2008. Il 22 novembre 2008, inoltre è stata pubblicata l ultima Direttiva Europea in materia di rifiuti che sostituirà le precedenti in un arco temporale di 24 mesi. In Italia l ultima normativa è del 27 febbraio 2009 n. 13 nella quale si stabilisce all art. 8-quater che gli Accordi di Programma per la gestione dei rifiuti possono prevedere semplificazioni amministrative da concordare con la pubblica amministrazione, modificando e convertendo in legge il decreto n. 208 del 30 dicembre 2008 recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e protezione dell ambiente. Queste norme si prestano a diverse interpretazioni, così accade che vi siano modalità di gestione dei rifiuti agricoli in Italia con differenze sostanziali già a livello locale. Per far luce su questa materia appare quanto mai utile chiarire quali siano gli obblighi prioritari per gli operatori agricoli e come districarsi nella giungla normativa, contenendo la produzione e i costi di gestione dei rifiuti, evitando gravi sanzioni penali ed amministrative. Quali sono I rifiuti agricoli? I rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali sono classificati come rifiuti speciali (art. 184, comma 3, lettera a, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). Nell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 è riportata la classe 02 - Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, caccia e pesca. I rifiuti speciali non pericolosi più ricorrenti prodotti dalle aziende agricole, sono: materie plastiche (nylon di pacciamatura, tubi in PVC per irrigazione, manichette, teloni serre, ecc.) (CER 020104); imballaggi di carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi sementi - concimi mangimi, cassette frutta, contenitori florovivaismo, ecc.) (CER 150102, 150104, 150105, 150106, 150107); oli vegetali esausti (CER 200125); fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici (vari CER); pneumatici usati (CER 160103); contenitori di fitofarmaci bonificati (CER 150102, 150104, 150105, 150106, 150107); 2

scarti vegetali in genere non destinati al reimpiego nelle normali pratiche agricole (vari CER). I rifiuti speciali pericolosi più frequentemente prodotti dalle imprese agricole sono: oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche (CER 130205*); batterie esauste (CER 160601*); veicoli e macchine da rottamare (CER 160104*); fitofarmaci non più utilizzabili (CER 020108*); contenitori di fitofarmaci non bonificati (CER 150110*); farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili (CER 180205*). Non sono rifiuti L articolo 185, comma 1) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che siano escluse dalla disciplina sui rifiuti (parte IV ) le seguenti tipologie di materiali: le materie fecali, paglia, sfalci, potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Sono inoltre escluse dalla disciplina sui rifiuti, in quanto normate da specifiche disposizioni comunitarie e nazionali di recepimento (articolo 185, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) anche i seguenti materiali che sono generalmente di origine agricola: i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE ) n. 1774/02, eccetto quelli destinati all incenerimento, allo smaltimento in discarica o all utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità dal regolamento (CE) n.1774/02. Ai sensi dell'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006, è considerato sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni 3

delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici (art. 52, c. 2-bis L. 134/2012). Quali sono le norme di riferimento? La norma di riferimento per la gestione dei rifiuti agricoli, in quanto rifiuti speciali, è il D.Lgs. 152/06 (parte IV). Come gestirli? Attualmente, in generale, e quindi anche per le imprese agricole, fino al 31.12.2015 si applicano gli articoli 188, Responsabilità della gestione dei rifiuti, 189 Catasto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico, e 193 Trasporto dei rifiuti del D.Lgs. n. 152/06, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, non si applicano le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260- bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti commi da 3 a 9, e 260-ter Sanzioni amministrative accessorie. Confisca del D.Lgs. n. 152/2006, e successive modificazioni. Attenzione però che il legislatore ha stabilito che le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 260 bis si applicano a partire dal 1 maggio 2015. Pertanto da tale data sono sanzionati i comportamenti relativi all'omissione dell'iscrizione al SISTRI e all'omesso pagamento del contributo SISTRI. Pertanto nelle diverse fasi di gestione sono previsti i seguenti obblighi e semplificazioni: deposito temporaneo smaltimento o recupero trasporto comunicazione annuale MUD registro di carico e scarico SISTRI gestione dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari 4

Deposito temporaneo Consiste nel raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all art. 2135 del C.C., presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci. I rifiuti speciali provenienti dall attività agricola, siano essi pericolosi o non pericolosi, dovranno essere raccolti temporaneamente, per gruppi omogenei, in appositi ambienti che posseggano caratteristiche tali da impedire inconvenienti igienico sanitari e, in generale, danni a cose o a persone. Per i rifiuti pericolosi deve essere assicurato il rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, nonché delle norme che disciplinano l imballaggio e l etichettatura delle sostanze pericolose. I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti devono essere gestiti conformemente al regolamento (CE) 850/2004 e successive modificazioni. I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, anche quando il quantitativo di rifiuti prodotti in un anno non superi il predetto limite, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. Smaltimento o recupero I rifiuti speciali dell attività agricola potranno poi essere smaltiti secondo le seguenti modalità alternative: attraverso il servizio pubblico, se esiste una specifica convenzione; attraverso il conferimento a ditte autorizzate allo smaltimento. Gli oneri relativi allo smaltimento sono a carico del detentore dei rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi. 5

Trasporto Iscrizione all Albo nazionale gestori ambientali. Le imprese agricole produttori iniziali di rifiuti che effettuano in conto proprio operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e/o dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, purché tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa, devono iscriversi all Albo gestori ambientali ai sensi dell art. 212, c. 8 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. E importante sottolineare che le aziende che non rientrano nella fattispecie del trasporto in conto proprio hanno l obbligo di iscrizione all Albo come enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale (art. 212, c. 5 del D.Lgs. n. 152/06). Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183. Per circuito organizzato di raccolta si intende il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;). 6

Formulario di identificazione per il trasporto Il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato da un formulario di identificazione (FIR), in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore mentre le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore che provvede a trasmetterne una al detentore. Il detentore quindi deve avere in archivio 2 copie del FIR di cui una (IV copia) sottoscritta dall impianto destinatario del rifiuto. Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni. Il formulario di identificazione viene numerato e vidimato dagli uffici dell Agenzia delle entrate o dalle Camere di Commercio o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione dei predetti FIR è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. Fino al 31/12/2015, ai sensi dell art. 193, c. 4-bis del D.Lgs. n. 152/06 nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010, sono esonerati dalla dalla tenuta del formulario di identificazione: le imprese agricole che effettuano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), di origine agricola e agroindustriale, purché si verifichino le seguenti condizioni: a) la quantità di tali rifiuti non ecceda i 30 chilogrammi o i 30 litri; b) il trasporto venga effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario; c) il trasporto sia finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione. Dal 1/1/2016 (salvo modifiche del quadro normativo) le disposizioni relative al FIR non si applicano: ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno; 7

alla movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, in quanto non è considerata trasporto ai fini della normativa sui rifiuti qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo Le aziende che non rientrano nella fattispecie del trasporto in conto proprio descritta in precedenza alla lettera c) hanno l obbligo di iscrizione al SISTRI come enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale e devono altresì essere in regola con il pagamento del contributo annuale di adesione al sistema. Comunicazione annuale (MUD) Ai sensi dell art. 189 del D.Lgs. 152/06 le imprese agricole comunicano annualmente (entro il 30 aprile) alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e quindi secondo la Dichiarazione Annuale Ambientale (MUD), le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti pericolosi prodotti dalla loro attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila. Nel caso i rifiuti pericolosi siano conferiti al Servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione annuale è effettuata dal gestore del Servizio limitatamente alle quantità conferite. Registro di carico e scarico Gli imprenditori agricoli sono obbligati, per i rifiuti speciali pericolosi prodotti, alla tenuta del registro di carico e scarico su cui annotare le quantità e le caratteristiche qualitative degli stessi. I registri, integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per cinque anni dalla data dell ultima registrazione. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si 8

intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. In particolare: fino al 31/12/2015: gli imprenditori agricoli di cui all articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro 8.000,00 sono esonerati dall obbligo di tenuta del registro di carico e scarico (ai sensi dell art. 189 e 190 del D.Lgs. n. 152/06 nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010); dal 1/1/2016 (salvo modifiche del quadro normativo): sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema; gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità: con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a); con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito organizzato di raccolta' di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp). Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi possono sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L archivio informatico è accessibile on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell utente e password dedicati. 9

SISTRI Ai sensi della normativa vigente (Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 e D.M. 24 aprile 2014) le imprese agricole che sono tenute ad aderire al SISTRI sono le seguenti: gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152/2006; gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di 10 dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152/2006. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che sono obbligati ad aderire al SISTRI, ovvero che vi aderiscono volontariamente, sono esonerati dal 1 gennaio 2016 (salvo modifiche del quadro normativo) dagli adempimenti e dagli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. per i rifiuti registrati e movimentati con le modalità SISTRI. Fonte: Arpa 10