LA CESSIONE DEL CREDITO

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LA CESSIONE DEL CREDITO Il codice civile all art. 1260 e ss prevede che il creditore possa trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione Il credito IVA rientra tra i crediti che possono essere ceduti a terzi

CREDITO IVA E CESSIONE È possibile cedere a terzi il credito IVA chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale (art. 5 c. 4-ter DL 70/88) L ordinamento nazionale ammette, al pari di qualsiasi altro credito, la cessione del credito IVA. Il cessionario in tal caso è attivamente legittimato quanto alla procedura di rimborso e passivamente legittimato quanto alle restituzioni Al cessionario sono opponibili gli atti dell Ufficio per quanto attiene il controllo delle dichiarazioni, le rettifiche e le sanzioni erogate al cedente (Cass., sentenza 12 ottobre 2001, n. 12455)

CREDITO IVA TRIMESTRALE Il credito IVA trimestrale, chiesto a rimborso ai sensi dell art. 38-bis Dpr 633/72, al pari di quello annuale, può essere legittimamente ceduto a terzi (Cass. Civ., sentenza 2 ottobre 2013, n. 2252) Affinché sia opponibile all Amministrazione finanziaria devono essere espletate le formalità di cui agli art. 69 e 70 RD 2440/23

CARATTERISTICHE DEL CREDITO Il credito IVA annuale e/o infrannuale trimestrale oggetto di cessione deve avere le seguenti caratteristiche: - deve essere certo liquido ed esigibile - ai fini della cessione di un credito IVA superiore ad 15.000, è necessaria la certificazione o il c.d. visto leggero, da parte di un professionista abilitato che ne accerti la certezza, la liquidità e l esigibilità del credito stesso - non può essere nuovamente ceduto a terzi - in caso di indebito rimborso, il cessionario è obbligato in solido con il cedente (art. 43-bis Dpr 602/73)

FORMALITA OPERATIVE La disciplina non pone limiti all importo del credito IVA da cedere In compenso, sono previste delle rigide formalità da rispettare ai fini della validità della cessione La cessione del credito IVA deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata L atto deve obbligatoriamente contenere l esatta individuazione delle parti e dell importo del credito ceduto (risoluzione n. 103/E del 6 settembre 2006)

Ai sensi dell art. 69 e 70 RD n. 2440/23 la cessione deve essere notificata all Ufficio delle Entrate o all agente della riscossione competente nei confronti del cedente La notifica deve avvenire mediante invio di copia autenticata dell atto pubblico o della scrittura privata autenticata tramite ufficiale giudiziario La notifica deve avvenire per tempo. Diversamente è priva di effetto se l ordine di pagamento risulta già emesso A seguito della cessione, il rimborso è erogato al cessionario direttamente dall A.E. con ordinativo di pagamento

INEFFICACIA DELLA CESSIONE La cessione del credito IVA è inefficace se al momento della notifica: - l A.E. ha già inviato al cedente l ordine di pagamento - il contribuente ha presentato richiesta per il rimborso mediante titoli di Stato ed ha già ricevuto dal Ministero l elenco degli aventi diritti al rimborso - ci sono a carico del cedente iscrizioni a ruolo riferite a crediti ceduti e notificati. In tal caso, la cessione è efficace per l eventuale ammontare eccedente quello iscritto a ruolo

CONTROLLI E SANZIONI La cessione del credito non preclude all A.E. di compiere le attività di accertamento Il controllo e l accertamento dell esistenza di un credito inserito in dichiarazione dei redditi con l eventuale notifica dell atto di recupero può avvenire fino al 31 dicembre dell ottavo anno successivo a quello in cui si è verificato l indebito utilizzo (DL 185/08 convertito dalla L. n. 2/2009) Nel caso di dichiarazione infedele, con accertamento di un minor credito IVA, la sanzione irrogata va dal 100% al 200% del minor credito IVA Nel caso in cui la violazione sia rilevata in sede di liquidazione della dichiarazione, la sanzione è del 30%

CESSIONE E COMPENSIONE La compensazione può avvenire solo quando i soggetti sono coinvolti in operazioni straordinarie, quando fanno parte di un consolidato fiscale oppure quando si avvalgono della procedura di liquidazione IVA di gruppo (circolare 1/E del 2010) Il cessionario, data l assenza dei presupposti suindicati, non potrà procedere alla compensazione dei propri debiti con i crediti maturati dal cedente