SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)



Documenti analoghi
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 2 luglio 2009 «Marchi Registrazione internazionale Protocollo relativo all Intesa di Madrid Regolamento (CE) n.

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata.

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 9 dicembre 2010 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 3 settembre 2015 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 26 febbraio 2015 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 4 giugno 2015 (*)

Raccolta della giurisprudenza

Termini di pagamento di giorni anche per i lavori pubblici

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 26 marzo 2015 (*)

Ordinanza. Contesto normativo. 3 I considerando 14 e 15 del regolamento n. 261/2004 enunciano quanto segue:

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 2 luglio 2015

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 17 settembre 2014

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 10 luglio 2014

CORTE DI GIUSTIZIA UE, NONA SEZIONE, 4 SETTEMBRE 2014 CAUSA C-452/13

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 10 dicembre 2015 (*)

La correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.

Roma, 30 ottobre 2008

CORTE DI GIUSTIZIA UE. Sentenza nel procedimento 397/09

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

ORDINANZA DELLA CORTE. (Quinta Sezione) 14 novembre Nella causa C-394/14. contro. LA CORTE (Quinta Sezione),

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 novembre 2007

Normativa comunitaria. La direttiva 75/442

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

6 L art. 3 della direttiva IPPC fa riferimento agli obblighi fondamentali del gestore.

DIRETTIVA 2009/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 18 dicembre 2014 (*)

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 18 dicembre 2007 (*)

Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 21/7/2005 n. C- 231/03

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

Ritardi di Pagamento

Copertura delle perdite

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

IL MARKETING E QUELLA FUNZIONE D IMPRESA CHE:

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Corte di Giustizia UE, sez. V, sentenza 9 ottobre 2014, C-299/13

Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, sentenza 7 aprile 2016, causa C-546/14 (*) «Rinvio pregiudiziale Fiscalità IVA Articolo 4, paragrafo 3, TUE

Art. 54 decreto legge

II.11 LA BANCA D ITALIA

Sentenze nelle cause C-22/12 e C-277/12 Katarína Haasová / Rastislav Petrík e Blanka Holingová e Vitālijs Drozdovs / Baltikums AAS

COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Orientamenti sul trattamento delle esposizioni al rischio di mercato e di controparte nella formula standard

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Circolare n. 41/E. Roma, 21 luglio 2003

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6

PROCEDURA

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Le Organizzazioni internazionali come enti a soggettività parziale. Corso di Diritto internazionale (A.A. 2008/2009) Andrea Caligiuri

Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

RINUNCIA ALLA RIVALSA

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 -

I rapporti con Stati terzi Stefania Bariatti Ordinario di Diritto internazionale privato e processuale, Università di Milano

RISOLUZIONE N. 55/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Trattamento Iva apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE Consorzio Alfa

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Contabilità generale e contabilità analitica

Prof. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta

Roma,28 dicembre 2007

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (*)

WP 169 RESPONSABILE ED INCARICATO

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I

! 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GE- NERALI DI VENDITA

Delibera n. 49/2015. VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i. ;

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 27 marzo 2014 (*)

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO

NUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

composta da A. Borg Barthet, facente funzione di presidente della sesta sezione, E. Levits e M. Berger (relatore), giudici,

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

IL CONSIGLIO DELL AGENZIA PER LE ONLUS

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

RISOLUZIONE N.12/E. Roma, 09 febbraio 2004

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,

TE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

Direttiva del Consiglio delle Comunità europee

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio Acquisto e disposizione di azioni proprie

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 23 aprile 2009 (*)

RISOLUZIONE N. 248/E

Transcript:

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 26 febbraio 2015 «Rinvio pregiudiziale Direttiva 2001/84/CE Articolo 1 Proprietà intellettuale Vendita all asta di opere d arte originali Diritto dell autore di un opera d arte sulle successive vendite dell originale Debitore del compenso a titolo del diritto sulle successive vendite Acquirente o venditore Deroga convenzionale» Nella causa C-41/14, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Francia), con decisione del 22 gennaio 2014, pervenuta in cancelleria il 27 gennaio 2014, nel procedimento Christie s France SNC contro Syndicat national des antiquaires, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, K. Jürimäe, J. Malenovský (relatore), M. Safjan e A. Prechal, giudici, avvocato generale: M. Wathelet cancelliere: A. Calot Escobar vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: per la Christie s France SNC, da D. Théophile e A. Rios, avocats; per il Syndicat national des antiquaires, da G. Lesourd e B. Edelman, in qualità di agenti; per il governo francese, da D. Colas e F.-X. Bréchot, in qualità di agenti; per la Commissione europea, da J. Hottiaux e J. Samnadda, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell articolo 1 della direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell autore di un opera d arte sulle successive vendite dell originale (GU L 272, pag. 32). 2 Tale domanda è stata presentata nell ambito di un controversia tra la Christie s France SNC (in prosieguo: la «Christie s France») e il Syndicat national des antiquaires (in prosieguo: lo «SNA») in merito alla validità di una clausola, inserita nelle condizioni generali di vendita, secondo la quale la Christie s France percepisce da parte dell acquirente una somma equivalente all importo del compenso dovuto all autore a titolo del diritto sulle successive vendite (in prosieguo: la «clausola controversa»). Contesto normativo Il diritto dell Unione 3 I considerando 3, 4, 9, 10, da 13 a 15, 18 e 25 della direttiva 2001/84 sono formulati nei termini seguenti: «(3) Il diritto sulle successive vendite mira ad assicurare agli autori d opere d arte figurativa la partecipazione economica al successo delle loro opere. (4) Il diritto sulle successive vendite è parte integrante del diritto d autore e costituisce una prerogativa essenziale degli autori. L imposizione di un tale diritto in tutti gli Stati membri risponde alla necessità di garantire ai creatori un livello di tutela adeguato e uniforme. (9) Il diritto sulle successive vendite di opere d arte è attualmente previsto dal diritto nazionale della maggior parte degli Stati membri. Quando esistono norme in questo settore, esse presentano caratteristiche diverse, in particolare per quanto riguarda le opere cui si applica, i beneficiari del diritto, le percentuali applicate, le operazioni soggette a tale diritto, nonché la base per il calcolo. Questo diritto è pertanto uno dei fattori che contribuiscono a falsare la concorrenza e a creare fenomeni di delocalizzazione delle vendite all interno della Comunità. (10) Tali disparità sul piano dell esistenza del diritto sulle successive vendite di opere d arte e della relativa applicazione da parte degli Stati membri hanno effetti negativi diretti sul buon funzionamento del mercato interno delle opere d arte, previsto dall articolo 14 del Trattato. In una tale situazione, l articolo 95 del Trattato costituisce la base giuridica appropriata. (13) È opportuno sopprimere le attuali differenze legislative che hanno un effetto distorsivo sul funzionamento del mercato interno ed impedire che emergano nuove differenze, dello stesso tipo. 2

Non occorre peraltro eliminare o impedire il manifestarsi di differenze che non sono tali da arrecare pregiudizio al funzionamento del mercato interno. (14) Le differenze esistenti nelle disposizioni nazionali in materia di diritto sulle successive vendite di opere d arte danno luogo a distorsioni di concorrenza nonché a fenomeni di delocalizzazione delle vendite all interno della Comunità e comportano disparità di trattamento tra gli artisti a seconda di dove sono vendute le loro opere. (15) Data l importanza delle divergenze esistenti tra le disposizioni nazionali, è quindi necessario adottare misure di armonizzazione per ovviare alle disparità esistenti tra le normative degli Stati membri in settori nei quali tali disparità potrebbero creare o mantenere condizioni di concorrenza falsate. Non occorre tuttavia armonizzare ogni disposizione delle legislazioni degli Stati membri in materia di diritto sulle successive vendite di opere d arte e nell intento di lasciare il più ampio margine possibile a decisioni nazionali, è sufficiente limitare l armonizzazione alle disposizioni nazionali che più direttamente si ripercuotono sul funzionamento del mercato interno. (18) È opportuno estendere l applicazione del diritto sulle successive vendite di opere d arte a tutte le operazioni di vendita, eccezion fatta per quelle effettuate direttamente tra persone che agiscono a titolo privato senza la partecipazione di un professionista del mercato dell arte. (25) Debitore del compenso dovuto in forza del diritto sulle successive vendite di opere d arte è in linea di principio il venditore. Agli Stati membri dovrebbe essere concessa la facoltà di accordare deroghe a tale principio in relazione all obbligo di pagamento. Il venditore è la persona fisica o giuridica per conto della quale è conclusa la vendita». 4 L articolo 1 della richiamata direttiva, rubricato «Oggetto del diritto sulle successive vendite di opere d arte», così dispone: «1. Gli Stati membri prevedono a favore dell autore di un opera d arte un diritto sulle successive vendite dell originale dell opera stessa, definito come diritto inalienabile, cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, ad un compenso sul prezzo ottenuto per ogni vendita successiva alla prima cessione da parte dell autore. 2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell arte, come le case d asta, le gallerie d arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d arte. 3

4. I compensi sono a carico del venditore. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 2, diversa dal venditore, sia obbligata in via esclusiva o solidale con il venditore al pagamento dei compensi». Il diritto francese 5 L articolo 1 della direttiva 2001/84 è stato trasposto nel diritto francese con la legge n. 2006-961, del 1 agosto 2006, relativa ai diritti d autore e ai diritti connessi nella società dell informazione (JORF del 3 agosto 2006, pag. 11529). 6 Ai sensi dell articolo L. 122-8 del codice della proprietà intellettuale istituito da tale legge: «Gli autori di opere originali godono di un diritto sulle successive vendite, che è un diritto inalienabile a partecipare alle vendite di un opera successive alla prima cessione effettuata dall autore o dai suoi aventi causa, qualora intervenga in qualità di venditore, acquirente o intermediario un professionista del mercato dell arte. Il diritto sulle successive vendite è a carico del venditore. La responsabilità del relativo pagamento grava sul professionista che interviene nell ambito della vendita e, se la cessione avviene tra due professionisti, sul venditore.». Procedimento principale e questione pregiudiziale 7 La Christie s France, controllata francese della multinazionale Christie s, è una società che opera nel settore delle aste pubbliche volontarie di opere d arte. In tale veste, essa organizza periodicamente vendite di opere d arte nelle quali interviene a nome dei venditori. Alcune di queste vendite comportano la riscossione di un diritto sulle successive vendite. Nelle sue condizioni generali di vendita la Christie s France ha previsto la clausola controversa, che le consente di percepire, a nome e per conto del venditore, per ogni lotto assoggettato al diritto sulle successive vendite, indicato nel suo catalogo con il simbolo λ, una somma che essa ha poi l onere di riversare all organismo competente a riscuotere tale diritto o all artista medesimo. 8 Lo SNA è un sindacato i cui membri operano sullo stesso mercato della Christie s France e si trovano dunque, secondo tale sindacato, in una situazione di concorrenza con quest ultima. 9 Per quanto riguarda le vendite realizzate nel 2008 e nel 2009, lo SNA ha ritenuto che la clausola controversa ponesse il pagamento del diritto sulle successive vendite a carico dell acquirente e che ciò costituisse un atto di concorrenza sleale in violazione del disposto dell articolo L. 122-8 del codice della proprietà intellettuale. Lo SNA ha pertanto proposto ricorso contro la Christie s France al fine di far dichiarare la nullità di detta clausola. 4

10 Con sentenza del 20 maggio 2011 il Tribunal de grande instance de Paris ha respinto tale ricorso, dichiarando che la ripartizione dell onere del versamento del compenso dovuto in forza del diritto sulle successive vendite non integra di per sé un atto di concorrenza sleale. 11 Lo SNA ha interposto appello contro tale sentenza dinanzi alla Cour d appel de Paris. Quest ultima ha considerato, in primo luogo, che il diritto sulle successive vendite è stato concepito come una retribuzione versata dal venditore, che si è arricchito tramite la vendita di un opera, all autore, poiché la remunerazione originaria, in occasione della prima cessione dell opera, poteva essere modica rispetto ai plusvalori acquisiti posteriormente ad essa. In secondo luogo, secondo la Cour d appel de Paris, qualsiasi deroga convenzionale alle disposizioni della direttiva 2001/84 sarebbe in contrasto con il suo obiettivo, che mira a garantire l uniformità del diritto sulle successive vendite. Di conseguenza, la Cour d appel de Paris ha dichiarato nulla la clausola controversa. 12 La Christie s France ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo in particolare che la direttiva 2001/84 dispone, senza ulteriori precisazioni o restrizioni, che il diritto sulle successive vendite è a carico del venditore, e non esclude quindi una modifica convenzionale dell onere del pagamento di tale diritto. 13 In tale contesto, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la regola dettata dall articolo 1, paragrafo 4, della [direttiva 2001/84], che pone a carico del venditore il pagamento del diritto sulle successive vendite, debba essere interpretata nel senso che quest ultimo ne sopporta in definitiva il costo senza la possibilità di una deroga convenzionale». Sulla questione pregiudiziale 14 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2001/84 debba essere interpretato nel senso che prevede che il venditore sopporti in definitiva, in qualsiasi caso, il costo del diritto sulle successive vendite, o se sia possibile derogarvi convenzionalmente. 15 In primo luogo, si deve rammentare che l adozione della direttiva 2001/84, come risulta dai considerando 3 e 4 della stessa, persegue in particolare l obiettivo di assicurare agli autori di opere d arte figurative la partecipazione economica al successo delle loro opere (v., in tal senso, sentenza Fundación Gala-Salvador Dalí e VEGAP, C-518/08, EU:C:2010:191, punto 27). 16 La direttiva 2001/84, come emerge dai suoi considerando 13 e 14, mira inoltre a sopprimere le differenze legislative che comportano, in particolare, una disparità di trattamento tra gli artisti a seconda del luogo in cui sono vendute le loro opere. 17 Per garantire la realizzazione di detti obiettivi, in forza dell articolo 1, paragrafo 1, della richiamata direttiva, gli Stati membri devono prevedere, a favore dell autore, un diritto sulle 5

successive vendite, definito come diritto inalienabile che non può essere oggetto di rinuncia anticipata e che mira ad assicurare agli autori, per mezzo di un compenso il cui importo equivale a una percentuale sul prezzo di ogni vendita successiva delle loro opere, un determinato livello di retribuzione. 18 In tale contesto si deve rilevare che, poiché la direttiva 2001/84 impone agli Stati membri di prevedere un compenso in forza del diritto sulle successive vendite, essi devono essere considerati responsabili dell effettiva riscossione di tale compenso, a meno di voler privare del loro effetto utile le disposizioni pertinenti di tale direttiva (v., per analogia, sentenza Stichting de Thuiskopie, C-462/09, EU:C:2011:397, punto 34). 19 Tale responsabilità degli Stati membri implica inoltre che essi siano i soli a poter determinare, nel quadro definito dalla direttiva 2001/84, il debitore tenuto al pagamento di detto compenso all autore. 20 Infatti, dal considerando 4 della richiamata direttiva emerge che esiste la necessità di garantire ai creatori un livello di tutela adeguato e uniforme. Orbene, la garanzia di un tale livello di protezione presuppone precisamente che il debitore del diritto sulle successive vendite sia designato dai soli Stati membri, nella loro legislazione. 21 A tale proposito l articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2001/84, letto alla luce del considerando 25 della medesima, dispone che il debitore del compenso dovuto in forza del diritto sulle successive vendite è in linea di principio il venditore. 22 Tale soluzione si spiega inoltre agevolmente alla luce della circostanza che, in un atto di rivendita, è il venditore che ottiene solitamente il prezzo di acquisto a transazione avvenuta. 23 Stanti tali premesse, dall articolo 1, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2001/84, in combinato disposto con il considerando 25 della medesima, discende inoltre che gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere deroghe al principio secondo il quale il debitore sarà il venditore, pur essendo limitati nella scelta di un altro soggetto che, in via esclusiva o solidale con il venditore, sarà obbligato al pagamento dei compensi. 24 A tale proposito, l articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2001/84 precisa che, nel caso in cui uno Stato membro decidesse di prevedere che il debitore sia un soggetto diverso dal venditore, esso deve sceglierlo tra i professionisti contemplati dall articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva che intervengono in qualità di venditori, acquirenti o intermediari negli atti di rivendita rientranti nell ambito di applicazione della direttiva 2001/84. 25 In secondo luogo, sebbene alcune versioni linguistiche dell articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2001/84, come quelle in lingua spagnola, francese, italiana o portoghese potrebbero essere interpretate nel senso di distinguere tra, da un lato, il debitore tenuto al pagamento all autore e, 6

dall altro, il soggetto che deve sopportarne in definitiva il costo, occorre rilevare che altre versioni linguistiche della medesima disposizione, come quelle in lingua danese, tedesca, inglese, rumena o svedese, non operano una tale distinzione. 26 Orbene, la necessità di un interpretazione uniforme di una disposizione di diritto dell Unione impone che, in caso di divergenza tra le sue varie versioni linguistiche, la disposizione di cui trattasi sia interpretata in funzione del contesto e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento (v., in tal senso, sentenze DR e TV2 Danmark, C-510/10, EU:C:2012:244, punto 45, nonché Bark, C-89/12, EU:C:2013:276, punto 40). 27 Per quanto riguarda il contesto nel quale si inserisce l articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2001/84, va osservato che dai considerando 9, 10 e 25 di tale direttiva discende che, sebbene essa precisi alcuni elementi relativi alle opere a cui si applica, ai beneficiari del diritto sulle successive vendite, alle percentuali applicate, alle operazioni soggette a tale diritto, alla base per il calcolo, nonché quelli relativi al debitore, essa non si pronuncia sull identità del soggetto che deve sopportare in definitiva il costo del compenso dovuto all autore in forza del diritto sulle successive vendite. 28 Per poter interpretare tale mancanza di indicazioni, è necessario fare riferimento agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2001/84. A tale proposito, se è pur vero che essa mira, in particolare, a porre fine alle distorsioni della concorrenza sul mercato dell arte, tale obiettivo è tuttavia circoscritto dai limiti specificati ai considerando 13 e 15 di tale direttiva. 29 In particolare, da detti considerando emerge che non occorre sopprimere le differenze tra le normative nazionali che non siano tali da arrecare pregiudizio al funzionamento del mercato interno, e che, al fine di lasciare il più ampio margine possibile all adozione di decisioni nazionali, è sufficiente limitare l armonizzazione alle disposizioni nazionali che più direttamente si ripercuotono sul funzionamento del mercato interno (v., in tal senso, sentenza Fundación Gala-Salvador Dalí e VEGAP, EU:C:2010:191, punti 27 e 31). 30 Orbene, se la realizzazione di detto obiettivo, così delimitato, richiede che siano indicati il soggetto tenuto al pagamento del compenso in forza del diritto sulle successive vendite nei confronti dell autore nonché le regole dirette a stabilire l importo di tale compenso, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l individuazione del soggetto che ne sopporterà, in definitiva, il costo. 31 Certamente, non può escludersi a priori che quest ultimo elemento sia atto a produrre un certo effetto distorsivo sul funzionamento del mercato interno, tuttavia un tale effetto sul mercato interno è, in ogni caso, soltanto indiretto, poiché è prodotto da adattamenti convenzionali realizzati indipendentemente dal pagamento dell importo del compenso dovuto in forza del diritto sulle successive vendite, al quale il debitore resta tenuto. 7

32 Di conseguenza, la direttiva 2001/84 non osta a che, nel caso in cui uno Stato membro adotti una normativa che prevede che il venditore o un professionista del mercato dell arte che interviene nella transazione sia il debitore, questi ultimi concordino, al momento della rivendita, con qualsiasi altro soggetto, compreso l acquirente, che quest ultimo sopporti in definitiva il costo del compenso dovuto all autore in forza del diritto sulle successive vendite, fermo restando che tale accordo contrattuale non pregiudica in alcun modo gli obblighi e la responsabilità incombenti al debitore verso l autore. 33 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2001/84 dev essere interpretato nel senso che esso non osta a che il debitore del diritto sulle successive vendite, designato come tale dalla normativa nazionale, sia questi il venditore o un professionista del mercato dell arte che interviene nella transazione, possa concordare con qualsiasi altro soggetto, compreso l acquirente, che quest ultimo sopporti in definitiva, in tutto o in parte, il costo del diritto sulle successive vendite, purché tale accordo contrattuale non pregiudichi in alcun modo gli obblighi e la responsabilità incombenti al debitore nei confronti dell autore. Sulle spese 34 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: L articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell autore di un opera d arte sulle successive vendite dell originale, dev essere interpretato nel senso che esso non osta a che il debitore del diritto sulle successive vendite, designato come tale dalla normativa nazionale, sia questi il venditore o un professionista del mercato dell arte che interviene nella transazione, possa concordare con qualsiasi altro soggetto, compreso l acquirente, che quest ultimo sopporti in definitiva, in tutto o in parte, il costo del diritto sulle successive vendite, purché tale accordo contrattuale non pregiudichi in alcun modo gli obblighi e la responsabilità incombenti al debitore nei confronti dell autore. 8