50/2017. Il Testo ha confermato in sede di conversione le misure già previste per le imprese e i professionisti e introdotto alcune novità di rilievo.

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Circolare n : 20/2017 Oggetto: Le novità della Manovra correttiva 2017 Sommario: E stata convertita dalla Legge n. 96/2017 la manovra correttiva di cui al DL n. 50/2017. Il Testo ha confermato in sede di conversione le misure già previste per le imprese e i professionisti e introdotto alcune novità di rilievo. Contenuto: Tra queste si segnalano l estensione del perimetro di applicazione dello split payment, l adozione della cedolare secca per le locazioni brevi, la revisione degli aumenti IVA, l introduzione degli indici di affidabilità fiscale. Non tutte le disposizioni risultano attualmente in vigore: per alcune sarà necessario attendere l emanazione dei decreti attuativi e delle istruzioni operative dell'agenzia delle Entrate. Con la presente circolare vengono evidenziate le principali modifiche introdotte dal decreto di conversione in oggetto. Indice: P.2 ESTENSIONE SPLIT PAYMENT P.2 ESERCIZIO DETRAZIONE IVA P.3 COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI P.3 REGIME LOCAZIONI BREVI P.4 AUMENTO IVA P.4 INDICI DI AFFIDABILITA P.6 DEFINIZIONE LITI PENDENTI 1

ESTENSIONE SPLIT PAYMENT: Dal 1 luglio è ampliata anche alle operazioni effettuate dai lavoratori autonomi nei confronti della Pubblica Amministrazione l applicazione dello split payment. Si rammenta in breve che lo split payment consiste nel meccanismo secondo il quale il cedente del bene o il prestatore del servizio emette la fattura applicando l IVA, ma l imposta non viene pagata dal cliente/committente che la versa direttamente all erario. Tale procedura si applica pertanto alle operazioni effettuate nei confronti delle: 1. pubbliche amministrazione inserite nel conto economico consolidato pubblicato dall Istat (in sostanza degli enti per i quali viene emessa la fattura elettronica); 2. società controllate ex art. 2359 c.c. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai singoli Ministeri e società controllate a loro volta da queste; 3. società controllate ex art. 2359 c.c. dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e società da queste controllate; 4. società quotate inserite nell indice FTSE MIB della Borsa italiana. E stato inoltre previsto che i contribuenti possano richiedere agli enti o società committenti una dichiarazione attestante la riconducibilità alla categoria di soggetti che applicano lo split payment. ESERCIZIO DETRAZIONE IVA: E confermata la riduzione, introdotta dal DL N. 50/2017, del termine decadenziale per l esercizio della detrazione IVA, che ora coincide con la presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (in precedenza al secondo anno in cui il diritto è sorto). Corrispondentemente è stato adeguato anche il termine di registrazione delle operazioni passive, specificando che deve essere anteriore alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione o, comunque, al termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno in cui l imposta è divenuta esigibile. 2

COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI: E confermata l estensione dell obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle istanze infrannuali IVA in caso di utilizzo in compensazione orizzontale sopra la soglia dei 5.000 euro. Il vincolo si applicherà a tutti i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito superiore a 5.000 euro, sia che esso derivi dalla dichiarazione annuale, sia che quest ultimo venga generato a seguito della presentazione di un istanza infrannuale IVA. La manovra prevede altresì che, in caso di utilizzo in compensazione di crediti che emergono da istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti in violazione degli obblighi previsti o da soggetti diversi da quelli abilitati, l amministrazione proceda al recupero dei crediti e dei relativi interessi, nonché all irrogazione delle sanzioni. Del pari è confermato l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, a prescindere dall'importo del credito stesso (precedentemente l'obbligo era previsto solo per importi superiori a 5.000 euro annui) per i titolari di partita IVA che intendono eseguire compensazioni del credito IVA, IRES, IRPEF, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP e dei crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi 1 (si veda nota n.9 del 16 maggio 2017). Viene inoltre stabilito che l utilizzo del credito annuale/infrannuale IVA per importi superiori a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione/istanza. REGIME LOCAZIONI BREVI: E confermata l applicazione della cedolare secca (aliquota al 21%) ai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1 giugno 2017. La nuova disciplina fiscale si applica ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la 1 Con la Risoluzione del 9.6.2017 n. 68/E l Agenzia ha reso noti i codici tributo per i quali sussiste l obbligo di utilizzo dei servizi telematici. 3

prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell esercizio di attività d impresa stipulati: 1. direttamente da persone fisiche; 2. indirettamente tramite soggetti che esercitano l attività di intermediazione immobiliare o mediante soggetti che gestiscono portali telematici di incontro domanda-offerta (inclusi i servizi web). N.B: Il regime si applica anche ai corrispettivi lordi derivanti da contratti di sublocazione e contratti di comodato a titolo oneroso aventi ad oggetto il godimento dell immobile da parte di terzi nei termini di cui sopra. I soggetti intermediari di cui al punto 2) sono tenuti a: trasmettere all Agenzia i dati dei predetti contratti, il cui termine di invio è previsto al 30 giugno dell anno successivo a quello cui si riferiscono; applicare una ritenuta alla fonte del 21% nel caso in cui incassino o intervengono nel pagamento dei canoni previsti dal contratto. In sede di conversione del decreto si è previsto che il soggetto, che incassa o interviene nel pagamento dei canoni, è altresì responsabile dell imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno, e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge. E demandata all Agenzia l emanazione di apposito provvedimento per la disciplina degli obblighi relativi alla trasmissione dei dati nonché dell applicazione della ritenuta. AUMENTO IVA: L aumento delle aliquote Iva è stato rimodulato nei seguenti termini: ALIQUOTA IVA 2018 2019 2020 Ordinaria 25% 25,40% 24,90% Ridotta 11,50% 12% 13% INDICI DI AFFIDABILITA : Sono definitivamente abbandonati gli studi di settore in favore degli indici sintetici di affidabilità fiscale per le attività d impresa e gli esercenti arti e professioni. 4

I nuovi indici di affidabilità sono costituti da un insieme di indicatori elementari di affidabilità/anomalia, e consentono di posizionare il livello dell affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. Il contribuente avrà la possibilità di adeguarsi in dichiarazione indicando ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale. L adeguamento, vale anche ai fini IRAP e IVA e non comporta applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento sia effettuato entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Sarà compito dell Agenzia emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno l elenco delle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici. Per il periodo d imposta 2017 il provvedimento deve essere emanato entro 90 giorni dall entrata in vigore della legge di conversione (ossia entro il 22.09.2017). In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, e all adeguamento, sono riconosciuti i seguenti benefici: a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive; b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui; c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative; d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti; f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 del DPR del 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. 5

DEFINIZIONE LITI PENDENTI: Viene introdotta la definizione agevolata delle controversie tributarie, con l obiettivo di ridurre il contenzioso in cui è parte l Agenzia delle Entrate. Su istanza del soggetto che ha proposto l atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, possono essere definite, mediante il pagamento di tutti gli importi di cui all atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60 giorno successivo alla notifica dell atto (esclusi gli interessi di mora e le sanzioni collegate al tributo), le controversie: attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l Agenzia delle Entrate; pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio. Sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato entro la data del 24 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva. Per accedere al beneficio il contribuente dovrà presentare, entro il 30 settembre 2017, una specifica domanda (esente da imposta di bollo), secondo il modello che sarà approvato con provvedimento dell Agenzia delle Entrate, ed effettuare un separato versamento mediante modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo. Per ciascuna controversia può essere effettuato il pagamento degli importi dovuti, purché non inferiori a euro 2.000, in un massimo di 3 rate, secondo le seguenti scadenze e percentuali: 1 rata entro il 30 settembre 2017 di importo pari al 40% delle somme dovute; 2 rata entro il 30 novembre 2017 di importo pari al 40% delle somme dovute; 3 rata entro il 30 giugno 2018 di importo pari al residuo 20% delle somme dovute. Si ricorda che dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, nonché quelli dovuti per la definizione agevolata delle cartelle. 6

In ogni caso, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, benché eccedenti quanto dovuto per la definizione stessa. Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza. Cordiali saluti Studio Brunello e Partner Dr. Fabio Pavan 7