Repertorio n. Raccolta n. - Atto costitutivo- - REPUBBLICA ITALIANA - L'anno, il giorno del mese di in Cagliari, alla via DATA STIPULA Dinanzi a me Dr., Notaio in, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, sono comparsi i signori: - nome cognome, nato a il giorno, residente a, professione codice fiscale ; - nome cognome, nato a il giorno, residente a, professione codice fiscale ; Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue: Articolo uno E' costituita tra i suddetti comparenti una società in accomandita semplice, che agisce sotto la ragione sociale "RA-
GIONE SOCIALE di s.a.s." Articolo due La società ha sede legale ed amministrativa in. Potranno essere istituite filiali, succursali e sedi secondarie in tutto il territorio nazionale. Articolo tre La società ha per oggetto: La società potrà compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: così in breve può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi e quale terza datrice di ipoteca, salvi i limiti previsti dalla legge relativamente alle attività riservate a particolari enti. Potrà infine assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed enti aventi scopo analogo od affine al proprio. Articolo quattro La durata della società è fissata al e potrà essere prorogata ovvero anticipatamente sciolta.
Articolo cinque Il capitale sociale viene fissato in euro Numero Traslitterato, sottoscritto, assunto e versato dai soci come segue: - RICHIAMA SOCIO, socio accomandante, una quota del valore nominale di euro Numero Traslitterato, pari al per cento del capitale sociale; - RICHIAMA SOCIO, socio accomandatario, una quota del valore nominale di euro Numero Traslitterato, pari al per cento del capitale sociale; Il signor assume la q Articolo sei La gestione, l'amministrazione ordinaria e straordinaria, la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al socio accomandatario signor. Il socio accomandante non può compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante può prestare la propria opera a favore della società sotto la direzione degli amministratori, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e sorveglianza. Articolo sette Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio sociale termina il giorno trentuno dicembre. Articolo otto Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio, il socio accomandatario, dovrà redigere la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite, da comunicarsi agli altri soci entro lo stesso termine. Articolo nove Gli utili netti risultanti dal bilancio o le eventuali perdite saranno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive quote di capitale sociale. Articolo dieci L'ammissione di nuovi soci e qualsiasi modifica del presente atto dovranno essere approvate da tutti i soci, salve le deroghe previste dalla legge. Articolo undici In caso di morte di uno dei soci accomandatari, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano. Gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota, sulla base della situazione patrimoniale della società redatta al giorno della morte del socio. Se vi sono operazioni in corso, gli eredi partecipano agli u-
tili ed alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Il pagamento della quota spettante agli eredi deve essere fatto entro sei mesi dal giorno della morte del socio. Tuttavia è trasmissibile per causa di morte la quota di partecipazione del socio accomandante. Articolo dodici In ogni altro caso di liquidazione della quota del socio u- scente si applicheranno le disposizioni del precedente articolo, in quanto compatibili. Articolo tredici E' ammesso il recesso da parte dei soci, secondo quanto disposto dalla legge. Articolo quattordici Sono considerate cause di scioglimento della società quelle previste dall'articolo 2323 del codice civile. Articolo quindici Verificandosi, per qualunque motivo, lo scioglimento della società, i soci determineranno a maggioranza le modalità della liquidazione e nomineranno uno o più liquidatori, fissandone il compenso. Articolo sedici Qualsiasi controversia avente ad oggetto diritti disponibili dovesse insorgere tra i soci o fra i soci e la società circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente atto e dei patti sociali, verrà rimessa al giudizio di un arbitro nominato dal
Presidente del Tribunale di Cagliari. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento del Pubblico Ministero. In relazione alla restante disciplina relativa all'arbitrato si rinvia a quanto disposto dal Titolo V del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5. Articolo diciassette Per quanto qui non contemplato, le parti fanno riferimento al codice civile ed alle leggi speciali in materia. Articolo diciotto Per l'osservanza di quanto sopra le parti si obbligano come per legge ed eleggono domicilio come in comparsa. Spese e tasse del presente atto e conseguenti tutte sono a carico della società. I comparenti dichiarano di aver ricevuto da me Notaio l informativa di cui all art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e di aver autorizzato e di autorizzare il trattamento dei loro dati personali per la redazione del presente atto e per l esecuzione delle conseguenti formalità prescritte dalla legge. E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto fatto in Cagliari, ove sopra, che viene firmato in fine ed a margine degli altri fogli dai comparenti e da me Notaio, essendo le ore e minuti, previa lettu-
ra da me datane ai comparenti i quali, su mia domanda, dichiarano l'atto conforme alla loro volontà. Consta l'atto di fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime facciate e righe della.