1 Relazione tecnica a corredo del piano di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie della Camera di Commercio di Campobasso Premessa Con la presente relazione vengono fornite le indicazioni idonee a chiarire sotto il profilo logico-giuridico - l iter procedimentale seguito nella predisposizione del piano di razionalizzazione di cui al comma 612 dell art. 1 l. 190/2014. Più in particolare, il documento intende rappresentare le necessarie ragioni giuridiche, economiche, tecniche ed organizzative poste dall ente a base delle decisioni presenti nel piano medesimo. Si ritiene opportuno, in premessa, chiarire che all attuazione del disposto normativo è stato dato corso tenendo conto di alcuni elementi di fondo, vale a dire: a) comporre, in chiave di razionalità sistematica, il complesso di decisioni che in tale materia sono state prese o sono in via di assunzione; b) definire il complesso degli interventi da attuare secondo una prospettiva di concreta realizzabilità, in ragione delle variabili e dei vincoli procedurali operanti in materia, in modo da delineare le condotte da assumere in modo che risultino effettive e credibili; c) in tale ultima prospettiva, presentazione di decisioni in ordine alla liquidazione della società, o alla cessione delle quote in essa detenute, con modalità differenziate a seconda della tipologia di partecipazione, ovvero presentando tali scelte come programmatiche laddove la compresenza di altri soci (istituzionali, soprattutto) richiede un confronto ed una verifica preventivi in ordine a condizioni e tempi di realizzazione. Quanto di seguito esposto contiene, pertanto, l alberatura logica, per così dire, seguita dall ente con riferimento alle diverse tipologie societarie nelle quali esso è presente attraverso la partecipazione al capitale.
2 Il metodo seguito Nel procedere alla verifica - una volta ricostruito il quadro della situazione esistente come riportato nel piano medesimo in allegato sub A) - la sequenza dei passaggi valutativi è stata la seguente: 1. assumendo, quale norma cardine di riferimento, l art. 3, comma 27, l. n 244/2007 e s.m.i. 1, separazione delle fattispecie societarie che si ritiene non contrastino con il divieto legislativo contenuto in tale norma, da quelle che, invece, ricadono dentro la previsione vincolante in essa contenuta. La ricognizione, ai sensi della norma citata, è stata effettuata dalla Camera con deliberazione di Giunta n. 56 del 17/06/2010. A seguito degli ulteriori interventi di razionalizzazione effettuati, con le deliberazioni di Giunta n. 68 del 29/09/2014 e n. 75 del 28/11/2014, sono state confermate, in quanto ammissibili, le partecipazioni della Camera di commercio, nelle società Infocamere S.c.pa., Dintec consorzio per l innovazione tecnologica s.c.ar.l., Isnart s.c.pa., Ecocerved s.c.ar.l., Borsa merci telematica italiana s.c.pa., Sistema camerale servizi s.r.l. e Matese per l occupazione s.c.p.a.. Infatti, mentre quest ultima è una società di produzione di servizi di interesse generale non avente scopo di lucro in quanto ha come oggetto sociale la Promozione di attività dirette allo sviluppo produttivo ed occupazionale con particolare riguardo all Area del Patto territoriale del Matese nonché l attività di gestione, sorveglianza,diffusione e promozione delle iniziative del Patto territoriale del Matese., tutte le altre operano secondo il modulo, di derivazione comunitaria, c.d. in house. 1 27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza. (comma così modificato dall'art. 18, comma 4-octies, legge n. 2 del 2009, poi dall'art. 71, comma 1, legge n. 69 del 2009). 28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei preposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti. (comma così modificato dall'art. 19, comma 2, legge n. 102 del 2009) 29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.
3 2. sono state confermate, con il presente Piano, le partecipazioni nelle società Infocamere S.c.pa., Dintec consorzio per l innovazione tecnologica s.c.ar.l., Isnart s.c.pa., Ecocerved s.c.ar.l., Borsa merci telematica italiana s.c.pa., Sistema camerale servizi s.r.l., sulla base dei seguenti criteri: o permanenza dell indispensabilità della partecipazione in tali società a ragione dell effettivo utilizzo dei servizi che ne derivano, anche in termini di rapporto costi/benefici ovvero di prospettive attendibili di sviluppo di tali società; non si ritiene possibile, infatti, produrre beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali attivando altri strumenti che non siano la società in house (quali ad es. fondazioni, associazioni), ovvero in modi che risultano più efficienti/efficaci di quelli assicurati da quest ultima; o l osservanza del principio di coerenza con le decisioni assunte sulle medesime entità societarie in applicazione dell art. 1, co. 569 l. n 147/2013, ritenendo, quindi, non modificabili quelle che avevano portato alla dismissione (e per le quali si è in attesa della liquidazione della partecipazione) ed intervenendo se del caso - su quelle che si era deciso di mantenere, per modificare la precedente opzione solo in presenza di fatti o circostanze idonee a giustificare tale cambio di prospettiva. 3. è stata deliberata la messa in liquidazione della società Matese per l occupazione s.c.p.a. sulla base dei seguenti criteri: o risultanti dal combinato disposto delle norme succedutesi nel tempo in materia (comma 611 dell art. 1 l. n 190/2014), tenuto conto della loro qualificazione ad opera della legge che, nel caso specifico, prevede la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; o l osservanza del principio di coerenza con le decisioni assunte sulle medesime entità societarie in applicazione dell art. 1, co. 569 l. n 147/2013, ritenendo, di intervenire nuovamente su quelle che si era deciso di mantenere, per modificare la precedente opzione, in presenza
4 di fatti o circostanze nuove (comma 611 dell art. 1 l. n 190/2014), idonee a giustificare tale cambio di prospettiva. 4. È stato adottato, nei riguardi delle partecipazioni indirette (c.d. di secondo livello), il criterio basato sulla necessità che decisioni del tipo di quelle richieste dalla legge devono essere adottate dagli organi societari; quindi, si è ritenuto di non formulare degli indirizzi specifici riguardo il contenimento dei costi di funzionamento alle società partecipate in via indiretta ma di chiedere alle società partecipate dirette di sollecitare in tal senso le loro partecipate. 5. Gli esiti applicativi I risultati dell applicazione di tali criteri sono esposti nel prospetto allegato sub B) al piano. In dettaglio, gli esiti risultano essere i seguenti: le società per le quali è stata valutata la non conformità al modello legale (criterio sub 1, seconda parte), con conseguente avvio delle procedure di liquidazione delle quote sono n 1: Matese per l occupazione s.c.p.a.; le società per le quali sussiste un nesso di strumentalità (criterio generale sub 1, prima parte) o, comunque, una conformità ai modelli legali di derivazione comunitaria (c.d. in house) sono n 6: Infocamere S.c.pa., Dintec consorzio per l innovazione tecnologica s.c.ar.l., Isnart s.c.pa., Ecocerved s.c.ar.l., Borsa merci telematica italiana s.c.pa., Sistema camerale servizi s.r.l.; per nessuna società si è ritenuto necessario, o per le caratteristiche possedute, o per la composizione dei soci con i quali confrontarsi ai fini della decisione, un supplemento di riflessione, con conseguente non espressione di un giudizio definitivo; non sono previsti risparmi attesi dalle liquidazioni previste nel Piano in quanto alla società interessata non venivano erogate quote consortili né affidate commesse. per le società partecipate confermate gli indirizzi e le direttive per assicurare il contenimento dei costi sono garantiti a livello di sistema.
5 Modalità e tempi di attuazione La dismissione delle partecipazioni indicate nel presente provvedimento potrà essere effettuata, nel rispetto delle norme dettate per le procedure ad evidenza pubblica, in base alle previsioni statutarie e codicistiche, non trovando in questa occasione applicazione la disposizione relativa allo scioglimento ope legis prevista dal comma 569 dell art. 1 della Legge di stabilità 2014 (n. 190/2013 citata) e pertanto i tempi e gli esiti di tali attività potranno subire variazioni rispetto alle previsioni di cui all allegato Piano operativo, indipendenti dalla volontà dell Ente camerale; ciò in particolare, inoltre, in quanto la società da liquidare è partecipata, come da previsione statutaria, da Enti pubblici per almeno per il 70%.