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Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 ottobre 2017 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2016/0002 (COD) 12596/17 NOTA Origine: Destinatario: presidenza n. doc. prec.: 12187/17 n. doc. Comm.: 10940/17 + ADD 1 Oggetto: COPEN 284 EJUSTICE 109 JURINFO 49 DAPIX 306 CODEC 1464 Comitato dei rappresentanti permanenti/consiglio Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 [prima lettura] - Dibattito orientativo I. INTRODUZIONE Il 19 gennaio 2016 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva volta a migliorare l'attuale sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) 1 per quanto concerne i cittadini di paesi terzi (TCN) (doc. 5438/16 + ADD 1 + ADD 2). Nel corso dell'esame della proposta gli Stati membri hanno espresso una marcata preferenza per l'istituzione di un sistema centralizzato a livello dell'ue per i cittadini di paesi terzi. I negoziati sul progetto di direttiva sono stati sospesi in seguito alla richiesta degli Stati membri alla Commissione, in sede di Consiglio "Giustizia e affari interni" del 9 giugno 2016, di valutare il quadro legislativo e presentare una proposta relativa all'istituzione di una banca dati centrale per i cittadini di paesi terzi condannati. 1 Istituito dalla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23). 12596/17 gan/cap/va/s 1

Il 28 giugno 2017 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento relativo all'istituzione di una banca dati centrale (doc. 10940/17 + ADD 1). In seguito la presidenza ha presentato un testo riveduto della direttiva summenzionata (doc. 11568/17 + ADD 1). Il regolamento dovrebbe disciplinare tutte le questioni relative alla banca dati centrale, mentre la direttiva integrerebbe l'attuale decisione quadro quanto alle questioni di natura generale relative al funzionamento di ECRIS. Il Gruppo "Cooperazione in materia penale" (COPEN) ha esaminato le proposte in questione alle riunioni del 9 luglio, 10-11 settembre, 25-26 settembre e 9-10 ottobre 2017. Alcune questioni sono inoltre state discusse dal CATS il 22 settembre. Le discussioni in sede di questi organi preparatori si sono svolte in un'atmosfera costruttiva e sono stati conseguiti considerevoli progressi su vari punti. Sebbene si possa ritenere che in questa fase vi sia consenso su una serie di articoli in vista di un futuro orientamento generale, le discussioni hanno mostrato come alcune questioni rendano necessari orientamenti del Consiglio. In questo contesto va osservato che i recenti attentati terroristici in vari Stati membri hanno mostrato l'importanza dello scambio di informazioni nonché la necessità che le autorità di contrasto dispongano di tutte le informazioni pertinenti. Le informazioni sulle condanne costituiscono, senza dubbio, un'informazione necessaria per la verifica degli antecedenti dei (presunti) autori di reati e degli eventuali collegamenti con attività terroristiche. È pertanto estremamente importante garantire che ECRIS funzioni in modo efficiente e ovviare a tutte le eventuali lacune di tale sistema. Sulla base di queste considerazioni, la presidenza invita i ministri ad approfondire le due tematiche presentate di seguito, che sono cruciali per garantire l'efficacia del futuro sistema centrale. II. QUESTIONI SOTTOPOSTE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO Quesito A: Inclusione di cittadini dell'ue che possiedono anche un'altra cittadinanza La proposta di regolamento include un obbligo per gli Stati membri di inserire nel sistema centrale le informazioni su tutti i cittadini di paesi terzi che sono stati condannati per un reato. Stando alla proposta di regolamento, la definizione di cittadino di paese terzo includerebbe anche i cittadini di paesi terzi che hanno anche la cittadinanza di uno Stato membro dell'ue. 12596/17 gan/cap/va/s 2

L'efficacia del sistema dipende dalla quantità di dati che saranno inseriti. L'obiettivo dell'istituzione del sistema ECRIS-TCN è affrontare le lacune del sistema attuale, che riguarda al momento esclusivamente i cittadini dell'ue. È evidente che il mancato inserimento nel sistema centrale dei dati sull'identità delle persone condannate che hanno sia la cittadinanza di uno Stato membro dell'ue che quella di un paese terzo implicherebbe, per questi ultimi, la possibilità di evitare di far fronte alle condanne precedenti semplicemente presentando il passaporto del paese terzo in uno Stato membro e il passaporto UE in un altro Stato membro. In tale caso, la persona avrebbe un casellario giudiziale in due diversi Stati membri, senza che questi ne siano a conoscenza. Un problema simile può emergere con le persone che hanno la cittadinanza di due o più Stati membri dell'ue, dal momento che anche in questo caso è possibile che lo Stato membro di condanna non sappia che una persona detiene un'altra cittadinanza dell'ue. Senza la possibilità di effettuare verifiche nella banca dati centrale, sarà impossibile identificare quali altri Stati membri potrebbero detenere informazioni sui casellari giudiziali dell'individuo in questione. Ciononostante, nei casi in cui gli Stati membri sono consapevoli del fatto che una persona detiene la cittadinanza di due Stati membri dell'ue, ai sensi dell'attuale decisione quadro ECRIS sono già tenuti a informare entrambi gli Stati membri di cittadinanza. Ritenete che le informazioni sull'identità delle due categorie di persone seguenti debbano essere incluse nel sistema centrale? a) Informazioni sulle persone condannate che hanno due o più cittadinanze, almeno una delle quali di un paese terzo; e b) informazioni sulle persone condannate che non hanno la cittadinanza di un paese terzo, ma che hanno la cittadinanza di più di uno Stato membro dell'ue. Quesito B: Categorie di reati riguardo ai quali è necessario inserire impronte digitali nel sistema ECRIS-TCN La proposta di regolamento include l'obbligo per gli Stati membri di inserire nel sistema ECRIS TCN le impronte digitali dei cittadini di paesi terzi condannati, oltre ai dati identificativi alfanumerici, sulla base del fatto che le impronte digitali sono spesso l'unico mezzo per identificare con certezza ed efficienza i cittadini di paesi terzi condannati. Si tratta anche di una conseguenza della crescente diffusione, all'interno dell'ue, di documenti di identità non affidabili e di molteplici pseudonimi usati dai criminali. 12596/17 gan/cap/va/s 3

Nel giugno 2016 il Consiglio ha confermato la necessità di istituire un sistema ECRIS centralizzato per la conservazione sia dei dati alfanumerici che delle impronte digitali (doc. 9798/16). L'uso delle impronte digitali in ECRIS-TCN è assolutamente necessario per garantire il funzionamento del sistema. Ciononostante, gli Stati membri hanno espresso opinioni divergenti quanto alla portata dell'obbligo di conservare le impronte digitali nel sistema centrale. Le condizioni e le norme relative alla raccolta e alla conservazione delle impronte digitali variano considerevolmente tra gli Stati membri. Le precedenti discussioni hanno mostrato che vari Stati membri preferiscono includere le impronte digitali delle persone condannate in relazione a qualsivoglia reato. Ciononostante, dal momento che le definizioni di reati variano considerevolmente tra gli Stati membri, tale approccio potrebbe implicare la raccolta di impronte digitali e il loro inserimento nel sistema anche in caso di reati minori, il che potrebbe essere sproporzionato. Vari altri Stati membri preferiscono che le impronte digitali siano inserite nel sistema soltanto se la loro raccolta è prevista dalla rispettiva legislazione nazionale. Tale opzione potrebbe portare all'inserimento di un numero relativamente limitato di impronte digitali nel sistema centrale, o addirittura di nessuna, il che inficerebbe gravemente l'efficacia del sistema. Questo approccio potrebbe potenzialmente accrescere il quantitativo di dati falsi o non corretti inseriti nel sistema, compromettendo così del tutto l'obiettivo di istituire il sistema centrale ECRIS-TCN. La presidenza ritiene che occorre trovare una soluzione di compromesso tra queste due preferenze. Le precedenti discussioni hanno indicato che una possibilità potrebbe essere la definizione di un elenco di categorie di reati riguardo ai quali la raccolta e la conservazione di impronte digitali nel sistema centrale sarebbero obbligatorie. Tali categorie potrebbero basarsi su un elenco di reati gravi, quali definiti in altri strumenti legislativi dell'unione (come la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo), o potrebbero essere definite sulla scorta della sanzione penale effettivamente comminata. Il problema di un elenco di reati è che continuerebbe a includere sia i reati gravi che quelli meno gravi, questione che potrebbe essere evitata definendo l'obbligo di raccogliere e conservare le impronte digitali sulla scorta della sanzione effettiva (come una pena detentiva). Una pena detentiva, condizionale o meno, indicherebbe che i giudici nazionali hanno ritenuto grave il reato in questione. Vari Stati membri hanno inoltre indicato che sarebbe sproporzionato includere le impronte digitali per i reati preterintenzionali. 12596/17 gan/cap/va/s 4

Alla luce di quanto precede, la presidenza ritiene necessario convenire criteri al fine di individuare i reati per i quali occorre inserire, come minimo, le impronte digitali nel sistema ECRIS-TCN, oltre alle impronte digitali raccolte conformemente alla legislazione nazionale. La presidenza ritiene che sarebbe opportuno stabilire che, come minimo, nel sistema ECRIS-TCN debbano essere inserite le impronte digitali nei casi in cui la persone interessata è stata condannata a una pena detentiva in relazione a un reato commesso intenzionalmente. Si invita il Consiglio a confermare tale posizione. Si invita inoltre il Consiglio a indicare se in questo contesto "pena detentiva" debba includere le sentenze condizionali o meno. III. CONCLUSIONI Si invita il Consiglio a prendere in esame i quesiti summenzionati, al fine di fornire orientamenti per ulteriori lavori a livello tecnico. 12596/17 gan/cap/va/s 5