PATRONATO A.C.A.I. ROMA CAPITALE

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PATRONATO A.C.A.I. ROMA CAPITALE Piazza Capranica, 95 00186 Roma Tel. 06.99704387 Email: info@acairomacapitale.it VADEMECUM PER LA RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE UTILE PER L ACQUISIZIONE DI DOMANDE INPS

SOMMARIO PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO NASPI ANF (ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE) DOMANDA NON CONTESTUALE MATERNITÀ AUTORIZZAZIONE ANF ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE (ANF 43) CONGEDO PARENTALE ASSEGNO DI NATALITÀ (BONUS BEBÈ) DIS COLL (INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PER I COLLABORATORI) LEGGE 104/92 : I PERMESSI RETRIBUITI CONGEDO STRAORDINARIO PENSIONI PENSIONE DI VECCHIAIA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ (caso in cui il defunto era pensionato) PENSIONE AI SUPERSTITI ((caso in cui il defunto non era pensionato) PENSIONE DI INABILITÀ E ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ ASSEGNO SOCIALE DOMANDA DI RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE DOMANDA DI SUPPLEMENTO DI PENSIONE DOMANDA ACCREDITO SERVIZIO MILITARE O SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO AP70 - FASE CONCESSORIA

1. NASPI La NASPI è una indennità mensile di disoccupazione, erogata su domanda dell'interessato. Spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione. La NASPI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. I periodi di fruizione della NASPI sono coperti da contribuzione figurativa. La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni. Documento di identità valido dell intestatario della domanda Codice fiscale dell intestatario della domanda Contratto di lavoro cessato ed eventuali proroghe Ultime due buste paga Modello SR163 compilato e timbrato dal proprio ufficio pagatore Lettera di licenziamento Autocertificazione

2. ANF (ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE) DOMANDA NON CONTESTUALE Si tratta di un sostegno economico per le famiglie dei percettori di NASPI, di mobilità o CIG. L importo dell assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo. Documento di identità valido dell intestatario della domanda Codice fiscale intestatario domanda Documento di identità valido componenti del nucleo Codice fiscale intestatario componenti del nucleo Ricevuta di presentazione domanda di NASPI.

3. MATERNITÀ Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza. Il congedo di maternità inizia due mesi prima la data presunta del parto (salvo flessibilità) e tre mesi dopo (salvo flessibilità). In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia. Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un'indennità pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga precedente l'inizio del congedo di maternità, quindi, solitamente, l'ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo (articoli 22 e seguenti del TU). L'indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro per le lavoratrici dipendenti. È invece, pagata direttamente dall'inps se lavoratrici disoccupate o sospese, lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), lavoratrici iscritte alla Gestione separata. 1. MATERNITÀ ANTE PARTUM (2 mesi precedenti la data presunta del parto) Certificato di un medico-ginecologo di una Struttura Sanitaria Nazionale riportante data presunta del parto Modello SR163 compilato e timbrato dal proprio ufficio pagatore se il pagamento viene effettuato da INPS e non dal datore di lavoro Ultima busta paga per verifica i dati del datore di lavoro

2. MATERNITÀ POST PARTUM (3 mesi dopo il parto) Certificato di nascita del minore Ultima busta paga per verificare i dati del datore di lavoro Modello SR163 compilato e timbrato dal proprio ufficio pagatore se il pagamento viene effettuato da INPS e non dal datore di lavoro 3. MATERNITÀ - INTERDIZIONE ANTICIPATA (gravidanza a rischio) Certificato Asl di gravidanza a rischio Certificato di un medico-ginecologo di una Struttura Sanitaria Nazionale riportante data presunta del parto Modello SR163 compilato e timbrato dal proprio ufficio pagatore se il pagamento viene effettuato da INPS e non dal datore di lavoro 4. MATERNITÀ FLESSIBILITÀ (1 precedente la data presunta del parto e 4 mesi dopo la data del parto)

Ultima busta paga per verificare i dati del datore di lavoro Certificato del medico dell azienda preposto con l indicazione dell idoneità allo svolgimento dell attività lavorativa Certificato di un medico-ginecologo di una Struttura Sanitaria Nazionale riportante data presunta del parto 4. AUTORIZZAZIONE ANF ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE (ANF 43) In alcuni casi per ricevere gli assegni familiari è necessario chiedere e ottenere un autorizzazione da parte dell INPS, soprattutto per quanto riguarda gli assegni al nucleo familiare. Tra i fattori che incidono sul diritto ad ottenere gli assegni familiari troviamo il numero di figli, il reddito familiare e il fatto che il coniuge sia o meno a carico. L autorizzazione per l ANF deve necessariamente essere richiesta all INPS nel caso di: figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono; figli naturali propri o del coniuge, riconosciuti da entrambi i genitori; figli del coniuge nati da precedente matrimonio; fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità; nipoti in linea retta a carico dell ascendente (nonno/a); familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all indennità di accompagnamento ex legge n. 18 del 1980 o ex artt. 2 e 17 ex lege n. 118 del 1871 o di frequenza ex legge n. 289 del 1990); familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l inabilità al 100%); minori in accasamento etero familiare;

familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all estero; figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di nuclei numerosi, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni. Le richieste per l assegno al nucleo familiare deve essere inoltrata tramite il modello ANF 42. L autorizzazione per l assegno al nucleo familiare, una volta concessa dall INPS, ha validità 5 anni dal momento del rilascio o fino al compimento del 18esimo anno di età del figlio minorenne. Documento di identità valido di tutti i componenti del nucleo Codice fiscale di tutti i componenti del nucleo (a) Per i figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati: - la dichiarazione di responsabilità del richiedente o le relative sentenze. (b) Per i figli del coniuge nati da precedente matrimonio e per i figli naturali (propri o del proprio coniuge) riconosciuti dall altro genitore: - la dichiarazione di responsabilità del richiedente o la documentazione che attesta i dati anagrafici e la situazione dell ex coniuge o dell altro genitore. (c) Per i nipoti minori a carico del/della nonno/a richiedente: - la dichiarazione di responsabilità del richiedente che attesta la discendenza del/i nipote/i in linea retta e il mantenimento abituale del/i minore/i - la dichiarazione di responsabilità del/i genitore/i con la quale attestano di non poter provvedere al mantenimento del/i figlio/i perché non svolgono attività lavorativa e non posseggono redditi di alcuna natura

- la dichiarazione di responsabilità degli eventuali altri ascendenti dalla quale risulti che non hanno chiesto per il passato e si impegnano a non richiedere per il futuro analogo trattamento di famiglia per gli stessi minori (d) Per i figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, in nuclei con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni: - il modulo per il riconoscimento di nucleo familiare numeroso (ANF/NN) - la dichiarazione del richiedente che attesti la qualità di studente o la qualifica di apprendista o la relativa documentazione: certificato di frequenza scolastica / universitaria o formulario E 402, se il figlio risiede un uno Stato della Unione Europea; copia del contratto di apprendistato o formulario E 403, se il figlio risiede in uno Stato dell Unione Europea. N.B. Per dichiarazione di responsabilità si intende autocertificazione. 5. CONGEDO PARENTALE Il congedo parentale è un'indennità che lo Stato riconosce affinché sia garantita il diritto del bambino ad un adeguata assistenza. La mamma lavoratrice e il padre lavoratore hanno entrambi diritto ad assentarsi, anche contemporaneamente, dal lavoro per un periodo complessivo non superiore agli 11 mesi e fino ad un età massima del bambino di 8 anni, il periodo spettante può essere frazionato in mesi, settimane o giorni ma non può essere fruito ad ore (quest ultimo secondo CCNL) Nello specifico: la madre può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi, il padre può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 7 mesi, madre e padre possono astenersi contemporaneamente, senza

superare il limite complessivo di 11 mesi. Il Congedo parentale (maternità facoltativa) spetta a tutte le categorie sopra elencate di lavoratori e lavoratrici nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l inizio del periodo indennizzabile. Codice fiscale dell' intestatario della domanda Documento di identità valido dell altro genitore Codice fiscale dell altro genitore Documento di identità valido del minore per cui si richiede il beneficio Codice fiscale del minore per cui si richiede il beneficio Ultima busta paga per verificare i dati del datore di lavoro Periodo di congedo richiesti 6. ASSEGNO DI NATALITÀ (BONUS BEBÈ) L assegno di natalità (anche detto "Bonus bebè") è un assegno mensile destinato alle famiglie con un figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e con un ISEE non superiore a 25.000 euro. L assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al terzo anno di vita del bambino o al terzo anno dall ingresso in famiglia del figlio adottato. L assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato. se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l assegno decorre dal mese di presentazione della domanda. L assegno è

corrisposto mensilmente per un massimo di 36 mensilità a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia. La misura dell assegno dipende dall' ISEE del nucleo familiare: 960 euro l anno (80 euro al mese per 12 mesi) con ISEE superiore a 7.000 euro annui e non superiore a 25.000 euro annui; 1.920 euro l anno (160 euro al mese per 12 mesi) con ISEE non superiore a 7.000 euro annui. La domanda può essere presentata dal genitore che abbia: cittadinanza italiana, di uno stato dell Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell Unione europea residenza in Italia; convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune); ISEE del nucleo familiare del richiedente (o del minore se fa nucleo a sé perché affidato), non superiore a 25.000 euro al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio. Rileva l ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l assegno visualizzabile nella specifica tabella dell attestazione, denominata "prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni". La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare. Codice fiscale dell' intestatario della domanda Documento di identità valido dell altro genitore Codice fiscale dell altro genitore Documento di identità valido del minore per cui si richiede il beneficio Codice fiscale del minore per cui si richiede il beneficio ISEE corrente se tale indicatore non è superiore a 25.000 euro annui

Modello SR163 compilato e timbrato dal proprio ufficio pagatore 7. DIS COLL (INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PER I COLLABORATORI) La «Dis-coll» è una nuova forma di indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati. ha come destinatari i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l Inps, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente l'occupazione nel periodo che va dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno del 2017. Requisiti: a) stato di disoccupazione al momento della domanda; b) almeno tre mesi di contributi accreditata nella gestione separata tra il 1 gennaio dell'anno solare precedente la data di cessazione dal lavoro fino al giorno di disoccupazione. I lavoratori devono presentare le domande entro (a pena di decadenza) 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione. Contratto di lavoro cessato ed eventuali proroghe Ultime due buste paga Modello SR163 compilato e timbrato dal proprio ufficio pagatore

Lettera di licenziamento Autocertificazione 8. LEGGE 104/92 : I PERMESSI RETRIBUITI Può usufruire dei benefici della legge 104 il dipendente che assiste persona con handicap in situazione di gravità a condizione che gli sia stato riconosciuto dalla Commissione INPS l art. 3, comma 3, della legge 104/92( e che non sia ricoverata a tempo pieno). Sia essa il coniuge del richiedente, parente del richiedente o affine entro il terzo grado del richiedente. Ricordiamo che in base alla legge: sono parenti di primo grado: genitori, figli naturali, adottati o affiliati; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli); sono parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle), pronipoti in linea retta. sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero, patrigno e matrigna, con figliastri; sono affini di secondo grado: cognati (non sono affini il coniuge del cognato ovvero i cognati e le cognate di mia moglie; né sono affini tra loro i mariti di due sorelle); sono affini di terzo grado: moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote. La condizione di gravità è il requisito inderogabile perché siano riconosciuti i permessi. Il lavoratore ha la possibilità di ottenere un permesso mensile retribuito di tre giorni calendarizzato con il datore di lavoro.

Documento di identità di persona con handicap in situazione di gravità Codice fiscale di persona con handicap in situazione di gravità Ultimo verbale di invalidità civile attestante l handicap (il verbale deve riportare il riconoscimento da parte della Commissione dell art. 3, comma 3, della legge 104/92) dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà dalla quale risulti che il familiare disabile non è ricoverato a tempo pieno (autocertificazione) Ultime due buste paga intestatario domanda N.B. Per i dipendenti della pubblica amministrazione, la domanda si presenta direttamente al datore di lavoro. 9. CONGEDO STRAORDINARIO Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi dell articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il congedo straordinario spetta ai lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità: coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;

padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità, esclusivamente nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; fratello o sorella convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione. È possibile richiedere fino a un massimo di due anni di congedo straordinario nell'arco della vita lavorativa. Il beneficio è frazionabile anche a giorni. Perché non siano conteggiati i giorni festivi, i sabati e le domeniche è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo e l'altro di fruizione. L'indennità per il congedo straordinario corrisponde alla retribuzione ricevuta nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo. Non si ha più diritto all'indennità nel caso vengano meno i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge, per cui si procederà anche al recupero del beneficio fruito. Documento di identità di persona con handicap in situazione di gravità Codice fiscale di persona con handicap in situazione di gravità Ultimo verbale di invalidità civile attestante l handicap (il verbale deve riportare il riconoscimento da parte della Commissione dell art. 3, comma 3, della legge 104/92)

dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà dalla quale risulti che il familiare disabile non è ricoverato a tempo pieno (autocertificazione) Ultime due buste paga intestatario domanda 10. INVALIDITÀ CIVILE Può presentare domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile il cittadino (di età compresa tra i 18 e i 65 anni) che abbia menomazioni congenite o acquisite, anche di carattere progressivo. Sono compresi gli irregolari psichici e le insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionale, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a 1/3. Il minore con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell età. Il cittadino con più di 65 anni che abbia difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (ACCOMPAGNAMENTO). Chi intende presentare domanda per il riconoscimento di una infermità invalidante deve: 1. recarsi da un medico abilitato alla compilazione on line del certificato medico introduttivo, perché sia attestata la patologia invalidante. Il medico deve consegnare al richiedente: - l attestato di trasmissione che riporta in numero di certificato e che deve essere conservato dal richiedente per l abbinamento della certificazione medica alla successiva domanda. - La copia originale firmata del certificato - L eventuale certificato di in trasportabilità in caso di richiesta di visita domiciliare 2. presentare domanda ad INPS via Internet, direttamente tramite Patronato

3. effettuare la visita medica di accertamento presso la Commissione ASL integrata da un medico INPS, nella data che gli verrà comunicata. N.B. Bisogna presentarsi alla visita, nella data fissata, con un valido documento di identità, il certificato medico in originale firmato e tutta la documentazione sanitaria in possesso del richiedente. Sarà possibile per il richiedente farsi assistere dal proprio medico di fiducia. In caso di assenza ingiustificata si provvederà a una nuova convocazione. Nel caso di due assenze consecutive saranno considerate come una RINUNCIA alla domanda, con perdita di efficacia della stessa. Concluso l iter sanitario l INPS provvederà ad inviare un verbale che esprime il giudizio di accoglimento o di rifiuto della Commissione Sanitaria. Il tempo massimo intercorrente tra la presentazione della domanda e l'erogazione delle previdenze conseguenti al suo accoglimento è di 120 giorni. Stato di famiglia L attestato di trasmissione che riporta in numero di certificato telematico prodotto dal medico Copia ultimo verbale di invalidità civile in caso di AGGRAVAMENTO ( la persona a cui sia già stato riconosciuto un grado di invalidità e che, attraverso successivi accertamenti medici, riscontra un peggioramento della propria menomazione nel corso del tempo) Documento di identità valido di uno dei genitori in caso di INDENNITÀ DI FREQUENZA (una provvidenza economica assistenziale riconosciuta ai soggetti minori di 18 anni che hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età nonché i minori che abbiano una perdita uditiva superiore a determinati limiti)

11. PENSIONE DI VECCHIAIA La pensione di vecchiaia è quella prestazione pensionistica erogata da INPS al compimento di una determinata età anagrafica unitamente al possesso, di regola, di almeno 20 anni di contributi. Dal 1 gennaio 2012 la Legge Fornero, DL 201/2011 ha inasprito in generale i requisiti di accesso fissandoli a 66 anni per gli uomini (dipendenti ed autonomi) e per le lavoratrici del pubblico impiego; a 62 anni per le lavoratrici dipendenti del settore privato; a 63 anni e 6 mesi per le autonome e la parasubordinate. Autocertificazione stato di famiglia Copia dichiarazione reddituale (730/UNICO/CUD ULTIMI DUE ANNI) Dichiarazione cessazione attività lavorativa Ricevute eventuali VERSAMENTI VOLONTARI (ULTIMI DUE TRIMESTRI) Iban per ufficio pagatore (POSTA o BANCA)

IN CASO DI LAVORATORE AUTONOMO, AGGIUNGERE: Ricevute pagamento MODELLO F24 degli ultimi due anni Dichiarazione reddito d impresa degli ultimi due anni Copia MODELLO UNICO degli ultimi tre anni N.B. Per le pensioni estere va considerata la stessa richiesta di documentazione integrandola di TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ESTERA IN ORIGINALE. 12. PENSIONE DI REVERSIBILITÀ (caso in cui il defunto era pensionato) Per pensione di reversibilità si intende il trattamento che viene riservato dall INPS ai superstiti del pensionato. Requisito fondamentale è che il dante causa (soggetto deceduto) sia titolare di pensione. Ne hanno diritto: il coniuge, anche se separato legalmente; il coniuge divorziato I figli ed equiparati La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato. Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure: 60% per il coniuge senza figli; 80% per il coniuge con un figlio; 100% per il coniuge con due o più figli. 70% a un figlio; due figli 80%; 100% tre o più figli.

(superstite) (superstite) Documento di identità del defunto Codice fiscale del defunto Autocertificazione con STATO DI FAMIGLIA ALLA DATA DEL DECESSO, DATA MORTE, DATA MATRIMONIO e NON AVVENUTA SEPARAZIONE LEGALE Iban per ufficio pagatore (POSTA o BANCA) Copia dichiarazione reddituale (730/UNICO/CUD ULTIMO ANNO) 13. PENSIONE AI SUPERSTITI ((caso in cui il defunto non era pensionato) I familiari superstiti, in caso di morte dell'assicurato, hanno diritto alla pensione nel caso in cui ricorrano determinate condizioni: 15 anni di assicurazione e di contribuzione e che il lavoratore deceduto abbia maturato 5 anni di assicurazione e contribuzione di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la data del decesso. I superstiti avranno quindi diritto alla pensione indiretta. Essi sono: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle. Nello specifico la prestazione spetta: a) al coniuge superstite, anche se separato (a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti). La pensione spetta anche al coniuge divorziato solo se titolare di assegno divorzile e a condizione che non si sia risposato. Qualora il defunto avesse contratto due matrimoni la pensione ai superstiti sarà ripartita tra il coniuge superstite e l'ex coniuge divorziato.

b) ai figli del lavoratore deceduto: 1)minorenni (fino a 18 anni); 2) maggiorenni studenti di scuola media o professionale fino a 21 anni a carico del deceduto a condizione di non prestare attività lavorativa; 3) maggiorenni studenti universitari per la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, sempre che risultino a carico del deceduto e condizione di non prestare attività lavorativa; 4) inabili di qualsiasi età che risultassero a carico del deceduto alla data della morte c) ai nipoti minori (equiparati ai figli) solo se a carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi e con loro conviventi. d) In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo. (superstite) (superstite) Documento di identità del defunto Codice fiscale del defunto Autocertificazione con STATO DI FAMIGLIA ALLA DATA DEL DECESSO, DATA MORTE, DATA MATRIMONIO e NON AVVENUTA SEPARAZIONE LEGALE Iban per ufficio pagatore (POSTA o BANCA) Copia dichiarazione reddituale (730/UNICO/CUD ULTIMO ANNO)

14. PENSIONE DI INABILITÀ E ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. L'inabilità identifica uno stato invalidità al 100%. E' valido sia per il lavoratori del privato che per quelli della pubblica amministrazione. La prestazione non ha una durata prefissata, ma può essere sottoposta al procedimento di revisione. In tale circostanza la prestazione può essere confermata, trasformata oppure revocata qualora il titolare dimostri il recupero della capacità lavorativa a più di un terzo. La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti. Pertanto, in caso di decesso del titolare dell'assegno, i suoi familiari potranno conseguire la pensione di reversibilità. L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, non reversibile, erogata ai lavoratori dipendenti ed autonomi con infermità fisica o mentale, che determini una riduzione, superiore ai 2/3, della capacità lavorativa. Per avere diritto alla prestazione, inoltre, è necessario che il lavoratore abbia avuto accreditati cinque anni di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda amministrativa. Non esiste un requisito anagrafico per il conseguimento della prestazione ma solo un requisito medico-legale ed uno contributivo. La prestazione non va confusa con l'assegno di invalidità civile che è ottenibile dai soggetti che rispettano determinati requisiti reddituali e sanitari. La prestazione previdenziale è riconosciuta per un periodo di tre anni ed è confermabile, su domanda del titolare, per periodi della stessa durata qualora permangano le condizioni. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferma restando la facoltà di revisione (Inps può in qualsiasi momento sottoporre il titolare della prestazione ad accertamenti medico legali per la revisione dello stato di invalidità. L assegno è calcolato sulla base dei contributi effettivamente versati.

Certificato medico (MODELLO SS3) Ricevute eventuali VERSAMENTI VOLONTARI (ULTIMI DUE TRIMESTRI) Iban per ufficio pagatore (POSTA o BANCA) Copia dichiarazione reddituale (730/UNICO/CUD ULTIMO ANNO) 15. ASSEGNO SOCIALE L'Assegno Sociale è una prestazione assistenziale erogata in favore di coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate. Prescinde dal versamento dei contributi: può essere riconosciuta ai cittadini italiani residenti in Italia che abbiano compiuto almeno 65 anni e 7 mesi di età (requisito da adeguare alla speranza di vita) e ai cittadini comunitari e quelli extra-comunitari in possesso della carta di soggiorno sempre che siano residenti in Italia (devono però dimostrare di avere soggiornato legalmente in Italia ed in via continuativa da almeno 10 anni). Per tutti i soggetti è elemento costitutivo la residenza effettiva in Italia. L'importo intero dell'assegno è pari a 448,07 per 13 mensilità nell'anno 2017. La possibilità della liquidazione integrale dipende però in gran parte dal reddito dell'interessato e del coniuge: l assegno sociale viene infatti liquidato in misura intera solo se non si possiede alcun reddito.

Iban per ufficio pagatore (POSTA o BANCA) Copia dichiarazione reddituale (730/UNICO/CUD ULTIMO ANNO) CU del coniuge (ULTIMO ANNO) Autocertificazione STATO DI FAMIGLIA Permesso di soggiorno/ Carta di soggiorno 16. DOMANDA DI RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE La ricostituzione della pensione consente il ricalcolo dell'importo del rateo quando sopraggiungono delle vicende che vanno a modificare gli elementi di calcolo della pensione stessa. Tali vicende riguardano in linea generale: aspetti di tipo contributivo; aspetti reddituali che incidono sulla determinazione della pensione; aspetti sanitari.

per DISOCCUPAZIONE: dichiarazione ufficio di collocamento per CONTRIBUTI ANTE 1974: tessera contributi (libretto) per CONTRIBUTI POST 1974: Modelli 01M 17. DOMANDA DI SUPPLEMENTO DI PENSIONE Il Supplemento è un incremento della propria pensione che viene liquidato a coloro che hanno effettuato il versamento di contributi anche in periodi successivi alla data di decorrenza di percezione del trattamento pensionistico. Si ricorda inoltre che il supplemento di pensione è cosa diversa dalla pensione supplementare che corrisponde a un assegno erogato da un fondo diverso da quello che ha liquidato il trattamento principale. per DISOCCUPAZIONE: dichiarazione ufficio di collocamento

per CONTRIBUTI ANTE 1974: tessera contributi (libretto) per CONTRIBUTI POST 1974: Modelli 01M 18. DOMANDA ACCREDITO SERVIZIO MILITARE O SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO I lavoratori possono farsi accreditare come contributi figurativi nel proprio estratto conto contributivo dell Inps il periodo in cui hanno svolto il servizio militare, o civile come obiettori di coscienza, o volontario. Non c è alcun costo, il riscatto del servizio militare di leva è gratuito sia per gli iscritti Inps, che i dipendenti pubblici ex Inpdap, i lavoratori dello spettacolo ex Enpals e Poste Italiane. Non c è termine di prescrizione, basta fare la domanda online tramite i servizi telematici Inps. Foglio matricolare 19. AP70 - FASE CONCESSORIA

Il modulo AP70 (la cui trasmissione all'inps è telematica) che serve a certificare il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge per il pagamento dell' invalidità civile, assegno di frequenza e indennità di accompagnamento. (se la domanda è stata presentata dal soggetto intestatario in maniera autonoma, telematicamente, con il suo codice PIN INPS) Dichiarazione di responsabilità firmata Documento di identità valido del coniuge Codice fiscale del coniuge Decorrenza stato civile/ Divorzio/ Vedovanza Iban per ufficio pagatore (POSTA o BANCA) Se la domanda riguarda un minore (ASSEGNO DI FREQUENZA) in aggiunta: Documento di identità valido del genitore Codice fiscale del genitore Libretto postele intestato al minore Pagina n 4 del modello AP70 compilato dal genitore Pagina n 10 del modello AP70 compilato dal genitore Pagina n 15 del modello AP70 compilato dal genitore Se la domanda riguarda un INVALIDITÀ CIVILE Reddito anno precedente (730/UNICO/CUD ULTIMO ANNO)

Fascicolo redatto da: Maria Strisciulli Operatrice Patronato ACAI Sede Provinciale Roma Ilaria Ceccuzzi - Responsabile Patronato ACAI Sede Ostia Lido