COMUNE DI GRADO REGOLAMENTO PER L USO DELL AREA SGAMBAMENTO CANI

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Transcript:

COMUNE DI GRADO REGOLAMENTO PER L USO DELL AREA SGAMBAMENTO CANI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.30 del 10/07/2017 1

INDICE GENERALE Art.1 Oggetto del Regolamento Art.2 Principi generali della regolamentazione Art.3 Definizioni Art.4 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area Art.5 Oneri e obblighi del Comune Art.6 Apertura dell'area Art.7 Divieti Art.8 Attività di vigilanza e sanzioni Art.9 Entrata in vigore 2

Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento detta norme finalizzate a garantire la corretta e razionale fruizione, a titolo gratuito, delle aree di sgambamento per cani, in condizioni di sicurezza per le persone, cose e animali. 2. Nell ambito del territorio comunale, il Comune ha individuato un area verde attrezzata, destinata all attività motoria dei cani, contrassegnata da appositi cartelli e delimitata da recinzione, dotata di fontanelle per l'acqua, di raccoglitori per rifiuti e di panchine, dove i cani possono essere lasciati liberi di sgambare. 3. L Area di sgambamento cani è individuata come da planimetria allegata, nella zona denominata Sacca dei Moreri, in prossimità del Palazzetto dello Sport e della Pista di pattinaggio a rotelle, ed è riconoscibile attraverso un cartello che la contraddistingue. 4. L individuazione di ulteriori aree nel territorio comunale spetta alla Giunta comunale, sulla base degli indirizzi e dei princìpi contenuti nel Regolamento. Art. 2 Principi generali della regolamentazione 1. L'area di sgambamento è costituita al fine di migliorare il benessere dei cani, attraverso la libera attività motoria, in spazi riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico. Art. 3 Definizioni Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura Area di sgambamento per cani e le norme generali di comportamento da tenersi all interno dell area, ove è consentito l accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva del possessore/conduttore e nel rispetto delle regole contemplate nel presente Regolamento; Possessore/Conduttore: persona fisica, che corrisponde ai criteri indicati all art.4 commi 12 e 13, che a qualsiasi titolo abbia in custodia e conduca uno o più cani nell area di sgambamento e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo. Art. 4 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area 1. Il possessore/conduttore può accedere con il proprio cane all interno dell area di sgambamento purché ciò avvenga sotto il suo costante controllo attraverso la piena, continua e assoluta padronanza sull animale. 2. Possono accedervi solo i cani debitamente vaccinati, regolarmente iscritti all anagrafe canina della regione di residenza, pertanto in possesso di microchip. 3

3. È vietato al possessore/conduttore accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o che comunque si siano dimostrati aggressivi o pericolosi. 4. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con il proprio cane, valutando il comportamento degli altri animali presenti. 5. Il conduttore deve comunque avere sempre con sé museruola e guinzaglio e intervenire in caso di bisogno, considerato che è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall animale stesso. 6. I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purché non si verifichino casi di incompatibilità comportamentali. 7. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento i proprietari/conduttori devono essere muniti di attrezzatura idonea per la raccolta delle deiezioni e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell area. 8. Ai proprietari/detentori di cani è fatto obbligo chiudere sempre il cancello di accesso. 9. Per motivi di sicurezza, l accesso all area in parola è riservato esclusivamente al possessore/conduttore e al suo cane. 10. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti. 11. L accesso contemporaneo all area è consentito a un massimo di 5 (cinque) cani; qualora nell area di sgambamento vi siano 5 (cinque) utenti e all esterno altri in attesa, la permanenza dei cani all interno non deve superare i 30 minuti. 12. I minori di anni 16, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori e se nell'area è presente solamente il proprio cane. 13. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà. Art. 5 Oneri e obblighi del Comune 1. Al Comune compete la manutenzione ordinaria e straordinaria dell area. 2. In particolare il Comune provvede periodicamente alla pulizia, allo sfalcio dell'erba, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini. Art. 6 Apertura dell'area 1. Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambamento è aperta negli orari stabiliti, resi noti 4

mediante l affissione di apposita segnaletica. Art. 7 Divieti 1. E vietato l accesso ai cani affetti da patologie contagiose. 2. E vietato l'accesso ai cani femmina in periodo riproduttivo (calore). 3. Lo stesso vale anche per i cani maschi, particolarmente eccitabili, che molestino ripetutamente altri cani. 4. E vietato l accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell elenco di cui all art. 3 dell Ordinanza Ministeriale 03.03.2009. 5. E vietato svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità delle aree di sgambatura, permettendone una fruizione completa da parte di tutti. 6. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. 7. E' vietato altresì ai fruitori dell'area introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo. Art. 8 Attività di vigilanza e sanzioni 1. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00. 2. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia. 3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l applicazione delle sanzioni amministrative comunali. 4. Si osservano le disposizioni previste dalla Legge 24.11.1981, n.689 e, in quanto applicabili, della Legge Regionale 17.1.1984, n.1, e successive modifiche ed integrazioni. 5. L accertamento delle violazioni al presente Regolamento, punite con sanzione amministrativa pecuniaria, può essere effettuato, ai sensi della Legge n.689/1981 e della L.R. n.20/2012, da tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e dagli organi di vigilanza di cui dispongono le Aziende per i servizi sanitari. 6. In caso di violazioni, accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/conduttore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all area di sgambamento. 7. Nei casi di comportamento pericoloso dell animale, l Organo della Pubblica Amministrazione, preposto al controllo, potrà imporre al possessore/conduttore di allontanare immediatamente il cane, con il divieto di riportare lo stesso animale nell area. 5

Art. 9 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15 giorno successivo alla pubblicazione della delibera di adozione dello stesso. 2. Per quanto non espressamente specificato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente ed alle ordinanze comunali.