REGOLAMENTO DI GESTIONE E FRUIZIONE DELLA RISERVA NATURALE ABETINA DI LAURENZANA

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REGOLAMENTO DI GESTIONE E FRUIZIONE DELLA RISERVA NATURALE ABETINA DI LAURENZANA Approvato con deliberazione Consiliare n. 52 del 17.06.2008 Pag. 1 di 7

ART. 1 Finalità 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di tutela e di fruizione della Riserva Naturale Abetina di Laurenzana, ai sensi della L.R. 22.05.1980, n.42. ART. 2 Accesso 2. L accesso alla Riserva Naturale 0rientata, nei limiti e nelle modalità stabilite dal presente Regolamento, è consentito ai singoli e comitive solo lungo i percorsi e i sentieri esistenti, segnalati con appositi cartelli. ART. 3 Circolazione dei mezzi motorizzati 1. Il transito e la sosta dei veicoli a motore è vietata al di fuori delle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi adibiti allo svolgimento di attività autorizzate. 2. Fanno eccezione i mezzi di servizio, antincendio e quelli autorizzati a seguito di specifica richiesta fatta all Amministrazione Provinciale di Potenza. 3. La violazione alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da. 25,00 s e. 250,00. Art.4 Circolazione dei mezzi non a motore 1. La circolazione dei veicoli non motorizzati è consentita solo lungo strade e sentieri segnalati per tale scopo. 2. La violazione delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da e. 25,00. 250,00. Art.5 Abbandono dei rifiuti 1. E vietato l abbandono anche temporaneo di rifiuti derivanti dal consumo di pasti, bevande e da pic nic o d altro tipo. La violazione delle norme di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa da e. 25,00 a. 250,00. 2. La sanzione è raddoppiata qualora il trasgressore, invitato dall agente accertatore, non provvede alla rimozione dei rifiuti. Pag. 2 di 7

Art.6 Lavaggio di stoviglie ed automezzi 1. Il lavaggio di stoviglie, biancheria ed automezzi nei punti d acqua e nei torrenti è vietato. La violazione delle norme di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da.25,00 a.250,00. Art.7 Accensione di fuochi 1. L accensione di fuochi è vietata. E altresì vietato l uso di fuochi pirotecnici. 2. Solo nelle aree attrezzate è ammesso l uso di fornelli e dei piani di cottura esistenti per la preparazione di cibi. 3. La violazione delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da. 50,00 a. 500,00. Art. 8 Flora spontanea 1. La raccolta, l asportazione, il danneggiamento, la detenzione e la vendita anche di parte della flora erbacea, arbustiva ed arborea sono vietati. 2. Per scopi scientifici, di ristabilimento delle condizioni ecologiche originarie e per scopi di manutenzione dei sentieri, la Provincia può autorizzare opere in deroga al comma 1 agli Enti titolati, gli Enti gestori di iniziative di tutela e valorizzazione e gli istituti di ricerca, previa specifica e motivata richiesta di autorizzazione. 3. La violazione delle norme di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa da.25,00 a.250,00. Art. 9 Raccolta dei funghi, tartufi e Prodotti del bosco 1. La raccolta, l asportazione, il danneggiamento o la detenzione di funghi epigei anche non commestibili, tartufi e prodotti del bosco sono vietati. 2. La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa da. 25,00 a.250,00. Art. 10 Introduzioni, immissioni e reintroduzioni di specie animali e vegetali 1. Sono vietati introduzioni, immissioni e reintroduzioni di specie animali e vegetali estranei alla fauna ed alla flora autoctona. 2. Eventuali progetti tesi a ristabilire le condizioni originarie dell habitat naturale Pag. 3 di 7

che prevedano introduzioni, immissioni e reintroduzioni di specie animali e vegetali non autoctone, vanno autorizzati dalla Provincia. 3. La violazione delle norme del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da.250,00 a.2.500,00. Art. 11 Uso di prodotti chimici e introduzione di armi ed esplosivi 1. E vietato l uso e l immissione in ambiente naturale di prodotti chimici capaci di alterare i cicli idrogeologici, nonché l introduzione di armi da parte di personale non autorizzato e introduzione ed uso di esplosivi. 2. La violazione delle norme del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da. 50,00 a.500,00. Art. 12 Asportazione di terra vegetale, rocce e minerali 1. L asportazione ed il danneggiamento di terra, rocce e minerali sono vietati. 2. E vietata l attività di ricerca, prospezione ed estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi. 3. La violazione delle norme di cui al comma 1 del presente articolo comporta l applicazione della sanzione amministrativa da.25,00 a.250,00. 4. La violazione delle norme di cui al comma 2 del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da. 5.000,00 a.50.000,00. Art. 13 Introduzione di cani, gatti e animali non appartenenti alla fauna autoctona 1. E vietato l introduzione dei cani e dei gatti e il pascolo di animali suscettibili di arrecare disturbo alla fauna e danni alle specie vegetali. 2. La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa da. 50,00 a.500,00. Art. 14 Asportazione di terra vegetale, rocce e minerali 1. Le attività ludico sportive e ricreative sono consentite nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e sono regolarmente autorizzate dalla Provincia. 2. E consentito l uso di biciclette e cavalli solo lungo le strade e i sentieri attrezzati e segnalati per tale scopo. 3. La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta l applicazione delle sanzioni amministrative da.25,00 a.250,00. Pag. 4 di 7

Art. 15 Disturbo all ambiente naturale 1. E vietato usare e tenere in funzione apparecchiature sonore, acustiche e luminose, l uso di megafoni o altoparlanti. della sanzione amministrativa da. 25,00 a.250,00. Art. 16 Attività cine fotografica 1. L attività fotografica e la ripresa di filmati a livello professionale sono subordinate all autorizzazione della Provincia: L operatore cine-fotografico è tenuto a consegnare alla Provincia una copia del lavoro prodotto che sarà depositata presso gli uffici competenti per scopo di archivio. Art. 17 Cartelli pubblicitari 1. L istallazione di cartelli e l apposizione di manifesti pubblicitari sono vietati. della sanzione amministrativa da. 25,00 a.250,00. Art. 18 Campeggio 1. Sul territorio della riserva Naturale è vietato il campeggio, anche temporaneo, con tende e con qualsiasi mezzo di soggiorno. della sanzione amministrativa da. 25,00 a.250,00 per ogni tenda o altro mezzo. Art. 19 Esercizio della caccia 1. L esercizio venatorio è vietato all interno della riserva. della sanzione amministrativa da. 25,00 a.250,00 oltre alle sanzioni previste in materia di caccia e pesca. Art. 20 Tabellazione 1. I confini della Riserva Naturale sono indicati a cura della Provincia con apposite tabelle segnaletiche perimetrali poste ad una distanza tra loro non superiore ai 200 metri e nei punti di accesso della Riserva Naturale. Pag. 5 di 7

2. Le tabelle sono collocate su pali con altezza comprese tra m. 1,80 e 2,50 e devono risultare leggibili da una distanza di almeno 30 metri con caratteristiche e colori indicati dalla Provincia. 3. Le tabelle dovranno essere mantenute in buono stato. 4. E vietato asportare, danneggiare o rimuovere le tabelle segnaletiche e quelle divulgative presenti nell area. 5. L apposizione di cartelli indicatori e/o informativi all interno della Riserva Naturale Orientata da parte di altri soggetti vanno autorizzati dalla Provincia. 6. La violazione delle norme di cui al comma 5 del presente articolo comporta l applicazione della sanzione amministrativa da. 25,00 a e. 250,00 per ogni tabella danneggiata o rimossa. Art. 21 Attività forestali 1. Il taglio degli alberi ed ogni attività forestale è consentito solo a seguito della predisposizione e approvazione da parte degli enti titolari del Piano di Gestione Forestale che contemperi esclusivamente i tagli e la loro modalità di esecuzione in funzione del ripristino e miglioramento delle biocenosi forestali e valutando gli aspetti ecologici e le componenti naturali di fiore e fauna. 2. In deroga al precedente comma 1 del presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi che si rendano necessari per la tutela dell incolumità pubblica e per la manutenzione della senti eristica esistente. Art. 22 Sentieri, aree di sosta e pic-nic 1. La Provincia per consentire una più razionale fruizione della Riserva Naturale Orientata da parte dei visitatori, può autorizzare, compatibilmente con le esigenze prioritarie della tutela e della conservazione degli habitat naturali e delle specie, la realizzazione di aree di sosta e pic-nic, purchè realizzate in luoghi idonei e con materiali leggeri a basso impatto ambientale Art. 23 Divieto temporaneo di accesso 1. La Provincia può vietare temporaneamente, d intesa con il Comune di Laurenzana, l accesso a particolari zone ai fini naturalistici, di ripristino delle biocenosi vegetazionali e per particolari esigenze rilevanti per un ottimale gestione naturalistica e forestale dell area. Tali aree verranno appositamente tabellate a fini di informare sul divieto di accesso il pubblico. 2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comporta l applicazione della sanzione amministrativa da. 25,00 a. 250,00. Pag. 6 di 7

Art. 24 Sorveglianza 1. La sorveglianza sul territorio della Riserva Naturale è esercitata dagli agenti appartenenti al Corpo della Polizia Provinciale e Comunale, da quelli del Corpo Forestale della Stato, dagli agenti di Polizia Giudiziaria e dalle Guardie Volontarie appartenenti alle Associazioni riconosciute che hanno come finalità la tutela del patrimonio culturale e ambientale di cui all art. 27 della L.R. 28/94. 2. La Provincia autorizza e coordina l attività delle guardie volontarie indicate nel comma 1. 3. Gli addetti alla vigilanza trasmettono i verbali relativi alle infrazioni amministrative alla Provincia nonché all Autorità giudiziaria ai sensi dell articolo 24 della Legge n.689 del 24.11.1981, ove sia accertato un illecito penale in connessione o contestualmente alla violazione amministrativa. 4. Nei casi contemplati dal presente Regolamento i cui è prevista la confisca o il sequestro di cose o prodotti, gli ufficiali o gli agenti accertatori devono attenersi alle disposizioni previste dalle leggi della Stato e da quelle regionali in materia, in particolare quando procedono alla confisca o al sequestro di frutti o di prodotti soggetti per la loro natura, ad un rapido deterioramento, devono provvedere alla loro vendita e versare il ricavato alla Provincia; tale somma sarà destinata alla realizzazione di interventi e opere finalizzate ai recupero e ripristino della Riserva. Art. 25 Procedure 1. Per l accertamento della violazione e l applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano ai sensi della L.R. 36/83 le norme e i principi di cui al Capo I della Legge n.689 del 24.11.1981. 2. Le somme riscosse ai sensi del presente Regolamento sono introitate nel bilancio della Provincia al capitolo denominato: somme derivanti dall accertamento di illeciti amministrativi in materia ambientale. 3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni ai sensi degli articoli 19 e 20 del presente Regolamento sono introitate nel bilancio della Provincia per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate. 4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata. Art. 26 Norma finale 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di cui alla Legge Regionale n.28 del 28.6.94 e della Legge n. 394 del 6.12.91 e successive modificazioni e integrazioni. Pag. 7 di 7