Comune di Nettuno Piano di Utilizzazione dell Arenile Demaniale Disciplinare Tecnico



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COMUNE DI NETTUNO Provincia di Roma PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI (P.U.A.) DISCIPLINARE TECNICO DI ATTUAZIONE PROGETTISTA ARCH. TOMMASO AGNONI 1

Articolo 1 Oggetto del piano e Fonti normative Il presente Piano di Utilizzo degli Arenili, di seguito denominato P.U.A., disciplina la gestione e l utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dei beni e delle pertinenze su esso insistenti, con finalità turistiche e ricreative, all interno dei confini comunali, la cui gestione è stata delegata al Comune di Nettuno ai sensi della Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e dalla L.R. 06/08/2007, n 13 Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifica della L.R. 06/08/1999, n 14. Il P.U.A. non ha valore di strumento urbanistico, ma costituisce atto di programmazione e pianificazione delle aree demaniali marittime in linea con il Piano di Utilizzazione delle aree demaniali marittime approvato dalla Regione Lazio e conformemente alle previsioni della L.R. 06/08/2007, n 13 e dal Regolamento Regionale 15/07/2009, n 11. Le funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale sono esercitate in conformità alle norme contenute nelle: RD 30/03/1942 n. 327 (Codice della Navigazione) DPR 15/02/1952 n. 328 (Regolamento per l esecuzione del Codice della Navigazione) Legge 4 dicembre 1993, n. 494; Legge 16 marzo 2001, n. 88; Legge 29 marzo 2001, n. 135; Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo ; Legge Regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 73; Legge Regionale 5 gennaio 2001, n. 1 Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio. Legge Regionale 06 Agosto 2007, n. 13; Regolamento Regionale 15/07/2009, n.11; Legge 26/02/2010 n. 25 Deliberazione della Giunta Regionale 18/11/2011, n. 543. Legge 15/12/2011 n. 217 Il PUA viene inoltre redatto e dovrà essere attuato nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, degli strumenti di Pianificazione Territoriale e Paesistica approvati dalla Regione Lazio ed in 2

particolare del P.T.P. (Ambito 10) con L.R. 06/07/1998, n. 24 e del P.T.P.R. adottato con Deliberazione di G.R. n.556/07 e n. 1025/07. Per le norme di sicurezza relative alla balneazione ed alla navigazione, si rimanda alla relativa normativa di settore nonché alle ordinanze della Capitaneria di Porto di Roma. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si rimanda alle leggi e regolamenti vigenti in materia. Art. 2 Ambito di applicazione e delimitazione del demanio e Efficacia delle norme. Le norme tecniche di attuazione del PUA, disciplinano le aree del demanio marittimo, così come individuato nel Sistema Informativo del Demanio (SID) redatto ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le aree del demanio marittimo rientranti nelle competenze gestionali del Comune di Nettuno sono quelle comprese tra il confine con il Comune di Anzio ed il confine con il Comune di Latina e delimitate a monte dal confine con il limite di proprietà demaniale. Sono escluse dalla disciplina del presente Piano le aree demaniali marittime in consegna ad enti pubblici per finalità istituzionali identificate nell elenco allegato al d.p.c.m. 21 dicembre 1995 (S.O. G.U. n. 136 del 12.06.1996) e precisamente l area del Poligono di tiro Scuola di Artiglieria contraerea e l area del Porto Turistico. Le norme contenute nel presente disciplinare si suddividono in norme prescrittive e indicazioni di intervento per l Amministrazione. Le norme sono prescrittive e non possono essere in alcun modo derogate per quanto riguarda le tipologie di utilizzo delle aree individuate nelle tavole e incluse nel demanio marittimo nonché per le modalità di realizzazione dei manufatti sulle stesse. Per quanto non specificato nelle presenti norme si fa riferimento alla L.R. 06 Agosto 2007 n 13 e s.m.i. nonché al Regolamento Regionale Attuativo 15 Luglio 2009 n 11 e s.m.i. e, laddove non in contrasto con tali atti regionali, alla Del. G.R. Lazio n 1161 del 30/07/2001. 3

Art. 3 Elaborati costituenti il PUA Il Piano è costituito dai seguenti elaborati: FASE RICOGNITIVA A) Relazione Illustrativa B) Schede Tecniche di Rilevamento C) Stralcio PTPR Tavola A e B D) Stralcio PRG E) Stralcio Aereofotogrammetria e Catastale con Indicazione Linea SID F1) Analisi Stato di Fatto: Concessioni Demaniali F2) Analisi Stato di Fatto: Infrastrutture Esistenti F3) Analisi Stato di fatto: Aree Degradate, Emergeze Naturalistiche e Storico-Culturali FASE PROPOSITIVA 1) Relazione Illustrativa di Dettaglio 2) Disciplinare Tecnico 3) Zonizzazione di Progetto Art. 4 Competenze gestionali del PUA Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo, il Comune di Nettuno ha quali compiti: il rilascio, il rinnovo, la decadenza e la revoca, nonché qualsiasi variazione delle Concessioni aree Demaniali Marittime (C.D.M.), comprese quelle immediatamente prospicienti per finalità turistico ricreative, in base al disposto dell art. 47 della L.R. 13/2007. Rientrano tra le concessioni che possono essere rilasciate dal Comune anche quelle relative alla realizzazione e gestione di punti d ormeggio per la nautica da diporto, così come definiti dall art. 2 lett. c del predetto D.P.R. 509/1997. il rilascio di concessioni temporanee per manifestazioni turistiche e ricreative a favore di Enti pubblici ed associazioni senza scopo di lucro; accettazione e verifica delle comunicazioni di cui all art. 11 comma 2 del R.R. n 11/2009; il rilascio di titoli concessori per l esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, a favore di Enti esercenti pubblici servizi; il rinnovo delle concessioni demaniali marittime esistenti e di quelle di cui al Capo IV Paragrafo 2 della D.G.R.L. n. 1161/2001, che saranno rinnovate mantenendo la medesima superficie coperta e scoperta, la volumetria ed il fronte mare indicati nell ultimo titolo concessorio 4

regolarmente assentito (i rinnovi potranno, peraltro, comportare l inserimento all interno dell area già in concessione di quelle strutture esistenti, per le quali si sia favorevolmente concluso l intero iter amministrativo per il relativo recupero), nel rispetto delle disposizioni vigenti, previa accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti in capo al concessionario; i provvedimenti di autorizzazione alle variazioni non sostanziali previste dall art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione (di seguito denominato Regolamento); l autorizzazione al subingresso nelle concessioni, previa verifica della capacità tecnicoeconomica del subentrante, che deve possedere almeno, pari requisiti del cedente la concessione; l autorizzazione ad affidare ad altri soggetti la gestione di attività oggetto della concessione o la gestione di quelle secondarie, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dell affidatario come previsto all art. 45 bis del Codice della Navigazione (di seguito denominato Codice); la vigilanza ed il controllo sul corretto uso delle aree demaniali marittime, assentite in concessione, ovvero destinate all uso pubblico e gratuito; l adozione di iniziative finalizzate alla salvaguardia ed al mantenimento delle spiagge libere in modo da garantire al pubblico, oltre alla libera e gratuita fruizione, anche i servizi generali indispensabili per la tutela dell igiene e dell incolumità pubblica (pulizia; servizi igienici; assistenti bagnanti e mezzi di salvataggio; posti di primo soccorso; ecc.); l invio alla Regione entro il mese di febbraio di ogni anno, di una relazione, riferita all anno precedente, sull esercizio delle funzioni sub delegate, nella quale viene riportato, oltre al numero di procedimenti avviati e definiti, le problematiche emerse ed eventuali questioni di carattere generale; le altre funzioni indicate nell art. 77 della legge regionale n 14/1999 e dalla L.R. 06/08/2007, n. 13. l emanazione dei provvedimenti indicati dall art. 54 del Codice; l adozione delle decisioni previste dall art. 55 del Codice, previo parere dell Autorità marittima per gli aspetti connessi con la sicurezza nella navigazione, ferma restando la specifica competenza delle Amministrazioni Statali nella esatta individuazione della linea di confine tra demanio marittimo e proprietà privata; l emanazione, di concerto con l Autorità marittima territorialmente competente, dell Ordinanza balneare volta a disciplinare il corretto utilizzo degli arenili liberi o in concessione, sentite le locali organizzazioni delle imprese balneari e di utenza. in regime di privativa, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani cioè quelli di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge libere (vedi art. 198 del D.Lg.vo 3 Aprile 2006, n 152 e ss.mm. e ii.). Altri compiti previsti dalla normativa vigente. I compiti sopra elencati potranno subire variazione in ragione delle diverse disposizioni regionali. Articolo 5 Concessioni demaniali Le superfici e gli specchi acquei compresi nella fascia di Demanio marittimo di competenza comunale sono concedibili nei limiti fissati dal presente Piano. 5

Le concessioni sono classificate nelle tipologie di utilizzazione previste dal Regolamento Regionale n 11 del 15/07/2009. Sull arenile propriamente detto nonché negli specchi acquei antistanti, conformemente al Regolamento Regionale 15 luglio 2009 n 11, sono individuate con riferimento alla specifica situazione del comune di Nettuno le seguenti tipologie di utilizzazione: a) Gli Stabilimenti balneari consistenti in aree demaniali marittime dotate di strutture e attrezzate per la balneazione ed assentite in concessione, caratterizzate dalla presenza di cabine, di ambienti destinati a spogliatoi comuni, di servizi igienici, di servizi di accoglienza, di un punto di ristoro e destinate, con esclusione dell attività ricettiva, anche ad attività ludico/sportive, nonché ad altre attività connesse alla principale, tra le quali la rivendita di giornali e di articoli per il mare, il noleggio delle imbarcazioni leggere e delle moto d acqua. Le stesse sono altresì dotate di attrezzature balneari, quali ombrelloni o simili, sedie, sdraio e lettini, posizionate sulla spiaggia a prescindere dall effettiva richiesta. Sono considerati stabilimenti balneari anche quelli che svolgono le proprie attività in parte su aree demaniali marittime ed in parte su aree di proprietà privata (TIPOLOGIA a) del Regolamento Regionale n. 11). b) Le Spiagge libere attrezzate consistenti in aree demaniali marittime libere all'uso pubblico gestite dai comuni, nelle quali gli stessi assicurano il servizio di assistenza, di pulizia e di salvataggio e i servizi igienici direttamente o attraverso convenzioni (TIPOLOGIA c) del Regolamento Regionale n. 11). c) I Punti d'ormeggio consistenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni, in aree demaniali marittime e/o specchi acquei assentiti in concessione, sulle quali insistono strutture che non importino impianti di difficile rimozione e destinate all'ormeggio, all'alaggio, al varo ed al rimessaggio di piccole imbarcazioni e di natanti da diporto (TIPOLOGIA d) del Regolamento Regionale n. 11); d) I noleggi di imbarcazioni e natanti in genere e di attrezzature balneari consistenti in aree demaniali marittime e/o specchi acquei assentiti in concessione sulle quali possono 6

insistere strutture di facile rimozione adibite allo svolgimento di attività di noleggio di imbarcazioni e di natanti in genere e di attrezzature balneari (TIPOLOGIA f) del Regolamento Regionale n. 11) e) L area destinata alla fruizione come spiaggia libera all interno del Poligono Militare di Torre Astura in virtù della Convenzione stipulata dal Comune di Nettuno con il Ministero della Difesa. Art. 6 Norme generali relative all uso dell arenile. Il presente articolo disciplina l uso dell arenile nonchè la realizzazione e localizzazione dei manufatti, ed è pertanto valido per tutte le tipologie di utilizzo previste negli articoli seguenti. 1) la fascia di m. 5,00 dalla battigia deve essere sempre lasciata sgombra da attrezzature balneari a da altri oggetti ingombranti al fine di consentire il libero transito nonché eventuali operazioni di soccorso; ai titolari delle concessioni è fatto obbligo di garantire il rispetto di tale disposizione; 2) la pulizia della spiaggia assicurata almeno una volta al giorno; 3) le recinzioni normali alla battigia debbono essere di altezza non superiore a m. 0,90. E vietato l uso di rete metallica o filo spinato, e quello di materiale che possa limitare la visuale. La recinzione, in ogni caso, dovrà essere interrotta prima dei 5,00 m dalla battigia; 4) le recinzioni verso terra dovranno essere realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare; 5) Le nuove strutture potranno essere realizzate soltanto con materiali ecocompatibili e di facile rimozione; si intende di facile rimozione ogni manufatto che risponda alle seguenti caratteristiche: - possibilità di smontaggio senza interventi di demolizione - facile trasportabilità dei componenti con mezzi di uso corrente 6) le strutture saranno allocate nei 20 giorni che precedono l apertura della stagione balneare e smontate tassativamente non oltre 20 giorni dalla chiusura della stessa. In particolare si prescrive l uso di legno idoneo alla permanenza all esterno (iroko, douglas, pino od altro) trattato con impregnanti di aspetto opaco che proteggano il legno senza alterarne l aspetto naturale. 7

Art. 7 Norme relative alle aree in concessione della tipologia Stabilimenti Balneari Il presente articolo disciplina l uso delle aree in concessione, sia di nuova costituzione che già assentite, della tipologia Stabilimenti Balneari di cui alla TIPOLOGIA a) del Regolamento Regionale n. 11 e la realizzazione e localizzazione dei manufatti su di esse. I concessionari hanno l obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione, e di consentire le operazioni di sicurezza in mare attraverso appositi varchi e con le modalità stabilite dalla Regione nel piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, di cui all art. 46 della L.R. 13/2007, ai sensi dell art. 1, comma 254, della L. 296/2006. Nelle aree destinate a Stabilimenti Balneari è prevista la realizzazione di: a) Un servizio d'accoglienza; b) Un punto di ristoro della superficie coperta minima di 25 metri quadrati; c) di una o più aree comuni attrezzate per il gioco e per lo svago; d) di attrezzature da spiaggia purchè posizionate in maniera tale da garantire un'ordinata utilizzazione dell'arenile e la circolazione da parte dei bagnanti sulla spiaggia nonché, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull'arenile stesso; e) di cabine, la cui superficie totale lorda sia superiore all'1 per cento della superficie complessiva della concessione., costituite da locali chiusi di altezza superiore a m. 2,10 ed inferiore a m. 2,70; tali cabine saranno fornite di attaccapanni, specchio, sgabello e porta chiudibile sia dall'interno che dall'esterno e potranno essere dotati di doccia calda/fredda con relativi impianti tecnologici e sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue; Le cabine ed i corpi accessori saranno posizionati in modo tale da limitare al minimo l'impedimento della libera visuale del mare; f) di locali spogliatoi, separati tra uomini e donne, costituiti da locali chiusi forniti di attaccapanni, specchio, sgabello e porta chiudibile dall'interno; g) di servizi igienici, comprensivi di un modulo accessibile alle persone diversamente abili, ogni cento ombrelloni; h) di una doccia ogni cento ombrelloni; Per la realizzazione, modifica e spostamento delle strutture in precario e amovibili, si fa riferimento a quanto disposto all art. 11 del Regolamento Regionale 15 luglio 2009 n 11. 8

E obbligo del concessionario posizionare gli ombrelloni ad una distanza minima di m. 3,00 dall asse di ogni singolo sostegno, e di m. 4,50 tra le file. La distanza minima dai confini con gli arenili limitrofi dovrà essere pari a m. 5,00. I Concessionari dovranno assicurare almeno una volta al giorno la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché la pulizia degli appositi contenitori attraverso modalità conformi alla normativa vigente in materia di igiene e mediante raccolta differenziata. I Concessionari dovranno assicurare sistemi di sicurezza e attrezzature per il primo soccorso ed assistenza ai bagnanti secondo quanto previsto nei provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente. Dovrà essere assicurato un percorso perpendicolare alla battigia per ogni stabilimento o, per quelli di dimensioni superiori, di uno ogni 150 metri presso il quale è predisposta una piazzola di sosta all'ombra per la fruizione dell'arenile da parte delle persone diversamente abili; Dovrà essere garantita la riserva di posti auto per persone diversamente abili nella misura prevista dalla normativa vigente, nell'eventualità che nell'area in concessione, o in un'area di pertinenza dello stabilimento, vi sia un parcheggio; I concessionari devono affiggere all ingresso delle aree in concessione, oltre alle ordinanze disciplinanti l uso degli arenili, apposito cartello, in almeno due lingue (italiano, inglese), che informi sullo stato di balneabilità delle acque, su eventuali pericoli, nonché sugli orari e sui servizi offerti (anche relativamente all accoglienza degli animali). Inoltre dovranno essere esposte in maniera ben visibile: la dichiarazione di inizio attività, le autorizzazioni o le certificazioni richieste dalla normativa vigente, eventuali comunicazioni istituzionali della Regione. Per ogni altra prescrizione non contenuta nelle seguenti norme si fa riferimento al disposto dell art. 3 del Regolamento Regionale 15 luglio 2009 n 11; Art. 8 Norme relative alle aree destinate a spiagge libere attrezzate. Il presente articolo disciplina l utilizzo delle aree destinate alla libera fruizione, ovvero destinate a spiaggia libera attrezzata di cui alla TIPOLOGIA c) del Regolamento Regionale n. 11. 9

Sulle spiagge libere attrezzate è vietato il deposito di attrezzature balneari finalizzato al noleggio delle stesse; pertanto è escluso il rilascio di autorizzazioni al deposito di natanti e/o attrezzature da spiaggia nell ambito delle spiagge libere attrezzate. Le spiagge libere devono essere dotate dei servizi minimi, e rese fruibili anche alle persone disabili. Pertanto dovranno essere organizzate in modo da garantire la tutela dell igiene e dell incolumità pubblica attraverso: la pulizia dell arenile, la collocazione di servizi igienici di facile rimozione, una postazione di salvataggio a mare, una postazione di primo soccorso, un percorso perpendicolare alla battigia ogni 150 metri, presso il quale è predisposta una piazzola di sosta all ombra per la fruizione dell arenile da parte delle persone diversamente abili. Di supporto alle attività di assistenza e salvataggio, sulla spiaggia libera può essere prevista l istallazione di un chiosco, della superficie massima di mq. 25, all interno dei quali possono trovare esclusiva allocazione i servizi igienici, comprensivi di un modulo accessibile alle persone diversamente abili, e di primo soccorso, e dotati di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria. Al fine di garantire i servizi di cui al precedente punto il Comune potrà stipulare apposite convenzioni con i titolari delle concessioni balneari limitrofe, singoli o associati tra loro, o con imprese individuali, società o cooperative. Per ogni altra prescrizione non contenuta nelle seguenti norme si fa riferimento al disposto dell art. 5 del Regolamento Regionale 15 luglio 2009 n 11; Art. 9 Norme relative ai Punti d'ormeggio Il presente articolo disciplina l utilizzo delle aree demaniali marittime e/o specchi acquei assentiti in concessione destinate all'ormeggio, all'alaggio, al varo ed al rimessaggio di piccole imbarcazioni e di natanti da diporto di cui alla TIPOLOGIA d) del Regolamento Regionale n. 11. I concessionari sono tenuti a garantire lo svolgimento e la piena funzionalità dei seguenti servizi: a) la pulizia dello specchio acqueo; b) la pulizia giornaliera delle aree e dei pontili, nonché raccolta dei rifiuti sia solidi che liquidi inquinanti; 10

c) il servizio antincendio ed antinquinamento, secondo le prescrizioni dell' Autorità Marittima; d) i servizi di fornitura idrica e di smaltimento e la loro manutenzione; f) il servizio di sorveglianza nell ambito della concessione demaniale. Dovrà essere mantenuta a disposizione delle unità in transito la capacità dei pontili in concessione non inferiore a un decimo. La sosta delle unità negli ormeggi in transito non dovrà superare, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, le settantadue ore. E' vietato dare fondo alle ancore, salvo casi di forza maggiore. Le unità devono ormeggiarsi esclusivamente alle bitte e catenarie appositamente predisposte. E' vietato il getto in mare di rifiuti di qualsiasi genere, di liquidi inquinanti, di detriti o altro sia sulle banchine e sui pontili. Per i rifiuti solidi che per i liquidi inquinanti, in special modo oli esausti, dovranno essere utilizzati i contenitori appositamente predisposti dal concessionario secondo le modalità della raccolta differenziata. E' vietato l'uso di detersivi per il lavaggio in acqua delle unità ormeggiate e di altri oggetti sui pontili. E' fatto divieto di svolgere, sia a terra che a bordo delle imbarcazioni, attività di ordine commerciale e professionale. L'accesso ai pontili è riservato: a) ai proprietari, agli equipaggi ed ai passeggeri delle unità ormeggiate; b) al personale dipendente dal concessionario, che deve essere preventivamente autorizzato dall'autorità Marittima. La lotta contro gli incendi è assicurata, oltre che dalle dotazioni di sicurezza obbligatorie di bordo, dagli apprestamenti predisposti dal concessionario a norma di legge e conformemente al progetto approvato dal competente comando dei VV.FF. 11

E vietata la sistemazione in loco di attrezzature da spiaggia. Lo specchio acqueo antistante le suddette zone, delimitato da boe, sarà interdetto alla balneazione per motivi di sicurezza. Per ogni altra prescrizione non contenuta nelle seguenti norme si fa riferimento al disposto dell art. 6 del Regolamento Regionale 15 luglio 2009 n 11. Art. 10 Norme relative al noleggio imbarcazioni e natanti in genere Il presente articolo disciplina l uso delle aree in concessione per il noleggio di imbarcazioni e natanti di cui alla TIPOLOGIA f) del Regolamento Regionale n. 11 e la realizzazione e localizzazione dei manufatti su di esse. Nelle aree adibite al noleggio di imbarcazioni e natanti in genere può essere installata una struttura di facile rimozione, della superficie massima di 25 metri quadrati, per il ricovero delle attrezzature e per fornire servizi alla clientela. Per la realizzazione, modifica e spostamento della struttura di cui sopra si fa riferimento a quanto disposto all art. 11 del Regolamento Regionale 15 luglio 2009 n 11. I concessionari devono affiggere all ingresso delle aree in concessione, oltre alle ordinanze disciplinanti l uso degli arenili, apposito cartello, in almeno due lingue (italiano, inglese), che informi sullo stato di balneabilità delle acque, su eventuali pericoli, nonché sugli orari e sui servizi offerti (anche relativamente all accoglienza degli animali). Inoltre dovranno essere esposte in maniera ben visibile: la dichiarazione di inizio attività, le autorizzazioni o le certificazioni richieste dalla normativa vigente, eventuali comunicazioni istituzionali della Regione. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché la pulizia degli appositi contenitori dovranno essere assicurate almeno una volta al giorno attraverso modalità conformi alla normativa vigente in materia di igiene ed idonee allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti stessi. E vietata la sistemazione in loco di attrezzature da spiaggia. 12

Lo specchio acqueo antistante le suddette zone, delimitato da boe, sarà interdetto alla balneazione per motivi di sicurezza. Per ogni altra prescrizione non contenuta nelle seguenti norme si fa riferimento al disposto dell art. 7 del Regolamento Regionale 15 luglio 2009 n 11; Art. 11 Norme relative all area del Poligono La concessione estiva dell area del Poligono di tiro Scuola Artiglieria contraerea in Località Valmontorio resta regolata dall atto di autorizzazione del Ministero competente. In ogni caso nella spiaggia sarà vietato il deposito di attrezzature balneari ed in essa è escluso il rilascio di autorizzazioni al deposito di natanti e/o attrezzature da spiaggia. I servizi minimi previsti dalla legge saranno organizzati in modo da garantire la tutela dell igiene e dell incolumità pubblica direttamente dal Comune o attraverso la stipula di apposita convenzione con associazioni o cooperative. Art. 12 Materiali e finiture. Strutture a) In generale deve essere fatto il più possibile uso di materiali tradizionali, rimovibili e tipici del luogo, evitando l utilizzo di materiali plastici e/o plastificati. b) Per la realizzazione delle strutture di tutti i manufatti è obbligatorio l utilizzo del legno e del vetro, preferibilmente provenienti da processi di riciclo, delle plastiche esclusivamente riciclate e dell acciaio; è vietato per le strutture l'uso del calcestruzzo armato gettato in opera e della muratura per le strutture in elevazione. Pavimentazioni a) Le pavimentazioni per percorsi pedonali, aree posa tavoli, impianti per il gioco e lo sport, devono essere in legno o in materiali litoidi o lastre prefabbricate, posate a secco sulla sabbia, se liscie, colorate in armonia con il resto della concessione, dovranno essere limitate all indispensabile e realizzate con idoneo materiale semplicemente appoggiato sul terreno, evitando rigorosamente l utilizzo di materiale bituminoso, battuti di cemento e pavimentazioni esterne continue, salvo particolari percorsi strettamente necessari per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. I percorsi pedonali devono essere accessibili a tutti. 13

b) Per gli interni e per le piattaforme esterne adibite al servizio di ristorazione o somministrazione di cibi e bevande, per motivi igienici, dovrà essere usato il legno opportunamente trattato, le lastre di pietra naturale locale, le mattonelle di ceramica o simili con caratteristiche antisdrucciolo. Qualora siano presenti massetti di cemento, questi vanno immediatamente rimossi. Rivestimenti e finiture a) Le finiture ed i rivestimenti esterni dovranno essere in legno opportunamente trattato, o in pannelli di materiale ecocompatibile tinteggiati direttamente. b) E' vietato l'uso di calcestruzzo a vista, gesso o rivestimenti in muratura. c) Le finiture ed i rivestimenti interni dovranno essere in legno opportunamente trattato, in piastrelle di ceramica o simili. d) Le cucine ed i bagni devono essere pavimentati con materiale anti acido tipo gres, monocottura e simili ed avere le pareti verticali rivestite con lo stesso materiale per un'altezza minima di 2 m. e) I manti delle coperture piane dovranno essere costituite da pavimentazione flottante, o ghiaia lavata su guaine sintetiche impermeabili; in tal caso, se a vista, i pluviali, le scossaline e le converse devono essere in rame o in lamiera zincata e verniciata. f) Le coperture a falde pendenti dovranno essere realizzate con materiali naturali. Serramenti a) I serramenti dovranno essere in legno di essenze dure, (quali il castagno, il larice, il douglas, il rovere, il mogano) e potranno essere trattati con vernici o protetti con oli trasparenti. b) Nel caso di comprovata impossibilità all uso del legno, gli infissi potranno essere realizzati in alluminio preverniciato a caldo. Dovranno essere utilizzate cerniere e maniglie in alluminio o in metallo ottonato e vetri con caratteristiche antinfortunistiche. Colori a) Tutti i manufatti devono essere tinteggiati privilegiando i colori tenui ed evitando materiali plastificati, così come per le opere complementari, accessorie e di arredo di ogni genere, che dovranno essere costituite da elementi di limitata incidenza ambientale. b) Le facciate possono essere mono, bi e tricromatiche a seconda che venga usato sempre lo stesso colore, seppure scalato (con la presenza maggiore o minore della tinta bianca nella 14

composizione), o più colori, nelle diverse parti in cui può essere scomposto il prospetto: fondo, rilievi, cornici, riquadrature, zoccolo. c) I colori consentiti sono: - legno naturale - bianco - colori pastello: senza limitazioni Sono vietati tutti gli altri colori, nonché i colori metallizzati o anodizzati. d) I colori previsti per le facciate valgono anche per i serramenti, sia lignei che metallici. Sui serramenti in legno, oltre ai colori sopra riportati, potranno essere applicate resine protettive trasparenti. Piantumazioni Il nucleo di servizi principale e le limitazioni esterne potranno dotarsi a terra di una perimetrale bordatura a verde, con essenze autoctone, realizzata mediante apposite piantumazioni in loco o sistemazione di fioriere e/o vasi realizzati in legno o laterizio. Dovranno essere salvaguardate le essenze arboree esistenti, che abbiano assunto carattere di stabilità,segnatamente quando costituiscono elemento naturale di diversificazione tra spiaggia e retro spiaggia. Tutte le aree che presentino particolare pregio dal punto di vista della presenza di caratteri vegetazionali spontanei e tipici della macchia dunale mediterranea, anche se interne a concessioni demaniali, dovranno essere opportunamente protette tramite apposito steccato perimetrale da realizzarsi in legno. Cartellonistica E vietata l apposizione di cartelli, striscioni in qualsiasi materiale e/o manufatti pubblicitari che pregiudichino la vista del mare, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo. E' consentita l'apposizione di n. 2 insegne di segnalazione dell'impianto balneare, una a bandiera posta sull arenile e la seconda sulla facciata principale della struttura, ben visibile dal marciapiede. Quest ultima non può avere dimensioni superiori a 0,50 m2 e deve riportare il numero della concessione. Quella posta a bandiera deve riportare oltre al numero anche la denominazione e sarà oggetto di una progettazione unitaria riguardante tutte le concessioni a cura dell Amministrazione Comunale. Per ogni concessione deve essere previsto, in un luogo ben visibile, uno spazio per affissione di ordinanze, regolamenti e comunicazioni dell'amministrazione Comunale o altri Enti competenti. 15

L Amministrazione provvederà alla apposizione della numerazione delle concessioni attraverso un più ampio progetto di arredo urbano. Art. 13 Gestione ecocompatibile degli stabilimenti Il Comune promuove, unitamente agli altri Enti territoriali competenti (Provincia e Regione) la realizzazione di stabilimenti balneari ecocompatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che da un lato consenta di preservare l ecosistema e dall altro permetta ai gestori degli stabilimenti di realizzare consistenti risparmi di spesa e, nel contempo, di rispettare l ambiente. La gestione ecocompatibile degli stabilimenti balneari può essere attuata tramite due differenti ma, preferibilmente, contestuali strumenti di azione: a) il risparmio delle risorse idriche ed energetiche che si realizza intervenendo sugli elementi strutturali degli stabilimenti al fine di diminuire i consumi (es. recupero acque delle docce e riutilizzo, installazione pannelli solari e/o fotovoltaici, eccetera); b) l utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili che interessa le modalità di gestione ed i servizi supplementari da offrire alla clientela (es. raccolta differenziata attraverso isole ecologiche, infopoint sui dati diffusi dall ARPA, educazione ambientale attraverso giochi didattici per bambini, eccetera). Il Comune al fine di agevolare le attività di cui al comma precedente può introdurre obblighi specifici da adottare con successivo provvedimento. Art. 14 Accoglienza degli animali domestici nelle strutture balneari I concessionari hanno facoltà, nell ambito del proprio impianto, e previa autorizzazione del Comune e delle autorità competenti sotto il profilo igienico-sanitario, di individuare aree debitamente attrezzate per l accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l incolumità e la tranquillità dell utenza balneare. Art. 15 Accessi all arenile Gli Accessi alla spiaggia individuati nelle tavole devono essere verificati nelle loro caratteristiche nell ambito di ogni singolo intervento che ecceda la Manutenzione ordinaria (MO) e Manutenzione 16

straordinaria (MS), salvo quanto eventualmente prescritto nelle ordinanze balneari e/o in altri specifici provvedimenti. Gli accessi potranno essere di diversa tipologia in relazione agli usi ed in particolare: a) Gli accessi per servizi di pulizia, ordinario, straordinario e per gestione arenile della spiaggia: saranno accessi carrabili che per le loro caratteristiche fisiche e funzionali consentano il transito di mezzi che svolgono il servizio di manutenzione della spiaggia b) Gli accessi pedonali saranno accessi che per le loro caratteristiche fisiche e funzionali consentano il transito di pedoni. Il Piano, per le diverse accessibilità, prescrive le seguenti caratteristiche: a. I Carrabili di Accesso per servizi di pulizia, ordinario, straordinario e per gestione arenile dovranno avere caratteristiche idonee per l agevole transito dei mezzi utilizzati per la gestione manutenzione della spiaggia e delle Opere di difesa a mare (Odf) da parte dei servizi competenti e/o autorizzati e degli automezzi di soccorso; tali percorsi devono avere una larghezza adeguata ed essere accessibili tutto l anno. b. GIi Accessi pedonali debbono essere separati da altri accessi carrabili e garantire la sicurezza di pedoni e l eliminazione delle barriere architettoniche. Il Piano prevede la realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile che parte dalla fine di Via Guido Egidi (al confine con il comune di Anzio) e giunge fino alla zona del porto turistico. La realizzazione di tale percorso sarà effettuata mediante progetto unitario e sarà posta a carico dei seguenti Concessionari: SB da 1 a 10, PO da 1 a 3 e NI da 1 a 3 ciascuno per il tratto che costeggia la propria Concessione; per quanto riguarda i tratti destinati a Spiaggia Libera Attrezzata l onere per la loro realizzazione, qualora l Amministrazione non sia in grado di provvedere, potrà proporzionalmente essere posto a carico dei Concessionari di cui sopra. Art. 16 Attuazione del P.U.A. L Amministrazione Comunale di Nettuno provvede, dopo l adozione della Proposta Preliminare, la pubblicazione, l esame delle osservazioni e sentito il parere delle Associazioni locali, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore turistico dei concessionari demaniali marittimi, all adozione definitiva del P.U.A. 17

Successivamente, dopo che il PUA sarà stato sottoposto alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, procederà a convocare la Conferenza di Servizi finalizzata all adozione del PUA. Sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi il P.U.A. sarà approvato definitivamente dall Amministrazione e trasmesso alla Direzione Regionale competente in materia Turistica che provvede alla pubblicazione nel B.U.R.L. Il P.U.A. entra in vigore alla pubblicazione sul BURL. Tutte le nuove concessioni da porre a bando saranno assegnate attraverso pubblica gara con le modalità dell art. 37 del Codice della Navigazione o secondo la legislazione vigente al momento del bando. Nel Bando di Gara saranno stabiliti i criteri per l assegnazione, nonché le forme ed entità delle garanzie da prestare per il corretto adempimento di quanto previsto dalle presenti norme. Prima della predisposizione del bando di gara per il rilascio delle nuove concessioni, sarà cura del Settore Demanio del Comune di Nettuno la verifica dell esatta consistenza delle aree per nuove concessioni previste, attraverso il rilievo della situazione attuale degli arenili. 18