Publika.it. Del. n. 452/2012/PAR



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Assunzione a tempo determinato per sostituzione maternità e art. 9, comma 28, d.l. 78/2010 Corte dei Conti Toscana, deliberazione n. 452/2012/PAR del 12 dicembre 2012 commento e testo Publika.it La Corte dei Conti, sezione regionale Toscana, con la deliberazione n. 452/2012/PAR del 12 dicembre 2012, conferma i consolidati avvisi secondo i quali: "La deliberazione delle Sezioni Riunite (n. 11/CONTR/2012)... risponde anche al quesito specifico proposto in questa sede, rinvenendo nel caso di un'assunzione per sostituzione maternità uno degli esempi in cui si rinviene 'l'opportunità di adattamenti impostati secondo criteri di razionalità limitati alla libera allocazione di risorse all'interno di prestabiliti limiti complessivi' semprechè 'venga data la dimostrazione della invarianza degli effetti complessivi in termini di riduzione della spesa nell'esercizio finanziario'; difatti la stessa deliberazione... sottolinea che 'resta comunque ferma l'esigenza che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa nell'esercizio finanziario per le forme di assunzione temporanea elencate'. Nella stessa direzione si muove anche la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 173 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 luglio 2012, stabilisce che 'L'art. 9, comma 28, censurato, d'altronde, lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste. Ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa a ogni singola tipologia contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione del 50 per cento della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009'. In conclusione, il collegio ritiene che, nel caso specifico di assunzione a tempo determinato per sostituzione per maternità, non possa derogarsi ai limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, più volte citato, anche se l'ente, nell'ambito della sua autonomia di manovra, può individuare in maniera differenziata le spese delle diverse tipologie di lavoro flessibile purchè il vincolo di cui all'art. 9, comma 28 citato sia rispettato cumulativamente". Del. n. 452/2012/PAR

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana composta dai magistrati: Pres. Sezione Vittorio GIUSEPPONE Presidente Cons. Raimondo POLLASTRINI Relatore 1 Ref. Laura D AMBROSIO Componente 1 Ref. Marco BONCOMPAGNI Componente VISTO l art. 100, secondo comma, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti; VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; VISTO il regolamento (14/2000) per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche; VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione Regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di ulteriori forme di collaborazione tra Corte ed Autonomie, ai sensi dell art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003. UDITO nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2012, il relatore, Cons. Raimondo Pollastrini; PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 31 ottobre 2012 prot. n. 18072/1.13.9, richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Subbiano in materia di riduzione di spesa per le tipologie contrattuali flessibili imposta dall art. 9, comma 28 della L. 122/2010; in particolare l ente chiede se sia possibile derogare al limite ivi previsto in riferimento ad una assunzione a tempo determinato disposta per la sostituzione di una dipendente in maternità, in considerazione della specificità ed unicità della figura e l impossibilità di sostituirla con qualsiasi altra figura. CONSIDERATO Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere formulata presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, che riguarda la legittimazione dell organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, che concerne l attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e la coerenza dell espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei conti ed il ruolo specifico delle Sezioni regionali di controllo. Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Sindaco del comune interessato, tramite il Consiglio delle autonomie. In ordine al requisito oggettivo, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i requisiti di generalità ed astrattezza, se il quesito non implichi valutazione di comportamenti amministrativi, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati, se l ambito in concreto sia oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo. Anche sotto il profilo oggettivo la richiesta in esame risponde ai parametri su indicati ed è, pertanto, da ritenersi ammissibile.

Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, tale da garantire uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, per adottare una pronuncia di orientamento generale, secondo quanto stabilito, in funzione di nomofilachia, con delibera n.8/contr/2010 delle SSRR adottata nell adunanza del 26 marzo 2010. Nel merito, l art. 9, comma 28, della L. 122/2010, di conversione del D.L. 78/2010, stabilisce, a decorrere dall'anno 2011, che le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Il terzo periodo del comma appena riportato cita: Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. L art. 4, comma 102, lettera b, della L. 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità per l anno 2012), intervenendo su quest ultimo periodo, ha allargato la platea dei destinatari della disposizione normativa aggiungendovi espressamente gli enti locali; pertanto anche agli enti locali si applica, a decorrere dal 1 gennaio 2012 (entrata in vigore della legge di stabilità 2012 ai sensi dell art. 36 della legge medesima), la norma che prevede la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato, con convenzione o con collaborazione coordinata e continuativa non superando il limite del 50% della spesa per le medesime tipologie contrattuali sostenuta nell anno 2009. La norma ha poi subito una recentissima modifica (con art. 4ter del D.L. n. 16/2012 convertito in L. 26 aprile 2012 n.44) che non lascia dubbi sull applicazione agli enti locali in via diretta del limite legislativo. Sul tema dell applicabilità della norma agli enti locali in via diretta si sono espresse le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con deliberazione n. 11 del 17 aprile 2012 resa su questione di massima in funzione nomofilattica, le cui conclusioni si riportano di seguito: a) I limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, introdotti dall'art. 9 comma 28 del DL n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012)

costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di autonomia territoriale. Gli enti locali sono tenuti pertanto a conformarsi ai principi suddetti e applicano direttamente la norma generale così come formulata, suscettibile di adattamento solo da parte degli enti di minori dimensioni per salvaguardare particolari esigenze operative. b) L adattamento della disciplina sostanziale è deferito alla potestà regolamentare degli enti locali a condizione che ne vengano rispettati gli intenti; l espressione della predetta potestà deve in ogni caso essere idonea a contenere efficacemente la spesa per le assunzioni a tempo determinato, riportandola nei limiti fisiologici connessi alla natura dei rapporti temporanei. c) Nel solo caso in cui l applicazione diretta potrebbe impedire l assolvimento delle funzioni fondamentali degli enti e non esistano altri possibili rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione, è quindi possibile configurare un adeguamento del vincolo attraverso lo specifico strumento regolamentare. A tale riguardo si segnala come possibile ambito di adeguamento, la considerazione cumulativa dei limiti imposti dalla norma ai due diversi insiemi di categorie di lavoro flessibile individuati. d) Resta comunque ferma l esigenza che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa nell esercizio finanziario per le forme di assunzione temporanea elencate. La deliberazione delle Sezioni Riunite, appena citata, risponde anche al quesito specifico proposto in questa sede, rinvenendo nel caso di un assunzione per sostituzione maternità uno degli esempi in cui si rinviene l opportunità di adattamenti impostati secondo criteri di razionalità limitati alla libera allocazione di risorse all'interno di prestabiliti limiti complessivi sempreché venga data la dimostrazione della invarianza degli effetti complessivi in termini di riduzione della spesa nell esercizio finanziario ; difatti la stessa deliberazione, come riportato, sottolinea che Resta comunque ferma l esigenza che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa nell esercizio finanziario per le forme di assunzione temporanea elencate. Nella stessa direzione si muove anche la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 173 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 luglio 2012, stabilisce che: L art. 9, comma 28, censurato, d altronde, lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste. Ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa a ogni

singola tipologia contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione del 50 per cento della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009. In conclusione, il collegio ritiene che, nel caso specifico di assunzione a tempo determinato per sostituzione per maternità, non possa derogarsi ai limiti di spesa imposti dall art. 9, comma 28, più volte citato, anche se l ente, nell ambito della sua autonomia di manovra, può individuare in maniera differenziata le spese delle diverse tipologie di lavoro flessibile purché il vincolo di cui all art. 9, comma 28 citato sia rispettato cumulativamente. Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n. 18072/1.13.9. DISPONE Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Subbiano e al Presidente del relativo Consiglio. Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2012 Il Presidente f.to Vittorio GIUSEPPONE L Estensore f.to Cons. Raimondo POLLASTRINI Depositata in Segreteria il 12 dicembre 2012 Il Funzionario preposto al Servizio di supporto f.to Fabio CULTRERA