DEPOSITO PREVENTIVO IN COMUNE DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO TIPI DI FRAZIONAMENTO

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Venezia Mestre 21 luglio 2009 A tutti gli Iscritti Albo CIRCOLARE TELEMATICA Prot. 1665/09 Oggetto: DEPOSITO PREVENTIVO IN COMUNE DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO TIPI DI FRAZIONAMENTO Gentili Colleghi, sono giunte segnalazioni sulla diversa applicazione delle procedure e tempistiche per il deposito dei tipi di frazionamento catasto terreni presso varie amministrazioni Comunali. Si ricorda che sulla base della L. 47/85 e del Dpr 380/2001, è obbligatorio per i frazionamenti catastali dei terreni il deposito presso il Comune prima della loro presentazione sia diretta che per via telematica presso l Agenzia del Territorio, la quale non può approvare il medesimo atto di aggiornamento nel caso non fosse stato depositato in Comune; altresì non è consentito al Comune di trattenere preventivamente l elaborato di aggiornamento, né per verifiche preventive, né per autorizzazioni o pareri, in quanto la norma in parola richiede soltanto il deposito e non anche altre incombenze, al fine dell approvazione catastale. Si consiglia pertanto, nel caso si verificasse il non rilascio dell attestazione di deposito immediata da parte dell ufficio protocollo comunale, di far riferimento alla comunicazione CNG 8722/2008 che si allega, sottoponendola all ufficio inadempiente. Si allega nota Ag. Territorio n. 30707/2009 con allegata casistica dei T.M. in quale interviene anche la divisione delle aree per cui sussiste obbligo di deposito in comune, rammentando che per i T.F. è sempre obbligatorio il deposito. Cordialmente, f.to La Commissione Catasto e Topografia

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Prot. n....8722... (citare nella risposta) 2008... Serv. Area 1/4 00187 Roma...20 novembre PIAZZA COLONNA, 361- C.F. 80053430585 Tel.+39 06.42.03.161 - Fax +39 06.48.91.23.36 Url: http://www.cng.it E-Mail: cng@cng.it Rifer del Allegati Oggetto: Deposito tipi di frazionamento in Comune. Ai Signori Presidenti dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali dei Geometri e Geometri Laureati Ai Signori Consiglieri Nazionali Al Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale Geometri Ai Dirigenti di Categoria LORO SEDI Da più parti viene segnalata l applicazione di disparate e pretenziose procedure, attivate a vari titoli dagli Uffici Tecnici Comunali, per ottemperare al dettato di legge che impone il deposito preventivo in Comune degli aggiornamenti catastali, comprendenti il frazionamento di terreni. E appena il caso di sottolineare quale sia la ratio della norma in parola, istituita per la prima volta nella legge 47/85 (Condono Edilizio) e poi confermata, ripresa ed integrata anche da norme successive, ma mai modificata nei contenuti essenziali. Detti contenuti sono inequivocabili e non si prestano ad interpretazioni, come invece pare facciano inopinatamente, alcuni Comuni../.

- 2 - La norma è contenuta nell articolo 18, comma 5 della legge 47/85, che recita testualmente: I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall Ufficio tecnico erariale se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune. Con detta norma, si intendeva scoraggiare la realizzazione di lottizzazioni abusive, che erano avvenute un po ovunque, prima dell entrata in vigore della legge sul condono edilizio, anche soltanto attraverso il semplice frazionamento del terreno e la vendita dei lotti, formati esclusivamente a livello catastale. Accadeva infatti che nella realtà, la formazione di lotti di terreno, appariva come una sorta di assenso e di legittimazione (seppur soltanto catastale) a proseguire con le attività edilizie successive, anche in luoghi privi di specifiche e puntuali prescrizioni urbanistiche, che per altro, all epoca spesso erano assenti o non erano puntualmente definiti. Quindi la norma, intendeva rendere edotti anche i Comuni di un fatto che prima, appariva meramente di rilevanza catastale, fornendo così un ulteriore opportunità di poter intervenire amministrativamente, contrastando sul nascere eventuali attività urbanistiche ed edilizie illecite ed abusive, prima del loro compimento. L articolo 18, comma 5 delle legge 47/85, impone che l Amministrazione Catastale non possa approvare un atto tecnico di aggiornamento del Catasto dei Terreni che preveda il frazionamento di una o più particelle catastali, quindi ne modifichi la consistenza, in assenza della certezza che l elaborato relativo sia stato preventivamente depositato presso il Comune. La dimostrazione che l elaborato sia stato depositato in Comune, ha la funzione di tranquillizzare il Catasto (per nulla competente nel settore dell urbanistica) facendogli acquisire la consapevolezza che, comunque e quantunque debba per altro, eseguire puntualmente gli aggiornamenti di mappa e dei dati amministrativo/censuari di cui all atto di aggiornamento presentato per l approvazione, la vigilanza ed il controllo della legittimità urbanistica ed edilizia, deputate per legge all Amministrazione Comunale, sono comunque garantite. Dunque il deposito in Comune, consente che l atto di aggiornamento sia approvato dal Catasto e contemporaneamente, mette il Comune nelle condizioni di essere a conoscenza dell aggiornamento in corso e se del caso, gli consente di poter intervenire con i mezzi indicati dalla stessa legge, per scongiurare la costituzione di una lottizzazione abusiva. Questo però non consente al Comune di trattenere preventivamente l elaborato di aggiornamento, né per verifiche preventive, né per autorizzazioni o pareri, in quanto la norma in parola richiede soltanto il deposito e non anche altre incombenze, al fine dell approvazione catastale../.

- 3 - Il Comune non può richiedere al depositante, la presentazione di ulteriori dati tecnici o metrici, il pagamento di diritti, la presentazione di istanze, né tantomeno trattenere per un tempo indefinito o discrezionalmente prefissato, la copia presentata per l apposizione della prova dell avvenuto deposito (di solito data, timbro e firma del funzionario preposto), con la pretesa di consentire la preventiva verifica dell Ufficio Tecnico, o del Sindaco o del Funzionario. La possibilità consentita al Comune, di accertare e verificare la presenza nell atto tecnico di aggiornamento che viene presentato per il deposito, di elementi che possano configurarsi come illegittima attivazione di una lottizzazione abusiva, è una procedura che deve essere del tutto interna all Ufficio Comunale e non deve assolutamente essere pregiudizievole del corretto deposito, previsto dalla legge. Quindi è evidente che il Comune, non deve frapporre alcun indugio od ostacolo alla dinamica tempistica del deposito, il quale non può essere condizionato da elementi diversi dal semplice prendere in custodia ciò che per legge viene affidato. Pertanto risulta senza dubbio indispensabile, che il Comune rilasci immediatamente ed in tempo reale al richiedente, l attestazione che l atto tecnico di aggiornamento è stato depositato, trattenendosi la copia di pertinenza e riservandosi contemporaneamente, ogni facoltà di intervento in seguito. Cordiali saluti. IL PRESIDENTE f.to (Geom. Fausto Savoldi)

TERRITORIO.AGTDA.REGISTRO UFFICIALE.0030707.03-06-2009