Destinazione dell utile d esercizio: slalom tra vincoli civilistici ed impostazioni contabili

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Destinazione dell utile d esercizio: slalom tra vincoli civilistici ed impostazioni contabili a cura di Attilio Romano L utile di esercizio può essere destinato per molteplici scopi e finalità: accantonato in una o più riserve del patrimonio netto, attribuito ai soci fondatori, promotori, amministratori, ai dipendenti e possessori degli strumenti finanziari emessi a seguito di loro apporto di spese o servizi; può essere utilizzato a copertura di perdite pregresse, portato in aumento del capitale sociale, rinviato ai futuri esercizi o distribuito ai soci. Nelle società di capitali, l assemblea che approva il bilancio della società deve anche deliberare la ripartizione degli utili di esercizio realmente conseguiti e risultanti da un bilancio regolarmente approvato. La destinazione a specifiche riserve è effettuata in ossequio all art. 2430 Codice Civile, alle regole presenti nello statuto e alle delibere assembleari. Disciplina civilistica Gli artt. da 2430 a 2434 bis del codice civile individuano le modalità di destinazione dell utile d esercizio. Riserve legali, statutarie e facoltative In primo luogo, l art. 2430, titolato riserva legale, stabilisce che dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione. Detta riserva rappresenta un accantonamento contabile di utili, disposto dalla legge a salvaguardia dell integrità del capitale sociale, dovendo servire, in primo luogo, alla copertura delle perdite (Tribunale di Roma, 17 marzo 2000). Esso pertanto rappresenta una forma di autofinanziamento obbligatorio della società. L'assemblea può aumentare il capitale imputando a capitale la parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio. In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle dagli azionisti già possedute. L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione. Tuttavia, la riserva legale è indisponibile anche nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, almeno per la parte che non supera il quinto del capitale sociale medesimo (Tribunale di Bologna 6.12.1995). Accanto alla riserva legale, in bilancio, possono essere presenti anche altre tipologie di riserve, quali quelle statutarie e/o facoltative. 1

Queste ultime, non sono ripartibili tra i soci, se non con l unanimità dei voti di questi ultimi, di guisa che il singolo socio non può chiederne il riparto, non configurandosi un diritto soggettivo a suo carico ( Tribunale di Montepulciano 22.12.1994). Sopraprezzo azioni Ai sensi dell art. 2431 del codice civile, le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430. Il sovrapprezzo, quindi, non costituisce un utile, ma ha la stessa natura del conferimento, natura che giustifica il rapporto che l articolo impone tra la riserva sovrapprezzo azioni ed il raggiungimento del limite massimo della riserva legale, pari ad 1/5 del capitale sociale. Partecipazione agli utili Secondo quanto disposto dall art. 2432 del codice civile, le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale. L utile netto di cui alla norma in commento, anche nel testo previgente alla riforma di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, fa riferimento all utile accertato e distribuibile tra i soci e quindi all utile calcolato non solo al netto delle perdite, ma anche delle imposte sulla società (Tribunale di Roma 11.03.2006). Distribuzione degli utili ai soci La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall'assemblea convocata a norma dell articolo 2364-bis, secondo comma. Tuttavia, non sussiste nelle società di capitali un diritto soggettivo dell azionista o del socio alla ripartizione periodica dell utile (Tribunale di Trani, 19.09.2000). sebbene si ammetta che la delibera di accantonamento degli utili a riserva possa essere oggetto di annullamento per abuso di potere, quando sia dimostrato uno scopo extrasociale della maggioranza ed un intento vessatorio nei confronti della minoranza (Tribunale di Milano, 22.04.1993). Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato. Se si verifica una perdita del capitale sociale, prosegue il codice civile, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti. 2

Acconti su dividendi Stabilisce l articolo 2433-bis del codice civile che la distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale. La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo il rilascio da parte della società di revisione di un giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione. A seguito della riforma di cui al decreto legislativo 17.01.2003, numero 6, quindi, la norma è stata adeguata alle disposizioni di cui all art. 2409 bis e seguenti: è ora previsto che la distribuzione degli acconti possa essere deliberata solo dopo giudizio positivo espresso dalla società incaricata della revisione. Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti. L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili. Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato del controllo contabile. Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del soggetto incaricato del controllo contabile debbono restare depositati in copia nella sede della società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. I soci possono prenderne visione. Ancorché sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni dell articolo 2433-bis non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede. Tuttavia, in caso di mancata osservanza delle condizioni previste dalla norma, sussisteranno i presupposti per la revoca degli amministratori per giusta causa o per una denuncia ex art. 2409 e per responsabilità danni. Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio Dispone l articolo 2434-bis del codice civile che, le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo. La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il revisore non ha formulato rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale. Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa. 3

Scritture contabili Destinazione utile precedente Società di capitali P A IX P A VIII P A I P D 14 Utile netto a Diversi Riserva legale Riserva Facoltativa Soci c/dividendi DESTINAZIONE UTILE D ESERCIZIO P D 14 P C II 1 P D 12 Soci c/dividendi a Diversi Banca c/c Ritenute Irpef.. PAGAMENTO DIVIDENDI Distribuzione degli utili precedenti (cenni aspetti fiscali) Il regime di tassazione dei dividendi previgente (fino al 31 dicembre 2003) era fondato sul principio della "imputazione del dividendo" (cosiddetto imputation system) che consisteva nel considerare il socio, e non la società, l'effettivo possessore dell'utile societario con la conseguenza che l'imposta assolta dalla società in sede di produzione dell'utile è, per certi aspetti, un mero acconto d'imposta. L'istituto del credito di imposta, necessario per evitare - in tale sistema di tassazione - la doppia imposizione sugli utili societari si era, però, reso concretamente applicabile solo ai dividendi provenienti da società residenti e non anche per quelli di provenienza estera. Solo nel caso dei dividendi nazionali, infatti, sia la società che produceva gli utili, sia i soci cui gli utili stessi venivano distribuiti, erano soggetti passivi d'imposta. Ciò creava il presupposto per la restituzione delle imposte assolte dall'una agli altri. Per i dividendi relativi a società non residenti, invece, la tassazione dell'utile è, in sede di produzione, di pertinenza di altri Stati, e, quindi, l'applicazione del succitato meccanismo del credito d'imposta avrebbe potuto comportare, in sede di distribuzione, un rimborso al socio di imposte assolte dalla società in un altro Stato. Con il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il sistema dell'imputazione viene abbandonato, eliminando, in particolare, il meccanismo del credito di imposta e adottando il sistema dell'esenzione. Ciò consente di assoggettare sia i dividendi nazionali che quelli di 4

provenienza estera al medesimo trattamento consistente, in linea di principio, nella loro esclusione da imposizione in capo al percettore ( 1 ). Nell ipotesi di partecipazione non qualificata, i dividendi percepiti da soci persone fisiche sono tassati con ritenuta del 12,50%, a titolo d imposta, applicata sul loro intero importo. In presenza di partecipazione qualificata, i dividendi percepiti da soci persone fisiche sono tassati per il 40% del loro ammontare, applicando l aliquota progressiva Irpef se formati con utili prodotti fino all esercizio in corso al 31.12.2007 (2007) e nella misura del 49,72% se formati con utili prodotti dall esercizio successivo (2008). In caso di dividendi percepiti da soci persone fisiche esercenti un attività d impresa si applica in capo ai soci, in ogni caso, la tassazione sul 40% o sul 49,72% del loro ammontare, applicando l aliquota progressiva Irpef. Nell ipotesi di dividendi percepiti da soci soggetti Ires, si applica in capo ai soci, in ogni caso, la tassazione Ires assumendo come base imponibile il 5% del loro ammontare. Copertura perdita esercizio precedente P A VII P A VIII Riserva facoltativa a Perdite a nuovo COPERTURA PERDITA P A VII P A VII P A VIII Diversi a Perdite a nuovo Riserva facoltativa Riserva statutaria COPERTURA PERDITA P A I P A VIII Capitale sociale a Perdite a nuovo COPERTURA PERDITA MEDIANTE RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE 1 http://www.studiomarino.com/studiomarino_distribuzioneutilisocieta.htm 5

P A P A I Soci c/ sottoscrittori a Capitale sociale REINTEGRO CAPITALE SOCIALE DA PARTE DEI SOCI P C IV 1 P A I Banca c/c a Soci c/ sottoscrittori VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE DA PARTE DEI SOCI P A I P A I Capitale sociale non versato a Cap. soc. vers. REINTEGRO CAPITALE SOCIALE Attilio Romano 12 Ottobre 2009 6