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Allegato 1 ACCORDO Art. 15 della Legge 241/90 TRA La Regione Puglia, di seguito Regione, nella persona del Dirigente p.t., dott., nato a il, domiciliato per la carica presso il Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale della Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, Bari c.f. 80017210727. E Università degli Studi del Salento Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali (di seguito Università), con sede legale in p.za Tancredi, 7 - Lecce- P.IVA/c.f. 80008870752, nella persona del legale rappresentante p.t., nato a, il ; Premesso che: A seguito del ritrovamento in Puglia del batterio da quarantena Xylella fastidiosa, la Regione Puglia - Servizio Osservatorio fitosanitario, ha attivato tutte le azioni previste dalla Direttiva 2000/29/CE e dal D. lgs. 214/2005. In particolare, con Delibera di Giunta regionale n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013) ha emanato le prime misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio X. fastidiosa, prevedendo tra l altro il monitoraggio del territorio, il prelievo di materiale vegetale da sottoporre ad analisi di laboratorio per l'individuazione delle piante infette. La Commissione, con Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 del 18 maggio 2015, che ha sostituito le precedenti, sulla base della diffusione del patogeno, della acquisizione di nuove conoscenze sullo stesso e dell'aumento delle specie vegetali suscettibili di contagio, ha rafforzato le misure di protezione per impedire l introduzione e la diffusione nell Unione Europea della X. fastidiosa. In particolare, sono state modificate le zone delimitate e sono state previste misure di eradicazione per alcune aree e misure di contenimento per la provincia di Lecce, ritenuta zona infetta ove non è più possibile eradicare la X. fastidiosa. A livello nazionale è stato approvato in data 19 giugno 2015 il Decreto Ministeriale Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contenimento di X. 1

Fastidiosa (Wells e Raju) nel territorio della Repubblica italiana con il quale sono state recepite le disposizioni comunitarie di cui alla decisione 789/2015. Successivamente la decisione di esecuzione n. 2417 del 17/12/2015 di modifica della decisione 789/2015 ha previsto che ogni stato membro, definisca un piano delle azioni da intraprendere nel suo territorio in applicazione degli articoli da 4 a 6 bis e degli articoli da 9 a 13 bis (della decisione 789/2015) definito piano di emergenza per la lotta alla X. fastidiosa, definendo i ruoli e le responsabilità degli organismi coinvolti nella gestione. Il DM 735 del 18/02/2016 ha definito le aree indenni del territorio nazionale, sulla base delle disposizioni dei servizi fitosanitari regionali di delimitazione delle aree, disponendo che trimestralmente l elenco delle aree indenni dell organismo nocivo sia rivisto sulla base delle indagini ufficiali comunicate ai sensi dell art. 4 comma 7 del DM del 19/06/2015. Infine, la decisione di esecuzione (UE) 764/2016, che ha modificato, tra l altro, le zone delimitate di cui all art. 4 della decisione 789/2015, dispone che la zona infetta comprende la provincia di Lecce e i comuni elencati nell allegato II, oppure dove applicabile le particelle catastali (fogli) di tali comuni. L Osservatorio fitosanitario regionale ha redatto le misure ed azioni per il contenimento della xylella fastidiosa in attuazione della decisione di esecuzione n. 789/2015 e ss.mm.ii. La Giunta regionale, con delibera n. del ha autorizzato il Dirigente della competenze Sezione a stipulare, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, un accordo con l Università del Salento- DI. S. Te. B.A. con sede legale in P.za Tancredi n. 7 - Lecce per le analisi di laboratorio con tecnica Elisa su materiale vegetale. L Università del Salento ha dichiarato l interesse a pervenire alla stipula di un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell art. 15 della legge 241/90, esprimendo specifico interesse scientifico ad effettuare le analisi fitosanitarie su X. Fastidiosa al prezzo unitario di 9 di cui il 10% a suo carico quale cofinanziamento. Acquisito il CUP identificativo delle analisi per la ricerca della Xylella fastidiosa di cui alla DGR succitata. si conviene e stipula quanto segue: Art. 1 (Premessa) 2

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo. Art. 2 (Obiettivo) Il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione tecnico-scientifica tra la Regione Puglia- Servizio Osservatorio fitosanitario e l Università del Salento, il cui laboratorio risulta accreditato della Regione Puglia per l'esecuzione delle attività definite al successivo articolo. Art. 3 (Attività ed impegni reciproci) 3.1 il Servizio Osservatorio fitosanitario, sulla base del piano di azione, si impegna a: garantire il coordinamento di tutte le attività; consentire all Università sottoscrittrice l utilizzo per scopi scientifici, di ricerca e formazione, dei dati relativi alla X. fastidiosa acquisiti in esecuzione dell accordo; ripartire fra i laboratori che hanno sottoscritto gli accordi per eseguire le analisi con tecnica Elisa i campioni prelevati da agenti/ispettori fitosanitari da analizzare sulla base della capacità lavorativa giornaliera espressa dagli stessi laboratori, della distanza dai siti di prelevamento e dell organizzazione del monitoraggio; 3.2. L Università degli Studi del Salento - Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche ed ambientali, si impegna ad effettuare le analisi di laboratorio dei campioni di materiale vegetale e nello specifico a: effettuare le analisi mirate all identificazione di X. fastidiosa utilizzando il metodo 'Enzyme-linked immunosorbent assay' (ELISA); effettuare le analisi assicurando il rispetto degli standard stabiliti dal protocollo EPPO integrato dal protocollo definito dall Istituto di Virologia Vegetale del CNR e dal Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell Università di Bari (PM7/24 Diagnostic Protocol for Xylella fastidiosa ) approvato dal MiPAF; comunicare tempestivamente su supporto elettronico l esito delle analisi effettuate ad Innovapuglia per l inserimento sul SIT; comunicare settimanalmente sia informaticamente che con cartaceo l'esito delle analisi effettuate al Servizio Osservatorio fitosanitario regionale, unico soggetto titolato a fornire comunicazioni ufficiali su X. fastidiosa, attraverso un report che 3

riporti analiticamente: codice alfanumerico del campione ricevuto, luogo di prelievo, laboratorio che ha effettuato l Elisa, data e esito dell'analisi; assicurare la tracciabilità delle operazioni di manipolazione dei campioni, rispettando quanto codificato nelle procedure operative standard ; mettere a disposizione organizzazione, strutture, attrezzature, personale tecnico-scientifico, per dare organica attuazione alle attività; cofinanziare le attività mediante la messa a disposizione di strutture, attrezzature, mezzi e personale impegnato sulle attività; favorire le verifiche da parte della Regione Puglia: sulle modalità ed i tempi di esecuzione delle attività, trasmettendo ad essa la relativa documentazione, nel rispetto di tutti gli obblighi assunti; sulle certificazioni eventualmente necessarie ai controlli sul mantenimento dei requisiti e sulla congruità e conformità delle spese sostenute. Il soggetto sottoscrivente si impegna a comunicare tutte le risultanze delle attività poste in essere per la Xylella fastidiosa al Servizio Osservatorio fitosanitario e a mantenere il riserbo sulle stesse fino alla data in cui gli esiti sono resi ufficiali con l inserimento sul SIT e la notifica ai destinatari. Art. 4 (Oneri finanziari) La Regione Puglia per il raggiungimento dell obiettivo del presente Accordo supporta finanziariamente le attività sopra indicate per il 90% della spesa complessiva di ( /00) e comunque entro il limite massimo di ( /00). Il costo di cofinanziamento sostenuto dall Università che sottoscrive il presente atto non potrà essere inferiore al 10% del costo unitario stabilito in 9,00 a campione analizzato. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l onere finanziario derivante dal presente accordo, nell ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute. I costi devono essere computati in termini di: disponibilità delle proprie strutture, attrezzature, mezzi, costo vivo del personale impegnato nominalmente ad esclusiva cura dell ente, secondo le proprie norme e procedure, per quota parte del tempo lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle attività sottese al 4

presente accordo. Ripartizione della spesa per le attività di cui all art. 3. 1. a carico della Regione Puglia, a favore del laboratorio dell Università del Salento 2. a carico dell Università ; In caso di urgenti ed inderogabili esigenze fitosanitarie e in presenza di risorse finanziarie disponibili sullo specifico capitolo di spesa il Servizio competente potrà assegnare al presente accordo ulteriori risorse in relazione al nuovo fabbisogno di attività, con ulteriore provvedimento di impegno di spesa nei limiti della durata annuale dell accordo e dei vincoli di pareggio di bilancio. Art. 5 (Modalità di erogazione e rendicontazione) La Regione Puglia si impegna ad erogare la propria quota di contributo a favore dell Università del Salento, con le modalità di seguito indicate, subordinatamente agli obblighi derivanti dal rispetto del saldo finanziario di cui all art. 1 comma 710 L. 208/2015. Il contributo previsto sarà erogato: 50% a titolo di anticipazione, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo; 30% a titolo di acconto, previa rendicontazione analitica di una spesa già sostenuta pari ad almeno l 80% dell'anticipazione e su presentazione di una relazione intermedia dettagliata relativa al numero di analisi effettuate e ai relativi risultati. I costi sostenuti saranno ritenuti ammissibili per le seguenti voci di spesa: personale, materiale di consumo, noleggio attrezzature; saldo del 20% a seguito della presentazione di una relazione finale dettagliata relativa al numero di analisi effettuate e ai relativi risultati, corredata da rendicontazione analitica dei costi sostenuti, articolata per le seguenti voci di spesa: personale, materiale di consumo, noleggio attrezzature. La relazione finale e la documentazione relativa alla rendicontazione delle attività dovranno essere consegnati entro 60 giorni dalla chiusura delle attività affidate e dovranno essere corredate dalle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445: - che il beneficiario del contributo è/non è soggetto alla presentazione della certificazione antimafia, di cui al D.lgs. n. 490/94 e che il finanziamento non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui al II comma dell art. 28 del D.P.R. 600/73, 5

poiché non è in relazione ad alcun esercizio d impresa ex art. 51 del T.U.I.R. DPR 917/1986; - che non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall Autorità - Giudiziaria a carico del beneficiario. Art. 6 (Durata) Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino all esaurimento delle risorse finanziarie assegnate e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di approvazione della DGR del fino alla scadenza del presente accordo. Art. 7 (Controversie) La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Bari. Il presente accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale degli Enti sottoscrittori coinvolto nelle attività e la Regione Puglia. Art. 8 (Trattamento dei dati personali) Il presente Accordo garantisce l ossequio del Decreto legislativo n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali. Le parti danno atto che il presente accordo non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986. Letto, approvato e sottoscritto. Bari, 6

del Salento REGIONE PUGLIA Università degli studi Il Dirigente Il Rappresentante legale 7