Capitolo 6 GLI ENTI ECCLESIASTICI

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Capitolo 6 GLI ENTI ECCLESIASTICI Sommario: 1. Premesse normative 2. Requisiti principali 3. La procedura per il riconoscimento dell ente ecclesiastico 4. Obblighi ed adempimenti successivi al riconoscimento 5. Soppressione, modifiche e mutamento degli enti ecclesiastici 6. La gestione del patrimonio ecclesiastico 7. I beni patrimoniali ecclesiastici 8. Le entrate pubbliche e private 9. Entrate di diritto privato 10. Le Associazioni Pubbliche di fedeli 11. Gli istituti di vita consacrata 12. Case religiose: erezione e soppressione. 1. Premesse normative La fonte normativa primaria che consente l istituzione e l esistenza degli Enti Ecclesiastici è da collocare nell ambito Costituzionale ed in particolare nell art. 20, disposizione che garantisce l inapplicabilità di speciali limitazioni legislative o l applicazione di particolari gravami fiscali per le istituzioni o associazioni con fine di culto. Il principio di diritto espresso nell ambito della Carta Costituzionale anche se di carattere generale, assicura agli Enti Ecclesiastici la possibilità di stabilizzarsi sul territorio godendo delle stesse regole riservate ad ogni ente dotato di una propria personalità giuridica. Con il consueto modo di schematizzare secondo un ordine gerarchico le fonti, individuiamo la legislazione ordinaria che disciplina gli Enti Ecclesiastici. Con gli Accordi di Villa Madama all articolo 7 del Nuovo Concordato viene stabilito che la Repubblica Italiana, richiamandosi al principio enunciato dall articolo 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non può essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. Gli enti ecclesiastici sono provvisti di personalità giuridica, e secondo le disposizioni legislative attualmente vigenti, lo Stato Italiano su domanda dell au-

82 Compendio di Diritto Ecclesiastico torità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, che hanno finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi. Per quanto concerne il regime tributario, gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti le attività indicate e al regime tributario previsto per le medesime. L amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è sottoposta ai controlli previsti dal diritto canonico. Inoltre, gli acquisti effettuati da questi enti sono oggetto di un controllo ulteriore identico a quello previsto dalle leggi italiane per le persone giuridiche. Al punto 3 lett. a dell Allegato n. 1 degli Accordi di Villa Madama viene altresì precisato che la Repubblica Italiana assicura che resterà escluso l obbligo per gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di volta in volta tra le competenti autorità governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni. Questa è la nozione preliminare offerta dalla riforma dei Patti Lateranensi del 1984 in merito all istituzione ed alla qualifica giuridica degli Enti Ecclesiastici, ma la fonte legislativa che disciplina e chiarisce in modo dettagliato l oggetto del presente capitolo è la legge n. 222 del 20 maggio 1985 inerente a Disposizioni sugli Enti e Beni Ecclesiastici in Italia e per il Sostentamento del Clero Cattolico in servizio nelle Diocesi ed il suo Regolamento di Attuazione, il D.P.R. N. 33 del 13 febbraio 1987. 2. Requisiti principali In via preliminare è opportuno individuare le caratteriste che permettono ad un Ente di essere definito Ecclesiastico. Gli Enti Ecclesiastici sono tutti gli enti costituiti o approvati dall autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, con un fine di religione o di culto. Una qualificazione trifasica dove al fine della valutazione dei requisiti viene considerato il riconoscimento ecclesiastico, l elemento territoriale e il fine perseguito. Solo in presenza di tutti e tre gli elementi indicati si potrà procedere al riconoscimento giuridico dell ente.

CAPITOLO 6 GLI ENTI ECCLESIASTICI 83 La procedura di riconoscimento giuridico è stata semplificata a seguito della legge 127/97 che, all art. 17 c. 26, ha abrogato ogni disposizione che preveda l acquisizione del parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. La Santa Sede ha ritenuto di aderire al disegno di semplificazione della procedura. Attualmente Il riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici è disposto con decreto del Ministro dell Interno, a seguito di un istruttoria amministrativa che compete alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo. Per quanto concerne il fine religioso o di culto, la legge n. 222/85 precisa che sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari. Per quanto riguarda le altre persone giuridiche a connotazione canonica, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, tenendo in considerazione se le funzioni svolte dalle stesse riguardano: a) attività di religione o di culto quelle dirette all esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all educazione cristiana; b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro. Il legislatore ha stabilito tale filtro al fine di verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico. 3. La procedura per il riconoscimento dell ente ecclesiastico L Ente che voglia ottenere la qualifica di Ente Ecclesiastico e i consequenziali effetti civili deve osservare la procedura prevista dalla Legge 222/85 e dal suo Regolamento di attuazione D.P.R. 33/87. Il rappresentante dell Ente presenta la domanda secondo le previsioni legislative del diritto canonico, previo assenso dell autorità ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa (Art. 3 L. 222/85). La domanda di riconoscimento prevista dall articolo 3 della legge è diretta al Ministro dell Interno ed è presentata alla Prefettura della Provincia in cui l ente ha sede. In essa devono essere indicati la denominazione, la natura e i fini dell ente, la sede e la persona che lo rappresenta.

84 Compendio di Diritto Ecclesiastico Alla domanda sono allegati: a) il provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell ente o copia autentica di esso; b) i documenti da cui risulti il fine dell ente e le norme statutarie relative alla sua struttura salvo che si tratti di enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari. c) i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti generali e speciali stabiliti dalla legge per il riconoscimento. L atto di assenso, prescritto dagli articoli 3, 8 e 9 della legge 222/85 (assenso dell autorità ecclesiastica per il riconoscimento dell Ente, l assenso della Santa Sede per il riconoscimento degli istituti religiosi di diritto diocesano, l assenso della Santa Sede per il riconoscimento delle società di vita apostolica e delle associazioni pubbliche di fedeli), può essere allegato alla domanda o scritto in calce alla medesima. Il possesso dei requisiti della presenza della sede principale in Italia, di apertura del culto pubblico, di non annessione ad altro ente ecclesiastico, e per le fondazioni di culto la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione, possono essere documentati allegando alla domanda gli attestati della Santa Sede o di altra autorità ecclesiastica competente, salvo che si tratti di requisiti risultanti in modo certo da altro documento allegato. Alla domanda di riconoscimento degli istituti religiosi di diritto diocesano delle chiese e delle fondazioni di culto devono essere allegati i documenti comprovanti i mezzi per lo svolgimento dell attività dell ente; per gli istituti religiosi di diritto diocesano è altresì allegata alla domanda una relazione sulla situazione economico-finanziaria e sull attività svolta nell ultimo quinquennio o nel minor periodo di esistenza dell ente. Alla domanda di riconoscimento delle società di vita apostolica e delle associazioni pubbliche di fedeli è allegata una relazione sulla diffusione dell ente e delle sue attività. Il prefetto istruisce la domanda di riconoscimento e acquisisce, se necessario, ulteriori elementi rivolgendo diretta richiesta all ente, all autorità ecclesiastica o ad organi della pubblica amministrazione, anche se hanno sede nel territorio di altra provincia; trasmette quindi gli atti con il proprio parere al Ministro dell Interno, dando contestuale notizia agli interessati dell avvenuta trasmissione. Il prefetto territorialmente non competente che riceve la domanda di riconoscimento la trasmette, per gli adempimenti appena citati, al prefetto competente, dandone notizia agli interessati.

CAPITOLO 6 GLI ENTI ECCLESIASTICI 85 Una volta terminata l istruttoria il Presidente della Repubblica può emanare un decreto di riconoscimento della personalità giuridica o il provvedimento di non accoglimento della domanda. In questo caso il diniego viene comunicato al rappresentante dell ente e all autorità ecclesiastica che ha chiesto il riconoscimento o vi ha dato l assenso. Gli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Possono essere riconosciuti ai sensi e per l effetto della legge 222/85. Gli istituti religiosi e le società di vita apostolica se hanno la sede principale in Italia. Le province italiane di istituti religiosi e di società di vita apostolica se sono rappresentati, giuridicamente e di fatto, da cittadini italiani aventi il domicilio in Italia. Questa disposizione non si applica alle case generalizie e alle procure degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica. Resta salvo quanto dispone l articolo 9 riguardo le società di vita apostolica che a breve citeremo. Gli istituti religiosi di diritto diocesano possono essere riconosciuti soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che sussistano garanzie di stabilità. Le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli possono essere riconosciute soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che non abbiano carattere locale. Le associazioni costituite o approvate dall autorità ecclesiastica non riconoscibili a norma della disposizione precedente, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile. Restano in tutto regolate dalle leggi civili, salva la competenza dell autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari. Il riconoscimento delle chiese è ammesso solo se aperte al culto pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico, e sempre che siano fornite dei mezzi sufficienti per la manutenzione e la officiatura. Le fondazioni di culto possono essere riconosciute quando risultino la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione. Un controllo serrato attuato dallo Stato italiano grazie anche ad una procedura molto articolata per determinare in modo certo la sussistenza del fine religioso dell ente richiedente l acquisizione dello status giuridico di ecclesiastico. Così come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI, 17/04/2009, n. 2331, dove viene precisato che le disposizioni di cui alle LL

86 Compendio di Diritto Ecclesiastico n. 222/1985 (per gli enti cattolici) e n. 1159/1929 (per gli enti acattolici) sono di ordine pubblico, e perciò inderogabili, giacché allo status di ente ecclesiastico conseguono particolari condizioni per i ministri di culto che ne fanno parte, un particolare trattamento fiscale e tributario ed una serie di altre agevolazioni di diversa natura; condizioni di favore, queste, che non possono di certo seguire alla semplice iscrizione nel registro prefettizio, che è disposto sulla base di accertamenti sommari di un Autorità cui non è riconosciuto il potere di decidere sulla natura ecclesiale di qualsiasi ente, spettando per legge al solo Ministero dell Interno l accertamento delle finalità religiose (come costitutive ed essenziali) di un ente che intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica civile quale ente di culto. In tal senso, compete al prefetto solo l iscrizione del provvedimento ministeriale (nel caso di enti cattolici) o del provvedimento governativo (nel caso di culti diversi) di riconoscimento della personalità giuridica dell ente di culto nel registro delle persone giuridiche. È altresì opportuno chiarire che il riconoscimento di un ente ecclesiastico può anche avvenire in modo implicito, allontanandoci così dalle ipotesi tassative prima descritte. Tale affermazione è sostenuta dal fatto che il legislatore proprio nella L. 222/85 ha voluto riconoscere agli stessi enti la facoltà di mantenere la denominazione di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ma, con la possibilità di svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall articolo 7, n. 3, secondo comma, dell accordo del 18 febbraio 1984 (Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime). In ogni caso ai fini degli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all educazione cristiana; b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione, cultura, e in ogni caso le attività commerciali o a scopo di lucro. Il potere e l autorità del Ministero dell Interno di determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del carattere ecclesiastico di un Ente è stato altresì affermato in una sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato la n. 2331 del 17/04/2009 dove viene precisato il principio secondo il quale le disposizioni di cui alle LL n. 222/1985 (per gli enti cattolici) e n. 1159/1929 (per gli enti acattolici) sono di ordine pubblico, e perciò inderogabili, giacché

CAPITOLO 6 GLI ENTI ECCLESIASTICI 87 allo status di ente ecclesiastico conseguono particolari condizioni per i ministri di culto che ne fanno parte, un particolare trattamento fiscale e tributario ed una serie di altre agevolazioni di diversa natura; condizioni di favore, queste, che non possono di certo seguire alla semplice iscrizione nel registro prefettizio, che è disposto sulla base di accertamenti sommari di un Autorità cui non è riconosciuto il potere di decidere sulla natura ecclesiale di qualsiasi ente, spettando per legge al solo Ministero dell Interno l accertamento delle finalità religiose (come costitutive ed essenziali) di un ente che intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica civile quale ente di culto. In tal senso, compete al prefetto solo l iscrizione del provvedimento ministeriale (nel caso di enti cattolici) o del provvedimento governativo (nel caso di culti diversi) di riconoscimento della personalità giuridica dell ente di culto nel registro delle persone giuridiche. 4. Obblighi ed adempimenti successivi al riconoscimento Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche. Nel registro, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell ente. Gli enti ecclesiastici non possono usufruire, ai fini della registrazione, di un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private. I provvedimenti inerenti al mutamento sostanziale dell ente o alla sua soppressione sono trasmessi d ufficio per l iscrizione nel registro delle persone giuridiche. L ente ecclesiastico che svolge attività per le quali sia prescritta dalle leggi tributarie la tenuta di scritture contabili deve osservare le norme previste per le scritture relative alle specifiche attività esercitate. Per quanto concerne tutte le attività negoziali quali l acquisto di immobili o l accettazione di donazioni o eredità, o il conseguimento di legati, il D.P.R. n. 33/85 prevede una procedura piuttosto meticolosa ed articolata. Infatti, preliminarmente l Ente deve proporre una domanda per ottenere l autorizzazione ad acquistare immobili, o per accettare donazioni o eredità, o per conseguire legati allegando alla stessa: a) il certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risultino l iscrizione nel registro delle persone giuridiche, le generalità del legale rappresentante nonché l esistenza di eventuali limitazioni del potere di rappresentanza; b) la deliberazione del competente organo dell ente relativa all acquisto qualora tale organo sia diverso dal legale rappresentante;

88 Compendio di Diritto Ecclesiastico c) il contratto relativo all acquisto o l atto pubblico contenente la dichiarazione del donante, ovvero il verbale di pubblicazione del testamento; d) la perizia giurata descrittiva ed estimativa dei beni; e) l indicazione delle somme di denaro e dell elenco dei beni mobili oggetto della donazione, dell eredità o del legato; f) l autorizzazione della competente autorità ecclesiastica ove prescritta; g) ogni altro elemento utile a documentare l opportunità dell acquisto e la destinazione dei beni. Nell istruire la domanda il Prefetto acquisisce le informazioni e gli elementi ritenuti opportuni nonché il parere dei competenti uffici tecnici erariali, e ove occorra, di altri uffici tecnici dello Stato in ordine al valore dei beni rivolgendo diretta richiesta agli organi della pubblica amministrazione, anche se hanno sede nel territorio di altra provincia. I predetti pareri sono comunicati al prefetto entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. L articolo 18 l. 222/85 stabilisce che ai fini dell invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche. Per quanto concerne la giurisdizione in tema di controversie riguardanti gli Enti Ecclesiastici, la Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza 31/03/2015 n. 6496 ha stabilito che la contesa inerente alla restituzione di beni immobili situati nel territorio italiano e vertente tra soggetti dell ordinamento italiano (un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, da una parte, e cittadini italiani, dall altro) ha carattere civile patrimoniale, non confessionale, giacché non investe l esercizio della potestà spirituale né di quella disciplinare nei confronti degli appartenenti alla confessione religiosa. Detta causa, pertanto, esula dalla materia ecclesiastica, rispetto alla quale soltanto lo Stato che non è arbitro in questioni religiose, estranee alla sua competenza riconosce la giurisdizione della Chiesa cattolica (art. 2, paragrafo 1, dell Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana firmato a Roma il 18 febbraio 1984, reso esecutivo con la legge di autorizzazione alla ratifica 25 marzo 1985, n. 121). La Corte di Cassazione in un altra sentenza in tema di espropriazione per pubblica utilità ha precisato che gli enti ecclesiastici (i quali, nell ordinamento italiano, non sono, di per sé, enti pubblici) sono soggetti in linea di principio alle norme del codice civile (l art. 831 c.c., comma 1 e della L. n. 222 del 1985, art. 29 il quale stabilisce che le diocesi e le parrocchie costituite nell ordinamento canonico acquistano la personalità giuridica civile ). Trat-

CAPITOLO 6 GLI ENTI ECCLESIASTICI 89 tasi di bene privato di interesse pubblico costruito su fondo altrui, conforme agli strumenti urbanistici, con la conseguenza che non è configurabile l occupazione acquisitiva, costituendo una vicenda disciplinata dall art. 934 c.c. in ordine al quale la costruzione si incorpora al suolo ed appartiene immediatamente al proprietario di questo, senza che assuma rilevanza la sua consistenza o destinazione né la coincidenza o meno degli interessi dell esecutore con quelli della collettività, pur rivelati da una dichiarazione di pubblica utilità (Cass. civ., Sez. I, 24/10/2015, n. 21883). 5. Soppressione, modifiche e mutamento degli enti ecclesiastici Qualora dovessero intervenire delle variazioni sugli elementi costitutivi dell ente la sua qualifica di ente ecclesiastico può essere oggetto di revocazione, soppressione o estinzione. L ente può anche chiedere di apportare delle variazioni sostanziali nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza alla sua struttura fondamentale e, per fare ciò deve ottenere il riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. (Art. 19 L. 222/85). Nel caso in cui il mutamento determini la perdita per l ente di uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l autorità ecclesiastica e udito il parere del Consiglio di Stato. La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione per altre cause, assumono efficacia civile mediante l iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell autorità ecclesiastica competente che sopprime l ente o ne dichiara l avvenuta estinzione. L autorità ecclesiastica competente trasmette il provvedimento al Ministro dell Interno che con proprio decreto dispone l iscrizione anzidetta e provvede alla devoluzione dei beni dell ente soppresso o estinto. Tale devoluzione avviene in base alla previsione del provvedimento ecclesiastico, salvo in ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche. Vi è una differente ripartizione dei poteri all interno di ogni Ente Ecclesiastico, all interno dei quali vengono attribuite a determinate figure specifiche facoltà. Principio ribadito nella recente sentenza della Corte di Cassazione civile sez. II 05 febbraio 2015 n. 2117, in base alla quale al parroco è preclusa

90 Compendio di Diritto Ecclesiastico la possibilità, in assenza di permesso scritto del Superiore competente che corrisponde alla persona del Vescovo, di sottoscrivere una scrittura privata integrativa al fine di assumere obblighi negoziali per la Parrocchia, ribadendo che l inadempimento della stessa scrittura non potrebbe determinare un obbligo di risarcimento danni a carico della Parrocchia, in quanto nessun impegno può essere riferito all Ente dallo stesso rappresentato. 6. La gestione del patrimonio ecclesiastico Parlare di gestione del patrimonio vaticano ci obbliga a trattare singolarmente ed in via del tutto preliminare lo IOR (Istituto di Opere Religiose). Creato il 27 giugno del 1942 da Papa Pio XII, è un istituto con personalità giuridica, nato con lo scopo di provvedere alla custodia e all amministrazione dei beni mobili ed immobili trasferiti o affidati all Istituto medesimo da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione o di carità. La sua sede è nello Stato della Città del Vaticano, competente per le controversie ad esso attinenti è il foro dello Stato della Città del Vaticano. I suoi organi sono: 1) La Commissione Cardinalizia, prima composta di cinque Cardinali, aumentati a sei da una riforma attuata da Papa Francesco, nominati per cinque anni dal Sommo Pontefice e confermabili. Essa vigila sulla fedeltà dell Istituto alle norme statutarie secondo le modalità previste dallo Statuto. 2) Il Prelato nominato dalla Commissione Cardinalizia, segue l attività dell Istituto, partecipa in qualità di Segretario alle adunanze della Commissione stessa e assiste alle riunioni del Consiglio di Sovrintendenza. 3) Il Consiglio di Sovrintendenza. Il Consiglio di Sovrintendenza è responsabile dell amministrazione e gestione dell Istituto nonché della vigilanza e supervisione delle sue attività sul piano finanziario, economico ed operativo. È nominato dalla Commissione Cardinalizia, e anche in questo caso il numero dei membri è salito da cinque a sei a seguito della medesima riforma di Papa Francesco. Durano in carica cinque anni e possono essere confermati. 4) La Direzione. La Direzione è formata dal Direttore Generale e dal Vice-Direttore, nominati dal Consiglio di Sovrintendenza con l approvazione della Commissione Cardinalizia. La Direzione è responsabile di tutta l attività operativa dell Istituto e ne risponde al Consiglio di Sovrintendenza. 5) I Revisori. Il Consiglio di Sovrintendenza nomina, per una durata non superiore a tre anni, tre Revisori di particolare competenza amministrativa

CAPITOLO 6 GLI ENTI ECCLESIASTICI 91 e contabile. Essi possono essere rinnovati. I Revisori rispondono direttamente del loro operato al Consiglio di Sovrintendenza. L attuale presidente è il francese Jean-Baptiste de Franssu subentrato il 9 luglio 2014 al tedesco Ernst von Freyberg nominato da Papa Benedetto XVI prima che lo stesso rassegnasse le proprie dimissioni. L importanza dello IOR per la nostra disamina è chiara alla luce dello scopo che lo stesso persegue. Ad esso è demandato il compito di provvedere alla custodia e all amministrazione dei beni trasferiti o affidati all Istituto medesimo da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione e carità. L Istituto può accettare beni da parte di enti e persone della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano. È importante capire quindi, come il controllo della Santa Sede nella gestione di tali patrimoni sia diretto e assoluto, avendo sugli stessi pieno potere di gestione economica. 7. I beni patrimoniali ecclesiastici L art. 831 del Codice Civile chiarisce nell immediato i contorni giuridici della materia: I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano. Gli edifici destinati all esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano. Il primo comma in particolare chiarisce che, anche per i beni ecclesiastici si applica la disciplina prevista per tutti gli altri istituti simili previsti nel codice. A titolo di esempio, in tema di servitù citiamo una sentenza della Corte di Cassazione civile sez. II del 21 luglio 2009 n. 16961, con la quale viene stabilito che come è configurabile l acquisto a titolo originario in favore degli enti ecclesiastici, allo stesso modo deve ritenersi che la natura di detti enti non osti al possibile acquisto per usucapione, da parte di terzi, di diritti su beni di loro proprietà. (In questo giudizio, la Corte ha respinto quanto eccepito dal ricorrente riguardante l impossibilità di acquisire per usucapione una servitù di passaggio su un terreno il cui fondo servente per alcuni anni era stato di proprietà di un ente ecclesiastico, in quanto proprio questo periodo doveva essere decurtato dai venti necessari all usucapione. Eccezione ampiamente superata dalla Suprema Corte in applicazione del principio prima esposto).