l esperienza di tirocinio può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa;

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Transcript:

2150 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 21 01 2014 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2558 Tirocinio di formazione ed orientamento Convenzione tra la Regione Puglia Servizio Politiche Abitative e il Politecnico di Bari. La Vice Presidente della G.R., Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell istruttoria espletata dall Ufficio, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d Ufficio e dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative, riferisce: L art. 18 della legge 24 giugno 1997 n.196, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell ambito dei processi formativi, ha promosso la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859 e ne ha fissato i principi e criteri generali. Il decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, ha dettato le disposizioni attuative, di seguito sommariamente riepilogate: i tirocini di formazione ed orientamento possono essere promossi dai soggetti elencati all art. 2 del D.M. n. 142/98, tra cui le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati, secondo il modello allegato al medesimo Decreto; i datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all attività dell azienda, nei limiti di cui all art. 1 comma 3 del citato D.M. n. 142/98; i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati non costituiscono rapporti di lavoro; i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi, anche per le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento; l esperienza di tirocinio può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa; le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Il Politecnico di Bari, con nota pervenuta via e mail in data 23/10/2013, ha trasmesso schema di convenzione per l espletamento di un tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell art. 18 della legge n. 196/1997, da stipulare con la Regione Puglia, Servizio Politiche Abitative. Per tutto quanto sopra riportato, si propone: di stipulare apposita convenzione tra la Regione Puglia, Servizio Politiche Abitative e il Politecnico di Bari, secondo l allegato schema di cui all art. 4 comma 2 del D.M. 142/1998, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; di incaricare il Dirigente del Servizio Politiche Abitative, Natale Palmieri, alla relativa sottoscrizione in nome e nell interesse della Regione Puglia. COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. Vista la L.R. n. 7 del 4/2/97, art. 4, comma 4, punto a) la Vice Presidente della G.R., Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l adozione del conseguente atto finale. LA GIUNTA REGIONALE Udita la relazione e la conseguente proposta della Vice Presidente della G.R., Assessore alla Qualità del Territorio; Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 21 01 2014 2151 provvedimento dal Dirigente d Ufficio e dal Dirigente di Servizio; A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge DELIBERA di fare propria e approvare la relazione che precede; di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Puglia Servizio Politiche Abitative e il Politecnico di Bari, per l espletamento di tirocinio di formazione e orientamento ai sensi dell art. 18 della L. n. 196/1997, allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale; di incaricare il Dirigente del Servizio Politiche Abitative, Natale Palmieri, alla sottoscrizione della convenzione in parola in nome e nell interesse della Regione Puglia; di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

2152 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 21 01 2014 CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA Il Politecnico di Bari, con sede in Bari, Via Amendola, n. 126/B, codice fiscale 93051590722, d ora in poi denominato soggetto promotore, rappresentato dal Magnifico Rettore Pro-tempore, Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio, nato a Bari il 13/03/1963 E la Regione Puglia, Servizio Politiche Abitative, con sede in Bari, Via Gentile, n. 52, codice fiscale 80017210727, di seguito denominata Azienda, rappresentata dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative Natale Palmieri, nato a Trani il 23.09.1948, domiciliato per la carica presso la stessa sede di Via Gentile, n. 52 -Bari Premesso che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859 e del relativo decreto attuativo; Si conviene quanto segue:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 21 01 2014 2153 Art. 1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Art. 2 Ai sensi dell art.18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l Azienda si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e orientamento, nel rispetto dei limiti fissati dall art. 1, comma 3, del Decreto 25.3.98, n. 142, su proposta del soggetto promotore o concordemente individuati. Art.3 1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell art.18, comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e si configura come completamento del percorso formativo, sia per la realizzazione di obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo, sia al fine di agevolare le scelte professionali. 2. Durante lo svolgimento del tirocinio l attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didatticoorganizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dall Azienda. 3. Per ciascun tirocinante inserito nell Azienda in base alla presente Convenzione, viene predisposto di concerto con l Azienda un Progetto Formativo e di Orientamento, secondo lo schema di cui all Allegato 2 del menzionato Decreto 25.3.98,

2154 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 21 01 2014 n. 142, contenente: il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l indicazione dei tempi di presenza in azienda; le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle polizze assicurative INAIL contro gli infortuni sul lavoro e contro i rischi derivanti da responsabilità civile, mediante Polizza stipulata dal soggetto promotore. Art.4 Il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l obbligo di svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento, di seguire le indicazioni del tutore e del responsabile aziendale, di rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti nell Azienda, di mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante e dopo lo svolgimento del tirocinio. Art.5 Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l Azienda si impegna a segnalare l evento al soggetto promotore, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, nonché agli Istituiti

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 21 01 2014 2155 assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore). Art. 6 Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali segnalate dall Azienda, copia della Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento. Art.7 La presente Convenzione ha vigore fino al termine dell anno accademico successivo alla stipula della stessa e si intende tacitamente rinnovata di anno accademico in anno accademico, salvo disdetta di una delle parti, da comunicare per iscritto. La disdetta ha effetto dall inizio dell anno accademico ad essa seguente. Art. 8 Il presente atto, redatto in duplice copia, verrà registrato in caso d uso a spese della parte che richiederà la registrazione. Le spese di bollo inerenti la presente convenzione sono a carico dell Azienda. Bari, Bari,. per il Politecnico di Bari IL RETTORE Eugenio Di Sciascio per la Regione Puglia IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Politiche Abitative Natale Palmieri