CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PREVENZIONE INCENDI. Dott. Ing. Alessandro Gabrielli



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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PREVENZIONE INCENDI Impianti di distribuzione di carburanti liquidi per autotrazione Dott. Ing. Alessandro Gabrielli

Impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi per autotrazione ATTIVITA PRINCIPALI ATTIVITA ELENCATE NEL DECRETO MINISTERIALE 16/02/1982 N. ATTIVITA PERIODICITA DELLE VISITE 7 Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione (GPL, Metano o Idrogeno) 6 17 Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc 6 18 Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio 6

Impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi per autotrazione ATTIVITA ACCESSORIE ATTIVITA ELENCATE NEL DECRETO MINISTERIALE 16/02/1982 N. ATTIVITA PERIODICITA DELLE VISITE 15 Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, artigianale, agricolo e privato 3-6 3b) 4b) Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole disciolti o liquefatti per quantitativi compresi tra 75 Kg e 500 Kg Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi per quantitativi complessivi fino a 5 mc 6 6

Lett. Cicolare prot. P 522/4113 Sott. 87 del 20 aprile 2007 PERIODICITÀ DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI in presenza di IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE, anche di tipo misto, con annesse attività accessorie Con la lettera-circolare prot. P325/4113 sott. 87 del 14 marzo 2006 è stato precisato che nel caso di impianti di distribuzione di carburanti liquidi ad uso autotrazione comprendenti anche il deposito e/o la rivendita di oli lubrificanti, deve essere rilasciato un UNICO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI con validità pari a sei anni.

Lett. Cicolare prot. P 522/4113 Sott. 87 del 20 aprile 2007.Un analoga previsione deve ritenersi valida anche in presenza di impianti di distribuzione stradale ove è prevista l erogazione di carburanti sia liquidi che gassosi (cosiddetti impianti misti ) nel cui ambito possono altresì essere ubicati depositi e rivendite di GPL in bombole con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg di prodotto ovvero depositi di GPL in serbatoi fissi con capacità complessiva non superiore a 2 m 3 destinati ad alimentare utenze a servizio di attività accessorie nell ambito del medesimo impianto di distribuzione. Con l occasione si evidenzia, infine, che per l eventuale deposito di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 2 m 3, installati presso l impianto di distribuzione carburanti non potrà applicarsi la semplificazione procedurale recentemente introdotta dal DPR n. 214/2006.

Distributori carburanti Le normative di riferimento per i distributori di carburante si differenziano in base al tipo di combustibile: Liquidi infiammabili Gas di petrolio liquefatto Metano Idrogeno

Impianti di distribuzione di carburanti liquidi per autotrazione Punto 18 del DM 16/2/1982

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI Principali norme antincendi Decreto Ministero dell'interno 31 luglio 1934 Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l immagazzinamento, l impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi. Circolare Ministero dell Interno n. 10 del 10 febbraio 1969 Distributori stradali di carburante Circolare Ministero dell'interno 8 luglio 1970, n. 54 Distributori stradali di carburante Circolare Ministero dell'interno 23 settembre 1970, n. 68 Distributori automatici di carburanti con funzionamento a gettone Circolare Ministero dell'interno 11 aprile 1973, n. 47 Distributori automatici di carburanti con funzionamento a gettone o a monete Circolare Ministero dell'interno 19 febbraio 1974, n. 16 Distributori automatici di carburanti. Detenzione olio lubrificante e petrolio lampante adulterato ad uso riscaldamento in confezione. Quantitativi massimi ammessi dalla legge.

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI Principali norme antincendi Circolare Ministero della Marina Mercantile 24 aprile 1974, n. 70 Concessioni per distributori automatici di carburanti nell ambito dei porti Lettera circolare Ministero dell'interno n. 29657/4113 del 12 dicembre 1974 Distributori di carburanti sottostanti ad elettrodotti Lettera circolare Ministero dell'interno n. 14516/4113 del 16 luglio 1977 Impianti distribuzione carburanti su aree di servizio autostradali Cambio prodotto da benzina super a gasolio Decreto Ministero dell'interno 17 giugno 1987, n. 280 Modificazioni al decreto ministeriale 31 luglio 1934 recante norme di sicurezza per la lavorazione, l immagazzinamento, l impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi Decreto Ministero dell'interno 5 febbraio 1988, n. 53 Norme di sicurezza antincendi per impianti stradali di distribuzione di carburanti liquidi per autotrazione di tipo self-service a pre-determinazione e pre-pagamento

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI Principali norme antincendi Circolare Ministero dell'interno n. 11 prot. n. 8599/4113 del 4 maggio 1988 Decreto del Ministro dell Interno del 5 febbraio 1988, n. 53, concernente: Norme di sicurezza antincendi per impianti stradali di distribuzione di carburanti liquidi per autotrazione di tipo self-service a pre-determinazione e pre pagamento Circolare Ministero dell'interno n. 17 del 11 ottobre 1988 Modifica del punto 10.2 della Circolare n. 10 del 10 febbraio 1969 Distributori stradali di carburanti Decreto Ministero dell'ambiente 20 gennaio 1999, n. 76 Regolamento recante norme per l installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzine presso i distributori Decreto Ministero dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246 Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l installazione e l esercizio dei serbatoi interrati (annullato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 266 del 5 19 luglio 2001)

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI Principali norme antincendi Sentenza della Corte Costituzionale n. 266 del 5-19 luglio 2001 Annullamento del decreto impugnato Assorbimento di ulteriori censure. Decreto Ministro dell Ambiente 24 maggio 1999, n. 246 Lettera circolare Ministero dell Interno n. 80/4112 del 23 gennaio 2002 Annullamento del decreto del Ministro dell Ambiente n. 246/1999 recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l installazione e l esercizio di serbatoi interrati. Precisazioni sugli impianti di distribuzione stradale di carburante Decreto ministero dell Interno 29 novembre 2002 Requisiti tecnici per la costruzione, l installazione e l esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione Decreto ministero dell Interno 27 gennaio 2006 Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio. (IN VIGORE DAL 8 FEBBRAIO 2006) Lett. Circolare DCPST n 6651 del 22 agosto 2006 Disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza in caso d incendio

Decreto Ministero dell'interno 31 luglio 1934 Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l immagazzinamento, l impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi.

OLI MINERALI: Categorie secondo il DM 31/7/34 CATEGO RIA A DEFINIZIONE Liquidi i cui vapori possono dare luogo a scoppio (Tinf< 21 C) (Petrolio, Benzine) B Liquidi infiammabili aventi una Tinf compresa tra 21 e 65 C (Kerosene, jet-fuel) C Liquidi combustibili aventi una Tinf compresa tra 65 e 125 C (gasolio, olio combustibile) C Oli lubrificanti aventi una Tinf> 125 C

LIMITI DI INFIAMMABILITA 0 Zona povera di vapori Limite inferiore di infiammabilità Campo di infiammabilità Zona satura di vapori Limite superiore di infiammabilità Vapori % Liquido infiammabile

LIMITI DI INFIAMMABILITA SONO LE CONCENTRAZIONI MINIMA E MASSIMA DI UN COMBUSTIBILE IN MISCELA CON UN OSSIDANTE ALLE QUALI LA COMBUSTIONE, UNA VOLTA INIZIATA IN QUALSIASI PUNTO DELLA MISCELA, SI PROPAGA A TUTTA LA MASSA LIMITE INFERIORE DI INFIAMMABILITÀ: E la più bassa concentrazione in volume di vapore della miscela al di sotto della quale non si ha accensione in presenza di innesco per carenza di combustibile; LIMITE SUPERIORE DI INFIAMMABILITÀ: SOSTANZE Limite inferiore Limite superiore (% in volume) (% in volume) acetone 2,5 13 ammoniaca 15 18 benzina 1 6,5 gasolio 0, 6 6,5 idrogeno 4 75,6 metano 5 15 E la più alta concentrazione in volume di vapore della miscela al di sopra della quale non si ha accensione in presenza di innesco per eccesso di combustibile.

5. TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA E LA MINIMA TEMPERATURA ALLA QUALE UNA SOSTANZA LIQUIDA EMETTE UNA QUANTITA DI VAPORI SUFFICIENTE A FORMARE CON L ARIA, UNA MISCELA IN GRADO INCENDIARSI SE VIENE A CONTATTO CON UNA FONTE D INNESCO. In altre parole è la temperatura richiesta perché: I liquidi combustibili emettano vapori in quantità tale da incendiarsi in caso di innesco QUINDI PER BRUCIARE IN PRESENZA DI INNESCO UN LIQUIDO INFIAMMABILE DEVE PASSARE DALLO STATO LIQUIDO ALLO STATO DI VAPORE SOSTANZE Temperatura di Infiammabilità ( C) Valori indicativi gasolio 65 acetone -18 benzina -20 alcool metilico 11 alcool etilico 13 toluolo 4 olio lubrificante 149

OLI MINERALI: Classi dei depositi Il DM 31/7/34 distingue dieci classi di depositi in relazione alla natura dei liquidi che contengono (pericolosità) ed in relazione alla capacità intesa come volume effettivo del liquido (- 5% se Interrati 10 % se Fuori Terra). Il primo gruppo composto dalle prime sette classi è relativo alle categorie A e B (può essere misto con presenza di tutte e tre le categorie) Il secondo gruppo composto dalle rimanenti tre classi è relativo alla categoria C (può contenere solo la categoria C)

Decreto Ministero dell'interno 31 luglio 1934

OLI MINERALI: Equivalenza tra le varie specie di liquidi E rappresentata rispettivamente dai numeri 1, 10, 40, e 60 ESEMPIO: Benzina = 10 mc 10 Kerosene = 50 mc 5 Gasolio = 1200 mc 30 Oli lubrificanti = 2400 40 TOTALE 85 mc

Decreto Ministero dell'interno 17 giugno 1987, n. 280 Categorie A e B Classe 6 a - Serbatoi interrati per distributori di carburanti per autotrazione della capacità massima di litri 10.000 nell'abitato, e di litri 25.000 nelle strade fuori città, autostrade, aeroporti ed idroscali civili. (nel D.M del 34 era C >= 3,5 mc) N.B. Il DM (Interno) 29/11/2002 ammette, per i serbatoi interrati dei distributori di carburante una capacità massima di 50 mc

Decreto Ministero dell'interno 17 giugno 1987, n. 280 Categoria C Classe 10 a - Serbatoi interrati per distributori di carburanti per autotrazione della capacità massima di litri 15.000 nell'abitato e di litri 25.000 nelle strade fuori città, autostrade, aeroporti ed idroscali civili. (Nel D.M. del 34 serbatoi interrati per residui distillati ) N.B. Il DM (Interno) 29/11/2002 ammette, per i serbatoi interrati dei distributori di carburante una capacità massima di 50 mc

OLI MINERALI: Gradi di sicurezza INFIAMMABILITA L interramento dei serbatoi è la misura più efficace di sicurezza in quanto sottrae materialmente il serbatoio al fuoco ESPLODIBILITA Esistono differenti dispositivi o sistemi finalizzati ad evitare la formazione di una miscela di vapori nel campo di infiammabilità N.B. Deve essere garantita la respirazione atmosferica dei serbatoi al fine di consentire sia le dilatazioni dovute a variazioni di temperatura che le operazioni di travaso

OLI MINERALI: Gradi di sicurezza 1 GRADO (Solo serbatoi interrati) per esempio, serbatoi interrati con sistema a saturazione SISTEMA A SATURAZIONE La saturazione della benzina (20%) si produce in tempi relativamente brevi in funzione della temperatura (20 C 15 min); non esistono particolari fenomeni di stratificazione delle concentrazioni. Però affinchè si abbia una rapida ed intensa saturazione, occorre che l aria, che entra nel serbatoio attraversi la fase liquida.

Sistema a saturazione

OLI MINERALI: Gradi di sicurezza 2 GRADO (serbatoi interrati, fuori terra e magazzini di merce imballata) per esempio, serbatoi interrati con tubo di equilibrio, e serbatoi fuori terra con tetto galleggiante (per merce imballata si confida nelle disposizioni sui contenitori) TETTO GALLEGGIANTE Il tetto è formato da una parte metallica ( in genere a cassone) e da una corona circolare in gomma, sempre a struttura cellulare, in grado di consentire la movimentazione verticale del tetto garantendo la tenuta

SERBATOIO A TETTO GALLEGGIANTE

SERBATOIO A TETTO GALLEGGIANTE

SERBATOIO A TETTO GALLEGGIANTE

OLI MINERALI: Gradi di sicurezza 3 GRADO (solo serbatoi fuori terra) per esempio, serbatoi fuori terra con tubo di equilibrio TUBO DI EQUILIBRIO La fase vapore del serbatoio è a contatto con l atmosfera tramite un tubo metallico di sviluppo tale da sottrarne la parte superiore alle fiamme o da azioni dolose. Integrano il sistema due dispositivi tagliafiamma.

Tubo di equilibrio

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI: ELEMENTI PERICOLOSI SERBATOI INTERRATI COLONNINE DI DISTRIBUZIONE DEPOSITI E VENDITA DI LUBRIFICANTI ELEMENTI VULNERABILI STAZIONI DI SERVIZIO (AUTOFFICINA, VENDITA ACCESSORI PER AUTO, BAR ETC)

ELEMENTI PERICOLOSI Distanze di sicurezza CRITE RI DI SICUR EZZA Modalità di realizzazione Modalità di GESTIONE

DISTANZE DI SICUREZZA Nella terminologia tecnica per la stesura delle norme, il termine distanza di sicurezza sta ad indicare una INTERPOSIZIONE DI SPAZIO SCOPERTO FRA EDIFICI O INSTALLAZIONI. Le distanze di sicurezza si distinguono in: distanza di sicurezza interna: finalizzata a proteggere elementi appartenenti ad uno stesso complesso distanza di sicurezza esterna: finalizzata a proteggere elementi esterni al complesso distanza di protezione: misurata orizzontalmente tra il perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso di una attività e la recinzione (ove prescritta) ovvero il confine dell area su cui sorge l attività stessa. La scelta delle opportune distanze di sicurezza da adottare in un attività è determinata dall energia termica teorica che l eventuale incendio può irraggiare (tale energia varierà a seconda delle attività e delle sostanze in gioco)

Circolare n. 10 del 10/02/1969 Attraversamento con linee telegrafiche e linee per il trasporto di energia elettrica delle aree destinate agli impianti di distribuzione carburanti - consentito l'attraversamento con linee telegrafoniche - consentito l attraversamento con linee di trasporto di energia elettrica a condizione che i punti di rifornimento (colonnine distributrici) ed i punti di travaso (pozzetto dei serbatoi interrati e carico concentrato) non risultino sottostanti a linee elettriche ad alta tensione (oltre 600 volt a corrente continua e 400 volt a corrente alternata) e distino dalla proiezione orizzontale di queste non meno di mt. 6.

Circolare n. 10 del 10/02/1969 Attraversamento con linee telegrafiche e linee per il trasporto di energia elettrica delle aree destinate agli impianti di distribuzione carburanti N.B.:Le distanze vanno misurate orizzontalmente dalla proiezione verticale a terra del conduttore più vicino ai bordi rispettivamente delle colonnine e dei chiusini dei pozzetti dei serbatoi interrati e del carico concentrato.

Circolare n. 10 del 10/02/1969 Le colonnine per le benzine, esistenti nell'ambito della stazione di rifornimento, possono essere sistemate in gruppi su apposite isole. Le isole debbono essere disposte razionalmente in modo da consentire le soste per il rifornimento ed il facile movimento degli automezzi; la distanza tra le isole misurata dai cordoli deve essere superiore a 6 mt.

Circolare n. 10 del 10/02/1969 Le colonnine predette debbono distare non meno di 9 m da aree destinate specificamente a parcheggio, da motels, da posti di ristoro (ristoranti, bar, snack bar, tavole calde), con superficie superiore a 150 m 2, da locali-vendita di merci varie con superficie superiore a 200 m 2. Ove i posti di ristoro ed i locali vendita risultino contigui su una o più pareti, o sottostanti o sovrastanti tra loro ma non direttamente comunicanti, ovvero risultino non contigui e separati tra loro da semplici passaggi coperti, le rispettive superfici non vanno cumulate.

Serbatoi Passo d uomo in pozzetto con pareti impermeabili con bordi rialzati rispetto al terreno Distanza di 2 metri dal serbatoio a gallerie stradali o ferroviarie, fognature, cantine e simili e superficie esterna dei manufatti intonacata. (no nel caso di doppio contenimento) Distanza di 1 metro da gallerie per pubblici esercizi, cavi elettrici, tubi gas etc Se i n cassa di contenimento 20 cm dal fondo, 60 cm ai lati e 1 metro nella parte superiore, il fondo della cassa di contenimento deve essere realizzato con pendenza longitudinale a senso unico

Decreto ministero dell Interno 29 novembre 2002 Requisiti tecnici per la costruzione, l installazione e l esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione

Decreto ministero dell Interno 29 novembre 2002 Art. 1. Scopo - Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto stabiliscono i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei SERBATOI INTERRATI destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione presso gli impianti di distribuzione. Art. 5. Art. 5. Disposizioni finali 1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'interno 17 giugno 1987, n. 280, e modifica il decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 ed il decreto ministeriale 1 luglio 1972. 2. Il presente decreto si applica alle nuove installazioni. 3. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.

Decreto ministero dell Interno 29 novembre 2002 Art. 2. Requisiti di progettazione, costruzione ed installazione dei serbatoi Obiettivi: Mantenimento dell integrita strutturale durante l esercizio: a) doppia parete con sistema di monitoraggio in continuo dell intercapedine, con pareti: entrambe metalliche con parete esterna rivestita di materiale anticorrosione; parete interna metallica e la parete esterna in altro materiale non metallico idoneo a garantire la tenuta; entrambe non metalliche purché resistenti alle sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni; parete interna non metallica ed esterna in metallo, rivestita in materiale anticorrosione. b) parete singola metallica o non metallica all interno di una cassa di contenimento in cls, rivestita di materiale impermeabile, con monitoraggio in continuo delle perdite più serbatoi possono essere contenuti in un unica cassa di contenimento:

Decreto ministero dell Interno 29 novembre 2002 Art. 2. Requisiti di progettazione, costruzione ed installazione dei serbatoi Obiettivi: Contenimento e rilevamento delle perdite I serbatoi devono essere dotati di: a) Dispositivi di sovrappieno del liquido che eviti la fuori uscita del prodotto; b) Incamiciatura, o sistema equivalente, per le tubazioni interrate funzionanti in pressione (nb le tubazioni possono esere non metalliche se realizzate con doppio contenimento) Possibilita di eseguire i controlli previsti È ammessa la centralizzazione dei sistemi a condizione che sia possibile il controllo del singolo serbatoio (n.b non con cassa di contenimento) e nel caso di aerbatoi compartimentati il rivelatore sia idoneo per tutte le tipologie di prodotto

Decreto ministero dell Interno 29 novembre 2002 Art. 2. Requisiti di progettazione, costruzione ed installazione dei serbatoi La capacita massima dei singoli serbatoi interrati e stabilita in 50 m 3 I serbatoi possono essere compartimentati e contenere prodotti diversi nei vari compartimenti

Decreto ministero dell Interno 29 novembre 2002 Art. 2. Requisiti di progettazione, costruzione ed installazione dei serbatoi Su ciascun serbatoio deve essere installata, in posizione visibile, apposita targa di identificazione che deve indicare: a) il nome e l'indirizzo del costruttore; b) l'anno di costruzione; c) la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio; d) la pressione di progetto del serbatoi e dell'intercapedine.

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI: serbatoi interrati Non esiste una limitazione al numero e quindi alla capacità complessiva dei serbatoi appartenenti ad una stessa stazione di servizio I serbatoi possono essere non metallici, devono I serbatoi possono essere non metallici, devono comunque essere dotati di dispositivo di sovrappieno

Dispositivo di sovrappieno

Circolare n. 10 del 10/02/1969 2.3. I serbatoi interrati per i carburanti di cat. A e B dei distributori fissi debbono essere muniti di: sistema di sicurezza di 1 grado a saturazione, sistema di caricamento a ciclo chiuso tubazione di equilibrio della pressione sfogo dei vapori; per i carburanti di cat. C, sistema di sicurezza di 2 grado, con semplice tubo di equilibrio.

Ciclo chiuso

Circolare n. 10 del 10/02/1969 Tubazione di equilibrio: a) disposta nella colonna come disposto dall art. 70 lettera F) e b) del D.M. 31/07/34 (h 2,40 metri) b) collocata all interno della colonna c) collocata fuori della colonna, convenientemente sostenuto e protetto (h 2,40 metri) N.B.: in ogni caso le bocche dei tubi di equilibrio devono essere dotati di idoneo dispositivo tagliafiamma

Circolare n. 10 del 10/02/1969 1. Mezzi di distribuzione consentiti o vietati 1.1. Per la vendita in aree pubbliche, nelle stazioni di rifornimento e nelle stazioni di servizio, di carburanti di categoria A, B e C, si debbono usare esclusivamente mezzi costituiti da colonne di distribuzione fissate al suolo, con serbatoi interrati per il contenimento del carburante;.

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI: colonnine di distribuzione Devono essere omologate dal Ministero dell Interno Sono regolamentate in termini di distanze di sicurezza Devono essere dotate di dispositivo per il recupero dei vapori, e quelle self-service di idoneo dispositivo di sicurezza contro la perdita accidentale dai tubi di erogazione E ammesso il collegamento multiplo serbatoicolonnine

Recupero vapori

Decreto ministero dell Interno 27 gennaio 2006 Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio. (IN VIGORE DAL 8 FEBBRAIO 2006) SI VEDA ANCHE Lettera Circolare dcpst 6651 del 22/08/06 I distributori per l erogazione dei liquidi categoria A e B devono essere provvisti di: a) Marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità b) Omologazione rilasciata dal Ministero dell Interno dei dispositivi per il recupero vapori (cat. A) ovvero vedi art. 3 c. 3 c) Collaudo in sede locale dell intero impianto da parte della relativa Commissione Per il rilascio della concessione, l eventuale potenziamento, le modifiche degli impianti ed il rinnovo si veda la Legge Regionale 2 aprile 2001 n 8 così come modificato dalla Legge Regionale del 3 novembre 2003 n 35

Decreto Ministero dell'ambiente 20 gennaio 1999, n. 76 Regolamento recante norme per l installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzine presso i distributori

Decreto Ministero dell'ambiente 20 gennaio 1999, n. 76 Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, entro il 30 giugno 2000 le pompe di distribuzione delle benzine presso tutti gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti devono essere attrezzate con dispositivi di recupero dei vapori.

Decreto Ministero dell'interno 5 febbraio 1988, n. 53 Art. 1 Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti liquidi per autotrazione, di tipo self-service a pre-determinazione e pre-pagamento, dovranno essere dotati, entro due anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, di un DISPOSITIVO DI SICUREZZA CONTRO LA PERDITA ACCIDENTALE DI CARBURANTI, DAI TUBI DI EROGAZIONE.

Decreto Ministero dell'interno 5 febbraio 1988, n. 53 Tale dispositivo deve effettuare, ad ogni richiesta di erogazione, la verifica automatica della pressione all'interno della tubazione di erogazione provvedendo al blocco del gruppo motore-pompa, qualora il valore rilevato sia inferiore ad 1 bar e dovrà entrare in funzione entro 2 secondi.

Decreto Ministero dell'interno 5 febbraio 1988, n. 53 Gli impianti elettrici devono essere a sicurezza in conformità di quanto stabilito dalla legge n. 186 del 1 marzo 1968. Il dispositivo di sicurezza di cui trattasi deve essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno ai sensi di quanto previsto dal titolo I, n. XVII, del decreto ministeriale 31 luglio 1934.

Decreto Ministero dell'interno 5 febbraio 1988, n. 53 Art. 2 Gli organismi preposti ai controlli dei predetti impianti dovranno verificare quanto indicato al precedente articolo in occasione degli adempimenti di competenza.

Decreto ministero dell Interno 29 novembre 2002 Art. 3. Conduzione dei serbatoi interrati 1. Nella conduzione dei serbatoi interrati sono attuate tutte le procedure di buona gestione che assicurino la prevenzione dei rilasci, dei traboccamenti e degli sversamenti del contenuto 2. Il conduttore del serbatoio provvede annualmente ad una verifica di funzionalita' dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite secondo quanto previsto nel successivo art. 4 o in mancanza secondo le indicazioni fornite dal costruttore.

Depositi di olii lubrificanti presso i distributori di carburante per autotrazione Punto 17 del DM 16/2/1982

DEPOSITI DI OLI LUBRIFICANTI Principali norme antincendi Circolare Ministero dell'interno 19 febbraio 1974, n. 16 Distributori automatici di carburanti. Detenzione olio lubrificante e petrolio lampante adulterato ad uso riscaldamento in confezione. Quantitativi massimi ammessi dalla legge. Circolare Ministero dell'interno 3 settembre 1974, n. 54 Distribuzione di carburanti. Detenzione oli lubrificanti e petrolio lampante adulterato ad uso riscaldamento in confezione. Quantitativi massimi ammessi dalla legge e capacita singola dei contenitori. Lettera circolare Ministero dell'interno n. 22732/4113 del 10 novembre 1976 Detenzione olii lubrificanti presso impianti distributori di carburanti ubicati su autostrade Lettera circolare Ministero dell'interno n. 13133/4112 del 26 settembre 1983 Immagazzinamento oli lubrificanti presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti Lettera circolare Ministero dell'interno n. 25340/4112 del 16 novembre 1983 Immagazzinamento oli lubrificanti presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti Vie di comunicazione ordinaria

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI: depositi e vendita lubrificanti Capacità massima del deposito pari a 15 mc se in sede propria, 2 mc per i normali distributori È consentita la detenzione, in contenitori originali sigillati di 200 Kg di oli lubrificanti L idoneità del locale deve essere accertata dal Comando VVF

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI: depositi e vendita lubrificanti Per il locale deposito, in linea di massima si prevede: Divieto di effettuare operazioni di travaso Bacino di contenimento Estintori per fuochi di classe B Locale realizzato con materiali incombustibili Aerazione almeno pari ad 1/30 Accesso dall esterno o da disimpegno aerato

Contenitori distributori mobili di liquidi di categoria C Punto 15 del DM 16/2/1982 Punto 18 del DM 16/2/1982

CONTENITORI DISTRIBUTORI MOBILI DI LIQUIDI DI CAT. C Rientrano al punto 15 del DM (Interno) 16/2/82 (C> 0,5 mc) nel caso di: rifornimento di macchine per cave, cantieri ed aziende agricole, (non soggette ai controlli DM 19 marzo 1990) rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada per altre attività (soggette ai controlli DM 19 marzo 1990) Rientrano al punto 15 del DM (Interno) 16/2/82 (C> 0,5 mc) nel caso di: rifornimento di automezzi destinati all attività di autotrasporto ( soggette ai controlli DM 12 settembre 2003) La capacità massima è limitata a 9 mc Devono essere di tipo omologato dal Ministero dell interno

Decreto Ministero dell'interno 12 settembre 2003 Approvazione della REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI per l'installazione e l'esercizio di DEPOSITI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE AD USO PRIVATO, di capacità geometrica non superiore a 9 mc, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto

Decreto Ministero dell'interno 12 settembre 2003 Campo di applicazione Il presente decreto disciplina ai fini della prevenzione incendi l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione, ad uso privato, di capacità geometrica complessiva non superiore a 9 mc, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto. Le disposizioni del presente decreto NON SI APPLICANO AGLI IMPIANTI FISSI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE, AD USO PUBBLICO E PRIVATO, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi

Decreto Ministero dell'interno 12 settembre 2003 Obiettivi a) minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone; c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e o locali contigui all'impianto; e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Decreto Ministero dell'interno 12 settembre 2003 Capacità del deposito La capacità complessiva massima del deposito è fissata in 9 mc e può essere ottenuta con uno o più contenitoridistributori

Decreto Ministero dell'interno 12 settembre 2003 Modalità di installazione a) dichiarazione di conformità al prototipo approvato, manuale, targa di identificazione; b) installazione esclusivamente su aree a cielo libero. È vietata l'installazione in rampe carrabili, su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi; c) Le piazzole di posa devono risultare in piano e rialzate di almeno 15 cm rispetto al livello del terreno circostante. d) I contenitori-distributori devono essere provvisti di bacino di contenimento, di capacita non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitoredistributore stesso, e di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile.

Decreto Ministero dell'interno 12 settembre 2003 Modalità di installazione e) I contenitori-distributori, ed il relativo bacino di contenimento, se di tipo prefabbricato, devono essere saldamente ancorati al terreno per evitare spostamenti durante il riempimento e l'esercizio e per resistere ad eventuali spinte idrostatiche. f) Lo sfiato del tubo di equilibrio deve essere posizionato all'altezza di m 2,40 dal piano di calpestio e deve essere dotato di apposito dispositivo tagliafiamma. g) Il grado di riempimento dei contenitori-distributori deve essere non maggiore del 90% della capacita geometrica degli stessi; a tal fine deve essere previsto un apposito dispositivo limitatore di carico.

Decreto Ministero dell'interno 12 settembre 2003 Distanze di sicurezza fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili non ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982: 5 m fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici, collettività, luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982: 10 m; linee ferroviarie e tranviarie: 15 m, fatta salva in ogni caso l'applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito; proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione: 6 m. Distanze di protezione Rispetto al perimetro dei contenitoridistributori (con esclusione del bacino di contenimento) deve essere osservata una distanza di protezione di almeno 3 m

Decreto Ministero dell'interno 12 settembre 2003 Recinzione I contenitori-distributori devono essere ubicati in apposita zona delimitata da recinzione in muratura o rete metallica alta almeno 1,8 m e dotata di porta apribile verso l'esterno, chiudibile con serratura o lucchetto. Nel caso di depositi collocati in attività provviste di recinzione propria, la recinzione di cui al comma precedente non è necessaria

Decreto Ministero dell'interno 12 settembre 2003 Altre misure di sicurezza I contenitori-distributori devono essere contornati da un'area, avente ampiezza non minore di 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio. In prossimità dei contenitori-distributori non devono essere depositati materiali di alcun genere. Appositi cartelli fissi ben visibili devono segnalare il divieto di avvicinamento al deposito da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere. La segnaletica di sicurezza deve rispettare le prescrizioni del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493. Apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i recapiti telefonici dei Vigili del fuoco e del tecnico della ditta distributrice del carburante da contattare in caso di emergenza.

Decreto Ministero dell'interno 12 settembre 2003 Impianto elettrico e messa a terra Gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzati ed installati in conformità a quanto previsto dalle leggi 1 marzo 1968, n. 186 e 5 marzo 1990, n. 46. Il contenitore-distributore deve essere dotato di dispositivo di blocco dell'erogazione che intercetti l'alimentazione elettrica al motore del gruppo erogatore in caso di basso livello carburante nel contenitore. Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea messa a terra.

Decreto Ministero dell'interno 12 settembre 2003 Estintori In prossimità del contenitore-distributore, devono essere tenuti almeno due estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacita estinguente non inferiore a 21A-89B-C e un estintore carrellato avente carica nominale non minore di 30 kg e capacita estinguente non inferiore a B3.

Decreto Ministero dell'interno 12 settembre 2003 Norme di esercizio Per i divieti e le limitazioni da osservare sia nella fase di riempimento del contenitore-distributore che nelle operazioni di erogazione del carburante, si rimanda a quanto previsto dal decreto ministeriale 31 luglio 1934 e successive modifiche ed integrazioni. il personale addetto al riempimento del contenitore-distributore, prima di iniziare le operazioni, deve: assicurarsi della quantità di prodotto che il contenitore-distributore può ricevere; verificare l'efficienza delle apparecchiature a corredo del contenitoredistributore e l'assenza di perdite; effettuare il collegamento equipotenziale tra autocisterna e punto di riempimento; verificare il rispetto dei divieti al contorno del contenitore-distributore; il contenitore-distributore deve essere trasportato scarico.

Lettera Circolare 26 novembre 2002 protn P1517/4113 sott.87 Procedure da applicare in caso di sostituzione di carburanti di categoria A con carburanti di categoria C Tale variazione non comporta la necessità di presentare nuovamente la richiesta di parere di conformità e della conseguente richiesta di rilascio del CPI!! E SUFFICIENTE LA COMUNICAZIONE AL COMANDO PROVINCIALE VVF DELL AVVENUTA SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI Occorre apportare modifiche destinate all interdizione del circuito destinato al recupero dei vapori.