REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI E TELEFONIA MOBILE

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COMUNE DI CONEGLIANO PROVINCIA DI TREVISO REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI E TELEFONIA MOBILE - APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 120-560 DEL 14.01.2002; - DATA ENTRATA IN VIGORE: 25.02.2002. 1

REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI E DELLA TELEFONIA MOBILE. ARTICOLO 1 - FINALITA Il presente regolamento intende assicurare, ai sensi dell art. 8 della Legge n. 36 del 22.02.2001, il corretto insediamento urbanistico e territoriale dei sistemi trasmittenti, in particolare quelli per la telefonia mobile, e contestualmente minimizzare l esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai sistemi fissi della telefonia mobile e della telecomunicazione, così come definiti dal Decreto del Ministero dell Ambiente n. 381 del 10 settembre 1998. Il campo di applicazione del decreto è limitato all esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all esercizio di sistemi fissi di telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell intervallo di frequenza tra 0 Hz e 300 GHz (cd. alte frequenze) ai sensi dell art. 2 della Legge n. 36 del 22.02.2001 ed in attesa dei decreti attuativi di cui all art. 4 della medesima Legge. Con il presente regolamento vengono perciò regolamentati gli impianti fissi per telefonia mobile (stazioni radio base), quelli per la generazione e trasmissione dei segnali radio e televisivi e vengono esclusi tutti i sistemi mobili e quelli fissi non operanti nel settore, quali ad esempio i radar, gli impianti di collegamento di tipo ottico e gli impianti di collegamento geostazionario a piccola potenza. Le frequenze sopra indicate sono da intendersi automaticamente variate in base agli aggiornamenti normativi emanati dagli organi competenti. ARTICOLO 3 - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI In attesa della emanazione, da parte della Regione Veneto, di una nuova e specifica disciplina in materia, l Amministrazione Comunale, ai sensi del richiamato art. 8 della L. 36/01 e della D.G.R. del 29.12.1998 n. 5268, con il presente regolamento si: - definiscono i siti sensibili - definiscono i siti in cui può essere limitata o esclusa l installazione di nuovi impianti 2

- definiscono le modalità di rilascio dell atto amministrativo legittimante per la realizzazione di nuovi impianti - favorisce la definizione di protocolli di intesa con i gestori degli impianti. ARTICOLO 3.1 - DEFINIZIONE DEI SITI SENSIBILI E APPLICAZIONE MISURE CAUTELATIVE Per siti sensibili si intendono tutti i fabbricati e le aree che ospitano persone che devono essere oggetto di particolare tutela della salute dagli effetti dell'esposizione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. In tali ambiti sono ricompresi: a. asili nido e scuole materne b. le scuole di ogni grado e tipo c. gli ospedali e le case di cura d. le case di riposo per anziani e. i centri di accoglienza per persone disabili. Tutti gli impianti, descritti al precedente art. 2, non potranno essere installati all interno di una fascia di rispetto di almeno 150 ml dal perimetro degli ambiti sopra definiti e riportati nella planimetria allegata al presente regolamento. ARTICOLO 3.2 - AMBITI DI PARTICOLARE TUTELA AMBIENTALE E STORICO ARTISTICA. MISURE DI SALVAGUARDIA. L installazione degli impianti nel Centro Storico, così come definito dalla L.R. 80/80 e meglio descritto nella planimetria allegata, nelle aree vincolate o in prossimità di edifici vincolati dal D.Lgs. 490/99 e nelle aree di particolare pregio paesaggistico, individuate nella planimetria allegata, dovranno assoggettarsi alle procedure previste dalla circolare regionale n. 12 del 12.07.2001 e dal presente regolamento. In particolare: Centro Storico: Tutte le installazioni devono risultare compatibili con la tutela paesaggistica e monumentale. Pertanto l inserimento degli impianti dovrà essere mitigato, per quanto possibile, attraverso l utilizzo di tecnologie che risultino meno invasive, assicurando sistemi atti a celare o mimetizzare le attrezzature tecnologiche nel rispetto della salvaguardia della godibilità dei monumenti e dei correlati effetti prospettici, paesaggistici e architettonici. 3

Aree vincolate o in prossimità di edifici vincolati dal D.Lgs 490/99: Negli ambiti di tutela paesaggistica o in prossimità degli edifici vincolati dal D.Lgs. 490/99 (prossimità si intende una fascia di rispetto di almeno 200 ml dall area vincolata) i gestori della telefonia cellulare dovranno predisporre la documentazione richiesta al punto 3 della citata circolare regionale n. 12 del 12.07.2001. Aree di particolare pregio paesaggistico: Le aree indicate nell allegata planimetria, sebbene non vincolate da precise norme di tutela e salvaguardia, rappresentano l insieme del paesaggio aperto tradizionale del territorio comunale. In tali ambiti sono ricompresi i crinali colmelli -, le aree boscate e tutte le aree meglio definite nell allegata planimetria. In tali ambiti l installazione degli impianti deve essere autorizzata solo dopo la presentazione di tutta la documentazione prevista per le aree vincolate dal D.Lgs. 490/99 e dimostrata dal gestore l impossibilità di localizzare l impianto in altro sito. ARTICOLO 4 - TIPOLOGIE ED INDIRIZZI COSTRUTTIVI DEGLI IMPIANTI Ai fini della protezione dell ambiente, della sicurezza e del decoro paesaggistico dovranno essere rispettate le linee guida progettuali qui di seguito riportate: a. l altezza massima di tali strutture non deve superare mt. 30 calcolata a partire dal piano di spiccato stradale per le zone urbanizzate o dal piano di campagna, salvo eventuali deroghe debitamente documentate e motivate per esigenze di carattere tecnologico; b. l installazione degli impianti è in ogni caso vietata ad una quota superiore a quella stabilita dalla normativa sulla sicurezza degli aereomobili; c. la relativa struttura di sostegno nonché tutti i manufatti complementari necessari e finalizzati al funzionamento dello stesso, devono, di norma, essere realizzati completamente interrati; potranno essere concesse eventuali deroghe solo in caso di motivate esigenze di carattere tecnologico; d. le strutture dovranno essere realizzate con materiali e tecnologie di intervento tali da garantirne il miglior inserimento sotto l aspetto ambientale e dovranno essere realizzati con sistemi strutturali tali da garantirne la sicurezza sotto l aspetto statico ed esecutivo; saranno privilegiate soluzioni progettuali di particolare pregio estetico; e. Gli impianti da localizzarsi su tetti o altri manufatti esistenti devono di norma essere posizionati sulle falde non prospicienti la pubblica via e/o piazza e non possono essere locati su balconi, terrazze e/o facciate a meno di interventi di mascheramento nel rispetto del decoro edilizio ed urbano. Si fa obbligo di conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni. La carenza e/o l assenza di interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell impianto rispetto all incolumità delle persone ed alla salute pubblica comporteranno l avvio delle procedure per la disattivazione dell impianto stesso. 4

ARTICOLO 5 - ATTO AMMINISRATIVO LEGITTIMANTE La realizzazione di tutti i tipi degli impianti suddetti è soggetta al rilascio di specifico atto autorizzativo, che verrà rilasciato dal Dirigente dell Area Servizi al Territorio o da suo delegato, secondo la normativa in vigore e subordinandolo, comunque, alla presentazione di una adeguata documentazione che attesti il valore massimo prodotto dall impianto previsto, nonché l interferenza con altri sistemi radianti preesistenti e/o contemporaneamente previsti o noti. Tutto ciò al fine di evitare l aumento del rischio di esposizione dovuto alla concorrenza di più sorgenti operanti anche se a diversa frequenza e nel rispetto, comunque, dei limiti di cui al D.M. 381/98. ARTICOLO 6 - DEFINIZIONE DI PROTOCOLLI DI INTESA L Amministrazione promuove la sottoscrizione di specifici protocolli di intesa con i gestori della telefonia mobile atti a definire modalità di inserimento degli impianti attraverso un programma che definisca: - gli interventi previsti annualmente - la loro localizzazione - i sistemi di monitoraggio dell emissione di campi elettromagnetici - la pubblicazione dei dati - la manutenzione degli impianti - il programma e le modalità di dismissione. Tali protocolli di intesa andranno sottoscritti, dopo l entrata in vigore del presente regolamento, prima del rilascio di un nuovo atto autorizzativo per l installazione di impianti per la telefonia mobile. ARTICOLO 7 - SANZIONI Chiunque nell esercizio o nell impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle norme vigenti, verrà sanzionato ai sensi dell art. 15 della Legge n. 36 del 22.02.2001. 5

COMUNE DI CONEGLIANO PROVINCIA DI TREVISO REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI E DELLA TELEFONIA MOBILE. ARTICOLO 1 - FINALITA...2 ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE...2 ARTICOLO 3 - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI...2 ARTICOLO 3.1 - DEFINIZIONE DEI SITI SENSIBILI E APPLICAZIONE MISURE CAUTELATIVE...3 ARTICOLO 3.2 - AMBITI DI PARTICOLARE TUTELA AMBIENTALE E STORICO ARTISTICA. MISURE DI SALVAGUARDIA...3 ARTICOLO 4 - TIPOLOGIE ED INDIRIZZI COSTRUTTIVI DEGLI IMPIANTI...4 ARTICOLO 5 - ATTO AMMINISRATIVO LEGITTIMANTE...5 ARTICOLO 6 - DEFINIZIONE DI PROTOCOLLI DI INTESA...5 ARTICOLO 7 - SANZIONI...5 \\NTCIMA02\USERS\Segreteria\documenti\regolamenti\Regolamento localizzazione impianti radiotelevisivi.doc 6