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Roma, 24/7/2000 DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE UFF. I Tesoro Studi - Al Senato della Repubblica -Alla Camera dei Deputati -Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato Generale -Alle Amministrazioni Centrali dello Stato ed Amministrazioni Autonome dello Stato -Alle Ragioneria Centrali ed Uffici Centrali di Ragioneria presso le Amministrazioni Autonome dello Stato -Alle Ragionerie Regionali dello Stato -Alle Ragionerie Provinciali dello Stato -Al Consiglio di Stato Segretariato Generale -Alla Corte dei Conti Segretariato Generale -Alla Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro -Alla Direzione Generale del -Alla Direzione Generale Affari Generali del Personale del Tesoro -All Ispettorato Generale degli Affari Generali del Personale e degli 1

-Alle Università degli Studi - Agli Osservatori Astronomici, Astrofisici e Vesuviano e,p.c. -All Azienda Nazionale Assistenza Volo -Alla Cassa Depositi e Prestiti -All Ente Nazionale per le Strade Statali CIRCOLARE n. 39 Oggetto: acquisizione dei dati previdenziali e contributivi dei dipendenti statali. Com è noto l art. 1, comma 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha definito un nuovo criterio di calcolo delle pensioni di tutti i lavoratori dipendenti commisurando il trattamento alla contribuzione. Il nuovo metodo di calcolo, definito appunto sistema contributivo, sostituirà gradualmente il sistema retributivo tuttora applicato. 2

Con il nuovo metodo la pensione viene determinata prendendo a base l ammontare dei contributi, calcolato in base all aliquota di computo del 33 per cento della retribuzione, versati per ogni singolo dipendente durante l intera vita lavorativa. Tale ammontare costituirà il capitale individuale (montante), che, al momento della cessazione dal servizio, sarà moltiplicato per appositi coefficienti di trasformazione, fissati dalla tabella A allegata alla citata legge n. 335/95, correlati all età ed alla speranza di vita ossia al periodo presunto intercorrente tra la data di pensionamento a quella di morte. L aliquota di computo ed i coefficienti sono soggetti a rivalutazione periodica. Ora, poiché il comma 23 del citato articolo prevede: Ai lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione a condizione che abbiano maturato un anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque (a decorrere dal 1 gennaio 1996) nel sistema medesimo, la prima data utile per conferire la pensione contributiva è quella del 1 gennaio 2001. Nei confronti di costoro, per l integrale applicazione di un sistema di calcolo contributivo, si dovrà rideterminare la posizione assicurativa già acquisita trasformandola in montante contributivo individuale, seguendo le norme dettate dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. In particolare il montante è costituito dalla somma di due quote: la prima riguardante i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995 e la seconda riguardante l anzianità contributiva conseguita dal 1 gennaio 1996 alla data di cessazione dal servizio. Oltre al servizio effettivo dovranno poi essere considerati anche eventuali periodi riscattati o ricongiunti in base alla loro collocazione temporale. 3

L ipotesi prospettata del citato comma 23 può riguardare sia dipendenti che alla data del 31 dicembre 1992 avevano maturato un anzianità contributiva inferiore a quindici anni, che quelli con anzianità pari o superiore a tale limite. Per i primi il periodo di riferimento è da individuare nell intero arco temporale compreso tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, mentre per i secondi, il corrispondente periodo andrà ridotto nella misura del cinquanta per cento. Per ogni anno di riferimento, individuato nel modo predetto, la retribuzione contributiva è quella comprensiva di tutti gli emolumenti che il lavoratore ha percepito in costanza di rapporto di lavoro, con esclusione di tutte le voci tassativamente indicate dall art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni. Per ciascun anno di riferimento si applicherà l aliquota di finanziamento in vigore presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell INPS, dal momento che sino al 31 dicembre 1995 non era prevista alcuna aliquota a carico dello Stato. Una volta acquisiti tali elementi, per ogni anno di riferimento, si dovrà moltiplicare la retribuzione contributiva per l aliquota di finanziamento vigente nello stesso anno; il prodotto così ottenuto dovrà essere rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL (prodotto intero lordo) determinata dall ISTAT e pubblicata in data 28 marzo 1997 (pari a 1.088.611 per l anno 1993, a 1.072.990 per l anno 1994 ed a 1.065.726 per l anno 1995). 4

La somma delle contribuzioni così calcolate e rivalutate per l arco temporale dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1995, dovrà essere divisa per il numero di anni o frazione di anno relativi allo stesso periodo di riferimento (3 anni, qualora l iscritto sia in possesso di un anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 inferiore a quindici anni, ovvero di 18 mesi nel caso sia in possesso di un anzianità pari o superiore a tale limite). Per ottenere, infine, il montante individuale da imputare sulla posizione assicurativa dell interessato sino al 31 dicembre 1995, sarà sufficiente moltiplicare la media delle contribuzioni annue, così ottenute, per l anzianità contributiva complessiva posseduta alla stessa data. La seconda quota del montante relativo ai periodi contributivi successivi al 31 dicembre 1995, dovrà essere calcolata applicando le vigenti regole del sistema contributivo indicate sempre nell art. 1, comma 6 della più volte citata legge n. 335/1995. In esecuzione di tali disposizioni l INPDAP deve provvedere, quindi, alla raccolta di tutte le notizie utili per assicurare a ciascun dipendente della P.A. la liquidazione immediata ed in misura definitiva della pensione, dell indennità di fine rapporto e di tutte le altre prestazioni previdenziali ed assistenziali ( riscatti, ricongiunzioni, piccoli prestiti..). Le notizie organizzate in una banca Dati aggiornabile automaticamente, saranno a disposizione in qualsiasi momento sia per il lavoratore, che potrà verificare la propria posizione assicurativa, sia per l INPDAP, che potrà liquidare puntualmente le prestazioni. 5

Anche gli Organismi istituzionali interessati potranno così conoscere e governare i flussi finanziari presenti e futuri. Per il lavoratore, la conoscenza delle notizie previdenziali e la loro combinazione sono elementi indispensabili per compiere, con le necessarie informazioni, le scelte individuali previste dalla legge, con riguardo in particolare alla adesione alle nuove forme di previdenza complementare ed al calcolo totale della pensione con il nuovo sistema contributivo. A tal fine è necessario che le amministrazioni forniscano, per ogni dipendente, le retribuzioni corrisposte dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1998 comprensive del trattamento accessorio, in quanto dal 1999 sarà possibile utilizzare il modello 770 del Ministero delle Finanze che, com è noto, prevede la compilazione da parte del datore di lavoro di un quadro specifico per i dati previdenziali. Analogamente dovrà essere trasmessa a questo Istituto, sempre per tutti i dipendenti, ogni notizia utile in merito al servizio svolto, come la data di inizio del rapporto (decorrenza economica), il tipo di ritenuta previdenziale applicata, eventuali supervalutazioni, eventuale riduzione di orario ecc. Il tutto seguendo le modalità illustrate nei tracciati record allegati. In particolare per la liquidazione delle pensioni con il sistema retributivo è indispensabile conoscere per ogni dipendente, l anzianità di servizio acquisita al 31 dicembre 1992 (con esclusione dei dati retributivi) comprensiva di eventuali periodi o servizi ammessi a riscatto o ricongiunzione che, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di valorizzazione, siano posti temporalmente prima del 31.12.1992. 6

Tale flusso di informazioni consentirà a quell Istituto di adempiere ad un altro compito, attribuito dall art,. 1, comma 6 della legge 335, che cita testualmente: Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa. IL DIRETTORE GENERALE Andrea SIMI 7