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Bur n. 94 del 17/11/2009 Sanità e igiene pubblica Deliberazioni della Giunta Regionale N. 3135 del 20 ottobre 2009 Elenco medicinali erogabili con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale a soggetti affetti da malattie metaboliche rare di cui al Decreto Ministero della Salute 18 maggio 2001, n. 279. (La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Il Relatore, Assessore alle Politiche Sanitarie ing. Sandro Sandri riferisce: Il D.M. 18 maggio 2001 n. 279 "Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 29 aprile 1998 n. 124" nell'individuare le malattie rare a cui garantire specifiche forme di tutela, ha contestualmente disciplinato le modalità di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie a favore dei soggetti che ne sono affetti. Il Regolamento ha previsto una serie di interventi, fra i quali l'istituzione di una Rete assistenziale dedicata, costituita dai Presidi accreditati dalle Regioni, mediante la quale sviluppare azioni di prevenzione, attivare la sorveglianza, migliorare gli interventi volti alla diagnosi e alla terapia. Alla definizione di malattia rara concorrono criteri numerici diversi nei vari Paesi: nell'unione Europea tale qualifica viene riconosciuta ad una patologia con prevalenza di non oltre 5 persone colpite su 10.000. Se esiguo è il numero di soggetti affetti da una patologia rara, le malattie rare non sono, per converso, poche. Si stima infatti, sulla base delle attuali conoscenze, che il loro numero raggiunga circa le 8.000 malattie. A livello nazionale il succitato DM n. 279/2001, così come specificato dalla circolare Ministeriale applicativa n. 13/2001 "Indicazioni per l'applicazione dei regolamenti relativi all'esenzione per malattie croniche e rare", a causa della varietà e della complessità delle manifestazioni cliniche di ciascuna malattia rara, non definisce puntualmente le prestazioni erogabili in regime di esenzione, ma prevede che siano erogate in tale regime tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento e il monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti, stabilendo che l'individuazione di tali prestazioni avvenga sulla base di protocolli, ove esistenti, definiti dai Centri di riferimento ed in collaborazione con i Presidi della Rete. Relativamente alle prestazioni di assistenza farmaceutica, il comma 3 dell'art. 6 del succitato Decreto n. 279/2001 stabilisce, che "le Regioni, sulla base del fabbisogno della propria popolazione, predispongano modalità di acquisizione e di distribuzione agli interessati dei farmaci specifici". A tale riguardo il Relatore ricorda che le malattie rare vengono anche definite orfane in quanto penalizzate dalla scarsa disponibilità di farmaci per il loro trattamento. Ciò si verifica a causa del ridotto impegno di risorse messe a disposizione dall'industria per la ricerca e lo sviluppo di molecole efficaci, stante la scarsa remunerazione derivante dal basso numero di pazienti da trattare. Tale circostanza ha dato forza propulsiva ad alcune iniziative in diversi Paesi, concretizzatesi in ambito europeo, fra le altre, nell'emanazione del Regolamento n. 141/2000 di definizione di incentivi e agevolazioni per le imprese farmaceutiche impegnate nella ricerca e messa a punto dei farmaci detti, per l'appunto, orfani. La qualifica di farmaco orfano è rilasciata dall'emea (l'agenzia Europea per la valutazione dei medicinali) ed è valida per tutti gli Stati Membri. Nonostante siano stati autorizzati al commercio nel corso di questi anni diversi farmaci orfani, la risposta alle necessità terapeutiche delle malattie rare è tuttora purtroppo insufficiente. Ancora, si evidenzia che le malattie rare, già oggetto del Programma di Azione Comunitaria di Sanità Pubblica 2003 2008, costituiscono una priorità anche nel nuovo Programma di Sanità Pubblica dell'unione Europea per il periodo 2008 2013. 1

In considerazione, pertanto, dell'esigua offerta di medicinali disponibili in regime di esenzione per il trattamento delle malattie rare, l'amministrazione Regionale ha programmato e messo in atto un percorso finalizzato alla definizione di protocolli di trattamento farmacologico, che comprendano i medicinali ritenuti essenziali per il trattamento specifico di tali patologie. L'obiettivo è quello di garantire ai pazienti affetti da malattie rare l'accesso ai trattamenti essenziali disponibili in base al principio di equità e di omogeneità assistenziale in tutto il territorio regionale, attraverso la fornitura a carico del Servizio Sanitario di medicinali oltre a quelli inclusi nel Prontuario Farmaceutico Nazionale. Per questi ultimi infatti, classificati nella "fascia A" di rimborsabilità, la Giunta Regionale ha già riconosciuto per i soggetti affetti da malattia rara l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa, dovuta dai soggetti non esenti. In ragione dell'elevato numero e dell'afferenza a gruppi nosologici diversi delle patologie rare individuate dal DM n. 279/2001 (581 nomi, corrispondenti a più di 2000 malattie) si è stabilito di procedere per gruppi di patologie, insediando per ciascun gruppo un tavolo tecnico di lavoro costituito dal Coordinamento Regionale Malattie Rare del Veneto, dai clinici responsabili (o loro delegati nominati) delle Unità Operative accreditate per le patologie o gruppi di patologie oggetto, di volta in volta, di studio e dal Servizio Farmaceutico della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari. Il Relatore evidenzia come l'intervento regionale attuale si colloca, per ciò che concerne le malattie rare, in uno scenario profondamente e positivamente innovato. Infatti allo scopo di creare un ambito territoriale ampio, nel quale realizzare una politica unitaria, proponendo strategie uniche per l'assistenza alle persone affette da malattie rare, è intervenuto un Accordo tra Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma di Trento per la realizzazione di un'area vasta interregionale per le malattie rare. La Giunta Regionalecon deliberazione n. 2706 del 10/09/2004 ha approvato l'accordo, sottoscritto l'11 ottobre 2004 dalle quattro Amministrazioni partecipanti. Il documento condiviso si propone il raggiungimento di specifici obiettivi, tra i quali la produzione di linee guida assistenziali concordate, che possano supportare i piani diagnostici e terapeutici e definire l'estensione delle esenzioni e dei benefici cui i pazienti hanno diritto. Su tali presupposti si è proceduto, dapprima, all'individuazione dei Centri Interregionali di Riferimento dell'area Vasta per le Malattie Rare, identificando i Centri di Riferimento comuni tra le succitate Regioni e Province Autonome, Centri che ciascuna Amministrazione Provinciale e Regionale ha riconosciuto con proprio provvedimento, per la Regione del Veneto con DGR n. 2046 del 3.7.2007 venendosi così a costituire la medesima rete dei Centri di Riferimento dell'area Vasta. Il Gruppo Tecnico Interregionale dell'area Vasta, composto da due Referenti per ogni Amministrazione firmataria dell'accordo suddetto, coordinato dal Dirigente della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari del Veneto, ha istituito il primo Tavolo Tecnico di lavoro per le malattie neurologiche rare, che ha affrontato le necessità di trattamento farmacologico delle malattie rare neurologiche e metaboliche ad interessamento neurologico. A conclusione di un percorso di disamina e verifica scientifica, è stato individuato un elenco di trattamenti farmacologici per tali patologie, che la Giunta Regionale con DGR n. 740 del 24 marzo 2009 ha approvato per l'erogazione con onere a carico del Servizio Sanitario ai soggetti affetti, che modifica la precedente Deliberazione della Giunta Regionale n. 2135 del 16.7.2004, prevedendone la possibilità di aggiornamento futuro su richiesta dei clinici dei Centri autorizzati, o d'ufficio, qualora nuove acquisizioni scientifiche, successivamente intervenute, avessero reso necessario un intervento di modifica/integrazione di quanto inizialmente approvato. Analogo procedimento è stato avviato relativamente alle malattie metaboliche rare attraverso l'insediamento del Gruppo di Lavoro costituito dai Responsabili (o loro delegati) delle Unità Operative costituenti i Centri di Riferimento per le malattie metaboliche rare dell'area Vasta e dai Responsabili dei Servizi Farmaceutici delle quattro Amministrazioni di Area Vasta, con il mandato di elaborare un documento recante i percorsi diagnostici e terapeutici per le malattie metaboliche rare all'interno dell'area Vasta. Questo tavolo tecnico di lavoro è stato istituito contestualmente alle attività del tavolo tecnico di Area Vasta per le malattie neurologiche rare, che ha individuato dei trattamenti sintomatici riguardanti anche alcune malattie metaboliche ad interessamento neurologico. Si è pertanto deciso di procedere allo stesso modo includendo nell'istruttoria tutte le malattie del metabolismo così come elencate nel DM 279/2001. 2

L'attività del Tavolo tecnico per le malattie metaboliche rare si è focalizzata sull'individuazione, per le patologie metaboliche rare comprese nell'elenco del DM n. 279/2001, dei trattamenti ritenuti efficaci ed essenziali, sia di tipo eziologico che sintomatico, da garantire gratuitamente ai soggetti affetti. I trattamenti così individuati rappresentano un livello assistenziale aggiuntivo rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza. Il metodo di lavoro adottato si è basato sul confronto tra le proposte di trattamento avanzate dai clinici dei Centri di Riferimento, la verifica delle evidenze di efficacia di tali proposte, attraverso l'analisi della letteratura medica effettuata con il metodo dell'ebm (Evidence Based Medicine), o, laddove non possibile a causa della rarità stessa delle patologie, attraverso il raggiungimento di un consenso finale, a seguito di disamina e successiva discussione collegiale, nel corso di due incontri avvenuti presso il Centro di Coordinamento Malattie Rare del Veneto. Più precisamente, i trattamenti oggetto di proposta e disamina da parte del Tavolo Tecnico, rientrano nelle seguenti tipologie: medicinali attualmente a totale carico dell'assistito in quanto classificati in fascia C di rimborsabilità medicinali in commercio in Italia con indicazioni di impiego diverse medicinali non in commercio in Italia. preparazioni galeniche magistrali da allestire sia nei casi in cui non siano disponibili in commercio i medicinali con composizione, formulazione o dosaggio richiesti sia nei casi di intolleranza soggettiva verso alcuni componenti/eccipienti dei medicinali in commercio con lo stesso principio attivo. prodotti per l'integrazione di vitamine e/o minerali. I trattamenti proposti dal tavolo tecnico e ritenuti ammissibili secondo i criteri sopra riferiti, sono riuniti nella Tabella, che costituisce l'allegato A al presente provvedimento, che si propone di concedere con completo onere a carico del Servizio Sanitario Regionale, ai soggetti affetti da malattia metabolica rara certificati presso uno dei Centri di riferimento dell'area Vasta accreditati per tali specifiche patologie. Trattandosi di livello assistenziale regionale aggiuntivo rispetto ai Livelli Essenziali d'assistenza, è sottoposto a monitoraggio annuale ed è garantito ai soli cittadini residenti nella Regione Veneto, in applicazione di quanto sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con l'accordo 8 maggio 2000. I protocolli dei trattamenti individuati a conclusione del lavoro del Tavolo Tecnico degli specialisti per le malattie del gruppo inoggetto, sono stati formalmente presentati alle Amministrazioni costituenti l'area Vasta, con nota prot. n. 19715/50.07.06/e.900.04.7 del 27 luglio 2009 del Coordinatore del Gruppo Tecnico Interregionale, affinché, in conformità ai principi e agli obiettivi dell'accordo Interregionale di Area Vasta di cui si è riferito, ciascun Ente proceda alla loro adozione con proprio provvedimento, al fine di garantire, indistintamente a tutti gli assistiti con malattia metabolica rara che ne abbisognino, i medesimi trattamenti. Per quanto concerne le modalità di accesso alle prestazioni, si ritiene di seguire il percorso già individuato in ambito regionale, che prevede l'erogazione dei medicinali, in quanto prestazione sanitaria aggiuntiva, unicamente ai soggetti affetti da patologia metabolica rara che ne necessitano, attraverso il sistema informatizzato gestito dal Coordinamento Registro Regionale per le Malattie Rare. Pertanto, qualora un paziente, affetto da una malattia rara metabolica ex DM 279/2001, necessiti, a giudizio dello specialista del Centro di Riferimento di Area Vasta accreditato per quella patologia, di uno dei trattamenti ritenuti essenziali per il suo trattamento incluso nella tabella allegata al presente provvedimento, verrà redatto un piano terapeutico da parte dello specialista stesso. La predisposizione del piano avverrà al momento della definizione diagnostica con conseguente certificazione del paziente o in qualsiasi altro momento successivo, quando esso si renderà clinicamente necessario. Il piano terapeutico verrà rilasciato unicamente attraverso il sistema informatizzato predisposto e gestito dal Coordinamento Registro Regionale Malattie Rare e sarà costituito da un output di stampa recante, in automatico, il codice di esenzione per specifica malattia rara (ex DM n. 279/2001) nonché il numero di piano terapeutico. Il piano terapeutico potrà avere validità massima di un anno, o inferiore, a giudizio del clinico specialista certificatore che lo redige. Il piano così redatto va stampato, timbrato, firmato dal medico prescrittore e consegnato al paziente. 3

I trattamenti verranno dispensati su prescrizione medica attraverso le farmacie, se disponibili per la vendita al pubblico, oppure saranno distribuiti direttamente dalle Aziende ULSS, preferibilmente di residenza del paziente, negli altri casi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prescrizione e dispensazione, anche per quanto concerne l'importazione di medicinali non registrati e/o non in commercio in Italia. In particolare, l'erogazione avverrà attraverso le farmacie ospedaliere nei casi in cui la mancata disponibilità di medicinali preparati industrialmente, oppure nei casi di intolleranza soggettiva verso alcuni componenti/eccipienti dei medicinali in commercio, renda necessario l'allestimento di preparazioni galeniche magistrali di alcuni principi attivi inclusi nella Tabella allegata. Si dà atto che ai trattamenti farmacologici proposti di cui alla Tabella Allegato A al presente atto non si applicano i percorsi previsti dall'applicazione della DGR n. 449 del 27/02/2007 in materia di prescrizione off label, in quanto il metodo di lavoro e verifica adottato dal tavolo tecnico, per i trattamenti proposti offre garanzia del rispetto degli adempimenti richiesti dalle norme in materia di prescrizione off label, incluso quanto previsto dal comma 348 dell'art. 2 della Legge 244/2007 Finanziaria per il 2008 in materia di impiego di medicinali non registrati ed ancora in fase di sperimentazione. Inoltre, al fine di consentire ai clinici dei Centri di riferimento per la diagnosi certificazione e terapia delle malattie metaboliche rare la prescrizione di qualsiasi trattamento incluso nella Tabella allegata, qualora ritenuto necessario al paziente, si propone, a parziale modifica delle vigenti disposizioni regionali già emanate per l'identificazione dei Centri autorizzati in tal senso, di autorizzare alla stesura del piano terapeutico ai fini della prescrizione a carico del Servizio Sanitario per i farmaci della tabella per i quali è richiesto, anchei Centri di Riferimento per il gruppo di malattie metaboliche rare, ritenuti qualificati in tal senso, attraverso la stesura del Piano Terapeutico personalizzato rilasciato dal sistema informatico del Registro Malattie Rare del Veneto. Si propone inoltre che, nel caso di documentate reazioni avverse ai trattamenti erogabili della tabella allegata al presente atto, sia consentito ai clinici dei Centri di riferimento di Area Vasta per le malattie metaboliche rare che hanno in cura tali pazienti, dopo aver adempiuto agli obblighi normativamente previsti di segnalazione della reazione avversa rilevata, redigere un piano terapeutico contenente trattamenti alternativia quelli non tollerati dal paziente, anche se non inclusi nella tabella allegata al presente atto. La richiesta per l'erogazione a carico del Servizio Sanitario di tali trattamenti va inoltrata all'ulss di residenza del paziente, accompagnata da relazione clinica documentante gli effetti avversi e motivante la richiesta. Prima di procedere all'erogazione, in tali casi particolari, dovrà essere acquisito il parere favorevole del Coordinamento Regionale per le Malattie Rare e del Servizio Farmaceutico Regionale. Si propone, infine, che nei casi eccezionali di squilibri e/o deficit nutrizionaliaccertati dallo specialista, secondari alla prescrizione di dietoterapie comunque necessarie per il trattamento delle patologie metaboliche congenitesia consentito ai clinici dei Centri di Riferimento per le malattie in oggetto la prescrizione di vitamine/minerali anche in pazienti affetti da patologie metaboliche congenite ex DM 279/2001 che non rientrano tuttavia fra quelle indicate per l'integrazione di vitamine/minerali in Tabella Allegato A al presente provvedimento.tali eventuali prescrizioni,al pari delle altre oggetto del presente provvedimento, prevedono comunque la compilazione del Piano Terapeutico Personalizzato nel sistema informatizzato regionale, che permette la visualizzazione della richiesta motivata del medico specialista prescrittore da parte della ULSS di residenza del paziente ai fini dell'erogazione a carico del Servizio Sanitario di tali trattamenti. Il Relatore, conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento LA GIUNTA REGIONALE Udito il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2 comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale; Visto il DM n. 279 del 18 maggio 2001; Vista la Circolare del Ministero della Salute 13 dicembre 2001; 4

Vista la DGR n. 2706 del 10 settembre 2004; Vista la DGR n. 2046 del 3 luglio 2007; Vista la DGR n. 740 del 24 marzo 2009 Vista la DGR 2063 del 9 ottobre 2001, e i Decreti del Dirigente della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari n. 140 del 31 gennaio 2003 e n. 347 del 21 marzo 2003 Visto l'accordo 8 maggio 2003 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano; Visto l'accordo Interregionale Area Vasta Malattie Rare siglato l'11 ottobre 2004 Vista la nota prot. n. 19715/50.07.06/e.900.04.7 del 27 luglio 2009 del Coordinatore del Gruppo Tecnico Interregionale Area vasta Malattie Rare] delibera Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'elenco dei trattamenti concedibili con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale nelle malattie metaboliche rare di cui alla Tabella Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale. Di disporre che i trattamenti della Tabella Allegato A siano erogabili a carico del Servizio Sanitario Regionale per il trattamento dei soggetti affetti da malattia rara metabolica, di cui al DM 18 maggio 2001 n. 279, in possesso di diagnosi ed esenzione per malattia rara rilasciata da un Centro di Riferimento autorizzato a tal fine dalla Giunta Regionale o da uno dei Centri di Riferimento Interregionale dell'area Vasta Malattie Rare, istituita con l'accordo fra Regione del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2706 del 10/09/2004 e siglato l'11/10/2004. Di confermare, per la erogazione dei trattamenti della Tabella Allegato A, il percorso già individuato per le malattie rare neurologiche con la DGR 2135/2004 e n. 740/2009, le quali prevedono l'erogazione dei medicinali sulla base del piano terapeutico redatto, attraverso l'applicativo informatizzato del Registro Malattie Rare del Veneto, dal medico specialista abilitato operante in uno dei Centri di Riferimento dell'area Vasta Malattie Rare. Di disporre che i trattamenti di cui alla Tabella Allegato A siano dispensati ai pazienti su prescrizione medica tramite le farmacie, se disponibili per la vendita al pubblico, o distribuiti direttamente dalle Aziende ULSS, preferibilmente di residenza del paziente, negli altri casi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, sia di prescrizione e dispensazione di medicinali, ancheper quanto concerne l'importazione di medicinali non registrati e/o non in commercio in Italia. L'erogazione avverrà attraverso le farmacie ospedaliere nei casi in cui la mancata disponibilità di medicinali industrialmente preparati, oppure nei casi in cui l'intolleranza soggettiva verso alcuni componenti/eccipienti dei medicinali in commercio, renda necessario l'allestimento di preparazioni galeniche magistrali di alcuni principi attivi inclusi nella Tabella allegata. Di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, che ai trattamenti della Tabella Allegato A al presente atto non si applicano i percorsi previsti in esecuzione della DGR n. 449 del 27/02/2007 in materia di prescrizione off label e che tali trattamenti rispettano le disposizioni normative di cui all'art. 2 comma 348 della Legge 244/2007, in materia di impiego di medicinali non registrati ed ancora in fase di sperimentazione. Di stabilire, ad integrazione delle vigenti disposizioni regionali relative ai Centri autorizzati alla diagnosi e stesura del piano terapeutico per i farmaci con "note limitative" e/o con particolari modalità di prescrizione, che i Centri di Riferimento identificati per il gruppo di malattie metaboliche rare, sono autorizzati, qualora ritenuto necessario al paziente, alla stesura del piano terapeutico ai fini della prescrizione a carico del Servizio Sanitario dei farmaci della tabella assoggettati a tali limitazioni, attraverso la stesura del Piano Terapeutico personalizzato rilasciato dal sistema informatico del Registro Malattie Rare del Veneto. Di disporre che, nel caso di documentate reazioni avverse ai trattamenti erogabili della tabella Allegato A al presente atto, è consentito ai clinici dei Centri di riferimento di Area Vasta per le malattie metaboliche rare che hanno in cura tali pazienti, dopo aver adempiuto agli obblighi normativamente previsti di segnalazione della reazione avversa rilevata, redigere un piano terapeutico contenente trattamenti alternativia quelli non tollerati dal paziente, anche se non inclusi nella tabella Allegato A al presente atto. La 5

richiesta per l'erogazione a carico del Servizio Sanitario di tali trattamenti va inoltrata all'ulss di residenza del paziente, accompagnata da relazione clinica documentantegli effetti avversi e motivante la richiesta. Prima di procedere all'erogazione, in tali casi particolari, dovrà essere acquisito il parere favorevole del Coordinamento Regionale per le Malattie Rare e del Servizio Farmaceutico Regionale. Di disporre altresì che nei casi eccezionali di squilibri e/o deficit nutrizionaliaccertati dallo specialista, secondari alla prescrizione di dietoterapie comunque necessarie per il trattamento delle patologie metaboliche congenite è consentito ai clinici dei Centri di Riferimento per le malattie in oggetto la prescrizione di vitamine/minerali anche in pazienti affetti da patologie metaboliche congenite ex DM 279/2001 che non rientrano tuttavia fra quelle indicate per l'integrazione di vitamine/minerali in Tabella Allegato A al presente provvedimento.anche per tali eventuali prescrizioni deve essere compilato il Piano Terapeutico Personalizzato nel sistema informatizzato malattie rare, che permette la visualizzazione della richiesta motivata del medico specialista prescrittore da parte della ULSS di residenza del paziente ai fini dell'erogazione a carico del Servizio Sanitario di tali trattamenti. Di ribadire che l'assistenza oggetto del presente provvedimento, si sostanzia in un livello di assistenza regionale aggiuntivo, e, in quanto tale, garantito ai soli cittadini residenti nella Regione Veneto, in applicazione di quanto sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con l'accordo 8 maggio 2003. Di disporre che la Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari provveda alla specificazione di dettaglio delle procedure di attuazione di quanto disposto nel presente atto, dandone ampia diffusione in ambito regionale. 6