REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ZONA 1 DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE (CdZRR)

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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ZONA 1 DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE (CdZRR)

PREAMBOLO Il CdZRR di Zona 1 deve essere un luogo dove i ragazzi sono cittadini protagonisti e si riuniscono per esprimere le loro opinioni, confrontare le loro idee, discutere liberamente nel rispetto delle regole. Il CdZRR di Zona 1 è la sede in cui le ragazze e i ragazzi elaborano proposte per migliorare la città in cui vivono, collaborano a prendere decisioni importanti che riguardano il loro territorio, cercano soluzioni a problemi che li riguardano portando il contributo di tutte le classi che partecipano al progetto. La realizzazione e la partecipazione ai CdZRR diventano un opportunità concreta di vedere applicato ciò che le varie legislazioni hanno riconosciuto e fanno sì che queste norme non rimangano enunciati di principio. Infatti, sulla base della Convenzione Internazionale sui Diritti dell Infanzia e dell Adolescenza (1989) e in ottemperanza alle Raccomandazioni del Comitato ONU all Italia del 2011-12 1 il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi di Zona 1 viene istituito per perseguire le seguenti finalità: aumentare nei giovani le opportunità di essere protagonisti delle decisioni che li riguardano da vicino, creando relazioni di collaborazione e confronto fra i ragazzi stessi e fra i ragazzi e gli adulti, partendo dall analisi dai problemi reali; sviluppare il senso di appartenenza al territorio e promuovere il valore del senso di responsabilità. Il CdZRR di Zona 1 nasce da un percorso partecipato condiviso da alunne/i, dall istituzione scolastica, dai genitori e dal Consiglio di Zona ed è un organismo che ha competenze proprie, quindi una sua specificità rispetto al Consiglio di Zona 1 che avrà il compito di raccogliere e condividere per fare proprie, le proposte che quella sede perverranno. 1 Le Raccomandazioni del Comitato ONU prevedono che l Italia implementi misure atte a garantire che i minori partecipino alla formazione delle leggi e delle decisioni politiche che li riguardano, compreso il rafforzamento dei Consigli dei ragazzi, mediante strutture di supporto regionali o nazionali. Regolamento del Consiglio di Zona 1 dei Ragazzi e delle Ragazze Pagina 2

Art.1 FINALITÀ E OBIETTIVI 1. Educare alla rappresentanza democratica attraverso una esperienza di cittadinanza attiva 2. Far vivere una concreta esperienza educativa acquisendo consapevolezza del ruolo di rappresentanti e rappresentati. Art. 2 SOGGETTI COINVOLTI Nel rispetto della parità di genere, sono coinvolti nel funzionamento del Consiglio di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze: a) Tutti/ei i/le ragazzi/e dalla scuola primaria fino ad un massimo di quattro rappresentanti per plesso, due per ogni interclasse e soltanto due rappresentanti nel caso aderisca una sola classe dell Istituto; b) Tutti/e le/i ragazzi/e della scuola secondaria di primo grado fino ad un massimo di quattro rappresentanti per scuola, almeno uno per ogni ordine di classe. c) i genitori che favoriscono, sostengono e valorizzano l esperienza dei figli, d) gli insegnanti che collaborano all iniziativa, situata all interno del Piano di Offerta Formativa (P.O.F.) coordinando, i diversi momenti organizzativi e gestionali, sostenendo e valorizzando l attività dei ragazzi, e garantendo loro uno spazio di scambio e di confronto; e) il Presidente e i Consiglieri della Zona 1, che hanno il compito di raccogliere, discutere e dare risposte alle proposte delle/dei ragazze/i. Art. 3 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ZONA DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE Il Consiglio di Zona delle Ragazze e dei Ragazzi, si occupa di: a) non discriminazione; b) protezione e sicurezza; c) istruzione; d) gioco e tempo libero; e) ambiente e salute; f) cultura e spettacolo; g) solidarietà; h) partecipazione. i) sport Il Consiglio di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze svolge attività consultiva e propositiva nei confronti del Consiglio di Zona 1. Regolamento del Consiglio di Zona 1 dei Ragazzi e delle Ragazze Pagina 3

Art. 4 ELETTORI ED ELETTI 1. Partecipano alle elezioni del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze di Zona 1 tutti i ragazzi iscritti alle classi quarte e quinte della scuola primaria e a tutte le classi della secondaria di primo grado del territorio della Zona 1 delle scuole che aderiscono al progetto. Ognuno/a vota i candidati della propria interclasse o del proprio ordine di classe. 2. Le elezioni si volgono ogni anno e ogni rappresentante potrà essere eletto non più di due volte, se nella sua classe non ci sono altri candidati 3. Il primo dei non eletti in ogni classe può essere delegato dal consigliere a sostituirlo in caso di assenza giustificata o in caso di decadenza Art. 5 MODALITA' E TEMPI DELLE ELEZIONI 1. La data delle elezioni è resa nota alle varie scuole con almeno trenta giorni di anticipo. 2. La campagna elettorale si svolge dal lunedì al venerdì della settimana precedente le elezioni. 3. Ogni scuola organizza i seggi, indica gli scrutatori e le modalità operative 4. Si vota in orario scolastico 5. Dopo la votazione le schede vengono consegnate in Zona, dove una commissione elettorale coordinata dagli adulti di riferimento controlla i voti, li scrive su un tabellone che sarà esposto al pubblico e proclama i candidati eletti e nelle scuole Art. 6 PRESIDENTE 1. I lavori del Consiglio di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze saranno presieduti dal Presidente del Consiglio di Zona o da un suo delegato. 2. Il Presidente ha il compito di coordinare i lavori del Consiglio di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze e di mantenere il progetto nell ambito degli obiettivi prefissati. Art. 7 SEGRETARIO 1. Svolge il ruolo di segretario un addetto dell amministrazione comunale affiancato con incarico a rotazione da un consigliere del CdZRR; 2. Il segretario ha il compito di: a) comunicare la documentazione prodotta dal Consiglio (relazioni, avvisi, verbali) a tutte le classi coinvolte ed eventualmente alla Regolamento del Consiglio di Zona 1 dei Ragazzi e delle Ragazze Pagina 4

cittadinanza, inserendo o.d.g. e delibere sul sito del Consiglio di Zona 1; b) inviare la comunicazione delle sedute straordinarie e ordinarie del Consiglio; c) registrare le presenze e le assenze; d) verificare le giustificazioni dei consiglieri assenti; e) prenotare gli interventi; f) scrivere il verbale del Consiglio in forma completa e con linguaggio adeguato ai ragazzi; g) inviare i verbali ai consiglieri e alla classe. 3. Il segretario adulto resta in carica tutto l anno. Art. 8 ORDINE DEL GIORNO L ordine del giorno, sentite le esigenze e le richieste dei ragazzi/e, viene predisposto dai Consiglieri eletti, con la supervisione di un insegnate referente. al termine della seduta precedente di Consiglio Art. 9 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO 1. Il Consiglio si riunirà, ordinariamente, almeno ogni tre mesi e la prima volta entro quattro settimane dalla sua elezione. Nella prima seduta il Presidente di Zona darà indicazioni sulla nomina del Presidente del CdZRR. Le sedute sono aperte alla partecipazione dei genitori che lo vorranno e da un docente in rappresentanza di tutte le scuole aderenti. 2. Il Consiglio si riunirà, in via straordinaria, su richiesta di un terzo dei suoi componenti. 3. Il Consiglio si riunisce in orario scolastico. Nel caso di riunioni con il Consiglio di Zona 1, potrà essere convocato anche in orario extra-scolastico. La sede del Consiglio di Zona dei Ragazzi viene individuata nella Sede del Consiglio di Zona 1. Per particolari esigenze le sedute potranno essere convocate anche presso i plessi scolastici interessati. Art. 10 NUMERO LEGALE 1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri, al momento dell'appello. 2. Nel caso in cui il Consiglio non raggiungesse il numero legale necessario per la validità della seduta, si dovrà ricorrere ad una ulteriore convocazione. 3. I Consiglieri dovranno far pervenire la giustificazione per l'eventuale assenza in Consiglio al segretario. Dopo un assenza ingiustificata, il Regolamento del Consiglio di Zona 1 dei Ragazzi e delle Ragazze Pagina 5

Consigliere decade dalla carica e verrà sostituito dal primo dei non eletti della classe. Art. 11 MODALITA' DI INTERVENTO 1. Il Consigliere che vorrà prendere la parola in Consiglio dovrà prenotare l'intervento. 2. Ogni Consigliere potrà intervenire in ogni seduta del Consiglio con un massimo di tre interventi della durata, di norma, di 10 minuti in tutto, oppure utilizzare l intero tempo a disposizione in un unico intervento Art. 12 MODALITA' DI VOTAZIONE La votazione in Consiglio avverrà attraverso la procedura del voto palese, salvo casi particolari in cui il Consiglio, a maggioranza, può decidere diverse modalità di voto. Art. 13 MODALITA' DI LAVORO 1. E' data facoltà al Consiglio di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze di riunirsi per Commissioni su tematiche specifiche 2. Le commissioni elaborano proposte da sottoporre all'esame del Consiglio di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze. 3. Il Consiglio di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze ha come punto di riferimento la Commissione Educazione e i Consiglieri di Zona 1 interessati alle tematiche all o.d.g. ai quali possono rivolgersi in sede di Commissione del CdZ 1 anche partecipando alle sedute di Commissione Educazione nel caso di trattazione di problemi specifici di loro interesse o inerenti al lavoro/progetti sui quali stanno lavorando nel CdZRR. In questo caso la partecipazione del Consigliere del CdZRR avverrà con il supporto di un un istruttore amministrativo del CdZ 1. Art. 14 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO Eventuali modifiche al presente regolamento verranno proposte dai soggetti coinvolti e sottoposte al Consiglio di Zona delle Ragazze e dei Ragazzi e al Consiglio di Zona 1. NORME TRANSITORIE In via transitoria, per la prima elezione del Consiglio, potranno essere eletti 4 alunni/e per istituzione scolastica che ha aderito al progetto, fermo restando che abbiano aderito più di due classi per scuola. Regolamento del Consiglio di Zona 1 dei Ragazzi e delle Ragazze Pagina 6