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O GG E TTO : approvaz bozza accordo proroga contestuale a)accordo reg distribuzione farmaci da farmacie pubbliche e private convenzionate in nome e per conto del ssr e b)accordo reg per sviluppo integrazione farmacie pubbliche e private convenz con il ssr N. 1721 IN 29/12/2010 del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA LA GIUNTA REGIONALE RICHIAMATE la DGR.n.907 del 29/07/2008 di approvazione del 3 accordo con le farmacie pubbliche e private per la distribuzione dei farmaci in nome e per conto del SSN, facendo riferimento all elenco del Prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la continuità assistenziale ospedale - territorio (PHT), integrati dalle eparine a basso peso molecolare; La DGR n. 243 del 9 marzo 2007 di approvazione dell accordo fra il Ministero della Salute, il Ministero dell Economia e la Regione Liguria relativo al piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSR, che individua, fra gli altri, anche interventi in materia di contenimento della spesa farmaceutica; La DGR n.544 del 30/04/2009 di approvazione del Piano di Qualificazione e Razionalizzazione dell Assistenza Farmaceutica territoriale e ospedaliera 2009/2010; - La DGR.n.946 del 1/08/2008 di approvazione dell accordo quadro regionale per lo sviluppo dell integrazione delle farmacie pubbliche e private convenzionate con il servizio sanitario regionale e la relativa definizione delle prestazioni e dei servizi che possono essere forniti dalle farmacie al SSR, operativo per il periodo 1/9/08-31/12/2010; - La DGR n.839 del 1/08/2009 di parziale modifica e integrazione della DGR n.946/2008; CONSIDERATO CHE - in attuazione del D.lgs.n.153/2009, sono in corso di approvazione tre decreti ministeriali, aventi ad oggetto i nuovi servizi erogabili dalle farmacie convenzionate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale,di definizione dei criteri costituenti presupposto necessario per la successiva stipulazione degli accordi collettivi nazionali e dei correlati accordi di livello regionale, medianti i quali dovranno essere fissati anche i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione alle DATA PAGINA : 1 COD. :

attività di cui all art.1, comma 2 del medesimo decreto legislativo nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali; - in particolare, i nuovi servizi in parola concernono: ex art.1, comma 2 lett (a): la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta; ex art.1, comma 2 lettere (d) ed (e): l erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici; e l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito di detti servizi di secondo livello di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti; ed infine ex art.1, comma 2 lett. (f): l effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i relativi referti; - per lo svolgimento delle attività in parola il Servizio sanitario nazionale promuove la collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta; PREMESSO CHE - sia l accordo per la distribuzione dei farmaci in nome e per conto del SSN da parte delle farmacie convenzionate, sia l accordo quadro regionale per lo sviluppo dell integrazione delle farmacie pubbliche e private convenzionate con il servizio sanitario regionale scadranno il prossimo 31 dicembre; - negli ultimi mesi sono stati avviati appositi incontri tra le rappresentanze delle farmacie, le Aziende Sanitarie Locali e questa Regione, finalizzati a ricercare un intesa che fosse espressione sia della PAGINA : 2 COD. :

conciliazione dei diversi interessi pubblici e privati in gioco, sia del primario obiettivo della Regione di adottare azioni idonee a comprimere il carico della spesa farmaceutica territoriale salvaguardando la tutela del diritto alla salute degli assistiti; CONSIDERATO CHE - ad oggi non è stato possibile raggiungere un intesa ai fini del rinnovo di entrambe le convenzioni in oggetto, anche a seguito dei recenti pronunciamenti a livello di Governo centrale - Ministero della Salute, MEF e AIFA- che di fatto hanno reso più complessa per le regioni, sia in termini organizzativi che economici, l assunzione dei provvedimenti di competenza in materia di dispensazione dei farmaci e di erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie; - in particolare l AIFA con determinazione del 2 novembre 2010, (in attuazione dell art.11, comma 7, lett.a) del D.l. 78/2010 convertito dalla L.122/2010), ha riclassificato ai fini del regime di rimborsabilità un considerevole quantitativo di farmaci H Osp2 inserendoli nell elenco dei prodotti PHT-Prontuario della distribuzione diretta indicati nella determinazione AIFA 29/10/2004; - all art 3 della determinazione AIFA si stabilisce che detti farmaci vadano dispensati attraverso le strutture individuate dalle regioni per una continuita' assistenziale tra soggetto prescrittore ed unita' dispensatrice del farmaco, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative, e al contempo viene ribadito che le modalità operative di loro distribuzione non devono costituire aggravio di spesa per il SSN rispetto ai costi attualmente sostenuti; - di conseguenza e imprescindibilmente, nei primi mesi di attuazione della determinazione AIFA e finchè non verranno diramate nuove istruzioni ministeriali, è necessario mantenere le attuali modalità distributive dei farmaci, di cui all elenco allegato al provvedimento stesso, in via esclusiva tramite le strutture aziendali del Servizio Sanitario Nazionale; - è necessario e opportuno un ponderato e complessivo riesame delle attuali modalità di distribuzione (direttamente e tramite le farmacie pubbliche e private convenzionate) dei medicinali inseriti nel PHT, che tenga conto sia delle significative modifiche apportate dall AIFA, sia della più volte ribadita priorità del contenimento dei costi; - la riclassificazione dei farmaci ex H Osp2 è di non trascurabile impatto sul sistema assistenziale sotto il duplice profilo dell appropriatezza e del monitoraggio della loro somministrazione, nonché del controllo della spesa a carico del SSN; DATO CHE PAGINA : 3 COD. :

- con la nota DGPROG n.39616-p del 30/11/2010, pervenuta in data 9/12/2010, il Ministero della Salute ha comunicato la misura del tetto prefissato per la spesa per l assistenza farmaceutica territoriale per il 2011, che include la spesa sia per i farmaci erogati in regime di convenzione, sia per quelli erogati in distribuzione diretta, determinata al 13,3% del livello di finanziamento; - è, comunque, in corso di perfezionamento l iter procedurale di definizione della proposta di riparto delle risorse finanziarie per il SSN per il 2011 e che, pertanto, il corrispondente valore della percentuale del 13,3% non è ancora definitivo; - a rendere ancor più arduo nel 2011 il rispetto del tetto della spesa territoriale contribuisce la citata riclassificazione di farmaci da HOsp2 in A PHT disposta con la sopra richiamata determinazione AIFA del 2 novembre 2010; RITENUTO pertanto opportuno prorogare la scadenza dei due accordi in oggetto con le farmacie convenzionate per il periodo strettamente necessario a verificare se sussistono le condizioni per raggiungere un intesa complessiva; a tal fine necessaria una valutazione comparativa, sotto più profili, degli esiti delle diversificate modalità di distribuzione diretta dei farmaci del PHT, ivi comprese le eparine a basso peso molecolare, per tutti i tipi di indicazione, sperimentate in questi anni in Liguria; VISTA La bozza di proroga contestuale dei due accordi, allegata alla presente deliberazione, sulla quale è stata raggiunta una prima intesa fra l Assessore alla Salute e le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private convenzionate; RITENUTO Di dare mandato all Assessore alla Salute di sottoscrivere la predetta bozza di proroga degli accordi nei limiti e nel rispetto dei criteri e degli obiettivi fissati nella presente deliberazione; CONSIDERATO che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza in quanto si rende necessario garantire in tempi rapidi, a tutela della salute dei cittadini, la continuità sia dell attuale gestione del sistema di distribuzione dei farmaci, sia delle prestazioni e dei servizi forniti dalle farmacie convenzionate con funzione di integrazione con il SSN SU PROPOSTA dell Assessore alla Salute, PAGINA : 4 COD. :

DELIBERA 1. Di prorogare al 30 giugno 2011, per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate, la scadenza dell accordo con le farmacie per la distribuzione di farmaci in nome e per conto del SSR, (approvato con la DGR.n.907 del 29/07/2008) originariamente fissata al 31 dicembre 2010, fatta salva la possibilità che le parti raggiungano l intesa e concludano un nuovo accordo, con decorrenza anticipata rispetto alla nuova scadenza qualora se ne verifichino i presupposti di fatto e di legge; 2. Di prorogare al 30 giugno 2011 la scadenza originariamente fissata al 31 dicembre 2010 dell accordo quadro regionale per lo sviluppo dell integrazione delle farmacie pubbliche e private convenzionate con il servizio sanitario regionale e la relativa definizione delle prestazioni e dei servizi che possono essere forniti dalle farmacie al SSR, (approvato con la dgr.n.946 del 1/08/2008), fatta salva la possibilità che le parti raggiungano l intesa e concludano un nuovo accordo, con decorrenza anticipata rispetto alla nuova scadenza qualora se ne verifichino i presupposti di fatto e di legge. 3. Di approvare la bozza dell accordo per la proroga contestuale:a) dell accordo regionale per la distribuzione di farmaci da parte delle farmacie pubbliche e private convenzionate in nome e per conto del SSR e b) dell accordo regionale per lo sviluppo dell integrazione delle farmacie pubbliche e private convenzionate con il servizio sanitario regionale, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 4. Di dare mandato all Assessore alla Salute di sottoscrivere l accordo per la proroga contestuale dei due accordi soprarichiamati con le farmacie pubbliche e private convenzionate nel rispetto dei limiti, dei criteri e degli obiettivi fissati nella presente deliberazione. ----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO ----------------------------------------------------------------------------- Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. Data - IL DIRIGENTE (Dott. Giovanni Della Luna) Data - IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Franco Bonanni) PAGINA : 5 COD. :