Parte I LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI DELLA REGIONE
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1 N BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI DELLA REGIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2002, n Prime misure per la razionalizzazione e per il contenimento della spesa farmaceutica regionale ai sensi della legge 405/2001 e del D.M. 4 dicembre LA GIUNTA REGIONALE (omissis) DELIBERA DI RECEPIRE ED ADOTTARE l elenco reso disponibile dal Ministero della Salute, con l Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo ai Farmaci cosiddetti Generici stabilendo il prezzo massimo che il servizio Sanitario Regionale rimborserà ai farmacisti, per i farmaci siano essi generici o specialità stabilendo, contestualmente che, la definizione del prezzo massimo di rimborso, non esclude la possibilità di spedire, laddove esistano, specialità, ancora in possesso di brevetto, aventi prezzo inferiore a quello di riferimento; E revocata l allegato A della precedente D.G.R. n del 5 dicembre 2001; Il farmacista, in ottemperanza all articolo 7, comma 3, della Legge di conversione n. 405/01, in assenza di specifica volontà del medico, di non sostituibilità del farmaco prescritto, e dopo aver informato l assistito, consegna a quest ultimo, un farmaco di prezzo uguale a quello di riferimento; in tal caso il farmaco può essere individuato anche tra le specialità medicinali disponibili nel normale ciclo distributivo; é preclusa al farmacista la possibilità di sostituire con farmaco generico i prodotti, coperti da brevetto, anche dove tale brevetto si riferisca, solamente alla modalità di rilascio del principio attivo; Nel caso in cui ogni tentativo, messo in atto dal farmacista per recuperare, nel ciclo distributivo regionale, il farmaco avente prezzo uguale a quello di cui all allegato A, non vada a buon fine, il farmacista provvede a consegnare all assistito il farmaco, al momento disponibile nel normale ciclo distributivo, avente il prezzo più vicino, a prescindere dal sopracitato allegato A, senza richiedere all assistito stesso, alcun onere; La ricetta dovrà riportare apposita annotazione relativa alla irreperibilità nel ciclo distributivo e in tal caso al farmacista verrà pagato il prezzo del farmaco effettivamente consegnato; Il farmacista consegnerà alle Aziende sanitarie, in mazzette separate, ma con numerazione continua, le ricette di cui al punto precedente e le ricette su cui il medico ha apposto idonea indicazione, per cui il farmacista non può procedere alla sostituzione del farmaco; Il farmacista, nel caso in cui il medico dichiari la non sostituibilità del farmaco, ovvero l assistito non accetti la sostituzione proposta, è tenuto a richiedere al paziente, a titolo di partecipazione alla spesa, la quota pari alla differenza fra il prezzo del farmaco dispensato e il prezzo massimo stabilito, eccezione fatta per i pensionati di guerra, titolari di pensioni vitalizie, ai sensi del comma 4 dell articolo 7 della legge 405/01; I prezzi definiti sono da intendersi, per il futuro, automaticamente adeguati a quelli che il Ministero della Salute indicherà in prosieguo. DI REVOCARE LE DISPOSIZIONI contenute nella D.G.R. 1660/01 e della D.G.R. 2728/01, STABILENDO NUOVE NORME Dl EROGAZIONE DELL ASSISTENZA FARMA- CEUTICA come di seguito specificato: - La prescrizione dei farmaci, con oneri a carico del S.S.N., in favore dei cittadini viene riservata esclusivamente ai medici di Medicina Generale ed ai Pediatri di Libera Scelta che sono tenuti a verificare il tempo che intercorre tra le diverse prescrizioni, per evitare la ripetizione delle stesse, con sovrapposizione dei periodi di trattamento; i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di libera scelta sono impegnati, pur nel rispetto di scienza e coscienza, ad effettuare prescrizioni utilizzando, per classi terapeutiche
2 3584 N BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA omogenee, i farmaci e le relative confezioni economicamente più convenienti per il S.S.R. - Gli specialisti delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, allorquando ritengano di dover completare la loro prestazione con specifica terapia, devono predisporre apposito consiglio terapeutico, su carta intestata della struttura in cui operano, debitamente firmato, contenete i farmaci concedibili dal S.S.N. per la successiva prescrizione da parte del medico di medicina generale o del pediatra, indicando il solo principio attivo e nel rispetto delle note della Commissione Unica del Farmaco; tale modalità di prescrizione deve essere adottata anche in caso di dimissione ospedaliera. - Tale disposizione non si applica alle prestazioni effettuate in Pronto Soccorso e non seguite da ricovero; in tal caso, laddove al paziente, fosse prescritta terapia medica, correlata alla patologia che ha richiesto la prestazione e da eseguire a domicilio, il medico dovrà utilizzare il ricettario regionale. La prescrizione dovrà, comunque, essere contenuta entro limiti strettamente necessari a garantire la continuità assistenziale, stabilita in un tempo non superiore alle 72 ore. - La prescrizione di specialità medicinali e di prodotti galenici erogati dal S.S.N. viene confermata al numero massimo di un pezzo per ricetta; è fatta salva la possibilità di garantire, ove il medico lo ritenga indispensabile, una continuità terapeutica di 21 giorni; - per i soggetti affetti da patologia cronica, vale a dire coloro i quali sono in possesso dell attestato rilasciato dall Azienda Sanitaria per l esenzione per patologia, il numero di pezzi per ricetta è limitato ad un massimo di tre, ai sensi dell articolo 9 della Legge 405/01; la prescrizione non può, comunque superare i sessanta giorni di terapia; ai sensi del comma 3, del medesimo articolo, per gli antibiotici in confezione monodose, per i medicinali a base di interferone a favore di soggetti affetti da epatite cronica e per i medicinali, somministrabili esclusivamente per fleboclisi, è confermata la possibilità di prescrivere fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta. - Le aziende Sanitarie USL sono tenute ad una verifica, almeno biennale delle esenzioni per patologia. - E fatto assoluto divieto di prescrivere farmaci da parte del MMG in costanza di episodi di ricovero ospedaliero dell assistito. - All atto della dimissione ospedaliera, di cittadini residenti nella Regione Basilicata, laddove sia prevista la continuazione del programma terapeutico, già intrapreso, che contenga farmaci dell allegato 2 del D.M. 22/12/00, la struttura pubblica di ricovero, per il tramite delle farmacie ospedaliere, provvederà alla fornitura diretta di tali farmaci al paziente, per la somministrazione a domicilio per il periodo corrispondente alla copertura terapeutica per la fase acuta dell episodio di cura. - Per i ricoveri in Day Hospital medico e chirurgico la struttura pubblica di ricovero provvederà alla somministrazione diretta dei farmaci per il periodo strettamente connesso al ciclo di cura programmato. - L Azienda Sanitaria USL provvederà per le prestazioni di assistenza domiciliare alla somministrazione diretta dei farmaci di cui all allegato 2 del D.M. 22/12/00, per l intero ciclo di cura programmato ovvero per l intero Piano Individuale Terapeutico ( P.I.T.). - L Azienda Sanitaria USL provvederà alla dispensazione diretta dei farmaci per i trattamenti richiesti dagli ospiti delle residenze protette, delle case famiglie, degli ospedali di comunità. - I medici di continuità assistenziale provvederanno a prescrivere i medicinali con ricettario del S.S.R. esclusivamente per i trattamenti di urgenza e per coprire un ciclo di terapia non superiore a 48/72 ore, e non potranno prescrivere approfondimenti diagnostici; l Azienda Sanitaria USL è tenuta alla verifica e, in caso di difformità rilevate per la prescrizione di approfondimenti diagnostici che non rientrano tra le competenze proprie del medico di continuità assistenziale ad irrogare la conseguente sanzione mediante l addebito del costo anomalo indotto.
3 N BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA Le farmacie convenzionate con il S.S.R. non possono spedire ricette contenenti un numero di confezioni superiori a quelle indicate; l inosservanza del deliberato comporterà l applicazione di quanto previsto dall articolo 4, comma 10, del D.P.R n Di rinviare ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità di erogazione dei farmaci oggetto della riclassificazione della CUF, approvato con il D.M. 04/12/01, sulla base di proposte che saranno formulate dal Tavolo Tecnico, costituito, dalle rappresentanze delle categorie professionali interessate, degli Ordini dei Medici e dei Farmacisti e dei servizi competenti delle Aziende USL ed Ospedaliera. Sono richiamati gli obiettivi delle Direzioni aziendali i riportati al punto C, comma c1 dell Allegato 1, parte integrante della D.G.R. n. 366 del 4 marzo Le Commissioni istituite a livello distrettuale in virtù della Direttiva vincolante di cui alla D.G.R. n 366 del 4 marzo 2002 dovranno, in presenza di comportamenti anomali, convocare il medico interessato, allo scopo di valutare le motivazioni dello scostamento. E demandato ai Direttori Generali l adozione di sanzioni nei confronti di coloro che non diano corretta applicazione alle disposizioni delle presenti direttive.
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