Bonus macchinari - Sabatini-bis N Il bonus macchinari (art.18, D.L. n. 91/2014) La Sabatini-bis (D.L. 69/2013)

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SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:

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N. 28 23.09.2014 Bonus macchinari - Sabatini-bis Il bonus macchinari (art.18, D.L. n. 91/2014) La Sabatini-bis (D.L. 69/2013) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscalfocus.it 0

IL BONUS MACCHINARI L articolo 18 del Decreto Legge n. 91/2014, rubricato Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi introduce un credito di imposta per i titolari di reddito d impresa, che effettuano investimenti in macchinari nuovi, ma solo per l importo che eccede la media dell ultimo quinquennio. L agevolazione prevede l introduzione di un credito d imposta nella misura del 15% del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi. I beni agevolabili sono solo i macchinari e gli impianti che hanno contemporaneamente i seguenti requisiti: - sono compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007; - sono realizzati dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge e cioè dal 25 giugno 2014 fino al 30 giugno 2015; - sono in misura eccedente rispetto alla media della medesima tipologia di investimenti effettuati nei cinque periodi d imposta precedenti. BONUS MACCHINARI (D.L. 91/2014, art.18) CREDITO D IMPOSTA 15% sull acquisto di macchinari nuovi e impianti (ATECO 2007 divisione 28) DAL 25.06.2014 AL 30.06.2015 I beneficiari RESIDENTI IN ITALIA POSSIBILI BENEFICIARI TITOLARI DI REDDITO D IMPRESA S.O. DI SOGGETTI NON RESIDENTI 1

SOGGETTI BENEFICIARI BONUS MACCHINARI SOGGETTI CHE PRODUCONO REDDITO IMPRESA CREDITO = 15% *(INVESTIMENTI EFFETTUATI - MEDIA DI QUELLI EFFETTUATI NEI 5 PERIODI D IMPOSTA PRECEDENTI, escludendo il periodo in cui l investimento è >). SE COSTITUITI DA ALMENO 5 ANNI Una società sostiene nel periodo 25 giugno 2014 31 dicembre 2014 investimenti agevolabili per 100.000 euro. La media degli investimenti dei cinque periodi precedenti (2009-2013) è pari a 60.000 euro. L investimento incrementale è dunque pari a 40.000; il credito d imposta spettante è pari a 6.000 euro (15% di 40.000). SE COSTITUITI DA MENO DI 5 ANNI IMPRESE COSTITUITE TRA IL 25.06.2014 E IL 30.06.2015 CREDITO = 15%*(INVESTIMENTI EFFETTUATI MEDIA ARITMETICA DEGLI INVESTIMENTI, cioè = MEDIA DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI IN TUTTI I PERIODI D IMPOSTA PRECEDENTI A QUELLO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA AGEVOLATIVA CREDITO = 15%* VALORE COMPLESSIVO DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI Gli investimenti che possono far emergere il credito Gli investimenti che danno diritto all agevolazione sono solo quelli: - nuovi, nel senso che non devono essere stati, a qualunque titolo, già utilizzati; - compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007; - di importo unitario uguale o superiore a 10.000 euro. 2

BENI AGEVOLABILI - BONUS MACCHINARI NUOVI + TABELLA 28 ATECO 2007 INCLUSI ESCLUSI MACCHINARI E IMPIANTI BENI MERCE IMMOBILI, BENI IMMATERIALI, COMPUTER, MOTORI ELETTRICI E GENERATORI, TELEFONI E APPARECCHI PER LE TELECOMUNICAZIONI, AUTOVEICOLI IN GENERE, IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINCENDIO. L utilizzo del bonus Il credito d imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è fruito esclusivamente in compensazione in F24 in sede di versamento di tributi e contributi. UTILIZZO DEL BONUS IN F24 IN N.3 QUOTE ANNUALI a partire dal 2 anno successivo alla realizzazione INVESTIMENTI 2014 16.06.2016 16.06.2017 16.06.2018 INVESTIMENTI 2015 16.06.2017 16.06.2018 16.06.2019 3

1. Bonus macchinari come credito d imposta In cosa consiste il bonus macchinari? L articolo 18 del Decreto Legge n. 91/2014, rubricato Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi introduce il credito di imposta per i titolari di reddito d impresa che effettuano investimenti in macchinari nuovi, ma solo per l importo che eccede la media dell ultimo quinquennio. L agevolazione prevede l introduzione di un credito d imposta nella misura del 15% del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi. I beni agevolabili sono solo i macchinari e gli impianti che hanno contemporaneamente i seguenti requisiti: - sono compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007; - sono realizzati dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge e cioè dal 25 giugno 2014 fino al 30 giugno 2015; - sono in misura eccedente rispetto alla media della medesima tipologia di investimenti effettuati nei cinque periodi d imposta precedenti. 2. Calcolo del bonus Una ditta effettua un investimento di 750.000 in beni strumentali agevolabili. Gli investimenti effettuati nel quinquennio precedente (2009/2013) ammontano a: - anno 2009 100.000; - anno 2010 200.000; - anno 2011 300.000; - anno 2012 200.000; - anno 2013 200.000. A quanto ammonta il bonus? La media è pari a 200.000 ( 1.000.000 / 5). Ma considerato che il contribuente ha la facoltà di escludere il periodo in cui l investimento è stato effettuato in misura maggiore (il periodo del 2001 può non essere considerato ai fini del calcolo della media), questa quindi risulta pari a 150.000 (100.000+200.000+200.000+100.000)/4. L eccedenza dell investimento, pertanto, è pari a 750.000 150.000 = 600.000. Il credito d imposta ammonta al 15% di tale somma ovvero a 90.000. Tale importo di 90.000 dovrà essere dichiarato nel periodo d imposta di 4

maturazione e potrà essere beneficiato per 30.000 a partire dal 01.01 del secondo periodo d imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l investimento. Nel caso di investimento nel corso del 2014, quindi, la prima quota dell agevolazione potrà essere fruita solamente a partire dal 01.01.2016. 3. Possibili beneficiari La norma prevede inoltre che può usufruire dell agevolazione anche chi inizia l attività d impresa tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 30 giugno 2015. Questi contribuenti potranno beneficiare dell agevolazione anche in assenza di un periodo d imposta su cui operare il confronto per cui il valore degli investimenti da considerare, ai fini dell agevolazione, coincide con il valore complessivo di quelli realizzati. Chi può fruire del bonus macchinari? Possono ottenere l agevolazione i titolari di reddito d impresa: - residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica adottata; - e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. 4. No a parametri dimensionali per essere considerati beneficiari Conta la dimensione aziendale per essere considerato beneficiario del credito? La relazione al Decreto Legge specifica che è indifferente la dimensione dell impresa o il settore di appartenenza della stessa così come nessuna rilevanza assume l adozione di particolari regimi d imposta o contabili. 7. Investimenti agevolabili Quali beni se acquistati fanno maturare il credito d imposta? Gli investimenti che danno diritto all agevolazione sono solo quelli: - nuovi, nel senso che non devono essere stati, a qualunque titolo, già utilizzati; - compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007; - di importo unitario uguale o superiore a 10.000 euro. Per la scelta degli investimenti agevolati occorre fare molta attenzione: sono possibili casi dubbi. È questa la conseguenza della scelta fatta dal legislatore all articolo 18 del D.L. 91/14 di replicare, sul piano oggettivo, quanto previsto dal D.L. 78/09, limitando i beni agevolabili a quelli inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (provvedimento delle Entrate del 16 novembre 2007). 6. Le start-up come possibili beneficiarie Le start-up possono godere del bonus macchinari? 8. Beni come parti indispensabili di altri agevolati Sono agevolabili anche le imprese che hanno iniziato l attività da meno di cinque anni: in tali casi la media aritmetica degli investimenti in beni strumentali è quella degli investimenti realizzati in tutti i periodi d imposta precedenti a quello di applicazione della norma agevolativa, escludendo sempre il periodo con il valore più alto. Se un bene non rientra nella divisione 28 ma è una parte indispensabile di un bene di tale divisione è agevolato? Il problema sorse già nel 2009 e l Agenzia (Circolare 44/E/09) affermò che possono rientrare nell agevolazione anche beni inseriti in divisioni diverse purché essi costituiscano parti indispensabili al funzionamento dei beni 5

compresi nella voce 28 (acquistati contemporaneamente) e che ne costituiscano normale dotazione (cfr. Risoluzione 91/E/10). Di contro, risultano meritevoli del beneficio i singoli beni compresi nella divisione 28 (purché non beni merce o comunque trasformati o assemblati per la vendita) anche se destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti, non compresi nella predetta divisione 28 (Circolare 12/E/10). Per i beni complessi non compresi ma costituiti anche da nuovi macchinari o apparecchiature (oggettivamente individuabili) che sarebbero autonomamente agevolabili, il bonus è fruibile nei limiti del costo riferibile a questi ultimi beni. In linea di principio rientrano nel perimetro oggettivo del credito d imposta: - i macchinari; - e le apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione. Sono, quindi, esclusi gli immobili, i beni immateriali, i computer, i motori elettrici e i generatori, i telefoni e gli apparecchi per le telecomunicazioni, gli autoveicoli in genere, gli impianti antifurto e antincendio. Poiché molti dei beni rientranti nella divisione 28 sono composti anche da questi elementi, scatta la verifica sulla indispensabilità della dotazione e sulla accessorietà delle parti componenti, concetti passibili di differente interpretazione in sede di accertamento. 9. Non rileva il codice ATECO del fornitore per individuare il bene agevolato È rilevante il codice attività del fornitore nell individuazione del bene? A nulla rileva il codice di attività del venditore (prevalente o non prevalente), mentre un ausilio può essere costituito dalle Note esplicative e dall Elenco alfabetico delle voci comprese nelle sottocategorie di attività economiche, disponibili sul sito www.istat.it. 10. Anche i lavori in economia sono agevolati I lavori in economia rientrano tra le spese agevolate? Il credito d imposta spetta, a costruzione ultimata, anche per i beni realizzati dalle imprese in economia. In tal caso la contabilizzazione dei costi capitalizzati deve avvenire nel conto economico, imputando gli stessi nella voce A4 «Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni» compresa nel valore della produzione, senza compensazione. Pertanto, nel conto economico, nell Area B sono presenti i costi che sono poi capitalizzati mediante storno indiretto nella voce A4. La contabilizzazione nella voce A4 riguarda anche eventuali interessi passivi iscritti nella voce C17. La capitalizzazione degli oneri finanziari sostenuti durante la costruzione di beni che richiedono un periodo di costruzione significativo, è possibile alle condizioni illustrate nell Oic 16, sostanzialmente valide anche ai fini fiscali: innanzitutto, l ammontare degli oneri finanziari costituiti da «finanziamenti di scopo», ottenuti per finanziare la costruzione di un bene, deve essere determinato in base agli effettivi oneri finanziari sostenuti per quello stesso finanziamento durante l esercizio. Nel caso sia necessario ottenere altri fondi presi a prestito genericamente, l ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili sulle immobilizzazioni in corso di costruzione è determinato applicando, ai costi sostenuti, un tasso di capitalizzazione corrispondente alla media ponderata degli oneri finanziari netti relativi ai finanziamenti in essere durante l esercizio, diversi dai finanziamenti di scopo. 11. L utilizzo solo in compensazione orizzontale in F24 Come va utilizzato il bonus maturato? E da quando? 6

Il credito d imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è fruito esclusivamente in compensazione in F24 in sede di versamento di tributi e contributi. La prima quota annuale è utilizzabile dal 1 gennaio del secondo periodo d imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l investimento. Il bonus diviene spendibile con un certo ritardo, dunque, rispetto al sostenimento dell investimento. Per gli investimenti 2014, infatti, la prima quota si renderà utilizzabile con i versamenti del 16 gennaio 2016. In generale per investimenti effettuati nel secondo semestre 2014, la compensazione spettante potrà essere utilizzabile dal 1 gennaio 2016. La durata annuale dell agevolazione risulta spezzata in due periodi d imposta, il che non aiuta le imprese a realizzare un incremento rilevante rispetto alla media. Inoltre, gli acquisti 2014 (anche quelli dei primi 6 mesi) peseranno sulla media valida per il calcolo del bonus del 2015, a meno che non si intenda escludere proprio l anno attualmente in corso. È, quindi, consigliabile che le imprese concentrino gli investimenti in un unico periodo, così da sfruttare al massimo il meccanismo di calcolo. diminuzione del reddito imponibile, il che rendeva non immediatamente utilizzabile il bonus in caso di perdita fiscale. L utilizzo in F24 supera questo problema anche se, come anticipato, il beneficio finanziario si ha nel secondo periodo d imposta successivo rispetto alla spesa. Il che, insieme con la percentuale con cui si calcola il bonus, scesa dal 50% al 15%, e all approccio incrementale, sconosciuto nella Tremonti-ter, denota la difficoltà del Governo a rendere compatibile questa misura con le disponibilità di cassa. 13. Il credito e l indicazione in Unico In quale anno va indicato il credito in Unico? Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta di riconoscimento (in cui sorge) e in quelle successive, riguardanti i periodi di utilizzo. 14. La mancata indicazione in Unico non fa decadere dal bonus Se non indicato in Unico, il bonus è perso? La norma non indica tale adempimento come «a pena di decadenza» del bonus. 12. Il credito è fruibile anche in caso di perdita Il credito d imposta è fruibile anche dai soggetti che maturano una perdita fiscale anziché un utile? Sì, perché non si sostanzia in una variazione in diminuzione del reddito fiscale, ma in un credito d imposta utilizzabile in compensazione esterna in F24. La scelta della compensazione, senza la necessità di rispettare il limite annuale di 250.000 euro, costituisce una delle principali novità rispetto alla Tremonti-ter. In tale provvedimento, infatti, era prevista una detassazione sotto forma di variazione in 15. L iter di calcolo del credito Qual è l iter di calcolo del bonus? L iter di calcolo può essere così sintetizzato: 1. si individuano i beni acquisiti nel quinquennio precedente che sarebbero stati agevolati se la norma attuale fosse stata in vigore; 2. si scarta l annualità con investimenti agevolabili maggiori (che potrebbe essere il 2009 o il 2010, se l impresa ha fruito della cosiddetta Tremonti-ter ); 7

3. si calcola la media, ottenendo il parametro di riferimento per i nuovi investimenti agevolati; 4. il 15% dell eccedenza di quanto investito nel 2014 (dal 25 giugno scorso) rispetto alla media diviene credito d imposta (per le spese sostenute nel 2015, entro il 30 giugno 2015, la media tralascia il 2009 e comprende il 2014). 16. Investimenti al lordo dei disinvestimenti Gli investimenti vanno nettizzati dai disinvestimenti? La norma non richiede di nettizzare gli investimenti con l importo dei disinvestimenti effettuati in beni analoghi, mentre impone di considerare solo gli investimenti di importo unitario almeno pari a 10.000 euro. 17. Il bene può essere acquistato anche da una ditta estera L investimento è rilevante anche se effettuato con una ditta estera? Sì, l agevolazione spetta sia in caso di acquisto da terzi (anche dall estero o con patto di riservato dominio) che per la realizzazione in economia o mediante contratto di appalto. L acquisizione può avvenire anche in leasing, purché non operativo (assimilabile alla locazione). particolari come il buon esito del collaudo), l ultimazione della prestazione (per l appalto) o l accettazione (vincolante) del Sal. 19. Il bonus spetta all effettuazione dell acquisto Quando si considera effettuato l investimento? Il credito d imposta spetta nell esercizio in cui l investimento si considera effettuato (articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir che, fatti salvi casi eccezionali, coincide con il concetto civilistico di effettuazione e, in particolare, con le regole dettate dal principio contabile Oic 16). Riepilogando i vari casi: in caso di acquisti in proprietà, vengono incentivati gli acquisti con consegna o spedizione dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015 (farà fede la data del DDT); in caso di acquisti in leasing, vengono incentivati i leasing con consegna dei beni dalla società all'utilizzatore dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015 (a nulla rilevano le maturazioni dei canoni periodici, ma solo la data di consegna del bene da parte della società concedente all utilizzatore finale); in caso di appalti, essi devono essere ultimati nel periodo dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015, anche se i lavori sono stati realizzati prima del 25 giugno 2014. Gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) devono essere definiti (pagati definitivamente) nello stesso periodo. 18. Impiego del bene anche successivo all investimento È possibile impiegare il bene agevolato anche negli anni successivi all acquisto o si decade dal bonus? Non occorre che il bene entri in funzione nel periodo previsto dal legislatore, all interno del quale, tuttavia, deve avvenire la consegna (in caso di acquisto o leasing e fatte salve clausole 20. Contabilizzazione del credito Come si contabilizza il credito d imposta alla sua nascita? Il credito d imposta deve essere imputato nella voce C.II 4-bis crediti tributari, evidenziando l importo recuperabile oltre l esercizio successivo, con contropartita nel conto economico la voce 22, relativa alle 8

imposte sul reddito dell esercizio: il credito deve essere utilizzato in compensazione in tre quote annuali di pari importo. La scrittura sarà: d Crediti tributari (C-II 4-BIS) a Imposte sul reddito (E 22). La prima quota annuale è utilizzabile dal 1 gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è effettuato l investimento: lo stato patrimoniale di tale esercizio evidenzierà che il credito è esigibile oltre l esercizio successivo. Negli esercizi in cui il credito è utilizzato in compensazione per il pagamento di tributi e contributi, è stornato con contropartita il debito tributario: pertanto, in tali esercizi il conto economico non è più interessato alla sorte del contributo, mentre nello stato patrimoniale il credito è utilizzato per il pagamento del debito. 21. Cause di revoca del bonus In quali casi il credito d imposta è revocato? poiché il periodo vigilato si estende fino allo spirare dei termini di accertamento (ordinariamente entro la fine del quarto periodo d imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione). In sintesi, il diritto all agevolazione viene meno qualora l imprenditore ceda a terzi o destini a finalità estranee all esercizio dell impresa, i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d imposta successivo all acquisto. L agevolazione è subordinata, inoltre, all utilizzo del bene in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Sarà revocata se i beni oggetto del beneficio saranno trasferiti, entro il periodo di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, in strutture produttive situate al di fuori del territorio dello Stato, anche se appartenenti al soggetto che ha usufruito dell agevolazione. 22. Limite temporale per non incorrere nella revoca Il credito è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a terzi prima del secondo periodo d imposta successivo all acquisto. In tali casi, il credito dovrà essere stornato dallo stato patrimoniale con contropartita la voce E.21 del conto economico trattandosi di imposta relativa ad esercizi precedenti, ovvero dello storno di un credito non spettante rilevato in esercizi precedenti. Dunque sono due le cause di revoca: - la prima si verifica se il bene che ha fruito del bonus viene ceduto a terzi o destinato a finalità estranee all esercizio dell impresa prima del secondo periodo d imposta successivo all acquisto (entro il 2015 per i beni acquistati nel 2014); - la seconda in caso di trasferimento del bene in strutture produttive situate al di fuori dello Stato (e non più allo Spazio Economico Europeo come per la Tremontiter), anche se appartenenti allo stesso soggetto fruitore. Si tratta di un ipotesi molto più pericolosa della precedente, Fino a quando vanno mantenuti in Italia i beni agevolati acquistati? I beni acquistati nel 2014 vanno mantenuti in Italia fino al 31 dicembre 2019 (2020 per gli investimenti 2015). 23. Riversamento del credito d imposta indebitamente fruito In caso di revoca del bonus, il credito d imposta fruito va riversato? Entro quando? Il credito d imposta indebitamente utilizzato va versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo in cui si verifica la revoca. Solo se l indebita fruizione emerge in sede di accertamento, l impresa è tenuta a versare interessi e sanzioni. 9

24. Si mantiene il bonus nel caso di cessione d azienda Nel caso di cessione d azienda, i beni agevolati, che vengono ceduti, fanno scattare la revoca del bonus? d importo equivalente a quello concesso da una banca o da un intermediario finanziario aderente alla convenzione con la Cassa depositi e prestiti, presso la quale è stata costituita la provvista di fondi (2,5 miliardi). No, per conferimenti e cessioni di azienda (o rami) comprendenti i beni agevolati, l Agenzia ha previsto alcuni adempimenti, pena la decadenza del beneficio: far risultare nell atto di cessione o conferimento la dichiarazione del cedente attestante l intervenuta agevolazione e l impegno del cessionario a non ricadere nelle ipotesi di revoca. 25. Cumulo con altre agevolazioni Il bonus macchinari è cumulabile con la Sabatini-bis? Per ottenere notizie precise in ordine alle possibilità di cumulo del bonus investimenti disposto dal Decreto competitività (D.L. 91/14) con altri incentivi, sarà necessario attendere i primi indirizzi interpretativi delle Entrate. Per le sue specifiche caratteristiche, infatti, il bonus presenta delle evidenti affinità sia con il credito d imposta previsto dalla Finanziaria per il 2001, sia con la detassazione (cosiddetta Tremonti) dettata dalla Finanziaria 2002. In passato, però, le aperture ad un mix incrociato di agevolazioni sono state più ampie per la Tremonti rispetto a quelle per il credito d imposta. Non dovrebbero, comunque, esserci veti di sorta per la fruizione congiunta del bonus macchinari con la cosiddetta nuova Sabatini. L agevolazione riconosciuta dall articolo 2 del D.L. 69/13, infatti, non opera propriamente come un contributo in conto impianti, quanto come un contributo in conto interessi pari all ammontare complessivo degli oneri finanziari calcolati, in via convenzionale, al tasso di interesse del 2,75% su un finanziamento della durata di cinque anni e 10

SABATINI - BIS Giunge in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014 il D.M. del 27 novembre 2013, con cui è stata data attuazione alle previsioni di cui all art.2 del D.L. n. 69/13 con cui il Governo, ha riproposto l agevolazione nota come Legge Sabatini. Si tratta dell erogazione da parte dello Stato di un CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO a copertura parziale degli interessi sui finanziamenti contratti per l acquisto di macchinari produttivi nuovi, di importo non inferiore a euro 500 al netto dell Iva, che devono, pena la decadenza dall agevolazione, essere detenuti per almeno un triennio dall ultimazione dell investimento. Requisiti Possono beneficiare dell agevolazione le Pmi che alla data di presentazione della relativa domanda: - abbiano una sede operativa in Italia e siano regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese o al Registro delle Imprese della pesca; - non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; - non siano classificabili quali imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento GBER della Commissione; - e, infine, che non rientrino tra i soggetti che, avendo in passato ricevuto aiuti poi definiti come illegali e/o incompatibili dalla Commissione europea, non li abbiano restituiti. Il bonus Sabatini-bis come contributo in c/esercizio L agevolazione consiste nell erogazione, da parte dello Stato, di un contributo in conto esercizio, determinato in ragione dell ammontare complessivo degli interessi, al tasso di interesse del 2,75%, calcolati in via convenzionale su di un finanziamento di pari importo a quello realmente richiesto e concesso e di durata quinquennale. Ecco che allora si rende necessaria l accensione di un finanziamento, della durata massima di5 anni a decorrere dalla data di stipula dello stesso. Inoltre, il finanziamento deve essere concesso per un importo minimo di euro 20.000 e massimo di 2 milioni, anche frazionati in più interventi. Il finanziamento può essere acceso anche a copertura integrale dell investimento. Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscalfocus.it 11

Come precisato nell articolo 6, comma 3 del Decreto Ministeriale, l erogazione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia Pmi di cui all articolo 2, comma 100, lett. a) della Legge n. 662/1996, alla misura massima dell 80%. I beni agevolati Il finanziamento deve essere utilizzato per l acquisto o l acquisizione, nell ipotesi di operazione a mezzo di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali, classificabili tra le immobilizzazioni e destinati a strutture produttive esistenti o da impiantare su tutto il territorio nazionale. La domanda, ai sensi dell articolo 8, deve essere presentata, congiuntamente a quella di finanziamento, presso una banca o l intermediario finanziario. Gli investimenti agevolabili devono essere attivati successivamente alla data di presentazione di cui sopra e l avvio dell investimento decorre dalla data del primo titolo di spesa ammissibile e deve concludersi entro il periodo di preammortamento o, nell ipotesi di leasing finanziario di pre-locazione, della durata massima di 12 mesi dalla stipula del finanziamento. A tal fine, precisa l articolo 5, è presa in considerazione la data dell ultimo titolo di spesa riferito all investimento o, in ipotesi di leasing, la data di consegna del bene. Ai fini dei costi ammissibili, non rilevano quelli relativi a eventuali commesse interne, le spese di funzionamento, quelle relative a imposte, tasse e scorte, nonché i costi connessi al finanziamento. Come anticipato, la domanda per l agevolazione deve essere presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento all ente, banca o intermediario finanziario, e dovrà contenere, a pena di inammissibilità, tutte le indicazioni previste dalla Circolare di cui all articolo 14 che il MiSE dovrà pubblicare sul proprio sito internet, con cui individuare, tra le altre cose, schemi di domanda e di dichiarazione, termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti stessi e dei relativi contributi. L ente, dopo aver verificato correttezza e completezza della domanda, provvede a inoltrarla alla Cassa depositi e prestiti che dovrà verificare la sussistenza dei fondi necessari. 12

Infatti, non bisogna dimenticare come sia prevista l istituzione, presso la stessa CDP, di 2,5 miliardi di euro cui attingono banche e istituti finanziari. Una volta ottenuta la prenotazione, la banca o l intermediario finanziario deliberano l erogazione del finanziamento che dovrà essere comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico che dovrà adottare il relativo provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l indicazione dell ammontare degli investimenti ammissibili, del piano di erogazione, in quote annuali, nonché degli obblighi in capo al beneficiario. A questo punto non resta che attendere l emanazione della Circolare da parte del MiSe. Aspetti fiscali Ricordiamo che fiscalmente il contributo in conto esercizio è considerato ricavo secondo il disposto dell art. art. 85, comma 1, lettera h) secondo cui si considerano ricavi i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge, ai fini della determinazione dell esercizio di competenza valgono i criteri di cui all art. 109 del TUIR. Circa l assoggettabilità ad Irap si ritiene di poterla escludere. Quanto invece alla deducibilità degli interessi si ritiene applicabile, in mancanza di deroghe, il disposto dell art. 96 del Tuir. 1. Domanda con imposta di registro a 16 euro La domanda per la Sabatini-bis è soggetta a imposta di registro? È necessario assoggettare ad imposta di bollo (nella misura fissa di 16 euro) ogni singola istanza, coerentemente col disposto della Legge n. 147/13. Questo importo è dovuto a prescindere della dimensione del documento e per tutte le istanze, atti e provvedimenti trasmessi per via telematica. L'impresa richiedente dovrà trascrivere il numero identificativo della marca da bollo nell'apposito spazio del modulo di domanda e provvedere al suo annullamento. Tale formalità può essere adempiuta (ex articolo 12 del D.P.R. n. 642/72) mediante perforazione del contrassegno, apposizione della sottoscrizione, della data o di un timbro sulla marca stessa. 2. Il plafond dei due milioni va riferito a singola impresa Il massimale di 2 milioni di euro va riferito a singola impresa, se questa appartiene a un GEIE? Il MISE ha chiarito che, in presenza di un'impresa appartenente a un gruppo economico, il massimale di 2 milioni di euro di finanziamento concedibile va riferito, in ogni caso, alla singola impresa. 13

3. No alla Sabatini-bis se il finanziamento è già stato stipulato Per le imprese che hanno già stipulato un finanziamento bancario, è possibile accedere alla Sabatini-bis, se il bene non è ancora stato consegnato? Per le imprese che hanno già stipulato un contratto di finanziamento bancario o di leasing (anche se il bene non è stato ancora consegnato) non sarà possibile accedere al beneficio. Ciò in ragione del fatto che la fattispecie configurerebbe un caso di "rifinanziamento", espressamente escluso dalla convenzione stipulata tra Mise, Abi e Cdp. È, invece, possibile richiedere l'accesso ai fondi pubblici nell'ipotesi di un finanziamento già deliberato da una banca o intermediario finanziario in data antecedente al 31 marzo 2014, sempreché la domanda sia relativa a un investimento da avviare successivamente alla data di presentazione della medesima. 4. Le spese ammissibili Quali beni sono agevolati con la Sabatinibis? Relativamente alle spese ammissibili, è fondamentale che le stesse siano riconducibili alle voci "macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché hardware, software e tecnologie digitali", classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 C.c. Rappresentano, al riguardo, un valido strumento di loro individuazione i principi contabili nazionali (in particolare, il principio n. 16 dell'oic). 6. Le serre sono agevolabili con particolari caratteristiche Le serre sono agevolabili per un azienda agricola con la Sabatini bis? Per un'azienda agricola, le serre saranno ammissibili qualora, in ragione delle loro specifiche caratteristiche tecniche, costruttive ed applicative, esse possano essere considerate "impianti" ovvero serre mobili o stagionali prive di fondamenta stabili nel terreno, ovvero di strutture portanti fisse in vetro o muratura. 7. I beni usati non sono agevolabili I beni usati sono agevolabili? Gli acquisti agevolati devono riguardare "beni nuovi". Non possono essere considerati tali, ad esempio, le macchine completamente rigenerate e ritargate con marcatura CE. Possono, inoltre, accedere alle agevolazioni solo i beni che presentano "autonomia funzionale", con esclusione di qualsiasi componente necessario per realizzare un impianto attraverso una "commessa interna di lavorazione". 8. Agevolate anche le spese per i software applicativi I software applicativi sono agevolabili? Grazie alle faq del MISE, è stato risolto anche il dubbio sull'ammissibilità dei software applicativi, che rientrano nella categoria delle "tecnologie digitali", i cui costi sono considerati ammissibili. 9. La procedura per la domanda Qual è la procedura per accedere alla Sabatini-bis? La procedura per la concessione del contributo prevede un meccanismo automatico e di accesso semplificato. Infatti, l'impresa presenta alla banca, tramite posta elettronica certificata, un'unica dichiarazione-domanda per la richiesta del finanziamento e per l'accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso Informatsrl 14

dei requisiti e l'aderenza degli investimenti alle previsioni di legge. Una volta che la banca ha adottato la delibera di finanziamento, il Mise procede, in tempi molto contenuti, alla concessione del contributo e a darne comunicazione all'impresa. Sul sito di Cassa depositi e prestiti è stato reso noto l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari che, al 31 marzo 2014, avevano aderito alla convenzione tra ministero dello Sviluppo economico, Abi e Cdp. Si tratta dei seguenti istituti: Banco popolare, Credito bergamasco, Banca Sella, Banca di credito cooperativo di Cambiano, Banca popolare di Vicenza, Mediocredito Trentino Alto-Adige, Banca popolare dell'emilia Romagna, Banca popolare di Sondrio, Unicredit, Banca nazionale del lavoro, Intesa Sanpaolo, Mediocredito italiano, Cassa di risparmio di Bra, Banca del Mezzogiorno-Mediocredito centrale, Banca di Pisa e Fornacette credito cooperativo, Banca Monte dei Paschi di Siena, Credito valtellinese, Sanfelice 1893 banca popolare, Biella leasing, Banca d'alba credito cooperativo. 10. Il calcolo del contributo Come si effettua il calcolo del beneficio? Il contributo è pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% su un "piano convenzionale di ammortamento", con rate semestrali costanti per cinque anni, di importo corrispondente al finanziamento. È erogato dal ministero secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione. È disponibile sul sito Mise un foglio di calcolo per determinare l'entità del beneficio. 11. Possono presentare istanza al MISE tutte le imprese iscritte alla CCIAA Quali imprese possono presentare istanza ala MISE? Possono presentare domanda di aiuto le imprese di micro, piccola e media dimensione (Pmi) con sede operativa in Italia che siano regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese (o Registro della pesca). Sono escluse le imprese operanti nei settori carboniero, dell'intermediazione e assicurazione, della produzione di prodotti di imitazione del latte o dei prodotti lattierocaseari. 12. Le caratteristiche dell agevolazione Che natura ha il contributo? L'agevolazione è un contributo in conto interessi, concedibile a fronte del finanziamento (o leasing finanziario) erogato da banche o intermediari finanziari aderenti alla convenzione stipulata tra Mise, Abi e Cdp. Il prestito sarà concesso a valere sulla provvista di fondi costituta presso Cdp. Le imprese potranno beneficiare anche dell'intervento del Fondo di garanzia nella misura dell'80% del finanziamento e con priorità di accesso. 13. Le rilevazioni contabili Supponiamo che la società acquisti un macchinario al prezzo di euro 146.400,00, quali rilevazioni contabili deve effettuare? Al ricevimento della fattura da parte del fornitore provvederà a registrarla come segue: d Diversi d Macchinari 120.000,00 d Iva a credito 26.400,00 a Debiti vs fornitore X per 146.400,00. Al momento dell accensione del mutuo bancario l azienda rileverà l incasso del finanziamento e il debito verso la banca per la quota capitale, facendo la seguente scrittura: d Banca c/c a Debiti per mutui bancari per euro 146.400,00. Informatsrl 15

Completato l iter per l ottenimento del contributo l azienda dovrà registrare prima l insorgenza del credito per il contributo e successivamente l erogazione dello stesso, supponiamo che il contributo sia pari ad euro 20.130,00: d Crediti vs Ente erogatore a Contributi in conto interessi per 20.130,00 d Banca c/c a Crediti vs Ente erogatore per 20.130,00. In generale i contributi si distinguono in: - c/capitale; - c/esercizio; - c/impianti. I contributi in conto capitale sono finalizzati all incremento dei mezzi patrimoniali dell impresa, senza essere necessariamente correlati all obbligo di effettuazione di specifici investimenti, ovvero alla copertura delle perdite d esercizio. I contributi in conto esercizio vengono erogati allo scopo di integrare i ricavi dell azienda o di ridurre i costi d esercizio che le imprese sostengono per esigenze legate all attività produttiva. della gestione caratteristica o a ridurre i relativi costi, nella voce C.17 Interessi ed altri oneri finanziari se finalizzati alla riduzione di costi di natura finanziaria di competenza, come ad esempio gli interessi passivi su finanziamenti, in C.16 Altri proventi finanziari, se finalizzati alla riduzione di oneri finanziari di esercizi precedenti, in E.20 Proventi straordinari, se legati ad eventi eccezionali. Nel nostro caso quindi il contributo, da iscriversi in diminuzione nella voce C17, dovrà essere rilevato, con le scritture di cui sopra, al momento in cui sorga la certezza all erogazione. Il contributo sarà contabilizzato per l intero importo e poi riscontato sulla base degli interessi passivi maturati in corso d anno. La scrittura contabile per il pagamento delle rate di mutuo (supponiamo unica rata annuale) e per il risconto del contributo di competenza degli esercizi futuri è la seguente: d Diversi a Banca c/c 30.530,50 d Debiti vs banca 26.504,50 d Interessi passivi su finanziamento 4.026,00 e d Contributi in conto esercizio a Risconti passivi per euro 16.104,00. I contributi in conto impianti, invece, vengono erogati allo scopo di ridurre i costi di acquisizione di beni ammortizzabili. Nel caso di specie il contributo in conto interessi rientra nella maggiore categoria dei contributi in conto esercizio di cui si è detto sopra. Civilisticamente l art. 2425 del Codice, prevede che i contributi in conto esercizio vadano iscritti alla voce A.5 ( Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio ) del conto economico. Il Principio contabile n. 12, oltre a specificare l obbligo di contabilizzazione per competenze e non per cassa, chiarisce che tali contributi vanno classificati nella voce A.5 Altri ricavi e proventi quando essi siano destinati ad integrare ricavi Informatsrl 16

Esperto Risponde Fiscal Focus: le date da ricordare Argomento Già pubblicate Saldo 2013 e Acconti 2014 03/06/2014 Imu e Tasi 10/06/2014 Studi di Settore 17/06/2014 Dichiarazione IMU e TASI 24/06/2014 SPECIALE QUESITI UNICO 2014 pt. 1 01/07/2014 SPECIALE QUESITI UNICO 2014 pt..2 08/07/2014 Controllo di Unico 16/09/2014 Bonus Macchinari e Sabatini-bis 23/09/2014 Argomento Prossime uscite UNICO: ravvedimenti e integrative 30/09/2014 Tasi versamento per i comuni ritardatari 07/10/2014 Il D.Lgs. Semplificazioni fiscali: tutte le novità 14/10/2014 II Acconto 21/10/2014 Contabilità: le scritture di preparazione alla chiusura 28/10/2014 I nuovi principi contabili nella versione definitiva 04/11/2014 IVA Operazioni internazionali: cessioni di beni, prestazioni di sevizi, importazioni, esportazioni, triangolazioni IVA: i regimi speciali (editoria, margine, attività d'intrattenimento) 11/11/2014 18/11/2014 Gli omaggi di beni 25/11/2014 Successioni e Donazioni 02/12/2014 Le scritture di fine esercizio 16/12/2014 Informatsrl 17