POLIZZA VOLONTARIO SICURO CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per "Legge sul volontariato : la legge-quadro sul volontariato del 11 agosto 1991, n 266; per "Decreto Ministeriale": il Decreto 14 febbraio 1992 del Ministero della Industria del Commercio e dell Artigianato e successive modifiche intervenute con Decreto del 16 novembre 1992; per Contraente": la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, nel caso specifico l organizzazione di volontariato; per "Assicurato": il soggetto il cui interesse e protetto dall assicurazione; per "Regolamento delle attività di protezione civile": il D.P.R. 8 febbraio 2001 n 194 per "Organizzazioni di Volontariato": ogni organismo come definite all alt. 2 della legge sul volontariato per "Registro dei Volontari": il Registro tenuto dall organizzazione di volontariato in conformità al Decreto Ministeriale; per "infortunio": l evento dovuto a causa fortuita violenta ed estrema, che produca lesioni obbiettivamente constatabili; per Invalidità Permanente": la perdita la diminuzione, definitiva ed irrimediabile, della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall Assicurato; per "Ricovero ospedaliero": la degenza in Istituto di cura autorizzato all erogazione dell assistenza ospedaliera, sia pubblico che private, e che comporti almeno un pernottamento, per Rimborso spese mediche il rimborso delle spese sanitarie, fino alla concorrenza del massimale prescelto, in caso di infortunio. NORME COMUNI Art.1 - Persone assicurate Fatte salve le esclusioni previste nelle CGA, si considerano Assicurati tutti gli aderenti alle organizzazioni, di cui alle definizioni, e che prestano attività di volontariato. Per l identificazione degli Assicurati e per la determinazione del loro numero nell ambito di ciascuna organizzazione, si farà riferimento al Registro dei Volontari, la cui tenuta è resa obbligatoria in conformità alle disposizioni del Decreto Ministeriale. Per coloro che aderiscono all organizzazione in data successiva alla stipula della polizza, le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel Registro; analogamente, per coloro che cessano dall attività, le garanzie perdono efficacia dalle ore 24 del giorno della annotazione della cancellazione nel Registro. La Società ha il diritto di svolgere, in qualsiasi momento, verifiche e controlli e, di conseguenza, le organizzazioni di volontariato sono obbligate ad esibire agli incaricati della Società il Registro dei Volontari ed a fornire le documentazioni ed i chiarimenti che si rendessero necessari. Art.2 - Limiti di età Limitatamente alla garanzia infortuni, l assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l assicurazione mantiene la sua validità fino al termine dell annualità assicurativa in cui si e verificato il compimento del 75 anno. Art.3 - Limiti territoriali L assicurazione vale per il mondo intero.
Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicate in polizza, se il premio la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. In caso di frazionamento del premio può essere prevista un addizionale nella misura indicata nel contratto. I premi devono essere pagati al Broker Studio Mangano Assicurazioni e Finanza srl Piazza Bologna, 49 00162 Roma. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ere 24 del l5 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell Art. l90l CC. Art.5 - Determinazione del premio e sua regolazione Il premio iniziale è determinato sulla base della situazione presentata dal Registro dei Volontari, al momento dell emissione del contratto. Alla fine di ciascun anno assicurativo si procederà alla regolazione del premio in base alle risultanze del Registro in quel momento, calcolando per ogni persona 1/ 12 del premio annuo per ogni mese di presenza o frazione del mese. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fine alle ore 24 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali la Contraente e tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Art.6 Esonero dalle dichiarazioni La Contraente è esonerata dall obbligo di denunciare preventivamente i difetti fisici degli Assicurati, salvo che si tratti di persona affetta da malattie, difetti fisici e infermità per le quali diventa inassicurabile a termini delle Condizioni Generali. La Contraente e altresì esonerata dall obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso con altre Compagnie di Assicurazioni. Norme relative alla assicurazione Infortuni e Malattia Art.7 - Oggetto dell assicurazione L assicurazione vale per gli infortuni che gli Assicurati subiscano nello svolgimento dell attività di volontariato ed è prestata per i casi e le somme assicurate previsti dalla combinazione prescelta dall organizzazione di volontariato cui i singoli Assicurati appartengono. L assicurazione è estesa al caso di ricovero ospedaliero degli Assicurati a seguito di infortunio da malattia contratta per contagio, sempre nello svolgimento dell attività di volontariato la garanzia non è operante quando il ricovero è conseguente a malattie preesistenti alla data di effetto della garanzia stessa. Sono compresi in garanzia anche: a) l asfissia non di origine morbosa b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze c) l annegamento; d) l assideramento o il congelamento e) i colpi di sole o di calore; f) le lesioni determinate da sforzi, esclusi: gli infarti e le ernie non traumatiche, nonché le rotture del tendine di Achille; g) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza; h) gli infortuni derivanti da colpa grave dell Assicurato, a parziale deroga dell art, 1900 CC; i) gli infortuni derivanti da tumulti popolari, a condizione che l Assicurato non vi abbia prese parte attiva, a parziale deroga dell art. l9l2 CC.
Art.8 - Attività di volontariato Ai fini dell Art.7 che precede, si considerano "attività di volontariato le attività, di cui all art. 2 della Legge sul volontariato, svolte dagli Assicurati nei modi e nei termini stabiliti dalla organizzazione cui i singoli Assicurati appartengono, nonché la partecipazione alle attività di protezione civile nel rispetto delle norme previste dalla legge (D.P.R. 8/2/0l n. 194). Some considerate attività di volontariato anche: la guida ed uso di mezzi di trasporto dell organizzazione di volontariato (aeromobili esclusi) e di quelle dei singoli Assicurati, limitatamente, per questi ultimi, ai casi autorizzati dell organizzazione, previa notifica al Broker; la partecipazione a corsi formativi e di aggiornamento relativi al volontariato, nonché ad assemblee e riunioni associative; il trasferimento dall abitazione o luogo di lavoro al luogo di prestazione dell attività di volontariato e viceversa, con preventiva autorizzazione dell organizzazione per il caso di utilizzo di veicolo personale. In deroga a quanto previsto nelle C.G.A., la Società potrà esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili dell infortunio, fatta eccezione per gli stessi Assicurati nei cui confronti tale diritto non verrà esercitato. Art.9 - Sinistri - Loro denuncia ed obblighi relativi In caso di sinistro, il Contraente (l organizzazione di volontariato cui l Assicurato appartiene) deve darne avviso scritto, controfirmato dall Assicurato, al Broker Studio Mangano assicurazioni e Finanza srl Piazza Bologna, 49 00162 Roma oppure alla Società, entro tre giorni da quello in cui l infortunio si è verificato o da quando se ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art. 1913 CC. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art. 1915 del CC. La denuncia dell infortunio o del ricovero deve contenere la dichiarazione ed eventuale documentazione comprovante che il sinistro è avvenuto nell ambito dello svolgimento dell attività di volontariato, l indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso di ricovero ospedaliero, la durata del ricovero stesso deve essere documentata con dichiarazione dell Istituto di cura. L Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari. L inadempimento di una di tali obblighi può comportare la perdita totale e parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art. 1915 CC. Art.10 - Invalidità permanente L indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l invalidità stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell infortunio. L indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertate secondo le percentuali indicate nella tabella di cui all allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione della polizza, applicandosi una franchigia assoluta del 3%; se la somma assicurata e superiore a Euro103.300, sulla parte eccedente si applicherà una franchigia assoluta del 5%. Nei casi di mancinismo le percentuali di invalidità, previste per l arto superiore destro e la mano destra, varranno per l arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali di cui al sopra citate D.P.R. n. 1124 vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nel sopracitato D.P.R. n. 1124, l indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente. Si precisa che la perdita funzionale non è equiparata a perdita anatomica.
Art. 11- rimborso spese mediche L Assicurazione è valida in caso di infortunio indennizzabile a sensi di legge di polizza fino a concorrenza del massimale prescelto per il rimborso delle spese sanitarie e più precisamente: - spese per analisi ed esami di laboratorio, compresi i relativi oneri medici; - in caso di ricovero, anche in regime di Day Hospital, nonché in caso di intervento chirurgico anche ambulatoriale: spese per le cure e per l intervento, spese per i medicinali, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi, spese per le rette di degenza; - spese di trasporto dell Assicurato in ambulanza all Istituto di cura e all ambulatorio e viceversa. Le spese di cui sopra verranno riconosciute entri i seguenti limiti: - fino al 50% del massimale prescelto per gli onorari del chirurgo, dell aiuto, dell anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all intervento - fino al 50% del massimale prescelto per le altre spese di cura, per i medicinali, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi nonché per le rette di degenza; - fino al 10% del massimale prescelto per il trasporto dell Assicurato in ambulanza. Il rimborso verrà comunque effettuato con l applicazione di uno scoperto, a carico dell assicurato, pari al 10% delle spese effettivamente sostenute e documentate, con il minimo di. 77,00 per singolo infortunio. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata, su presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate nonché, ove ne ricorrano gli estremi, di regolare attestato di degenza in Istituto di Cura. La documentazione in originale delle spese sostenute trasmesse alla Società verrà restituita contestualmente alla liquidazione. Qualora l Assicurato debba presentare l originale delle notule, distinti e ricevute al Servizio Sanitario Nazionale o ad altro Ente per ottenere dagli stessi un rimborso, la Società effettua il rimborso dietro presentazione di una copia delle notule, distinte e ricevute, delle spese sostenute dall Assicurato o del documento comprovante la loro presentazione al Servizio Sanitario Nazionale o altro Ente; ovviamente dal rimborso dovuto dalla Società verrà detratto quanto già riconosciutogli. Per le spese sostenute all estero, i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell Ufficio Italiano Cambi. Per quanto non regolato dalla presente garanzia valgono in quanto applicabili le condizioni che disciplinano il contratto nella sua totalità. Art. 12 - diaria da ricovero In caso di ricovero in Istituto di Cura (pubblico o privato) conseguentemente a infortunio rientrante nella garanzia prestata, la Società corrisponde a ciascun Assicurato l importo contrattualmente pattuito: con un massimo di 20 giorni per ogni ricovero, con il limite di 90 giorni per più ricoveri dello stesso Assicurato e nella stesso anno assicurativo. La Società effettua il pagamento di quanto dovuto all Assicurato ai sensi di polizza a cura ultimata e su presentazione in originale di regolare attestato di degenza in Istituto di Cura.
Norme relative all assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi Art. l3 - Oggetto dell Assicurazione R.C. La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto essi siano tenuti personalmente a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale avvenuto durante lo svolgimento delle attività di volontariato. L Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell Art. l4 della legge 12 giugno 1984 n. 222. Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro. Art.13 - Sinistri - Loro denuncia ed obblighi relativi In caso di sinistro, il Contraente (l organizzazione di volontariato cui l Assicurato appartiene) deve darne avviso scritto, controfirmato dall Assicurato, al Broker Studio Mangano Assicurazioni e Finanza srl Piazza Bologna, 49 00162 Roma oppure alla Società, entro tre giorni da quando se ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art. 1913 CC. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art. 1915 del CC. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, 1 indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause del sinistro, nonché la dichiarazione ed eventuale documentazione comprovante che il sinistro stesso è avvenuto nell ambito dello svolgimento dell attività di volontariato. L Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richieda, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di responsabilità. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art. l9l5 CC. Il Contraente Il Broker. BERNESE Società di Assicurazioni S.p.A.
Allegato n 1 Combinazioni e premi COMBINAZIONE A: Caso morte 50.000,00 Caso I/P * 50.000,00 Diaria Ricovero ** 15,00 RCT **** 100.000,00 COMBINAZIONE B: Caso morte 100.000,00 Caso I/P * 100.000,00 Diaria Ricovero ** 15,00 RCT **** 100.000,00 PREMIO MINIMO DI POLIZZA. 90,00 (MAX 10 ISCRITTI) PREMIO PRO CAPITE ANNUO PER OGNI NUOVO ISCRITTO:. 7,00 PREMIO MINIMO DI POLIZZA. 100,00 (MAX 10 ISCRITTI) PREMIO PRO CAPITE ANNUO PER OGNI NUOVO ISCRITTO. 8,00 COMBINAZIONE C: Caso morte 150.000,00 Caso I/P * 150.000,00 Diaria Ricovero ** 26,00 RCT **** 500.000,00 PREMIO MINIMO DI POLIZZA. 110,00 (MAX 10 ISCRITTI) PREMIO PRO CAPITE ANNUO PER OGNI NUOVO ISCRITTO. 9,00 COMBINAZIONE D: PREMIO MINIMO DI POLIZZA. 120,00 (MAX 10 ISCRITTI) PREMIO PRO CAPITE ANNUO PER OGNI NUOVO ISCRITTO. 10,00 Caso morte 200.000,00 Caso I/P * 200.000,00 Diaria Ricovero ** 26,00 Rimborso spese mediche *** 1.000,00 RCT **** 750.000,00 FORMULA PLUS: PREMIO PRO CAPITE. 65,00 Garanzia per il singolo associato che fa già parte di una Associazione e vuole implementare la garanzia in essere autonomamente. Caso morte 150.000,00 Caso I/P * 150.000,00 Diaria Ricovero ** 26,00 RCT **** 500.000,00
*Invalidità Permanete: tabella INAIL per la valutazione del grado di IP ** Diaria da ricovero: in ospedale o clinica convenzionata con un massimo di 20 giorni per ogni ricovero, con il limite di 90 giorni per più ricoveri dello stesso assicurato e nello stesso anno assicurativo *** Rimborso spese mediche: certificate con una franchigia del 10% **** RCT: i volontari sono considerati terzi fra loro Tutte le combinazioni a fine anno (fatta eccezione per la formula plus) prevedono una regolazione premio sulla base delle risultanze del Registro dei volontari, la cui tenuta è obbligatoria (art. 3 del DM 14 febbraio 1992)