LA NUOVA SEZIONE DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE E I PROBLEMI APPLICATIVI DEL DLG N. 209/2003 SUI VEICOLI FUORI USO

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LA NUOVA SEZIONE DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE E I PROBLEMI APPLICATIVI DEL DLG N. 209/2003 SUI VEICOLI FUORI USO dott.ssa Rosanna Laraia dirigente APAT- presidente Albo nazionale gestori rifiuti Sommario: 1 PREMESSA... 52 2 LA NUOVA SEZIONE DEL MUD... 53 3 LA STRUTTURA DEL MODELLO... 54 GIORNATA DI STUDIO TRASPORTO RIFIUTI 7 APRILE 2005 51

1 PREMESSA Con il DPCM 22 dicembre 2004 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2005 - capitolo 1 sezione veicoli fuori uso" si è provveduto ad aggiornare il MUD attualmente in vigore (DPCM 24 dicembre 2002 e DPCM 24 febbraio 2003), con la scheda relativa ai veicoli fuori uso. L'esigenza di provvedere ad un aggiornamento scaturisce dagli obblighi di dichiarazione previsti a carico degli Stati membri ai sensi della direttiva 2000/ 53/CE relativa ai veicoli fuori uso alla quale si è data attuazione con l'emanazione del DLG 24 giugno 2003, n. 209. Nel decreto legislativo viene dato il giusto rilievo alle azioni di informazione e relazione sia da parte delle amministrazioni centrali nei confronti della Commissione europea che da parte dei produttori verso i consumatori. Nel primo caso l'informazione si prefigge l'obiettivo di monitorare l'applicazione della norma ed in particolare il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero. L'informazione rivolta dagli operatori economici ai consumatori riveste, invece, un ruolo determinate ai fini dell'attuazione degli obiettivi di prevenzione e recupero in quanto in grado di indirizzare e modificare comportamenti ed abitudini nei consumi. Riguardo al monitoraggio della norma, l'art. 11 del DLG n. 209/2003, in conformità a quanto stabilito dall'art 9 della direttiva 2000/53/CE, prevede che gli Stati membri, ogni tre anni a partire dal 21 aprile 2002, trasmettano alla Commissione europea una relazione sull'applicazione della direttiva stessa e, in particolare, sul raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero fissati dall'articolo 7 dello stesso decreto. Nello specifico gli operatori economici coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli fuori uso dovranno garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi: entro il 1 gennaio 2006, per i veicoli fuori uso prodotti a partire dal 1 gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e recupero dovrà essere, almeno, pari all'85% del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e riciclaggio per gli stessi veicoli dovrà essere almeno pari all'80% del peso medio per veicolo e per anno. Per i veicoli prodotti anteriormente al 1 gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e recupero dovrà essere almeno pari al 75% del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e riciclaggio dovrà essere almeno pari al 70% del peso medio per veicolo e per anno; entro il 1 gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso, la percentuale di reimpiego e recupero dovrà essere almeno pari al 95% del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e riciclaggio dovrà essere almeno pari all'85% del peso medio per veicolo e per anno. Per la predisposizione della relazione alla Commissione europea, lo stesso articolo 11 prevede che i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive facciano riferimento ai dati trasmessi dall'apat. A tal fine l'agenzia dovrà elaborare annualmente, una relazione contenente le seguenti informazioni: 52 GIORNATA DI STUDIO TRASPORTO RIFIUTI 7 APRILE 2005

a) i dati trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alle immatricolazioni dei nuovi veicoli, ai centri di raccolta ed alle cancellazioni dal PRA; b) i dati comunicati annualmente, attraverso il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), dai soggetti che effettuano attività di raccolta, trasporto e trattamento dei veicoli fuori uso relativi ai veicoli fuori uso sottoposti a trattamento ed ai materiali, prodotti e componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero. Per consentire l'acquisizione di dette informazioni il MUD dovrà essere integrato da una specifica sezione da adottarsi, con le modalità previste dalla stessa legge n. 70/1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. I dati che obbligatoriamente dovranno essere trasmessi alla Commissione europea sono stati individuati dalla Commissione stessa con la Decisione 2001/753/CE. Si tratta di un consistente numero di informazioni tra cui: numero degli impianti di trattamento autorizzati o registrati, numero di veicoli fuori uso consegnati ai centri di trattamento autorizzati con valore di mercato nullo o negativo, numero di stabilimenti o di imprese di trattamento che abbiano introdotto sistemi certificati di gestione dell'ambiente, tassi di reimpiego, riciclaggio e recupero dei veicoli, informazioni in materia di demolizione, stoccaggio e verifica dei componenti, eventuali modifiche della struttura nei settori industriali preposti alla distribuzione di veicoli nonché alla raccolta della demolizione, frantumazione, recupero e riciclaggio. 2 LA NUOVA SEZIONE DEL MUD Al fine di ottemperare agli obblighi sopra esposti e di disporre di dati per il calcolo delle percentuali di reimpiego, recupero e riciclaggio, è stato quindi, come previsto dal DLG n. 209/2003, aggiornato il MUD attraverso l'inserimento, nell'attuale modello di dichiarazione, di una serie di schede che costituiscono una sezione dedicata alla gestione dei veicoli fuori uso. I soggetti che dovranno compilare la nuova sezione sono gli stessi che già compilano l'attuale modello per cui nessun obbligo aggiuntivo viene richiesto agli operatori. Il monitoraggio del flusso dei rifiuti derivanti dalla demolizione dei veicoli a fine vita rappresenta, allo stato attuale, un punto critico del sistema. Gli strumenti di monitoraggio disponibili, rappresentati soprattutto dalle dichiarazioni MUD, forniscono, infatti, informazioni non sempre corrette e di difficile interpretazione. Notevoli difficoltà si riscontrano già a partire dalla fase di estrazione dalla banca dati delle informazioni inerenti il numero di impianti di demolizione e frantumazione localizzati sul territorio nazionale. Tali difficoltà derivano dalla notevole disomogeneità delle dichiarazioni presentate dai diversi soggetti dichiaranti che non identificano, in maniera univoca le operazioni di GIORNATA DI STUDIO TRASPORTO RIFIUTI 7 APRILE 2005 53

gestione da essi effettuate e le tipologie di rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti. Al fine di superare tale problema il nuovo modello prevede la compilazione di specifiche schede identificative dei soggetti gestori delle diverse tipologie di impianti di trattamento dei veicoli fuori uso: autodemolitori, rottamatori e frantumatori. L'obiettivo che si è perseguito è stato quello di predisporre un modello di facile compilazione, che contenesse le informazioni minime necessarie per ottemperare alle richieste della Commissione europea e che limitasse al minimo, attraverso una compilazione guidata, gli errori riscontrati dall'analisi dei dati attualmente comunicati. Con questo scopo è stata prevista l'elencazione puntuale di tutte le possibili tipologie di rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti; detta elencazione deriva da un'analisi puntuale dei singoli flussi dei rifiuti identificati dai rispettivi codici dell'elenco europeo. Sono state, inoltre, elencate le specifiche attività di gestione che ciascun impianto della filiera può effettivamente effettuare con lo scopo di eliminare uno degli errori più ricorrenti dell'attuale compilazione del MUD che vede la medesima tipologia di soggetti gestori dichiarare un ventaglio di attività molto ampio. Le schede sono impostate seguendo la stessa logica della scheda semplificata attualmente compilabile solo da quei soggetti che producono non più di tre tipologie di rifiuti e che gli operatori economici hanno richiesto di estendere ad un numero maggiore di soggetti. 3 LA STRUTTURA DEL MODELLO La comunicazione relativa ai veicoli fuori uso riguarda gli obblighi e i soggetti previsti dall'articolo 11, comma 3, del DLG n. 209/2003. Sono, quindi, tenuti alla compilazione della comunicazione relativa ai veicoli fuori uso tutti i soggetti che effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso rientranti nel campo di applicazione del citato decreto. In particolare il decreto fa riferimento ai veicoli a motore appartenenti alle categorie M 1 e N 1 di cui all'allegato A, della direttiva 70/156/CEE ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE con esclusione dei tricicli a motore. È importante sottolineare che, nel caso in cui il medesimo soggetto dichiarante produca o gestisca anche veicoli o altri rottami o altri rifiuti non rientranti nel campo nelle categorie sopra menzionate, sarà tenuto a: compilare il capitolo 1 - rifiuti - del MUD per i veicoli o altri rottami o altri rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del DLG n. 209/2003; compilare il capitolo 2 - veicoli fuori uso - del MUD per i veicoli o altri rottami o altri rifiuti rientranti nel campo di applicazione del DLG n. 209/2003. Tale impostazione è l'unica che consenta di ottemperare agli obblighi di legge. 54 GIORNATA DI STUDIO TRASPORTO RIFIUTI 7 APRILE 2005

I dati da riportare nella dichiarazione devono essere desunti dalle registrazioni effettuate nel registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 12 del DLG n. 22/1997. Ove ciò non fosse possibile, il DPCM consente che i dati richiesti siano desunti da altri registri la cui tenuta presso l'impresa sia obbligatoria. In ultima analisi, nel caso in cui gli operatori non siano in grado di desumere dalle registrazioni effettuate la quota di veicoli disciplinati dal DLG n. 209/2003, viene prevista la possibilità di effettuare il calcolo sulla base di una stima effettuata con la migliore accuratezza possibile. Tale calcolo dovrà, comunque, essere allegato al registro di carico e scarico. Tali disposizioni si sono rese necessarie al fine di consentire il monitoraggio degli obiettivi di riciclaggio e recupero relativi ai soli veicoli coperti dal DLG n. 209/2003, imponendo agli operatori di individuare, in ogni caso, anche attraverso una stima, la quota di detti veicoli presente nei flussi di rifiuti complessivamente gestiti dagli impianti. Il nuovo modello si compone di diverse sezioni identificative della specifica attività svolta dai soggetti coinvolti nel ciclo di gestione: Sezione autodemolitore (scheda AUT), Sezione rottamatore (scheda ROT), Sezione frantumatore (scheda FRA). Completano la Sezione Veicoli fuori uso, la scheda anagrafica relativa a ciascun soggetto della filiera ed una serie di moduli relativi ai rifiuti e materiali ricevuti da terzi (modulo RT - VEIC), alla destinazione finale di ciascuna tipologia di rifiuto (modulo DR - VEIC), alla tipologia di trattamento effettuata (modulo GESTIONE - VEIC), all'elenco dei trasportatori cui sono affidati i rifiuti (modulo TE - VEIC). Va segnalato che qualora un soggetto dichiarante effettui nella medesima unità locale più di una tra le attività di demolizione, rottamazione e frantumazione così come individuate dal DLG n. 209/2003, dovrà compilare un'unica Sezione Anagrafica per veicoli fuori uso e le necessarie Schede AUT, ROT, FRA, in relazione alle diverse attività effettuate nella medesima unità locale. Visto il nostro sistema di gestione che vede un numero molto elevato di soggetti che effettuano sia l'attività di demolizione che di rottamazione, l'unica possibilità per seguire il flusso dei rifiuti dai demolitori ai frantumatori è quello di prevedere, infatti, oltre all'utilizzo di schede differenziate per i tre diversi soggetti, anche la compilazione due o tre schede identificative di ciascuna attività, nel caso detti soggetti effettuino contemporaneamente più attività. La comunicazione relativa ai veicoli fuori uso deve essere presentata alla Camera di Commercio della provincia nel cui territorio ha sede l'unità locale cui la dichiarazione si riferisce e compilata solo su supporto informatico. Riguardo alle diverse schede si evidenzia che quella Anagrafica, strutturalmente identica a quella presente nel capitolo 1 - rifiuti - prevede in aggiunta le indicazioni relative al sistema autorizzativo dei diversi impianti: ordinario, ai sensi dell'articolo 28 del DLG n. 22/1997, e semplificato, ai sensi dell'articolo 33 dello stesso decreto. GIORNATA DI STUDIO TRASPORTO RIFIUTI 7 APRILE 2005 55

Laddove nella stessa unità locale vengano effettuate più operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti si dovranno indicare gli estremi autorizzativi relativi a ciascuna operazione effettuata. Il DPCM chiarisce, inoltre, che, qualora per una medesima operazione di gestione siano state rilasciate dalle competenti autorità più autorizzazioni in tempi diversi, il MUD dovrà contenere le indicazioni relative alle autorizzazioni più recenti. Vengono, inoltre, richieste informazioni sull'eventuale certificazione EMAS ai sensi del regolamento CE n. 761/2001 con l'indicazione, in caso di adesione al sistema volontario di gestione, della data e del numero di registrazione. Le informazioni sia sul sistema autorizzatorio, che sulla certificazione ambientale sono specificamente richieste dalla decisione n. 2001/753/CE che intende monitorare la struttura attuale e l'evoluzione nel tempo dell'intero settore di gestione dei veicoli fuori uso. Riguardo alla SCHEDA AUT, nelle istruzioni allegate al modello si chiarisce che deve essere compilata da tutti i soggetti che effettuano operazioni di messa in sicurezza e demolizione ai sensi del DLG n. 209/2003 ed è relativa a tutti i rifiuti ricevuti, prodotti e gestiti in riferimento a tali attività. La scheda è strutturata seguendo il flusso dei rifiuti in entrata ed in uscita all'impianto che risultano individuati dai relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti al fine di evitare possibili errori nella dichiarazione degli stessi. Per quanto attiene ai veicoli fuori uso, identificati dal codice rifiuto 16 01 04, si richiede di riportare la quantità complessiva di veicoli fuori uso ricevuta, suddividendola, poi, in riferimento ai veicoli immatricolati prima del 1 gennaio 1980 e successivamente a tale data. La richiesta trova giustificazione nel fatto che il decreto legislativo 209/2003, in conformità alla direttiva europea, prevede obiettivi di riciclaggio e recupero meno elevati per i veicoli prodotti prima del 1 gennaio 1980 a causa delle minore riciclabilità degli stessi. Le istruzioni chiariscono, anche, come debba essere fatto il calcolo relativo alla quota di veicoli rientranti nel campo di applicazione del DLG n. 209/2003 per differenziarli da quelli che, nei registri di carico e scarico dei rifiuti, sono inquadrati con lo stesso codice 16 01 04. Si precisa, al riguardo, che il calcolo delle quantità dovrà essere effettuato rispettando l'incidenza percentuale della massa degli autoveicoli rispetto alla massa totale dei veicoli in ingresso. Ogni soggetto dichiarante dovrà elencare nella scheda AUT tutti i rifiuti che avrà ricevuto da terzi, comprese altre unità locali dello stesso dichiarante, ovvero prodotto, o recuperato o smaltito, anche se ricevuto o prodotto in anni precedenti a quello cui si riferisce la comunicazione. La Scheda è corredata da Moduli da compilare ed allegare, per ciascun rifiuto indicato al fine di individuare ogni soggetto dal quale si è ricevuto o al quale si è conferito una parte o la totalità di ciascuna tipologia di rifiuto dichiarato nell'anno di riferimento. La scheda contiene anche indicazioni di sintesi sulla tipologia di gestione a cui sono stati avviati i veicoli sottoposti a trattamento. Tale sezione sarà 56 GIORNATA DI STUDIO TRASPORTO RIFIUTI 7 APRILE 2005

utilizzata per il calcolo della quota avviata a reimpiego (così come previsto dalla bozza di Decisione europea relativa alle modalità di calcolo del raggiungimento degli obiettivi), calcolando tale quantità come differenza fra la quantità totale in ingresso all'impianto e quella avviata a recupero e/o smaltimento nonché messa in giacenza in deposito temporaneo al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione. La SCHEDA ROT deve essere compilata da tutti i soggetti che effettuano le operazioni di rottamazione ed adeguamento volumetrico delle carcasse di auto che sono già state sottoposte ad operazioni di messa in sicurezza ai sensi del DLG n. 209/2003 ed è relativa a tutti i rifiuti ricevuti, prodotti e gestiti (recupero/smaltimento) in riferimento a tali attività. La scheda è stata strutturata seguendo la stessa logica di quella degli impianti di autodemolizione ed corredata da Moduli da compilare ed allegare, per ciascun rifiuto elencato, per indicare ogni soggetto dal quale si è ricevuto o al quale si è conferito una parte o la totalità di ciascuna tipologia di rifiuto dichiarato nell'anno di riferimento. Come per la scheda degli autodemolitori, il calcolo delle quantità di rifiuti gestiti relativi agli autoveicoli assoggettati al DLG n. 209/2003, dovrà essere effettuato rispettando l'incidenza percentuale della massa degli autoveicoli rispetto alla massa totale di rottame in ingresso. Gli impianti di rottamazione sono stati inclusi nel monitoraggio perché da prime analisi effettuate sulle autorizzazioni all'esercizio degli impianti che trattano veicoli a fine vita, concesse dalla autorità competenti, è emerso che nella maggior parte dei casi tali impianti non sono dedicati ma effettuano il trattamento di più tipologie di rifiuti. La compilazione di questa scheda consentirà, pertanto, di monitorare l'intero flusso di rifiuti. La SCHEDA FRA deve essere compilata da tutti i soggetti che effettuano le operazioni di frantumazione delle carcasse di auto che sono state già sottoposte ad operazioni di messa in sicurezza, smontaggio delle parti recuperabili, eventuale adeguamento volumetrico ed è relativa a tutti i rifiuti ricevuti, prodotti e gestiti in riferimento a tali attività. La scheda è stata strutturata seguendo la stessa logica di quella predisposta per gli impianti di autodemolizione e rottamazione. Anche in questo caso il calcolo delle quantità relative alla gestione degli autoveicoli assoggettati al DLG n. 209/2003 dovrà essere effettuato rispettando l'incidenza percentuale della massa del rottame proveniente dagli autoveicoli rispetto alla massa totale di rottame in ingresso. Infine la Scheda di sintesi per la gestione, inserita in tutte e tre le schede AUT, FRA e ROT, serve ad evidenziare il bilancio di gestione complessivo di tutti i rifiuti riportati nelle rispettive schede come ricevuti o prodotti, indicando le relative quantità avviate, in forma complessiva, a smaltimento, recupero e riciclaggio. I dati dovranno essere differenziati come quantità per le attività svolte in proprio (cioè nell'unità locale oggetto della dichiarazione) e per quelle svolte presso terzi (cioè presso unità locali diverse da quella oggetto della dichiarazione). GIORNATA DI STUDIO TRASPORTO RIFIUTI 7 APRILE 2005 57

La Scheda di sintesi, come evidenziato, ha anche lo scopo di quantificare il reimpiego che sarà calcolato come differenza fra la quantità totale di rifiuti in ingresso all'impianto e quella avviata a recupero, smaltimento e messa in giacenza in deposito temporaneo al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione. 58 GIORNATA DI STUDIO TRASPORTO RIFIUTI 7 APRILE 2005