La SCIA agevola l avvio dell attività



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La SCIA agevola l avvio dell attività L a modifica apportata alla legge 122/10 ha carattere di principio generale e stabilisce che possono essere intraprese con la Scia le attività non sottoposte a limite o contingente complessivo o a specifici strumenti di programmazione settoriale, eccetto quelle in cui esistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all immigrazione, all asilo, alla cittadinanza, all amministrazione della giustizia ed all amministrazione delle finanze. il cambiamento più importante consiste nella possibilità di iniziare un attività dal giorno della presentazione della suddetta Segnalazione Certificata all amministrazione preposta, la quale entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione può comunicare l eventuale mancanza dei requisiti previsti dalla legge, il divieto di prosecuzione dell attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi della stessa. la segnalazione certificata in discorso non può prescindere dalla contestuale autocertificazione relativa a tutti i fatti rilevanti ai fini dell avvio dell attività; infatti l art. 19 della l.241/90 afferma è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell Agenzia delle imprese di cui all articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. in pratica si permette l avvio di una determinata attività in base a quanto autocertificato da chi ope- Con l entrata in vigore della legge n. 122 del 31 luglio 2010 è stato modificato l art. 19 della legge 241/90, operando la sostituzione della DIA con la SCIA. Tale Istituto è ora oggetto di revisione da parte della Manovra bis (vedi pag. 40) A cura di Francesco Badolato rivista italiana dell automatico luglio agosto 2011 27

la Scia agevola l avvio dell attività sussistenza dei requisiti previsti per l attività d impresa una ricevuta che, in caso di Dia/Scia, ha valore di titolo autorizzatorio. ra la segnalazione. Per questo, è ovviamente previsto dal nuovo art. 19 della legge 241/90 che Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni. È da sottolineare che fino all entrata in vigore della legge 122/2010 i comuni ammettevano in diversi casi la dia ad effetto immediato, ma il ricorso a tale strumento, non essendo inserito in un testo di legge, dipendeva dalla scelta operata dai singoli enti locali. decorsi i 60 giorni dalla presentazione della scia il divieto di prosecuzione dell attività potrebbe essere disposto solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell attività dei privati alla normativa vigente. È da ritenere dunque che decorso il periodo di tempo di 60 giorni la Scia equivale alla licenza a tutti gli effetti. ciò è confermato dal Decreto Legge 112/2008, che all art. 38 dispone che lo sportello unico delle attività Produttive rilascia al momento della presentazione della documentazione attestante la una volta presentata, è da ritenere che la scia, in quanto sostitutiva delle licenze, non debba essere rinnovata, per effetto dell art. 1 del dpr 311/2001 ( In deroga a quanto previsto dall articolo 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato ), e che decorsi i 60 giorni dal ricevimento della segnalazione il divieto di prosecuzione dell attività possa essere disposto solo per le stringenti motivazioni suddette. La Scia e l installazione degli apparecchi da gioco 1Esercizi già dotati di licenza ex art. 86 primo o secondo comma o ex art. 88 Tulps l istituto ora sommariamente descritto non comporta cambiamenti per l installazione di apparecchi da gioco nei bar o in tutti gli altri esercizi dotati di licenza di cui all art. 86 o 88 tulps. a tal proposito è necessario chiarire che, in base all art. 152 del regolamento di attuazione del tulps, le licenze di somministrazione, comunque denominate, hanno tutte valore ai fini dell art. 86 tulps, ed alla luce della circolare 557/Pas.18063.12001 del 17 dicembre 2008 del ministero dell interno l installazione presso locali già dotati di autorizzazione ex art. 86 o 88 tulps (compresa la licenza di somministrazione) può essere effettuata senza autorizzazioni o dichiarazioni da presentare al comune, salvo l obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti. 2Tabaccherie e altri locali, edicole, circoli, associazioni etc. non ci sono dubbi ugualmente per la sufficienza della Scia ex art. 86 comma 3 del Tulps ai fini dell installazione di apparecchi da gioco all interno di tabacche- 28 rivista italiana dell automatico luglio agosto 2011

rie, edicole, circoli ed associazioni (luoghi descritti dal comma 3 dell art. 110 tulps), in quanto la dizione del nuovo art. 19 della l.241/90 esclude dall applicabilità della scia solamente gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all immigrazione, all asilo, alla cittadinanza, all amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi comprese le reti d acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, cosicché la segnalazione per l installazione degli apparecchi da gioco, in quanto sostitutiva di atti (le licenze) che ex dpr 616/77 sono di competenza dei comuni, è sicuramente al di fuori da tale disposizione. 3Sale giochi e attività di gestione degli apparecchi da gioco un caso controverso l introduzione della scia assume invece importanza relativamente all apertura di sala giochi ed all esercizio dell attività di gestione di apparecchi da gioco, in quanto queste, alla luce del dettato normativo della legge 241/90 e del d. lgs. 59/2010 (art.64), dovrebbero essere sottoposte alla procedura di SCIA poiché non rappresentano attività sottoposte a limite o contingenti complessivi o a specifici strumenti di programmazione settoriale. tale dato è confermato dalle prescrizioni del d. lgs. 59/2010 che, disciplinando all art. 64 i settori per i quali è prevista una programmazione da parte delle autorità preposte, non inserisce tra essi le sale giochi e l attività di noleggio di apparecchi da gioco. l impostazione qui proposta non è stata ancora fatta propria dal Ministero dell Interno, che con nota del 20 gennaio 2011 ha espresso opinione contraria alla applicabilità della scia in ordine all apertura dell attività di sala giochi, in quanto sottoposta ai pareri delle commissioni competenti relativi alla solidità e sicurezza delle strutture, sebbene lo stesso parere ritenga possibile l avvio dell attività di sala giochi a fronte della richiesta di autorizzazione presentata al Comune competente. tuttavia, tale impostazione si pone in contrasto rispetto alla prassi di molti comuni che accettano la scia ai fini dell avvio della suddetta attività e alle numerose argomentazioni che di seguito esponiamo. il ministero dell interno, nello stesso documento, ha affermato la necessità di una licenza espressa per l apertura di sale da gioco per quanto concerne la Sicilia, regione a statuto speciale, che riserva la competenza al rilascio delle licenze per tale attività alle Questure. a supporto della possibilità di autorizzare le sale giochi con la procedura di scia si osserva che l art. 11 del Tulps, applicabile alle licenze ex art. 86 tulps, lega il rilascio della licenza esclusivamente all accertamento di requisiti e presupposti di legge in linea col dettato della prima parte dell art. 19 della Legge 241/90 novellato. non osta a tale ricostruzione nemmeno l articolo 2 della direttiva servizi n. 2006/123/ce dell unione europea (che viene considerata la fonte della citata legge 122/2010) il quale esclude dal campo applicativo della direttiva stessa l attività di gioco d azzardo, categoria all interno della quale non rientrano i giochi leciti autorizzati dallo stato, in quanto non può essere considerata d azzardo un attività riconosciuta come autorizzabile dallo stesso art. 86 del tulps. non sembrerebbe ostacolo valido all applicazione della scia neppure l art. 153 del regolamento di esecuzione del tulps, che dispone che la licenza per le attività disciplinate dall art. 86 del tulps può essere revocata in caso di violazione in materia di igiene o allorquando il locale non si presti ad essere adeguatamente sorvegliato, perchè, in assenza di una verifica sulla non sorvegliabilità o sul rilievo della non adeguatezza igienica dei locali, sarebbero violati i principi ispiratori della riforma e dell impianto complessivo della legge 241/90, e ciò si tradurrebbe nel conferimento di un illimitato potere discrezionale agli enti locali, che hanno comunque la possibilità di verificare l eventuale insussistenza dei requisiti proprio durante i 60 gg previsti dalla norma. infatti, il testo del nuovo articolo 19 della legge 241/90 che sancisce che la scia è accompagnata dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell Agenzia delle imprese di cui all articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alrivista italiana dell automatico maggio giugno 2011 29

la Scia agevola l avvio dell attività la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell amministrazione. e che: Nei casi in cui la legge prevede l acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. Pertanto, è possibile presentare la scia corredata dalle certificazioni od autocertificazioni di cui sopra con la sola eccezione della presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (che ai sensi della legislazione vigente si riferiscono esclusivamente ad aree di particolare interesse e quindi destinatarie di speciali forme di tutela). si può dunque concludere che i pareri degli organi finalizzati, ad esempio, alla valutazione di impatto acustico sono sostituibili da autocertificazioni da accompagnare alla segnalazione certificata di inizio attività con possibilità di avvio immediato dell attività, ferma restando la responsabilità sopra descritta per le autocertificazioni eventualmente false e la possibilità del comune, entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione, di disporre il divieto di prosecuzione dell attività. inoltre la scia non è applicabile solo nelle materie di pubblica sicurezza, e tale materia, ex art. 117 della costituzione, resta materia di esclusiva competenza dello Stato, non dei Comuni. in piena aderenza a ciò, del resto, il dpr. 616/77 ha concesso agli enti pubblici locali (tra cui i comuni) la competenza relativa alla tutela della pubblica incolumità ed i compiti di polizia amministrativa, materie diverse dalla pubblica sicurezza. d altra parte, l art. 117 della costituzione esclude espressamente la polizia amministrativa locale dalla materia della Pubblica sicurezza, mentre l art.1 del regolamento di esecuzione del testo unico di Pubblica sicurezza chiarisce che all interno di ogni comune è presente un funzionario preposto alla Pubblica sicurezza, senza però attribuire organicamente ai comuni la funzione di autorità preposta alla Pubblica sicurezza. ( E autorità locale di Pubblica Sicurezza, in ciascun Comune, il funzionario preposto all ufficio di pubblica sicurezza ). 4La Scia, le reti di acquisizione del gettito e l elenco degli operatori va poi evidenziato che il nuovo art. 19 della l. 241/1990 esclude dal campo applicativo della scia le reti d acquisizione del gettito anche derivante dal gioco. il riferimento è esclusivamente agli atti di competenza delle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all immigrazione, all asilo, alla cittadinanza, all amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. da alcuni questa espressione è stata interpretata nel senso che le licenze di cui all art 86 Tulps, essendo rilasciate a soggetti (gestori e esercenti) che cooperano con il concessionario delle reti di raccolta delle giocate effettuate mediante apparecchi di cui al comma 6 dell art. 110 tulps, non potrebbero essere ottenute con la Dia/Scia, perché finalizzate a completare la rete di acquisizione del gettito sulle giocate. La tesi è palesemente infondata e merita di essere analiticamente contrastata: gli atti cui si riferisce la norma sono quelli di competenza dei ministeri e non quelli di competenza dei comuni, i quali, essendo deputati in forza del dpr. 616/77 al rilascio delle licenze ex art. 86 tulps, ora sono comunque destinatari della scia. il rilascio della licenza di cui all art. 86 del tulps è di competenza dei comuni, mentre è l iscrizione nell elenco degli operatori di cui all art. 1 comma 82 della legge 220/10 è di competenza ministeriale: pertanto appare evidente che è l iscrizione nell elenco l atto di competenza dell amministrazione delle finanze a non essere ottenibile tramite la Scia. infatti l autorizzazione di cui all art. 86 del tulps è uno dei requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti l iscrizione all elenco degli operatori di gioco mediante apparecchi di cui al comma 6 dell art. 110 tulps. di per sé tale licenza non dà il diritto ad essere operatore, dato che 30 rivista italiana dell automatico luglio agosto 2011

è l iscrizione all elenco il titolo abilitativo all esercizio dell attività. diversamente, opinando il requisito (possesso della licenza), sarebbe di per sé sufficiente a raggiungere il risultato di abilitare all esercizio dell attività, conclusione contraria alle previsioni di legge. inoltre, a conferma, anche i concessionari devono iscriversi a tale elenco. Quindi, l autorizzazione che completa la rete di acquisizione del gettito fiscale derivante dal gioco pertanto titolo non ottenibile con scia è l atto dell iscrizione all elenco gestito da Aams, in quanto atto avente carattere costitutivo disposto dall amministrazione autonoma dei monopoli di stato, al termine di attività istruttoria finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti validi a tal fine (il possesso della licenza di cui all art. 86 tulps è solo uno dei requisiti richiesti). in definitiva, ai fini dell iscrizione nell elenco di cui all art. 1 comma 82 della legge 220/10, per dimostrare il possesso della licenza ex art. 86 tulps (anche di somministrazione rilevante a tali fini) è sufficiente allegare alla domanda di iscrizione (mod. ries/c6) copia della scia (o dia presentata a suo tempo al comune competente). 5Le licenze di somministrazione e le licenze art. 86 Tulps si è appena affermato che le licenze di somministrazione sono equiparate agli effetti di legge alle licenze di cui all art. 86 Tulps. la validità di tale principio risiede nel dpr. 311/2001 che, sostituendo il secondo comma dell art. 152 del regolamento attuativo del tulps, ha parificato le licenze previste da leggi speciali diverse dal tulps a quelle previste dall art. 86 del tulps, con l ovvia conseguenza che anche la Scia richiesta in base ad altre leggi deve ritenersi di pari valore a quella presentata per ottenere le licenze ex art. 86 tulps. l introduzione di questa equiparazione è da ricercare anche nella necessità di garantire la medesima validità e gli stessi contenuti a livello nazionale di atti autorizzatori rilasciati in base a leggi sul commercio sostitutive e/o integrative della disciplina nazionale, a fronte delle modifiche delle competenze in materia anche a livello costituzionale. in pratica, in ogni regione sono state approvate leggi e regolamenti regionali (o provinciali nelle provincie a statuto speciale) che hanno modificato forme e nomi delle licenze di somministrazione, ma tutte le licenze di somministrazione devono rispettare i contenuti rilevanti ai fini della pubblica sicurezza (presupposti ex art. 11 e 92 del tulps) e saranno quindi valide ai fini dell art. 86 tulps anche se non fanno espresso riferimento adesso nella loro formulazione. si tratta di una norma di chiusura che garantisce la omogeneità della azione amministrativa, nel rispetto delle scelte delle amministrazioni locali nella fissazione di una propria disciplina del commercio. Altre ipotesi di rilievo per il settore La Scia per l avvio di attività di somministrazione a questo punto appare opportuno chiedersi se la scia possa essere utilizzata anche per l apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. un recente pronunciamento del ministero dello sviluppo economico ha affermato che, ove il comune non preveda limiti numerici, contingenti complessivi o strumenti di programmazione per tale tipologia di esercizi, anche l attività di bar (inteso come esercizio in cui si esercita l attività esclusiva di somministrazione) può essere avviata tramite Scia, mentre, per effetto del disposto dell art. 64 del decreto legislativo n. 59/2010, si possono avviare attraverso tale strumento i bar inseriti dentro esercizi come alberghi, stazioni di servizio ed annessi a sale giochi in cui tale attività assuma carattere di prevalenza rispetto alla somministrazione (ed in questo senso si era del resto già espresso lo stesso ministero dello sviluppo economico con le circolari 3635/c del 6/5/2010 e 3637/c del 10/8/2010). Per quanto riguarda l apertura di un bar all interno di un circolo privato la Dia prevista dal Dpr 235/2001, per i bar inseriti dentro circoli appartenenti ad enti ed organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciute dal ministero dell interno e che svolgano attività di somministrazione solo a favore dei soci, viene sostituita dalla Scia con le conseguenze illustrate all inizio e lo stesso può dirsi per l installazione rivista italiana dell automatico maggio giugno 2011 31

la Scia agevola l avvio dell attività di apparecchi da gioco all interno di tali locali. È da ritenere tuttavia che anche nel caso in cui il circolo non sia appartenente ad enti aventi riconoscimento del ministero dell interno possa applicarsi la segnalazione certificata di inizio attività in quanto l art. 19 della l. 241/90 dispone la sostituzione della scia a categorie di atti nei quali rientrano sicuramente le licenze rilasciate dai comuni per tale categoria di circoli. La Scia per l installazione di distributori automatici e meccanici nei pubblici esercizi Per quanto invece concerne l attività di vendita con distributori (anche attraverso involucri c.d. palline che contengono beni) occorre distinguere tra distributori con funzionamento meccanico e distributori automatici, in quanto solo per questi ultimi il d. lgs. 114/98 prevedeva la dia/scia, mentre quelli meccanici, stando alla lettera dell art. 67 del d. lgs. 59/2010, non dovrebbero essere sottoposti ad alcun tipo di segnalazione all ente pubblico competente. a tal proposito si raccomanda tuttavia prudenza, perché molti comuni ritengono la scia obbligatoria per tali apparecchiature, siano esse funzionanti in maniera meccanica o automatica, con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie elevatissime e rischio di sospensione della licenza. nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti soggettivi, il settore merceologico (alimentare o non alimentare) e l ubicazione, nonché, se l apparecchio è installato sulle aree pubbliche, l osservanza delle norme sull occupazione del suolo pubblico. si precisa altresì che, come da risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico del 7.11.2008, per ogni successiva installazione di distributori non è necessario presentare nuovamente la scia. Qualora i distributori siano installati all interno di un esercizio che ha quale attività prevalente la vendita a mezzo di tali apparecchiature, l avvio di tale attività è subordinata alle medesime condizioni previste per l attività di vendita, cosicché è da ritenere che si debba presentare una Scia al momento dell apertura dell esercizio, ma non in caso di ogni successiva installazione dei distributori all interno dello stesso. 32 rivista italiana dell automatico luglio agosto 2011