COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA ESERCIZI DI VICINATO. TRASFERIMENTO IN PROPRIETA oppure TRASFERIMENTO IN GESTIONE (voltura)



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COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA ESERCIZI DI VICINATO TRASFERIMENTO IN PROPRIETA oppure TRASFERIMENTO IN GESTIONE (voltura) L attività di vendita può essere iniziata subito dopo la presentazione al Comune della SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi degli artt. 65 del Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59, 17, comma 1, della Legge Regionale 30.12.2009, n. 38 e 19 della Legge 7.8.1990, n. 241, completa di tutta la documentazione per l inizio dell attività elencata nelle presenti istruzioni che deve essere allegata alla predetta SCIA. ART. 26 Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114 - Disposizioni finali 5 - E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7. [ vedi anche art. 17 Legge Regionale 30.12.2009, n. 38] art. 65 - Esercizi di vicinato Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59 1. L apertura, il trasferimento di sede e l ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, come definito dall articolo 4, comma 1, lettera d, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2.. art. 7 Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114 - Esercizi di vicinato 1- (abrogato) 2 - Nella segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5; b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonchè quelle relative alle destinazioni d'uso; c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio; d) l'esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c). 3- Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati. Art. 17. (Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita) Legge Regionale 30.12.2009, n. 38 1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio), è soggetto a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile). 2. Alle disposizioni di cui al comma 1 sono inoltre soggette: 3. La Giunta regionale disciplina, con apposita deliberazione, le procedure e definisce i contenuti della modulistica tipo relativa alle dichiarazioni di cui al presente articolo. Art. 49, comma 4 ter, del D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito nella Legge 30.07.2010, n. 122 Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque

ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis [. Nota: cioè dell art. 19 della L. 241/90, come sostituito dal comma 4 bis dell art. 49 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito nella Legge 30.07.2010, n. 122..] sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale. Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - Scia - Legge 7.8.1990, n. 241 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche', ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 2. L'attività oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. 6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni. 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Art. 21. Disposizioni sanzionatorie. Legge 7.8.1990, n. 241 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. 2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente. 2bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20. ART. 22 Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114 - Sanzioni e revoca 1- Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto e le disposizioni di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000. 2-In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 3 - Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000. Codice Penale: art. 483 Chiunque attesta falsamente, al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atto dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. REQUISITI DEI LOCALI L attività di vendita può essere iniziata subito dopo la presentazione al Comune della SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi degli artt. 65 D. Lgs. 59/2010, 17, comma 1, della Legge Regionale 30.12.2009, n. 38 e 19 della Legge 7.8.1990, n. 241, completa di tutta la documentazione per l inizio dell attività elencata nelle presenti istruzioni che deve essere allegata alla predetta SCIA. ATTENZIONE - IMPORTANTISSIMO : Considerato il disposto del precedente art. 7 D.Lgs. 114/98, cioè che l interessato deve dichiarare nella SCIA di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonchè quelle relative alle destinazioni d'uso dei locali, sapendo che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni il dichiarante è punito con sanzioni pecuniarie, sanzioni penali e divieto di prosecuzione dell attività. è assolutamente indispensabile che sussistano già al momento della presentazione della predetta SCIA - tutti i requisiti di natura edilizia e urbanistica: agibilità dei locali, idonea destinazione d'uso commerciale dei locali - tutti i requisiti di natura igienico sanitaria necessari per l esercizio dell attività quando l esercizio tratta generi alimentari - tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme antincendio - tutti i requisiti previsti per l'idoneità degli impianti (elettrici, termici, idrici...) Per agibilità si intende quella certificata dall Ufficio Tecnico comunale. In mancanza dell agibilità dei locali e della destinazione d'uso commerciale dei locali la SCIA suddetta non può essere presentata e comunque l attività non può essere iniziata e, in ogni caso, il Comune interverrà con gli strumenti che la legge mette a sua disposizione, fino ad ordinare il divieto di prosecuzione dell'attività. Inoltre non può iniziarsi l attività in locale che ha ad esempio destinazione d uso artigianale

I requisiti strutturali e funzionali dal punto di vista igienico-sanitario che devono possedere i locali degli esercizi che trattano alimentari sono quelli stabiliti dalle vigenti norme e disposizione di legge e regolamento in materia igienico sanitaria. In merito a tali ASPETTI SANITARI RELATIVI AI LOCALI E ALLO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA (procedura di cui all abrogata autorizzazione sanitaria o all abrogato nulla osta sanitario) occorre provvedere agli adempimenti per la notifica all A.S.L., tramite il Comune, dell attività di vendita e se a questa è correlato laboratorio per la produzione e/o preparazione di alimenti, dello stesso laboratorio, ai fini della registrazione sanitaria di cui al Regolamento CE/852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29.4.2004 sull igiene dei prodotti alimentari. Tale notifica avviene mediante presentazione a questo Comune di apposita SCIA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (SCIA SANITARIA), con relativa documentazione necessaria (versamento diritti sanitari,.). Questo Comune trasmetterà la pratica all A.S.L.. (Per eventuali problematiche di natura tecnica relativamente ai requisiti che devono possedere i locali, gli impianti e le attrrezzature, occorre informarsi presso l ASL ). Il predetto procedimento di SCIA SANITARIA va espletato in tutti i casi di : apertura di nuova attività; subingresso/variazione ragione sociale/riacquisizione titolarità esercizio senza modifiche a locali ed attrezzature; cessazione dell attività; modifica o integrazione significativa della tipologia di attività, delle strutture o del ciclo produttivo o comunque delle condizioni di esercizio dell attività precedentemente notificata (o autorizzata). Aver effettuato con esito positivo la pratica della SCIA SANITARIA, è condizione indispensabile ai fini della presentazione della SCIA COMMERCIALE di cui ai citati art. 65 D. Lgs. 59/2010, 17 L.R. 38/2009 e 19 L. 241/1990, in quanto in tale SCIA occorre dichiarare di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonchè quelle relative alle destinazioni d'uso dei locali. Per provare l esistenza dei requisiti e presupposti per l esercizio dell attività AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA COMMERCIALE ART. 26 D.Lgs. 114/98, ART. 65 D. Lgs. 59/2010, 17 L.R. 38/2009 e 19 L. 241/1990 occorre - per l agibilità dei locali : avere il certificato di agibilità dei locali rilasciato dall Ufficio Tecnico del Comune - circa la destinazione d uso commerciale dei locali : accertarsi all Ufficio Tecnico comunale - per i requisiti igienico sanitari: aver effettuato con esito positivo il procedimento di cui sopra della SCIA SANITARIA - possedere le certificazioni relative all'idoneità degli impianti - possedere la certificazione di prevenzione incendi, se necessaria. Pertanto se non si hanno già in mano - il certificato di agibilità dei locali da cui risulti la destinazione d uso commerciale dei locali stessi secondo il vigente Piano Regolatore comunale - se l esercizio tratta alimentari : la suddetta SCIA SANITARIA, il cui procedimento sia stato espletato con esito favorevole - il certificato di prevenzione incendi, se occorre NON SI PUO PRESENTARE LA SCIA COMMERCIALE ART. 26 D.Lgs. 114/98, 65 D. Lgs. 59/2010, 17 L.R. 38/2009 e 19 L. 241/1990 SUDDETTA DI SUBINGRESSO perché non si può dichiarare, con dichiarazione a rilevanza penale (art. 483 del codice penale), di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonchè quelle relative alle destinazioni d'uso dei locali non sapendo se questi sono stati effettivamente rispettati con accertamento degli organi ed enti competenti. ATTENZIONE: l aver dichiarato nella SCIA commerciale quanto sopra, cioè, di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonchè quelle relative alle destinazioni d'uso dei locali senza avere effettivamente rispettato quanto dichiarato ad es. attivando l esercizio in locale privo dei requisiti sanitari comporta - l applicazione delle sanzioni di cui al precedente art. 22: pagamento di somma da euro 2.582,28 a euro 15.493,70, - e la chiusura dell esercizio - la denuncia all Autorità Giudiziaria per falso, a norma del codice penale.

DOCUMENTI DA PRESENTARE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA ( SCIA ) DI TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ O IN GESTIONE (AFFITTO), IN CARTA SEMPLICE. DEVE ESSERE FATTA SULL APPOSITO MODELLO APPROVATO DALLA REGIONE PIEMONTE LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA DEVE ESSERE COMPILATA IN TRIPLICE COPIA E PRODOTTA A QUESTO COMUNE IN TRIPLICE COPIA: - una è trattenuta dal Comune unitamente alla documentazione allegata sotto elencata - altra - debitamente munita del timbro che attesta l'arrivo al Protocollo Generale del Comune - è restituita all'interessato da tenere nell'esercizio con le funzioni della vecchia autorizzazione e da esibire agli Organi di controllo (Vigili Urbani, Carabinieri, Guardia di Finanza...) se la richiedono durante i normali controlli. - la terza copia - debitamente munita del timbro che attesta l'arrivo al Protocollo Generale del Comune - è restituita all'interessato da presentare al Registro Imprese della Camera di Commercio entro 30 giorni dall effettivo inizio dell attività. Si suggerisce di fotocopiare il modello compilato prima dell apposizione della firma e della data e di firmare e datare le copie in modo da far loro acquisire il valore di un documento originale. PAGINA 1 : Va barrato il quadratino B PAGINA 2 : Va compilata solamente la sezione B Apertura per subingresso PAGINA 3 : Non vanno compilate le sezioni C - C1 e C2 PAGINA 4 : Non vanno compilate le sezioni C3 e D. Va compilata la dichiarazione in fondo alla pagina. Nel caso la persona che deve firmare a pagina 4 (per le ditte individuale: il titolare; per le società: il legale rappresentante) non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la detta firma dovrà essere allegata al modello fotocopia di un proprio documento di identità. PAGINA 5 : Non va compilata PAGINA 6 : vanno barrati i quadratini 1 2 3 3A e - 5. Nel caso la persona che deve firmare a pagina 6 (per le ditte individuale: il titolare; per le società: il legale rappresentante) non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la detta firma dovrà essere allegata al modello fotocopia di un proprio documento di identità. COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE REQUISITI PROFESSIONALI: è obbligatorio che sia compilato SIA PER LE DITTE INDIVIDUALI CHE PER LE SOCIETA il secondo riquadro di pagina 6. SIA PER LE DITTE INDIVIDUALI CHE PER LE SOCIETA è obbligatorio inoltre che sia compilato il modello ALLEGATO B alla SCIA attestante il possesso dei requisiti professionali : il modello va compilato e firmato - dal titolare di ditta individuale - dal legale rappresentante di società - oppure, in alternativa, sia per le ditte individuali che per le società, dalla persona preposta all attività che possiede i requisiti professionali per il settore alimentare e deve essere compilato, oltre che nei punti 1 e 2, nel punto 3 e in uno o più dei seguenti : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7. Nel caso sia compilato dal preposto occorre indicare la data della sua nomina. Nel caso il suddetto firmatario di detto modello allegato B non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la detta firma, dovrà essere allegata al modello fotocopia di un proprio documento di identità. ALLEGATO A: SOLO PER LE SOCIETA : Ogni - socio di una S.N.C. - socio accomandatario di una S.A.S. - legale rappresentante o membro del consiglio di amministrazione di una S.P.A. o S.R.L. o società cooperativa deve compilare uno dei quadri dell allegato A. Nel caso i firmatari non possano venire personalmente in questo Ufficio per apporre la detta firma dovrà essere allegata al modello fotocopia di un proprio documento di identità. L'attività oggetto della SCIA potrà essere iniziata subito dopo la presentazione al Comune della SCIA stessa, debitamente compilata in tutte le sue parti, unitamente a tutti gli altri documenti di cui alle presenti istruzioni. Questa Amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato da questo Comune. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell atto di notorietà false o mendaci contenute o corredanti la segnalazione di inizio attività, questo Comune, fermo restando l applicazione delle sanzione penali sotto riportate, nonché di quelle di cui al capo VI del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (art. 75: decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera art. 76: sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia), può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Inoltre se le predette dichiarazioni

false o mendaci emergono nella fase istruttoria di verifica e controllo dei requisiti e dei presupposti richiesti, non è ammessa la conformazione dell attività e dei suoi effetti a legge (art. 21 L. 241/90). Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui sopra è punito con la reclusione da uno a tre anni. CASO DI COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE - Dimostrazione del possesso da parte del titolare (per le ditte individuali) o del legale rappresentante (per le società), o, in alternativa in entrambi i predetti casi -, della persona preposta all attività di commercio del settore alimentare, dei requisiti professionali per la predetta attività, mediante : (per i vari casi sotto indicati fare riferimento ai vari casi di cui alle dichiarazioni circa i requisiti professionali sulla SCIA ) : caso 1 corso professionale : fotocopia dell attestato rilasciato dall ente che ha tenuto il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione Piemonte o da altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, attestante, appunto, l oggetto e la partecipazione al corso ed il superamento dell esame finale, e compilazione dell apposito paragrafo sulla SCIA; caso 2 attività quale dipendente : dichiarazione sulla SCIA: della ragione sociale, sede e codice fiscale dell impresa esercente l attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande presso la quale si è prestato servizio per almeno due anni, anche non continuativi, nell ultimo quinquennio, quale dipendente qualificato addetto alla vendita o all amministrazione o alla preparazione degli alimenti, data di inizio e di fine del servizio dichiarata all I.N.P.S.. Deve anche essere allegata documentazione comprovate tale fatto : estratto conto contributivo INPS,.. ; caso 3 - attività quale socio o coadiutore: dichiarazione sulla SCIA: della ragione sociale, sede e codice fiscale dell impresa esercente l attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande presso la quale si è prestato servizio per almeno due anni, anche non continuativi, nell ultimo quinquennio quale socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o quale coadiutore familiare dell imprenditore, specificando se socio lavoratore, coniuge o parente entro il 3 grado, specificando il grado, o affine entro il 3 grado, specificando il grado, data di inizio e di fine del servizio dichiarata all I.N.P.S. Deve anche essere allegata documentazione comprovate tale fatto : estratto conto contributivo INPS,..; caso 4 attività in proprio : dichiarazione sulla SCIA : della ragione sociale, sede e codice fiscale dell impresa esercente l attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione alimenti e bevande di cui si è o si è stati titolari di ditta individuale o legale rappresentante di società per almeno due anni, anche non continuativi, nell ultimo quinquennio, data di inizio e di fine dell attività dichiarata all I.N.P.S. Deve anche essere allegata documentazione comprovate tale fatto : visure di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio da cui risulti l esercizio dell attività come impresa per 2 anni negli ultimi 5; estratto conto contributivo INPS, ; caso 5 possesso diploma : fotocopia completa del diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi sono previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, e compilazione dell apposito paragrafo sulla SCIA. caso 6 - iscrizione REC per il commercio di generi alimentari o per la somministrazione di alimenti e bevande o nella sezione speciale imprese turistiche : visura che attesta l iscrizione al Registro Esercenti il Commercio per l attività di commercio di generi alimentari di cui a uno dei gruppi merceologici di cui alle lettere a), b) e c) dell art. 12, comma 2, del D.M. 375/1988 o per l attività di somministrazione di alimenti e bevande o nella sezione speciale imprese turistiche del predetto REC, istituita dall art. 5, comma 2, della Legge 17.05.1983, n. 217, e compilazione dell apposito paragrafo sulla SCIA. caso 7 idoneità per l iscrizione al REC per il commercio di generi alimentari o la somministrazione di alimenti e bevande o per l iscrizione nella sezione speciale imprese turistiche : fotocopia della dichiarazione, rilasciata dalla Camera di Commercio, attestante il superamento, dinanzi all apposita commissione presso la stessa Camera di Commercio, dell esame di idoneità per l attività di commercio di generi alimentari di cui a uno dei gruppi merceologici di cui alle lettere a), b) e c) dell art. 12, comma 2, del D.M. 375/1988 o per l attività di somministrazione di alimenti e bevande, già previsto ai fini dell iscrizione al Registro Esercenti il Commercio, o dell esame di idoneità ai fini della relativa iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del predetto REC, istituita dall art. 5, comma 2, della Legge 17.05.1983, n. 217, e compilazione dell apposito paragrafo sulla SCIA.

- originale o copia autenticata in bollo - dell'atto notarile oppure - della scrittura privata con firme autenticate dal notaio di trasferimento in proprietà o in affitto dell'azienda In attesa di produrre a questo Ufficio originale o copia autentica di uno dei suddetti documenti debitamente registrato all Ufficio del Registro, (all incombenza della registrazione provvede il Notaio), farsi rilasciare dal Notaio immediatamente dopo la firma copia autentica dell atto notarile o della scrittura privata, senza la registrazione, oppure dichiarazione da cui risultino tutti i dati del trasferimento di azienda (dati del cedente, del subentrante, dell azienda..) compresa la data dalla quale decorre il passaggio di proprietà (o l affitto) dell azienda e che determina la data di cessazione attività del cedente e l inizio attività del subentrante. - Planimetria dei locali, in scala 1:100 (originale, non fotocopia), redatta da un professionista abilitato, da cui risulti : l altezza dei locali, la superficie di vendita, la superficie di deposito o servizio, la superficie eventualmente adibita ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, la superficie eventualmente adibita a commercio all'ingrosso..., gli ingressi per il pubblico e quelli, eventualmente separati, per i fornitori e le merci, i servizi igienici, l'eventuale presenza di locali interni non aperti al pubblico, l'eventuale presenza di soppalchi nel caso di svolgimento negli stessi locali di vendita al minuto: di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività di edicola, di attività di commercio all'ingrosso, di attività soggette ad altre autorizzazioni es. vendita generi di monopolio (tabaccherie), vendita medicinali (farmacie)... ecc., la planimetria deve indicare distintamente la superficie destinata ad ogni attività, come richiesto dalle Norme sul procedimento per il rilascio delle autorizzazioni commerciali al dettaglio approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dell 11.04.2007 di approvazione dei criteri per l adeguamento del Piano Regolatore Generale Comunale alle norme regionali sul commercio - visura camerale di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio da cui risultino gli attuali amministratori e/o legali rappresentanti e/o componenti l organo di amministrazione e/o soci con potere di amministrazione. - fotocopia del contratto di affitto o dichiarazione resa dall interessato da cui risulti chi è il proprietario dei locali: - cognome e nome e indirizzo, se questi è una persona fisica - ragione sociale e indirizzo della sede, se proprietario è una società **************************** ASPETTI SANITARI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA : SCIA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (SCIA) (procedura di cui all abrogata/o autorizzazione sanitaria o nulla osta sanitario). Occorre provvedere agli adempimenti per la notifica dell attività ai fini della registrazione sanitaria di cui al Regolamento CE/852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29.4.2004 sull igiene dei prodotti alimentari. Vedere apposite istruzioni e elenco documenti necessari per lo svolgimento della pratica (SCIA di inizio attività sanitaria, versamento dei diritti ASL per istruttoria,.). ATTENZIONE - IMPORTANTISSIMO : Considerato che per il disposto dell art. 7 del D. Lgs. 114/1998 (vedere tale articolo sopra) l interessato deve dichiarare nella SCIA commerciale (art. 26 D.Lgs. 114/1998, 65 D. Lgs. 59/2010, 17 L.R. 30.12.2009, n. 38 e art. 19 Legge 241/90) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonchè quelle relative alle destinazioni d'uso dei locali, è assolutamente indispensabile che sussistano già al momento della presentazione della predetta SCIA commerciale tutti i requisiti di natura igienico sanitaria necessari per l esercizio dell attività. Pertanto per poter presentare la SCIA commerciale (art. 26 D.Lgs. 114/1998, 65 D. Lgs. 59/2010, 17 L.R. 30.12.2009, n. 38 e. 19 Legge 241/90) è obbligatorio aver presentato la pratica di cui al presente pragrafo di SCIA di inizio attività sanitaria per subingresso, perché non si può dichiarare, con dichiarazione a rilevanza penale, di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonchè quelle relative alle destinazioni d'uso dei locali se questi regolamenti, in questo caso l adeguamento della registrazione sanitaria ai sensi del Regolamento CE/852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29.4.2004 alla intervenuta variazione della titolarità dell azienda, non sono stati effettivamente rispettati e sussistenti con accertamento degli organi ed enti competenti. La Loggia, gennaio 2013