Scheda n. 5 PRESTAZIONI PER INVALIDITÀ E INABILITÀ Pensio~ze di inabilità allu ~zavigazione e pensione di i~rvalirlità Pensione di inabilità alla navigazione i12 regi~tze retributivo Pensione di inabilità alla navigazione in regime contributivo Cenni sul calcolo della pensione rli inabilità alla ~raviga,' 710ne Asseg~lo ordinario e assegno privilegiato {li i~zvalirlità i11 regime retributivo Assegno ordinario o assegno privilegiato di invaliditi in regime contributivo Cenni stil calcolo dell'assegno di invalidità Integrazione al trattamento mi~iimo dell'asseg~ro di invalidità Pensione ordinaria e pe~zsione privilegiata di inabilità in regime retributivo Perrsiune ordinaria e pensione privilegiata di i~iabilità in regime co~ztributivo Cenni sul calcolo della pensione di inabilità Pensione di inabilità alla navigazione e pensione di invalidità Anteriormeqte al lo settembre 1984, data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1984, n. 4.13, e dalla quale, ad opera della stessa legge, è stata soppressa la Cassa Nazionale di Previdenza Marinara (CNPM), in base all'art. 15 della legge 27 luglio 1967, n. 658, ai lavoratori iscritti alla Gestione marittimi della soppressa CNPM era riconosciuta la possibilità di ottenere la pensione per inabilità alla navigazione. I1 relativo diritto poteva essere conseguito a qualunque età sempreché l'iscritto: - fosse stato riconosciuto permanentemente inabile alla navigazione per qualsiasi causa; - potesse far valere venti anni di servizio utile oppure dieci anni di servizio utile, di cui almeno un anno intero maturato ne117ultimo decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione o alla data di dichiarazione di permanente inidoneità fisica alla navigazione da parte della competente Commissione medica. I1 diritto, in base alla stessa norma, era altresì conseguibile a qualsiasi età nel caso in cui, a prescindere dal possesso del17indicato requisito di contribuzione, l'inabilità alla navigazione risultasse dipendente da infortunio occorso durante l'imbarco o da cause di servizio anche fuori dal17imbarco o da malattia contratta per causa di servizio durante l'imbarco. I lavoratori marittimi iscritti alla Gestione speciale della soppressa CNPM, in base all'art. 65 della legge 27 luglio 1967, n. 658, qualora dispensati dal servizio perché riconosciuti fisicamente invalidi a continuare il servizio, potevano conseguire, a qualsiasi età, il diritto alla pensione di invalidità se in possesso di almeno cinque anni di contribuzione. Per il raggiungimento di tale requisito contributivo, nei confronti degli iscritti appartenenti allo stato maggiore navigante potevano valere anche i periodi di navigazione effettuati prima dell'entrata in vigore della legge n. 65811967, resi con iscrizione sia alla Gestione marittimi sia alla Gestione speciale. Gli iscritti alla Gestione speciale appartenenti allo stato maggiore navigante, dispensati dal servizio perché riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione per infortunio occorso durante l'imbarco o per cause di servizio o per malattia contatta per cause di servizio durante l'imbarco, in base allo stesso art. 65, comina 2. della legge 27 luglio 1967, n. 658, potevano conseguire il diritto
alla pensione per inabilità alla navigazione, a prescindere dall'età anagrafica raggiunta e dal requisito di anzianità contributiva maturata. La pensione di invalidità, in base all'art. 18 della legge 27 luglio 1967, n. 658, era liquidata a domanda dell'iscritto e poteva decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto veniva dichiarato permanentemente non idoneo all'esercizio della navigazione da parte della competente Commissione medica o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui era stata presentata la domanda, purché a tale data sussistessero le necessarie condizioni. Pensione ordinaria eprivilegiata per inabilità alla navigazione in regime retributivo Dal lo settembre 1984, i lavoratori facenti parte del personale navigante, secondo quanto enunciato nell'art. 29 della legge 26 luglio 1984, n. 413, possono ottenere la pensione per inabilità alla navigazione, in applicazione delle particolari disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 della stessa legge. Più precisamente: - in base all'art. 33 della legge 26 luglio 1984, n. 413, qualora riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione a causa delle infermità, imperfezioni o difetti fisici riportati negli elenchi previsti dalle disposizioni di cui al RDL 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni, i lavoratori marittimi rientranti nelle categorie del personale navigante, possono conseguire il diritto alla pensione ordinaria di inabilità alla navigazione. Ciò a condizione che, escludendo i periodi non corrispondenti ad attività di navigazione, gli interessati possano far valere 520 settimane di contribuzione, accreditata ai sensi delle disposizioni della legge, 27 luglio 1967, n. 658 e della ilormativa preesistente (Priino tiiolo scl-ieda 05 PM), e che inoltre delle stesse 520 settimane almeno 52 risultino accreditate nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione. Per il raggiungimento di tali requisiti contributivi, i servizi militari sono riconosciuti utili e sono valutati secondo le norme vigenti presso il FPLD, tenendo conto anche dell'art. 23 della legge 26 luglio 1984, n. 413, in applicazione del quale sono considerati per una entità doppia della loro durata i periodi di imbarco e quelli effettuati per le operazioni di dragaggio indicati nello stesso articolo 23; - in base all'art. 34 della legge 26 luglio 1984, n. 413, i lavoratori marittimi rientranti nelle categorie del personale navigante, qualora riconosciuti permanentemente inabili a svolgere l'attività di navigazione in conseguenza di malattia o infortunio verificatisi durante l'imbarco o per cause di servizio connesso all'imbarco, possono conseguire il diritto alla pensione privilegiata per inabilità alla navigazione, a prescindere dall'età anagrafica raggiunta e dal requisito di anzianità contributiva maturata. In base all'ai-t. 36, cornmi 1 e 4, della legge 26 luglio 1984, n. 413: - i periodi di accreditamento figurativo, valutabili secondo le norme dellyago, sono utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura della pensione di cui ai citati articoli 33 e 34, soltanto se l'ultimo periodo di lavoro antecedente agli eventi che hanno dato luogo all'accredito figurativo sia stato compiuto con imbarco su nave mercantile soggetta all'obbligo assicurativo o con imbarco per il quale risulti l'iscrizione preventiva o la regolarizzazione contributiva in base alle norme della legge n. 41311984; - la pensione ordinaria e quella privilegiata per inabilità alla navigazione, liquidate ai sensi degli articoli 33 e 34 della legge n. 41311984 con la sola utilizzazione dei contributi marittimi, al verificarsi delle condizioni per l'acquisizione del diritto a pensione in base alle norme AGO (requisiti per la pensione di vecchiaia o per la pensione di anzianità owero requisiti per la pensione di inabilità o per l'assegno di invalidità ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222), sono riljquidate a domanda in base alle norme del FPLD prendendo a riferimento l'intera posizione assicurativa. L'art. 53 della legge 26 luglio 1984, n. 413, stabilisce che i periodi di navigazione svolti all'estero e riscattati ai sensi dell'art. 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153 [l], con le modalità dell'art. 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338 [Z], non sono considerati utili ai fini della pensione ordinaria o privilegiata per inabilità alla navigazione di cui agli articoli 33 e 34 della stessa legge 26 luglio 1984, n. 413. Pensione ordinaria eprivilegiata per inabilità alla navigazione in regime contributivo La legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha introdotto il sistema contributivo, non ha apportato modifiche ai requisiti, per l'acquisizione del diritto alla pensione di inabilità ordinaria o privilegiata alla navigazione, previsti dagli articoli 33 e 34 della legge 36 luglio 1984, n. 413,per cui ai lavoratori marittimi assunti per la prima volta dopo il 3 1 dicembre 1995 e privi di anzianità a tale data, ai fini del conseguimento del diritto all'una o a117altra di tali prestazioni, si applicano le disposizioni degli stessi articoli appena citati vigenti per il regime retributivo (seguendo poi le regole del calcolo contributivo per la determinazione della misura del trattamento). Cenni sul calcolo della pensione di inabilità alla navigazione Relativamente alla determinazione della misura della pensione per inabilità alla navigazione ordinaria o privilegiata: - ai lavoratori con un7anzianità contributiva di almeno 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, si applicano le regole sul calcolo retributivo. Nell'ambito del sistema retributivo l'ammontare della pensione privilegiata per inabilità alla navigazione, in base a117art. 34, comma 2, della legge 26 luglio 1984, n. 413, qualunque sia il numero dei contributi dovuti o accreditati, non può essere inferiore a quella che sarebbe spettata se il titolare avesse fatto valere almeno la metà del17anzianità assicurativa massima prevista per legge, cioè almeno venti anni di anzianità contributiva; - ai lavoratori assunti per la prima volta dopo il 3 1 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva a tale data, si applicano le regole sul calcolo contributivo; - ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possano far valere un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, per le anzianità contributive maturate fino a tale data si applicano le regole sul calcolo retributivo, mentre per quelle acquisite dal lo gennaio 1996, si applicano le regole sul calcolo contributivo. In questa ipotesi la pensione di inabilità, se d'importo inferiore al trattamento minimo può essere integrata fino al limite di tale trattamento in base alle norme sullo stesso trattamento minimo di pensioile; - la pensione per inabilità alla navigazione, in base al17ai-t. 1, coinma 43, della legge 8 agosto 1995, 11. 335, se liquidata in conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, è attribuita per la parte eccedente l'ammontare della rendita vitalizia spettante in base alle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1 124. Assegno ordinario e assegno privilegiato di invalidità in regime retributivo Dal lo settembre 1984, in forza de117art. 29 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai lavoratori marittimi per i trattamenti di invalidità si applicano le norme della legge 12 giugno 1984, 11. 222, e successive modificazioni, valevoli per la generalità degli iscritti al FPLD. Al riguardo è utile tenere presente che ai sensi dell'art. 35 della legge 26 luglio 1984, n. 41 3, il riconoscimento del diritto alle prestazioni previste dalla legge n. 22211984 esclude il diritto alla pensione per inabilità alla navigazione di cui agli articoli 33 e 34 della stessa legge 26 luglio 1984, n. 41 3. Ciò premesso, i lavoratori marittimi secondo le norme della legge n. 22211984, sulla base dei medesimi requisiti assicurativi e contributivi, ma sul presupposto di un diverso evento tutelato, hanno la possibilità di conseguire il diritto a117assegno di invalidità o allapensione di inabilità. Il diritto all'assegno di invalidità, ai sensi dell'art. 1, coinma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, può essere conseguito dal lavoratore la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie