Omesso versamento all INPS: retroattivo l obbligo di segnalazione alla prefettura

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Omesso versamento all INPS: retroattivo l obbligo di segnalazione alla prefettura Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto tributario, Note a sentenza Per gli omessi versamenti inferiori alla soglia di rilevanza penale, a seguito della depenalizzazione è stato espressamente previsto l'obbligo di comunicazione alla prefettura anche per le violazioni commesse prima della sua entrata in vigore. Decisione: Sentenza n. 14487/2016 Cassazione Penale - Sezione IV Classificazione: Tributario Parole chiave: depenalizzazione - omesso versamento ritenute previdenziali - obbligo di segnalazione Il caso. Un imprenditore veniva condannato per il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali, sentenza confermata anche in secondo grado dopo rinvio della Cassazione. La pronuncia precedente era stata annullata perché la Cassazione non aveva ritenuto idonea una comunicazione della contestazione di accertamento della violazione effettuata mediante raccomandata restituita al mittente (INPS) per compiuta giacenza. 1 di 7

Il giudice di rinvio, aveva nuovamente argomentato sulla validità della comunicazione effettuata dall'inps, e l'imprenditore proponeva nuovamente ricorso in Cassazione, la quale rileva l'avvenuta depenalizzazione e dispone la comunicazione degli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo. La decisione. La Cassazione rileva così l'avvenuta depenalizzazione e annulla la sentenza impugnata: «Il reato di omesso versamento all'inps delle somme trattenute dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, di cui all'art.2 del D.Lgs.n.463/1983 convertito nella L.n.638/1983, qualora non eccedente il limite di 10.000,00 annue, è stato depenalizzato dall'art.3 del D.Lgs.n.8 del 15 gennaio 2016, entrato in vigore lo scorso 6 febbraio, e costituisce oggi un illecito amministrativo. In forza dell'art.8 del citato Decreto, in deroga al principio di irretroattività di cui all'art.1 della L.n.689/1981, le disposizioni sostitutive di sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della novella normativa, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili. Considerata l'epoca dei fatti contestati al Parello deve peraltro rilevarsi che per gli omessi versamenti delle mensilità precedenti l'ottobre 2008 è maturato il termine prescrizionale prima dell'entrata in vigore del D.Lgs.n.8/2016 e dunque in relazione alle violazioni riferite a tali periodi la sentenza va annullata perché il reato è estinto per prescrizione e solo per le condotte successive perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Ai sensi dell'art.9 del menzionato Decreto gli atti vanno inoltrati all'autorità amministrativa competente a 2 di 7

sanzionare l'illecito amministrativo». Osservazioni. In via generale, il giudice non ha l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo, ma il Decreto Legislativo 8/2016 sulla depenalizzazione indica espressamente, all'art. 9, questo obbligo. L'art. 8 dello stesso decreto introduce una deroga al principio di irretroattività della legge penale prevista dalla legge 689/1981 (art. 1). Disposizioni rilevanti. DECRETO-LEGGE 12 settembre 1983, n. 463 Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini. Vigente al: 10-7-2016 Art. 2 1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme 3 di 7

anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro. 1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, nè assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. 1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1- bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate. 1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso. 2. Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali entro il termine stabilito, o vi provveda in misura inferiore, è tenuto al versamento di una somma aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista dalle disposizioni che disciplinano la materia fino a due volte l'importo dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali. Per la graduazione delle somme aggiuntive dovute sui premi resta in vigore la legge 21 aprile 1967, n. 272. DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8 4 di 7

Disposizioni in materia di depenalizzazione Vigente al: 10-7-2016 Art. 8 - Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse 1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. 2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. 3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie. Art. 9 - Trasmissione degli atti all'autorita' amministrativa 1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di 5 di 7

entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. 2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti. 3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. 4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti. 5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento. 6 di 7

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