Relazione del Sindaco sull attuazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate

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COMUNE DI MONTESE Provincia di Modena Via Panoramica, 60-41055 Montese Relazione del Sindaco sull attuazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate (articolo 1 comma 612 della legge 23/12/2014, n. 190)

1. Premessa Con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 in data 20 marzo 2015, il Comune di Montese ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, in attuazione dell art. 1, comma 611, della legge 190/2014, il quale, allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, stabilisce che gli enti locali sono tenuti ad attuare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette. La medesima norma contiene i criteri generali, cui conformare il processo di razionalizzazione, che sono i seguenti: a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. Il comma 612 della citata legge 190/2014 prevede infatti che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni e che il piano disciplini le modalità, i tempi di attuazione e l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso deve essere allegata una specifica relazione tecnica. Il piano approvato dal Comune di Montese, come prescritto dalla stessa norma, è stato successivamente trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. Il citato comma 612, prevede infine che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, entro il 31 marzo 2016, predispongano una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione a consuntivo deve essere trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del decreto trasparenza (d.lgs. 33/2013). Come sopra precisato, in occasione dell approvazione del Piano operativo, la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell amministrazione, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Si è ritenuto che l organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali sia il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di partecipazione dell ente locale a società di capitali. Per osservare alla lettera il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, si ritiene corretto che le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione vengano assunte su proposta proprio del sindaco. 2. Attuazione del Piano Il piano operativo, dopo l approvazione, deve essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) per espressa previsione normativa, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria. Il comma 614 della legge 190/2014 estende l applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione. Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina: (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni. (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. (co. 566) Entro dieci giorni, l ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali. (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo,

anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale. (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente. Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'iva, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. L evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. 3. Misure di attuazione adottate dal Comune di Montese Alla data di approvazione del Piano (20/3/2015), il Comune di Montese partecipava al capitale delle seguenti società: Società CF Capitale Sociale Valore nominale Partecipazioni Quota Patrimonio Netto Coimepa 01683750366 1.546.038,00 201.864,00 13,06% 9.867.089,00 AMO 02727930360 5.312.848,00 1.408,00 Lepida 02770891204 35.594.000,00 Promappennino 01352210361 1.000,00 1.482,00 25,14 SETA 02201090368 12.597.576,00 783,36 0,03% 19.121.805,00 0,003% 36.604.673,00 1,70% 2.417,00 0,006% 9.088.167,00

Con riguardo a tali società partecipate, nel Piano approvato si rilevava che già da tempo il Comune aveva limitato la propria partecipazione societaria solo ai casi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, in coerenza con i principi di contenimento della spesa pubblica, aveva effettuato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 30/04/2012, una ricognizione delle partecipazioni in società ai sensi dell art.3 della L.244/2007. Pertanto, ponderate attentamente le condizioni per intervenire sulla base dei criteri contenuti nel comma 611 sopra richiamato e ritenuto l interesse pubblico a mantenere le partecipazioni societarie esistenti, non si ravvisava la possibilità di eliminare le società e le partecipazioni detenute. A tal fine, si riportano le considerazioni contenute nella citata deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 20/3/2015: Con riferimento alle partecipazioni societarie attualmente detenute inoltre non sussistono le condizioni perché si possano: sopprimere società composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Margini di intervento si possono individuare con riferimento al contenimento di costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. In linea con quanto contenuto nel Piano operativo approvato, questo Ente ha pertanto mantenuto le partecipazioni esistenti alla data del 20/3/2015, confermando le valutazioni a suo tempo espresse. 4. Proposta delle misure da attuare nell anno 2016 A seguito di ulteriori approfondite analisi, attualmente si ritiene di confermare le scelte espresse con il Piano operativo a suo tempo approvato, con riferimento alle partecipazioni detenute nelle Società Coimepa srl, Seta spa, Amo spa e Lepida spa. Si ritiene, al contrario, opportuno avviare una seria riflessione circa il mantenimento della partecipazione nella Società Promappennino scarl, la quale, pur svolgendo attività conformi alle finalità istituzionali di questo Ente, presenta, nei bilanci del triennio 2012-2014, perdite, sia pure non consistenti. Poiché tale situazione finanziaria negativa si protrae negli anni senza soluzione di continuità, si ritiene opportuno sottoporre al Consiglio comunale la decisione di dismettere tale partecipazione, al fine di evitare qualsivoglia danno per l Ente. IL SINDACO Luciano Mazza