CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4582 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI DAMIANO, GRIBAUDO, GNECCHI, ALBANELLA, ARLOTTI, BARUFFI, CASELLATO, CINZIA MARIA FONTANA, GIACOBBE, INCERTI, PATRI- ZIA MAESTRI, MICCOLI Disposizioni in materia di equo compenso nell esercizio delle professioni regolamentate e del lavoro autonomo Presentata l 11 luglio 2017 ONOREVOLI COLLEGHI! La proposta di legge che si presenta deve essere inquadrata in una riflessione che va via via crescendo tra gli studiosi, gli attori istituzionali e politici, i dirigenti sindacali e associativi: la svalutazione del lavoro nelle sue varie forme e articolazioni sia per il lavoro dipendente sia per il lavoro professionale. Se nella sua fase di ascesa la globalizzazione sembrava promettere una crescita complessiva dell economia e dell occupazione, nella fase attuale di crisi e di riflusso sono sempre più evidenti l aumento delle diseguaglianze, l impoverimento dei ceti medi, spina dorsale della democrazia, e il deperimento del lavoro intellettuale, che pure dovrebbe essere alla base della società della conoscenza. Oggi, le nostre società sono sempre più polarizzate tra un numero in costante discesa di garantiti e una quantità in crescita esponenziale di esclusi, i quali sentono sempre più la democrazia, così come la conosciamo, un privilegio superfluo. Il sovranismo e il protezionismo concedono l illusione di una possibile riconquista del terreno perduto ai tanti che condividono l angoscia dell esclusione. L impegno per rivalutare il lavoro, quindi, deve muoversi in ogni direzione e deve in particolare contrastare la concorrenza sleale, i contratti «pirata», le gare d appalto al massimo ribasso e la competizione puramente sui costi, a prescindere dalla qualità del prodotto. Come si ritiene utile stabilire un salario minimo per legge per i lavoratori privi di un contratto nazionale di

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 4582 riferimento, così si ritiene necessario intervenire, con la presente proposta di legge, sull equo compenso per le attività professionali. Il discorso deve essere correttamente inquadrato nei riferimenti costituzionali. Il dispositivo dell articolo 36 della Costituzione infatti recita: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un esistenza libera e dignitosa». La Costituzione fissa quindi due criteri in base ai quali deve essere determinato l importo della retribuzione di una prestazione, che sono quelli della proporzionalità e della sufficienza. La proporzionalità indica che la retribuzione deve essere correlata alla quantità e alla qualità del lavoratore. La sufficienza indica la misura minima del compenso che deve essere tale da garantire la libertà e la dignità del lavoratore e della sua famiglia. Anche per gli effetti della profonda recessione che ha investito il nostro Paese si è progressivamente accentuato il processo di sperequazione nei rapporti tra datore di lavoro e prestatore d opera. Tale fenomeno ha coinvolto anche il settore delle professioni, dove i committenti forti (pubblica amministrazione, banche, assicurazioni, grandi imprese) finiscono per imporre ai professionisti, specie a quelli giovani, compensi e trattamenti ben lontani dallo spirito e dalla lettera del richiamato articolo 36 della Costituzione. La presente proposta di legge è volta a risolvere tale situazione, ripristinando condizioni minime di garanzia per i lavoratori esercenti le diverse tipologie di professioni riconosciute dal nostro ordinamento, stabilendo in primo luogo che debba intendersi per equo compenso quello relativo alla corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale (articolo 1). In particolare, per gli esercenti le professioni per cui vige l obbligo di iscrizione a ordini e collegi, l articolo 2 dispone che, nel caso in cui la prestazione è rivolta a soggetti diversi dai consumatori e utenti di cui all articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi in sede giudiziale. L articolo 3 affronta il tema dell equo compenso per gli esercenti le professioni non regolamentate in occasione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni. A tale fine, al tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo previsto dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, integrato con i rappresentanti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e i rappresentanti delle forme aggregative delle associazioni di tali figure professionali, è rimesso il compito di definire i parametri per la liquidazione dei compensi ad essi spettanti. L articolo 4 individua le condizioni che si configurano come clausole vessatorie che il committente potrebbe, come già oggi avviene, imporre al professionista, pregiudicando la sua capacità reddituale. Qualora fossero stipulate, tali clausole verrebbero considerate nulle a seguito dell azione del professionista, ferma restando la validità delle restanti parti del contratto. Infine, con l articolo 5 si assicura che dall attuazione delle disposizioni della presente proposta di legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 4582 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Oggetto e definizione). 1. In attuazione dell articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a garantire la corresponsione di un compenso equo nelle professioni regolamentate e nel lavoro autonomo. 2. Ai fini della presente legge, per compenso equo si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale. ART. 2. (Equo compenso dei professionisti iscritti agli ordini o collegi). 1. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi definiti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 novembre 2012, n. 265, dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 febbraio 2013, n. 46, dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 19 luglio 2016, n. 165, o inferiore ai corrispettivi minimi definiti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 4582 ART. 3. (Equo compenso per i professionisti esercenti le professioni non organizzate in ordini e collegi nei rapporti con la pubblica amministrazione). 1. È nulla la clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra il professionista e la pubblica amministrazione, committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo. 2. Si presume manifestamente sproporzionato all opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi degli esercenti le professioni non organizzate definiti ai sensi del comma 3. 3. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2 del presente articolo, il tavolo tecnico di confronto permanente di cui all articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è integrato con un rappresentante del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e da rappresentanti delle forme aggregative di cui all articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinate le modalità di funzionamento del tavolo tecnico integrati ai sensi del presente comma. ART. 4. (Clausole vessatorie). 1. Si considerano vessatorie le clausole che all interno di una convenzione stipulata tra un professionista di cui agli articoli 2 e 3 e un committente determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente e che consistono: a) nella riserva al committente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; b) nell attribuzione al committente della facoltà di recedere dal contratto senza un congruo preavviso;

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 4582 c) nell attribuzione al committente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; d) nell attribuzione al committente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo esclusivamente gratuito; e) nella pattuizione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese; f) nella pattuizione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla conclusione della prestazione; g) nella previsione dello svolgimento di tirocini o di stage a titolo gratuito. 2. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti. ART. 5. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Dall attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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