CONVENZIONE PER IL RILASCIO DI GARANZIE INTEGRATIVE COSTITUITE DA POLIZZE FIDEIUSSORIE A FRONTE DI MUTUI FONDIARI CON PREAMMORTAMENTO EASY 5



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1 CONVENZIONE PER IL RILASCIO DI GARANZIE INTEGRATIVE COSTITUITE DA POLIZZE FIDEIUSSORIE A FRONTE DI MUTUI FONDIARI CON PREAMMORTAMENTO EASY 5 Fra La Compagnia di assicurazioni ANTONVENETA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Trieste Largo Ugo Irneri n. 1, in seguito denominata "Società" e la BANCA ANTONVENETA S.p.A., con sede legale in Padova, piazzetta Turati, 2, in seguito denominata Banca PREMESSO A) che la Banca Antonveneta concede mutui fondiari della durata massima di anni 40 per : - l'acquisto di immobili già ultimati ad uso di prima casa; - la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di unità immobiliari ad uso di prima o altra civile abitazione a lavori già ultimati; fino all 80% del valore di stima attribuito all immobile oggetto della garanzia dal perito di gradimento della Banca stessa; B) che detti finanziamenti, disciplinati dai relativi contratti e dalle allegate condizioni generali che regolano le operazioni della specie, sono assistiti da ipoteca di primo grado,ovvero da un ipoteca di grado successivo, a condizione che 1) il credito garantito dall Ipoteca di grado precedente sia stato integralmente soddisfatto, 2) il creditore ipotecario abbia prestato il consenso alla cancellazione dell ipoteca di grado precedente; C) che ai sensi della delibera CICR del 22 Aprile 1995 emanata in attuazione dell art. 38 comma 2 del T.U.B. nonché ai sensi delle conseguenti Istruzioni Integrative, detti finanziamenti possono essere erogati per importi non superiori all 80% del valore di stima attribuito all immobile oggetto della garanzia; D) che, ai sensi della normativa sopra citata, in presenza invece di garanzie integrative tra cui le polizze fideiussorie, l importo di detti finanziamenti può raggiungere il 90% del valore di stima dell immobile purché l importo del mutuo non superi il limite dell 80% della somma tra il valore dell immobile e l ammontare delle garanzie integrative stesse. E) DEFINIZIONI - Società: ANTONVENETA ASSICURAZIONI S.p.A.; - Assicurato/Mutuante/Beneficiario: BANCA ANTONVENETA S.p.A.; - Contraente/Mutuatario: il soggetto che stipula l assicurazione; - Somma assicurata: l importo massimo garantito dalla Società all Assicurato per danni risarcibili; 1

2 - Premio: l importo dovuto dal Contraente alla Società; - Mutuo fondiario: contratto con il quale il Mutuante consegna al Mutuatario una determinata quantità di denaro che il Mutuatario medesimo, concedendo garanzia ipotecaria, si impegna - a restituire, maggiorato degli interessi pattuiti, in un determinato periodo di tempo attraverso rateizzazione periodica; - Polizza: il documento che prova l esistenza del contratto di assicurazione; - Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione; - Rischio: probabilità che si verifichi l evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione; - Risarcimento: la somma dovuta dalla Società all Assicurato in caso di sinistro. Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue Art. 1 - Struttura della convenzione Le premesse, gli allegati 1 ( Condizioni Generali di assicurazione che regolano le singole polizze), 2 ( Tabella tassi e premi ), 3 ( Flusso documentazione ) e l accordo di commercializzazione in essere sottoscritto fra la Società e la Banca (allegato 4), costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Art. 2 Oggetto Oggetto della presente Convenzione è l emissione da parte della Società di polizze fidejussorie a favore della Banca e nell interesse dei Mutuatari, finalizzate a consentire ai sensi della normativa richiamata in premessa l erogazione di mutui fondiari di importo fino al 90% del valore dell immobile ipotecato. Più precisamente, dette polizze verranno emesse: - per importi non inferiori a quelli che, a titolo di garanzia integrativa, concorreranno, col valore dei cespiti costituiti a garanzia e quale integrazione agli stessi, a consentire il mantenimento dei requisiti di fondiarietà come previsti dalla vigente normativa; - a garanzia del rimborso, entro il periodo di validità di ogni singola copertura, della corrispondente quota, in linea capitale, dei mutui fondiari dalla Banca come sopra erogati. Art. 3 Condizioni per l emissione delle polizze fidejussorie La Società presterà le garanzie a favore della Banca mediante l emissione di singole polizze intestate ai Mutuatari, attenendosi alle condizioni di cui all Allegato 1. Tale attività sarà svolta dalla Società nel rispetto della circolare ISVAP n. 162 del 24/10/1991. Le polizze dovranno essere sottoscritte dai Mutuatari, in qualità di Contraenti, e corredate dalla relativa dichiarazione dei redditi. Il collocamento delle stesse polizze presso la clientela sarà effettuato attraverso gli sportelli della Banca, in base all Accordo di commercializzazione già vigente tra le Parti e di cui al precedente art.1 e nel rispetto della circolare ISVAP n. 241 del 29/3/1995. Le singole garanzie saranno prestate per l'importo massimo di Euro 25.000,00 in linea capitale, più interessi contrattuali e di mora e spese, salvo deroghe concordate preventivamente con la Società. Art. 4 Decorrenza e durata della garanzia. Somme assicurate e adeguamento del premio. L assicurazione ha pieno vigore dal giorno della stipula del mutuo a rogito notarile e crea vincolo giuridico se è regolarmente firmata da tutte le Parti e se ne è stato pagato il premio. Per i premi incassati tramite la Banca fanno fede le scritture contabili della stessa. 2

3 In caso peraltro di risoluzione del contratto di mutuo operata entro 180 giorni dalla stipula dello stesso senza svincolo delle somme costituite in deposito cauzionale, il premio verrà rimborsato. Il rimborso sarà comprensivo delle imposte di legge se la risoluzione sia intervenuta entro 60 giorni; sarà invece al netto di tali imposte se la risoluzione sia intervenuta nel periodo compreso tra 60 e 180 giorni. Il Contraente, entro 30 giorni dal perfezionamento del contratto, ha diritto di recedere dal contratto stesso fornendo preavviso a mezzo lettera raccomandata all Assicurato al fine di ricevere in restituzione il premio pagato, al netto dei costi sostenuti da Antonveneta Assicurazioni e degli oneri fiscali che per Legge restano a carico del Contraente. L importo garantito resta fisso per i primi sessanta mesi per poi ridursi gradualmente in relazione alle rate di ammortamento in linea capitale rimborsate dal Contraente e, in caso di regolare pagamento, cesserà di avere efficacia alla data stabilita nel frontespizio. Nel caso, al contrario, di mancato pagamento da parte del Contraente delle rate del mutuo entro la data prevista per la scadenza della polizza, la garanzia rimarrà pienamente operante ad ogni effetto, nei termini previsti, con espressa rinuncia della Società ad ogni eventuale eccezione, anche di decadenza e di liberazione, che possa ad essa competere, sino all esperimento delle iniziative giudiziali o stragiudiziali volte al recupero del credito da parte del Mutuante. Fermo restando quanto previsto nei precedenti capoversi, qualora il tasso d interesse applicato al mutuo vari, per effetto dell indicizzazione, di oltre il 50% in più o in meno rispetto al tasso iniziale, verrà ricalcolato il premio e verrà richiesta un integrazione o avverrà un rimborso (al netto delle tasse già pagate) per la durata residua. Qualora l Assicurato decida di riammettere in qualsiasi momento i finanziamenti nel beneficio del termine o di concedere dilazioni di pagamento del debito residuo scaduto, stabilendo le relative condizioni e modalità, dovrà darne immediata comunicazione alla Società, la quale provvederà alla sostituzione del contratto assicurativo esistente. Art. 5 - Delimitazione della garanzia La garanzia non opererà per l inadempimento degli obblighi relativi ai mutui concessi dall Assicurato, quando sia comprovato che il Mutuante, all atto della concessione del finanziamento, fosse a conoscenza che le condizioni patrimoniali e finanziarie del Mutuatario erano tali da non consentire il rimborso del credito. La copertura non opererà qualora l immobile posto a garanzia del mutuo sia danneggiato o distrutto, anche parzialmente, per qualsiasi causa al momento della stipula del mutuo. La copertura assicurativa sarà valida ed operante qualora detto immobile venga ripristinato a nuovo. Art. 6 Limiti di assumibilità 6.1. Il Mutuatario/ Contraente della polizza dovrà: a) essere proprietario dell immobile ipotecato, (a meno che l eventuale terzo garante non offra a garanzia un immobile di sua proprietà) b) avere un età minima di 18 anni e massima tale che al termine della scadenza del mutuo non sia superiore a 75 anni. c) essere, se cittadino italiano residente in Italia, lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato (con anzianità di almeno 1 anno per dipendenti di enti pubblici e 2 anni per dipendenti di azienda privata) e, inoltre, non essere in stato di aspettativa o di prolungata malattia; 3

4 oppure: d) essere, se cittadino italiano residente in Italia, lavoratore autonomo, che opera da almeno tre anni; in tal caso potrà essere richiesta la coobbligazione di persona in grado di fornire opportune garanzie. ovvero e) essere, se cittadino straniero, residente in Italia da almeno 5 anni, in possesso di regolare permesso di soggiorno e lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato (con anzianità di almeno 1 anno per dipendenti di enti pubblici e 2 anni per dipendenti di aziende private) 6.2 Il mutuo dovrà: a) non eccedere il valore di 250.000,00 come da perizia di stima, salvo deroghe sino a 300.000 concordate preventivamente con la Società; b) prevedere rate di rimborso mensili/trimestrali; c) prevedere, per i lavoratori dipendenti e/o lavoratori autonomi, una rata massima mensile non superiore al 30% del reddito netto mensile; 6.3 L immobile ipotecato dovrà: a) essere ubicato in Italia, Repubblica di S. Marino o Città del Vaticano; b) essere destinato a civile abitazione prima casa, salvo parziali deroghe concordate preventivamente con la Società, che comunque si riferiscono ad abitazione principale. Per lo stesso immobile dovrà essere stato rilasciato o richiesto il certificato di abitabilità o acquisita altra certificazione di conformità urbanistica. Nel caso di mutuo concesso per lavori di ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento, sopraelevazione, i lavori dovranno essere ultimati. 6.4 In caso di successivo accollo entro il periodo di validità della garanzia, il Mutuante lo comunicherà alla Società per l aggiornamento della copertura assicurativa in capo alla nuova parte mutuataria. Art. 7 Nullità delle garanzie La Società sarà liberata dalla garanzia nel caso venga giudizialmente dichiarata, con sentenza definitiva, la nullità del rapporto principale di mutuo o del rapporto accessorio di garanzia ipotecaria. Art. 8 Anticipata estinzione del mutuo Il premio indicato in polizza e' dovuto in via anticipata ed in unica soluzione. In ogni caso di minor durata del mutuo, ivi compresa l ipotesi di estinzione anticipata, il premio versato resta integralmente acquisito alla Società. Art. 9 Ulteriori coperture assicurative Il Mutuante si impegna a far assicurare al Mutuatario l'immobile ipotecato contro i danni da incendio e scoppio, con vincolo a favore dello stesso Mutuante e per tutta la durata della garanzia, per un capitale pari almeno al valore di stima di cui in premessa. Art. 10 - Esercizio del diritto di ripensamento Qualora il Contraente eserciti il diritto di ripensamento, oppure sia operato lo storno dell emissione della polizza secondo quanto previsto all art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la parte che ne ha ricevuto notizia ha l obbligo di darne comunicazione all altro soggetto firmatario della presente Convenzione. di Allianz S.p.A. 4

5 Art. 11 Inadempienza del Mutuatario Tra le Parti si conviene che il Mutuante, fermo restando l impegno ad intraprendere, con la dovuta diligenza, tutte le azioni necessarie per il recupero del suo credito, comunicherà alla Società il verificarsi dell inadempienza che produrrà la decadenza dal beneficio del termine. Art. 12 Denuncia di sinistro La denuncia di sinistro dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata. L Assicurato deve dare avviso alla Società, entro 30 giorni, dell avvenuta decadenza dal beneficio del termine, comunicando la data in cui il Contraente/Mutuatario è dichiarato inadempiente e l esatto ammontare del debito residuo per capitale, interessi e spese dovuto dallo stesso. Art. 13 Risarcimento in caso di sinistro La polizza garantisce il pagamento del debito residuo in linea capitale, quale risulta dal piano di ammortamento previsto nel contratto di mutuo, in caso di insolvenza da parte del Mutuatario/Contraente verificatasi entro il periodo compreso fra la data di erogazione del mutuo stesso e la scadenza della rata, pagata la quale il debito residuo in linea capitale risulta essere inferiore all 80% del valore dell immobile costituito a garanzia. La suddetta somma sarà maggiorata degli interessi contrattuali e di mora maturati sulle rate scadute fino alla data di decadenza del beneficio del termine - data di apertura del sinistro, che non potrà superare di sei mesi quella della prima insolvenza del Contraente - nonché delle spese legali, queste ultime fino alla concorrenza di 2.000,00. L'ammontare dovuto dalla Società non potrà mai eccedere l'importo garantito dalla singola polizza. Le modalità di pagamento dell indennizzo sono le seguenti: La Società provvederà al pagamento di un acconto pari all 80% del capitale residuo assicurato a favore del Mutuante, se dovuto, entro 24 mesi dal primo mancato pagamento del Contraente e pagherà l eventuale saldo entro 30 giorni dalla ricezione dell avviso di cui al successivo punto 1 del presente articolo, avviso nel quale, all esito della definitiva chiusura della procedura esecutiva promossa sull immobile ipotecato, sarà riportata l esatta quantificazione dell importo recuperato in ordine alla sola operazione di mutuo. La suddetta somma sarà maggiorata degli interessi maturati sulle rate scadute fino alla data della denuncia di sinistro e comunque non oltre il sesto mese dalla prima insolvenza del Contraente, nonché delle spese legali. Per il calcolo del saldo, 1. Il Mutuante, escusse le garanzie che assistono il mutuo ed accertata l eventuale perdita, deve darne avviso alla Società a mezzo lettera raccomandata, allegando la documentazione relativa alla vendita del cespite o al recupero del credito. 2. nel caso in cui l Assicurato dovesse recuperare, all esito delle procedure esecutive, una somma inferiore all importo del debito complessivo in linea capitale, la Società pagherà allo stesso, nel termine di 30 giorni sopra indicato e a conguaglio sull indennizzo già versato, una somma pari alla quota di sua spettanza calcolata moltiplicando la perdita in linea capitale accertata per la percentuale corrispondente alla quota di garanzia prestata. L importo così determinato sarà maggiorato degli interessi contrattuali e di mora maturati sulle rate scadute e delle spese legali nella misura suindicata e fino alla concorrenza del massimale dell indennizzo dovuto. 5

6 Esempio: tasso nominale annuo applicato: 3% ; durata del piano di rimborso: anni 20 rate mensili. M = finanziamento accordato 135.000,00 V = Valore dell immobile 150.000,00 Ca = capitale inizialmente assicurato [(v*80%-m )x 1,25] 18.750,00 L = percentuale di rispondenza della Società [Ca/1,25 /M ] 0,11 D = Insolvenza (debito in linea capitale) 126.536,33 R = Importo restituito in linea capitale fino alla data d insolvenza 8.463,67 Ra = Importo residuo capitale assicurato 6.536,33 Qa = Quota di anticipo dovuta dalla Società alla Banca [ Ra x 80%] 5.229,06 VV = Valore di realizzo del cespite 100.000,00 P = Perdita in linea capitale accertata [ D VV ] 26.536,33 Q = Quota di perdita in linea capitale a carico della Società [ P x L ] 2.918,99 I = Interessi sulle rate insolute (max. 6 mesi) 1.884,14 S = Spese legali (max. 2.000,00) 1.500,00 QQ = Valore del sinistro da liquidare [ Q + I + S ] 6.303,13 Dc = Differenza a conguaglio ( negativo = a favore della Società) [ QQ - Qa ] 1.074,07 3. qualora quanto recuperato dall Assicurato sia uguale o superiore al debito complessivo, lo stesso restituirà, con applicazione della medesima proporzione di cui al precedente punto 1, quota parte dell acconto già versato dalla Società. Resta inoltre inteso che, qualora l importo residuo del capitale mutuato sia uguale o inferiore all 80% del valore dell immobile secondo la perizia di stima iniziale, nulla sarà dovuto dalla Società. In caso di ritardato pagamento dell indennizzo, la Società sarà tenuta a corrispondere gli interessi legali. Art. 14 Rinuncia all esecuzione Qualora nel corso della procedura di cui all'articolo precedente l'inadempienza venisse a cessare, il Mutuante potrà rinunciare all'esecuzione dandone sollecita comunicazione alla Società: in tal caso l'inadempimento si avrà come mai verificato. Art. 15 - Diritto di surrogazione La Società, per il recupero di tutte le somme versate all Assicurato, resterà, ai sensi degli articoli 1916,1949,1950 C.C., surrogata all Assicurato medesimo nei diritti da quest ultimo vantati in relazione al rapporto di mutuo nei confronti del Contraente, suoi aventi causa e terzi in qualsiasi modo obbligati. Art. 16 Trattamento dei dati personali Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati personali relativi ai soggetti (Contraenti/Mutuatari) con i quali le stesse, in relazione alle attività previste nella presente Convenzione, entreranno in rapporto, sarà effettuato nel pieno rispetto delle norme di legge in materia di protezione dei dati suddetti e previo assolvimento degli obblighi di informativa e acquisizione del consenso prescritti da tali norme a carico dei titolari del trattamento medesimo. 6

7 Art. 17 Decorrenza e durata della Convenzione La presente Convenzione avrà la durata di anni 1 a decorrere dalle ore 24.00 del 02/04/2007 e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di disdetta tra le Parti che dovrà essere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 2 mesi prima della scadenza. Resta inteso che in caso di disdetta le polizze stipulate fino a tale data rimarranno regolarmente in vigore alle condizioni della presente Convenzione. La Società avrà il diritto di modificare, in qualsiasi momento e con un preavviso di 2 mesi, i tassi concordati in base all andamento tecnico e la frequenza dei sinistri della presente Convenzione. Art. 18 Forma delle comunicazioni all Assicurato Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni tra le Parti, ad eccezione dei tabulati e flussi di dati, devono essere inviati con lettera raccomandata. Art. 19 Foro competente Per le controversie riguardanti la presente Convenzione sarà competente l Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il convenuto., lì BANCA ANTONVENETA S.p.A. ANTONVENETA ASSICURAZIONI S.p.A. 7

8 ALLEGATO N. 1 DELLA CONVENZIONE EASY 5 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI - Società: ANTONVENETA ASSICURAZIONI S.p.A; - Assicurato/Mutuante/Beneficiario: BANCA ANTONVENETA S.p.A; - Contraente/Mutuatario: il soggetto che stipula l assicurazione; - Somma assicurata: l importo massimo garantito dalla Società all Assicurato per danni risarcibili; - Premio: l importo dovuto dal Contraente alla Società; - Mutuo fondiario: contratto con il quale il Mutuante consegna al Mutuatario una determinata quantità di denaro che il Mutuatario medesimo, concedendo garanzia ipotecaria, si impegna a restituire maggiorato degli interessi pattuiti, in un determinato periodo di tempo attraverso rateizzazione periodica; - Polizza: il documento che prova l esistenza del contratto di assicurazione; - Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione; - Rischio: probabilità che si verifichi l evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione; - Risarcimento: la somma dovuta dalla Società all Assicurato in caso di sinistro. Art. 1 - Oggetto della garanzia La polizza garantisce il pagamento dovuto dal Contraente all Assicurato nell ambito di specifico contratto di mutuo fondiario tra gli stessi stipulato di una quota del suddetto mutuo corrispondente alla somma per cui la polizza viene emessa, impegnandosi la Società a reintegrare l Assicurato medesimo in caso di inadempienza del Contraente verificatasi entro il periodo di validità della polizza stessa. La polizza costituisce garanzia integrativa a fronte di mutui fondiari di importo superiore all 80% del valore dell immobile ipotecato, e risulta emessa ai sensi della delibera emanata dal CICR il 22 Aprile 1995 in attuazione dell art.38 comma 2 del T.U.B. nonché ai sensi delle conseguenti Istruzioni della Banca d Italia per un importo non inferiore al 125% della differenza fra l 80% del valore di stima dell immobile e l importo richiesto a mutuo che comunque, non potrà superare il 90 % del valore di stima dell immobile. La garanzia vale per i mutui fondiari concessi per l acquisto di immobili ad uso di civile abitazione prima casa e loro accessori (box, cantina) offerti in garanzia, nonché per i mutui finalizzati a finanziare lavori di ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento, sopraelevazione e, solo in via eccezionale e previa deroga concordata con la Società, alla costruzione degli immobili stessi Art. 2 Decorrenza e durata della garanzia. Somme assicurate e adeguamento del premio. L assicurazione ha pieno vigore dal giorno della stipula del mutuo a rogito notarile e crea vincolo giuridico se è regolarmente firmata da tutte le Parti e se ne è stato pagato il premio. In caso peraltro di risoluzione del contratto di mutuo operata entro 180 giorni dalla stipula dello stesso senza svincolo delle somme costituite in deposito cauzionale, il premio verrà rimborsato. Il rimborso sarà comprensivo delle imposte di legge se la risoluzione sia intervenuta entro 60 giorni; sarà invece al netto di tali imposte se la risoluzione sia intervenuta nel periodo compreso tra 60 e 180 giorni. 8

9 Il Contraente, entro 30 giorni dal perfezionamento del contratto, ha diritto di recedere dal contratto stesso fornendo preavviso a mezzo lettera raccomandata all Assicurato al fine di ricevere in restituzione il premio pagato, al netto dei costi sostenuti dall Antonveneta Assicurazioni SpA e degli oneri fiscali che per Legge restano a carico del Contraente. L importo garantito resta fisso per i primi sessanta mesi per poi ridursi gradualmente in relazione alle rate di ammortamento in linea capitale rimborsate dal Contraente e, in caso di regolare pagamento, cesserà di avere efficacia alla data stabilita nel frontespizio. Nel caso, al contrario, di mancato pagamento da parte del Contraente delle rate del mutuo entro la data prevista per la scadenza della polizza, la garanzia rimarrà pienamente operante ad ogni effetto, nei termini previsti, con espressa rinuncia della Società ad ogni eventuale eccezione anche di decadenza e di liberazione che possa ad essa competere, sino all esperimento delle iniziative giudiziali o stragiudiziali volte al recupero del credito da parte del Mutuante. Fermo restando quanto previsto nei precedenti capoversi, qualora nell ambito della validità della polizza il tasso d interesse applicato al mutuo vari, per effetto dell indicizzazione, di oltre il 50% in più o in meno rispetto al tasso iniziale, verrà ricalcolato il premio e verrà richiesta un integrazione o avverrà un rimborso (al netto delle tasse già pagate) per la durata residua. Qualora l Assicurato decida di riammettere in qualsiasi momento il finanziamento nel beneficio del termine o di concedere dilazioni di pagamento del debito residuo scaduto, stabilendo le relative condizioni e modalità, dovrà darne immediata comunicazione alla Società, la quale provvederà alla sostituzione del contratto assicurativo esistente. Art. 3 - Delimitazione della garanzia La garanzia non opererà per l inadempimento degli obblighi relativi ai mutui concessi dall Assicurato, quando sia comprovato che il Mutuante, all atto della concessione del finanziamento, fosse a conoscenza che le condizioni patrimoniali e finanziarie del Mutuatario erano tali da non consentire il rimborso del credito. La copertura non opererà qualora l immobile posto a garanzia del mutuo sia danneggiato o distrutto, anche parzialmente, per qualsiasi causa. La copertura assicurativa sarà valida ed operante qualora detto immobile venga ripristinato a nuovo. Art. 4 Pagamento del premio da parte del Contraente Il premio indicato in polizza e' dovuto in via anticipata ed in unica soluzione. In ogni caso di minor durata del mutuo, ivi compresa l ipotesi di estinzione anticipata, il premio versato resta integralmente acquisito alla Società. Si richiama, per quanto riguarda l adeguamento del premio, quanto previsto dal precedente art.2. Art. 5 - Imposte e tasse Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art. 6 Nullità delle garanzie La Società sarà liberata dalla garanzia nel caso venga giudizialmente dichiarata, con sentenza definitiva, la nullità del rapporto principale di mutuo o del rapporto accessorio di garanzia ipotecaria. 8anca Antonveneta S.p.A. 9

10 Art. 7 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza e dalle sue eventuali appendici, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti di assicurazione e di fideiussione, alle quali integralmente si rinvia. Art. 8 - Coesistenza di altre garanzie - Crediti del Contraente verso l Assicurato Nel caso in cui la garanzia dovuta dal Contraente, ai sensi di contratto, risultasse prestata sia con garanzia reale che con altre forme, l Assicurato, prima di valersi della presente polizza, dovrà soddisfarsi anche sulle altre garanzie. Art. 9 - Diritto di surrogazione La Società, per il recupero di tutte le somme versate all Assicurato, resterà, ai sensi degli articoli 1916, 1949, 1950 c.c., surrogata all Assicurato medesimo nei diritti da quest ultimo vantati in relazione al rapporto di mutuo nei confronti del Contraente, suoi aventi causa e terzi in qualsiasi modo obbligati. Art. 10 - Rivalsa Il Contraente si obbliga a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, le somme da essa pagate in dipendenza della presente polizza maggiorate degli interessi e riconosce espressamente che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro la Società. Sono inoltre a carico del Contraente le spese sostenute dalla Società per il recupero delle somme comunque versate in dipendenza della presente polizza. Art. 11 - Rilievo del fideiussore La Società, conseguentemente alla sua quota di intervento nei termini di cui al successivo art.15, oltre che nei casi previsti all art.1953 C.C., potrà agire contro il Contraente, anche nei seguenti casi: a) protesto a carico del Contraente od altre manifestazione di sua insolvenza; b) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fidejussore in dipendenza di garanzie analoghe a quella prestata con la presente polizza o di polizze fidejussorie o di fidejussioni in genere. Art. 12 - Successori ed aventi causa del Contraente Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza sono assunti dal Contraente per sè e per i propri successori ed aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile. Art. 13 Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti rese dal Contraente e/o dall Assicurato, le coperture assicurative sono incontestabili, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. Le inesatte indicazioni dovute a meri errori materiali concernenti i dati relativi all immobile cui ci si riferisce, comportano in ogni caso la rettifica della prestazione assicurata in base ai dati reali. Art. 14 Denuncia di sinistro La denuncia di sinistro dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata. L Assicurato deve dare avviso alla Società, entro 30 giorni, dell avvenuta decadenza dal beneficio del termine, comunicando la data in cui il Contraente/Mutuatario è dichiarato inadempiente e l esatto ammontare del debito residuo per capitale, interessi e spese dovuto dallo stesso. 8anca Antonveneta S.p.A. 10

11 Art. 15 Risarcimento in caso di sinistro L Assicurato, escusse le garanzie che assistono il mutuo ed accertata l eventuale perdita, deve darne avviso alla Società a mezzo lettera raccomandata allegando la documentazione relativa alla vendita o al recupero. La Società provvederà di regola al pagamento dell 80% dell indennizzo all Assicurato entro 24 mesi e, se dovuto, al saldo, entro trenta giorni dal definitivo accertamento della perdita con la quantificazione dell importo recuperato in ordine alla sola operazione di mutuo. L indennizzo sarà pari alla somma ottenuta detraendo dal capitale assicurato in base alla singola polizza l importo in quota capitale restituito al Mutuante dal Mutuatario attraverso le rate già pagate. La suddetta somma sarà maggiorata degli interessi contrattuali e di mora maturati sulle rate scadute fino alla data della denuncia di sinistro e comunque non oltre il sesto mese dalla prima insolvenza del Contraente, nonché delle spese legali. Resta inteso che, qualora l importo in quota capitale restituito all Assicurato attraverso il pagamento delle rate sia uguale o superiore al medesimo capitale assicurato, nulla sarà dovuto dalla Società. In caso di ritardato pagamento dell indennizzo, la Società sarà tenuta a corrispondere gli interessi legali. L'ammontare dovuto dalla Società in linea capitale non potrà mai eccedere l'importo garantito in base alla singola polizza. Art. 16 - Forma delle comunicazioni alla Società Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte del Contraente o dell Assicurato, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata, indirizzata alla Direzione della Società. Art. 17 Foro competente Per le controversie riguardanti l esecuzione della presente polizza, è competente esclusivamente l Autorità Giudiziaria del luogo ove il Convenuto, se Assicurato, ha sede o vi elegge domicilio o, se Contraente, ha la residenza. 11

12 ALLEGATO N. 2 DELLA CONVENZIONE EASY 5 Tabella tassi e premi Tassi lordi (comprese provvigioni e tasse) durata mutuo tasso annuale tasso mensile tasso mens.netto (in anni) 10 10,80 0,90 0,8000 15 9,24 0,77 0,6844 20 7,50 0,63 0,5556 25 6,30 0,53 0,4667 30 5,88 0,49 0,4356 35 5,28 0,44 0,3911 40 4,92 0,41 0,3644 Il tasso viene applicato sul capitale assicurato. Coefficienti territoriali Abruzzo, Molise, Marche 1,25 Calabria, Sicilia, Puglia 1,5 Campania 2,0 Coefficiente importo mutuo Per mutui che eccedono i 200.000,00 fino al valore massimo erogabile di 225.000,00 il tasso va moltiplicato per il coefficiente 1,15 Provvigioni per BAVP 15% sul premio imponibile 12

13 dii Allianz S.p.A. e 13

14 E previsto uno scambio di informazioni periodiche tra le due Società relativamente ai seguenti eventi: 1 - DA BANCA AD AVPA: Estinzione anticipata Accollo entro il periodo di copertura assicurativa Passaggio a sofferenza Riammissione in bonis Variazione tasso d interesse di oltre il 50% in piu o in meno rispetto al tasso iniziale BAPV dovrà inoltre inviare ad AVPA le seguenti comunicazioni : Lettera Raccomandata per segnalare la decadenza dal beneficio del termine apertura del sinistro - (con relativi conteggi); Lettera Raccomandata per la definizione del recupero e quindi della perdita; Autorizzazione ad annullare la polizza per ripensamento del Contraente Autorizzazione ad annullare la polizza per la risoluzione del contratto di mutuo entro 180 giorni dalla stipula. 2 - DA AVPA A BANCA: Segnalazione delle posizioni che hanno esercitato il diritto di ripensamento, Elenco delle posizioni per le quali è necessario prevedere il conguaglio a fronte variazione tassi > 50% (indicazione nuovo tasso. importo, valuta, nominativo, numero mutuo) Le informazioni di cui sopra naturalmente devono essere complete dell Identificativo record, data trasmissione flusso, prefisso del numero di finanziamento, numero di finanziamento, Ndg del titolare, anagrafica completa del titolare, data di erogazione, data scadenza, importo del finanziamento, tasso mutuo di stipula, tasso in genere, causale di segnalazione(ea= estinzione anticipata, Es= estinzione per sofferenza, Ac=accollo, Vt=variazione del tasso), data operazione(è la data di estinzione o di accollo; per la variazione del tasso è la data di decorrenza in essere), ndg dell accollante. 8anca Antonveneta S.p.A. 14

15 ALLEGATO N. 4 DELLA CONVENZIONE EASY 5 ACCORDO DI COMMERCIALIZZAZIONE POLIZZA EASY 5 Facendo riferimento a quanto stabilito all articolo 9 dell Accordo di Commercializzazione del 6 aprile 2000 stipulato tra Banca Antonveneta SpA ed Antonveneta Assicurazioni SpA ed aggiornando quanto da quest ultima previsto nella lettera del 3 maggio 2000, le commissioni che verranno riconosciute per la commercializzazione del prodotto Easy 5 sono pari al 15%. Inoltre su dette polizze, qualora l Assicurato sia un dipendente di Banca Antonveneta, verrà applicato uno sconto del 9%, che verrà trattenuto sul monte delle commissioni riconosciute alla Banca stessa. Le commissioni sono calcolate sulla somma dei premi incassati al netto delle imposte. BANCA ANTONVENETA S.p.A. ANTONVENETA ASSICURAZIONI S.p.A. Padova, li Trieste, li 02/04/2007 15