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CONVENZIONE Progetto Tobia TRA la BANCA POPOLARE PUGLIESE - Società Cooperativa per azioni, con sede legale in Parabita, via Provinciale per Matino, n.5, Partita IVA, Codice Fiscale e Iscrizione Registro delle Imprese di Lecce n. 02848590754, Iscritta all Albo delle Società Cooperative al n. A166106, d ora in avanti denominata semplicemente Banca, qui rappresentata dalla Dott.ssa Valeria Maria Lupo, nata a Casarano (LE) il 27/01/1964, c.f. LPUVRM64A67B936D in qualità di Responsabile della Funzione Sviluppo Commerciale e del Dott. Sebastiano Nuzzo, nato a Racale (LE) il 20/06/1947, c.f. NZZSST47H20H147Z in qualità di Direttore Centrale Crediti E la Fondazione Mons Vito De Grisantis con sede in Alessano (LE) presso l Auditorium Benedetto XVI sito alla Via SS 275 Km 23,600, C.F. 90036390756, iscritta, ai sensi dell art. 4 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361, al n. 338 del Registro delle Persone giuridiche della Regione Puglia ed iscritta nell Anagrafe Unica delle Onlus ai sensi dell art. 3 del D.M. del 18/7/2003, n. 266, nell Assistenza sociale e socio-sanitaria della Regione Puglia, rappresentata dal suo legale rappresentante pro tempore Pompeo Lucio Ciardo, nato ad Alessano (LE) il 12/12/1962, C.F. CRDPPL62T12A184I, di seguito denominata Fondazione premesso che: - la Fondazione nasce dalla volontà del compianto Vescovo Mons. Vito De Grisantis che ha pensato il Progetto Tobia-Microcredito sociale come logico supporto all esperienza del Progetto Policoro in Diocesi. Il Progetto Policoro, infatti, era il sogno profetico di un sacerdote illuminato, Don Mario Operti, concretizzatosi in un iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana, che tenta una risposta concreta rispetto al problema della disoccupazione giovanile al Sud ; - l obiettivo principale del progetto è quello di combattere la rassegnazione e la mentalità legata all assistenzialismo statico, promuovendo, al contrario, una nuova cultura del lavoro ispirata ai valori umani e cristiani della responsabilità personale, della solidarietà e della cooperazione, in una prospettiva di evangelizzazione e di promozione umana, nella consapevolezza della urgente necessità di un radicale cambiamento di mentalità e di cultura che porti il giovane ad attivare le sue potenzialità in un ottica di imprenditorialità personale (Cfr. Mons. A. Casile - Il Progetto Policoro, speranza del Sud per il Paese ); - dall esperienza maturata in questi anni è emerso quale maggiore elemento di problematicità che ostacola la creazione di imprese giovanili nel nostro territorio, la difficoltà oggettiva dei giovani legata all accesso al credito. La Fondazione, dunque, è luogo d ascolto delle esigenze e dei bisogni della propria comunità con particolare attenzione verso i più deboli e, allo stesso tempo, portavoce della stessa nei confronti di quei soggetti pubblici e privati che amministrano le istituzioni e l economia locale; - il microcredito è una forma di erogazione del credito a persone che devono avviare un'attività lavorativa, ovvero che esercitano una piccola attività imprenditoriale, il cui profilo socio-economico

risulta modesto. Basandosi su modelli e valutazioni non unicamente economico-finanziari, permette di creare un forte rapporto di fiducia con i beneficiari, fondato sulla conoscenza reciproca e sul trasparente scambio di informazioni tanto da rendere questo prestito non assimilabile ai servizi di assistenza già presenti sul nostro territorio; - la Banca è disponibile a concedere microcredito in quanto fortemente legata al territorio e particolarmente sensibile ai bisogni degli operatori locali che possono trovarsi in situazioni di temporanea difficoltà economica e si impegna ad usare, compatibilmente con le norma della Vigilanza, un rating particolare che tenga conto del valore aggiunto dell accompagnamento e del tutoraggio da parte della Fondazione e del rating umano e morale del richiedente; - la Banca, attraverso la propria attività, promuove il benessere della comunità locale come pure il suo sviluppo economico, sociale e culturale esplicando un attività imprenditoriale a responsabilità sociale, non soltanto finanziaria, ed al servizio dell economia civile; - tra questi valori vi è anche quello di promuovere il credito verso le persone che attraversano temporanei momenti di difficoltà economiche, ma in grado di superare agevolmente il periodo di crisi beneficiando di una particolare forma di finanziamento, denominata microcredito che la Banca è disponibile a concedere; considerato che: la Fondazione ha per scopo il Progetto Tobia (Microcredito Etico-Sociale) che sia contemporaneamente servizio e segno nel territorio per aiutare in particolare i giovani a creare impresa e sviluppo, auspicando che questo servizio, pur non esaustivo ai fini del superamento del disagio economico, sia segno di valore esemplare per altri enti e soggetti, intende: - proporre una nuova modalità di intervento sui problemi del lavoro attraverso l attivazione di un Fondo di Garanzia finalizzato alla concessione di prestiti con l obiettivo di aiutare giovani ed adulti ad avviare una piccola impresa, in forma individuale o cooperativistica; - consentire a tutti i cittadini, in modo particolare ai giovani, alle donne e a coloro che hanno perso il lavoro, intenzionati all avvio di attività imprenditoriali, con difficoltà di accesso al credito bancario, di avere a disposizione prestiti funzionali al proprio progetto di sviluppo personale e lavorativo, da restituire secondo tempi e modalità condivisi; - incoraggiare i giovani ad assumere gradualmente un atteggiamento costruttivo e positivo verso l attività lavorativa valorizzando e sviluppando le proprie competenze; - promuovere il valore del rispetto della legalità nella valorizzazione dell idea progettuale; si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO E FINALITA DELLA CONVENZIONE La Banca, per il tramite delle Filiali che operano nel territorio della Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, si dichiara disponibile a valutare le richieste di finanziamento avanzate dai soggetti residenti nella zona di propria competenza, presentate dalla Fondazione Mons. Vito De Grisantis per il tramite del Comitato tecnico di cui fa parte anche l animatore del Centro Servizi Diocesano- Progetto Policoro. I prestiti potranno essere concessi dalla Banca, previa istruttoria di cui all art. 2, e l importo massimo concedibile non potrà superare la somma di 10.000,00 (Euro diecimila/00) per singola persona e di 20.000 (Euro ventimila/00) per le società cooperative ovvero società di persone. ART. 2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED ISTRUTTORIA La Fondazione, attraverso il comitato tecnico con l apporto anche del Centro Servizi-Progetto Policoro, esaminerà le istanze, provvedendo a raccogliere tutta la documentazione necessaria e svolgendo un azione di informazione, consulenza e accompagnamento nei confronti dei giovani richiedenti, sia nella fase propedeutica alla concessione dell eventuale finanziamento da parte delle filiali, sia nella fase successiva. Le richieste ritenute meritevoli di intervento, saranno trasformate, a cura della Fondazione, in proposte corredate da una specifica relazione di finanziamento del progetto, contenente le osservazioni della Fondazione circa il merito del richiedente e del suo progetto d impresa e ogni altra informazione utile per l esame della richiesta da parte della Banca, nonché l indicazione dell importo del credito assistibile dal fondo di garanzia previsto dalla presente convenzione. Così sintetizzate: delibera del Comitato Tecnico dalla quale risulti la concessione della garanzia; elementi di giudizio in merito alla concessione della garanzia; documentazione raccolta. L inoltro alla Banca da parte della Fondazione della domanda di finanziamento potrà avvenire anche per via informatica mediante l utilizzo di apposito software fornito in uso alla Fondazione dalla Banca stessa. La Banca potrà utilizzare le informazioni ricevute dalla Fondazione- e facenti parte dell azione di accompagnamento dalla stessa svolta nei confronti del potenziale imprenditore - ai fini della valutazione del merito creditizio del richiedente e del suo progetto d impresa all interno dell istruttoria tecnica finale effettuata dalla Banca stessa.

ART. 3 DURATA DEI PRESTITI La durata dei prestiti, di norma, non potrà superare il limite di 48 mesi, comprensivo di un eventuale periodo di pre-ammortamento (massimo un semestre) e non potrà essere inferiore a 19 mesi; i prestiti saranno rimborsati in rate mensili. Eventuali prestiti con durata superiore a 48 mesi potranno essere eccezionalmente concessi, a seguito di proposta motivata della Fondazione. ART. 4 FONDO DI GARANZIA La Fondazione si obbliga a tenere depositate e vincolate presso la Banca, per tutta la durata di validità della presente convenzione e fermo restando quanto previsto nell'art. 6 per il caso di estinzione anticipata, le disponibilità finanziarie rivenienti dall erogazione dei contributi - o in altro modo costituite - in apposito conto corrente e/o costituire in garanzia anche titoli di stato ed altri valori mobiliari, acquisiti con tali fondi. I proventi di tali investimenti integreranno la consistenza del fondo stesso. Il conto corrente acceso dalla Fondazione presso la Filiale di Tricase intestato a Fondo di Garanzia Progetto Tobia cod. IBAN IT 23 L 05262 80110 CC0210121262 sarà regolato alle seguenti condizioni: Tasso creditore pari al 66% del tasso per le principali Operazioni di Rifinanziamento dell Eurosistema (cd. Tasso BCE) vigente tempo per tempo; La spesa per la liquidazione trimestrale degli interessi sarà pari a zero euro, niente bolli che sono a carico della Banca. Eventuali ulteriori depositi accesi a nome della Fondazione a titolo di Fondo Gestione ovvero a diverso titolo, saranno trattati alle medesime condizioni economiche del Fondo di Garanzia di cui al presente articolo. La dotazione patrimoniale iniziale del Fondo di Garanzia è di 120.000,00 Euro e potrà essere integrata di anno in anno con successivi versamenti da parte della stessa Fondazione ovvero da altri enti, associazioni fondazioni che vogliano contribuire al potenziamento del progetto. Le somme giacenti sul Fondo di garanzia vincolato, potranno essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, o in altri strumenti finanziari emessi dalla Banca. La Fondazione prende atto e riconosce che le disponibilità finanziarie del suddetto Fondo di Garanzia denominato Fondo di Garanzia Progetto Tobia quali portate dal saldo creditore del conto corrente e del controvalore del dossier titoli, si intendono, sin dal loro deposito ed in forza della sottoscrizione della presente Convenzione, costituite in pegno e vincolate a favore della Banca medesima per le operazioni presentate dalla Fondazione a favore dei soggetti richiedenti. Gli interessi ed i proventi che matureranno sul Fondo di Garanzia e/o sui titoli costituiti in pegno si intenderanno anch'essi facenti parte del Fondo di Garanzia Progetto Tobia. La garanzia a fronte di eventuali insolvenze che potrebbero verificarsi, si intende prestata al debitore, tramite il Fondo di Garanzia denominato Fondo di Garanzia Progetto Tobia nella misura indicata al successivo capoverso e nei limiti dell'importo proposto dalla Fondazione ed

accordato dalla Banca, per capitale nonché per interessi anche moratori ed altresì per ogni altra spesa anche di carattere giudiziario ed eventuali spese di recupero documentate. La Fondazione garantisce, nella misura del 80%, i prestiti che verranno concessi in forza della presente convenzione. Per particolari operazioni la Banca potrà richiedere e concordare con la Fondazione l ampliamento della garanzia fino al 100%. Le garanzie concesse perdono ogni effetto nel caso di estinzione anticipata del prestito e cessano dalla rata in cui si è perfezionata l estinzione. ART. 5 AMMONTARE COMPLESSIVO DEI FINANZIAMENTI. MOLTIPLICATORE La Banca potrà concedere finanziamenti, in virtù della presente convenzione, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 2 (due) volte il capitale del Fondo denominato Fondo di Garanzia Progetto Tobia. Resta inteso che l'ammontare massimo dei finanziamenti non potrà eccedere l'importo di euro 1 milione. ESCUSSIONE DELLA GARANZIA ART. 6 Qualora l inadempimento dovesse protrarsi oltre le sei rate consecutive, o comunque dovessero ricorrere le condizioni di cui all art. 1186 c.c., la Banca avrà facoltà di dichiarare decaduto dal beneficio del termine il soggetto debitore e di chiedere l immediato pagamento di tutto quanto dovuto per capitale, interessi ed accessori dandone al riguardo contestuale comunicazione scritta alla Fondazione. In caso di decadenza del beneficio del termine e di conseguente risoluzione del contratto di finanziamento, la Banca procederà ad addebitare sul Fondo di Garanzia l importo corrispondente di tutto quanto dovuto per rate insolute, capitale residuo, interessi di mora ed alle eventuali spese sostenute nei limiti della garanzia di cui all'art. 4.-. La Fondazione dichiara di rinunciare al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell art.1944 secondo comma del codice civile. La Fondazione conferisce fin d'ora mandato alla Banca per il recupero coattivo nei limiti e con le modalità che la stessa riterrà più opportune, ritenendo l'operato della Banca per rato e valido. La Fondazione autorizza inoltre fin d'ora la Banca a definire accordi transattivi con il debitore e/o gli eventuali comuni garanti con le modalità e nelle forme migliori ritenute più opportune previe intese con la Fondazione. La Fondazione potrà comunicare alla Banca eventuali notizie e/o elementi tali da poter comportare la revoca del fido concesso esponendone in dettaglio le motivazioni, per le successive valutazioni della Banca stessa. La Banca potrà esperire in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, tutte le azioni correnti anche in via cautelativa per il recupero e/o la tutela del credito nell interesse proprio e della Fondazione. La Fondazione ha peraltro diritto di chiedere in qualsiasi momento alla Banca informazioni sul rapporto a seguito della comunicazione prevista al primo comma. Eventuali somme recuperate al termine delle procedure esecutive o a seguito di definizione stragiudiziale dalla Banca, al netto di spese anche giudiziarie sostenute, saranno accreditate sul Fondo di Garanzia nella

medesima proporzione della garanzia prestata dalla Fondazione medesima. Qualora il debitore beneficia di più affidamenti di cui una parte garantita dalla Fondazione, le somme versate a rientro o comunque recuperate verranno ripartite proporzionalmente tra l'importo non garantito e quello garantito dalla Fondazione. La Banca metterà a disposizione della Fondazione, su richiesta della stessa, gli elaborati mensilmente prodotti da cui risulteranno tutti i prestiti concessi, il residuo debito in conto capitale e le rate eventualmente insolute, di modo che la Fondazione possa conoscere esattamente la propria disponibilità operativa sui fondi costituiti in pegno, nonché intervenire tempestivamente nei confronti dei debitori, in modo da eliminare le cause del mancato pagamento delle rate. ART. 7 TASSI DI INTERESSE, SPESE E COMMISSIONI I Finanziamenti saranno regolati al tasso fisso annuo pari all IRS 5Y aumentato di uno spread del 3,50%. Il rimborso dei prestiti avverrà con rate di ammortamento mensili costanti, posticipate, comprensive di capitali ed interessi, a partire dal mese successivo alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento o a partire dal mese successivo alla data in cui termina l'eventuale periodo di preammortamento se previsto dal contratto. Nel periodo di preammortamento verranno sostenute rate di soli interessi. Il pagamento delle rate con addebito sul conto corrente Banca Popolare Pugliese è esente da spese ad eccezione da quelle previste per adempimenti normativi obbligatori; mentre sul conto corrente di altri Istituti è pari a 1 (uno) euro. La commissione per estinzione anticipata sul capitale rimborsato così come le spese di istruttoria non verranno applicate. Si precisa che verrà recuperata l imposta sostitutiva pari al 0,25% dell importo erogato. Qualora il pagamento delle rate non sia effettuato entro i 5 (cinque) giorni successivi, verrà applicato un interesse di mora pari a 2 (due) punti percentuali in più del tasso di erogazione a decorrere del giorno di scadenza delle rate. MODALITA DI EROGAZIONE e TIPOLOGIA I finanziamenti deliberati dalla Banca, come previsti agli art. 1 e 4 della presente convenzione, potranno essere concessi nella forma tecnica di mutuo chirografario, mediante accreditamento sul conto corrente dell impresa. All imprenditore la Banca consegnerà il piano di ammortamento con indicato importo e scadenza delle singole rate mensili. Tale piano, copia del quale verrà sottoscritta dal debitore, costituirà altresì memoria per il pagamento delle singole rate alle rispettive scadenze presso lo sportello bancario. Il finanziamento sarà effettivamente erogato a fronte di giustificativi di spesa, preventivi pro forma o pagamento diretto delle fatture. Eventuali altre modalità di erogazione potranno essere stabilite dalla Fondazione, tenuto conto della specificità dell impresa del richiedente e della tipologia delle spese oggetto di richiesta. L eventuale risposta negativa riguardante la richiesta di finanziamento deve avvenire per iscritto e con indicazione delle motivazioni.

ART. 9 AZIONE DI SURROGA E REGRESSO Dopo aver recuperato dalla Fondazione la percentuale di credito da essa garantita, come da condizioni pattuite, per capitale, interessi anche di mora, oneri fiscali e spese alla data dell'addebito sul Fondo di Garanzia, con le modalità previste all'art. 6, la Banca metterà a disposizione della Fondazione, per eventuali azioni in surroga o di regresso nei confronti del debitore principale e dei suoi garanti diretti la documentazione in suo possesso. ART. 10 FORO COMPETENTE Per eventuali controversie sull applicazione ed interpretazione della presente convenzione sarà competente il foro di LECCE. ART. 11 SPESE DI CONVENZIONE Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, sono a carico per metà della Fondazione e per l altra metà della Banca. ART. 12 OBBLIGHI IN MATERIA DI PRIVACY La Fondazione si impegna a non trattare i dati personali relativi ai soggetti che gli verranno comunicati dalla Banca, per fini diversi da quelli specifici per i quali i dati stessi gli sono stati trasmessi. La Fondazione prende atto che nella richiesta di affidamento il richiedente dovrà dichiarare: di essere consapevole che per rendere operativa la garanzia prestata dalla Fondazione, la Banca comunicherà alla Fondazione stessa tutti i dati relativi all andamento del rapporto; di prestare il proprio consenso a tale comunicazione consapevole che, in caso contrario, la domanda di finanziamento non potrà essere accolta. ART. 13 DOMICILIO Le parti eleggono domicilio, rispettivamente, presso le proprie sedi legali, già specificate in premessa.

ART. 14 DURATA DELLA CONVENZIONE La presente convenzione si intende operante a decorrere dalla data odierna ed è valida fino a disdetta, d iniziativa di una delle parti, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno tre mesi. In caso di disdetta le garanzie resteranno vincolate fino all estinzione di tutte le operazioni ancora in essere e pertanto la Fondazione si impegna a tenere depositata presso la Banca una quota parte delle proprie disponibilità di cui all'art. 4, pari ad almeno ½ dell'ammontare dei finanziamenti in essere. ART. 15 MODIFICHE CONVENZIONE La presente convenzione potrà essere di comune accordo modificata, quanto alle singole clausole, mediante semplice scambio di corrispondenza (mediante lettera Racc. A/R) tra le parti sottoscritte. Art. 16 Pubblicità e promozione dell iniziativa. Le parti si impegnano ad organizzare di comune accordo una consona pubblicità e promozione dell iniziativa, anche mediante attività di raccolta fondi o azioni simili dirette a persone fisiche o giuridiche, al fine di diffonderne le finalità pedagogiche presso la comunità locale e di alimentare il Fondo di garanzia di cui all art. 4. Letto, approvato e sottoscritto, lì FONDAZIONE MONS. DE GRISANTIS (Il Presidente) BANCA POPOLARE PUGLIESE Il Responsabile della Funzione Sviluppo Commerciale Il Responsabile della Direzione Territoriale SUD

ALLEGATO GLOSSARIO Ammortamento - è il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto. Anno commerciale - periodo temporale, della durata convenzionale di 360 giorni (12 mesi, ciascuno di 30 giorni) preso a base per il calcolo degli interessi. Comunicazione ex artt. 118 e 119 d. lgs. 385/93 - comunicazione delle eventuali modifiche unilaterali da parte della banca delle condizioni contrattuali (art. 118); comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all anno, al fine di fornire informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate (art. 119). Istruttoria bancaria - analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione del finanziamento. Informazione precontrattuale - copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima della conclusione del contratto; non impegna la banca e il cliente alla stipula del contratto medesimo. ISC - è un indicatore sintetico del costo annuo del finanziamento, espresso in percentuale sull ammontare del prestito concesso. Parametro di indicizzazione - rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto. Piano di ammortamento - è il piano del rimborso del finanziamento con l indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate. Preammortamento - periodo di tempo decorrente dalla data di erogazione del finanziamento, normalmente di breve durata e dovuto a mere ragioni tecniche durante il quale il cliente paga solo interessi, mentre il regolare rimborso del capitale inizia con l ammortamento. Tasso di interesse annuo - corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l utilizzo dei mezzi finanziari concessi a quest ultimo dalla banca stessa. Tasso indicizzato - tasso di interesse il cui valore varia in relazione all andamento di uno o più parametri di indicizzazione. Tasso annuo effettivo globale medio - è la media aritmetica dei tassi effettivi globali comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento praticati dal complesso delle banche e degli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura. La rilevazione viene effettuata trimestralmente dalle Autorità Creditizie per ciascuna categoria omogenea di operazioni di credito e per classi di importo. I tassi medi rilevati, corretti in relazione alla variazione del valore medio dei tassi BCE, vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Aumentando questi tassi della metà si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.